Geotermia bassa entalpia, nuove semplificazioni MASE



17/04/2026 – Semplificare l’installazione degli impianti geotermici a bassa entalpia al servizio degli edifici, uniformare il quadro autorizzativo sul territorio nazionale e favorire la diffusione di una tecnologia utile alla decarbonizzazione dei consumi energetici.
 
È questo l’obiettivo del Decreto Ministeriale messo a punto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e appena pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento aggiorna il DM 30 settembre 2022 per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e si inserisce nel nuovo quadro dei regimi amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento riguarda le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate mediante impianti che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore in circuito chiuso, senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici.

Per progettisti, imprese e operatori del settore, il punto centrale è l’allineamento delle procedure relative alle sonde geotermiche a circuito chiuso al nuovo sistema dei regimi amministrativi introdotto dal Dlgs 190/2024, come modificato dal Dlgs 178/2025.

 

Attività libera e PAS: le nuove soglie

Il decreto distingue con maggiore chiarezza gli impianti realizzabili in attività libera da quelli soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Rientrano in attività libera gli impianti che rispettano entrambe queste condizioni:

  • sonde geotermiche orizzontali fino a 2 metri di profondità oppure verticali fino a 80 metri;
  • potenza termica inferiore a 50 kW.

Rientrano invece in PAS gli impianti che rispettano entrambe queste condizioni:

  • sonde geotermiche orizzontali fino a 3 metri oppure verticali fino a 250 metri;
  • potenza termica inferiore a 500 kW.

Il decreto recepisce così l’innalzamento delle soglie già introdotto nel quadro normativo di riferimento, in particolare per gli impianti in PAS, ampliando il perimetro delle installazioni gestibili con iter semplificati.

 

Quali interventi rientrano nella semplificazione

La realizzazione delle sonde geotermiche a servizio di edifici già esistenti può avvenire in attività libera o tramite PAS solo se l’intervento non comporta modifiche delle destinazioni d’uso, interventi sulle parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici.

Per gli impianti a servizio di nuove costruzioni, invece, il pertinente titolo edilizio, da acquisire preliminarmente, deve includere le volumetrie edilizie nel rispetto delle destinazioni d’uso.

Il decreto chiarisce inoltre che gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso disciplinati dal provvedimento, in quanto riconducibili alle piccole utilizzazioni locali, non sono soggetti alla disciplina mineraria di cui al Regio Decreto 1443/1927 né alle disposizioni dell’articolo 826 del Codice civile.

 

Le prescrizioni tecniche per progettazione e posa

Accanto alla semplificazione amministrativa, il testo definisce una serie di prescrizioni tecniche che incidono direttamente sulla progettazione.

Per evitare che il campo termico indotto interferisca con aree e immobili di terzi, l’installazione di sonde geotermiche verticali deve rispettare una distanza dai terreni confinanti, valutata e asseverata dal progettista, e comunque non inferiore a 4 metri dalla linea di confine, misurata in senso orizzontale.

Per le sonde orizzontali, invece, la distanza di rispetto corrisponde alla profondità dello scavo. Questa regola non si applica in caso di acquisizione della legittima disponibilità delle aree di terzi interessate.

Per gli impianti con potenza termica superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW, la progettazione deve essere effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante TRT – test di risposta termica oppure attraverso una adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni.

Per gli impianti con potenza termica non superiore a 50 kW, il progetto può essere redatto anche, in alternativa al TRT, utilizzando dati di letteratura o stratigrafie già disponibili dell’area interessata o di siti adiacenti.

Il decreto richiama inoltre le norme UNI di riferimento per progettazione e realizzazione delle sonde geotermiche, tra cui UNI 11467, UNI 11468, UNI EN 17522, UNI EN ISO 17628, UNI/TS 11487 e UNI/TS 11300-4.

I materiali impiegati devono essere idonei sotto il profilo tecnico e non devono alterare le caratteristiche chimico-fisiche di terreni e acquiferi né causare fenomeni di inquinamento. Il fluido termovettore deve essere a basso impatto ambientale, con preferenza per acqua potabile, eventualmente addizionata con glicole propilenico a uso alimentare o altro anticongelante equivalente in termini di tossicità e biodegradabilità. Non è ammesso l’uso di inibitori della corrosione. Le condotte e le valvole interrate devono inoltre essere resistenti alla corrosione.

Le operazioni di perforazione devono essere dirette da un professionista abilitato, iscritto al proprio albo, con competenze negli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e nei possibili impatti termici sul sottosuolo. Le installazioni devono invece essere eseguite da soggetti specializzati nel settore della perforazione e dello scavo; per la qualificazione delle imprese il decreto richiama anche la UNI 11517:2013.
 

SUER, registri regionali e adempimenti

Per gli interventi in attività libera, il modello unico semplificato deve essere reso disponibile dal proponente sulla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro 5 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

Per gli interventi in PAS, la comunicazione deve essere effettuata tramite piattaforma SUER utilizzando il modello unico PAS.

Nelle more della piena operatività della piattaforma, la presentazione di progetti, istanze e documentazione continua ad avvenire in modalità digitale secondo le forme adottate dall’amministrazione competente.

Un altro elemento rilevante riguarda i registri telematici regionali delle piccole utilizzazioni locali. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, Regioni e Province autonome dovranno istituire o adeguare le procedure telematiche di registrazione e monitoraggio, definendo anche controlli a campione e strumenti cartografici informatizzati o georeferenziati con vincoli, divieti, aree di salvaguardia e ulteriori prescrizioni territoriali.

Per gli impianti in attività libera, i dati devono essere inseriti nel registro entro 5 giorni dall’entrata in esercizio e dal collaudo dell’impianto.

Per gli impianti in PAS, i dati di progetto devono essere inseriti entro 30 giorni prima dell’inizio lavori, mentre i dati di collaudo devono essere caricati entro 30 giorni dalla fine lavori.

Per gli impianti in PAS, il corredo documentale è più ampio e comprende, tra l’altro, i dati catastali, la dichiarazione di legittima disponibilità dell’area, il progetto del sistema geotermico, la relazione tecnica finale e, nei casi previsti, ulteriori elaborati tecnici. Tra questi rientrano la relazione sui risultati del TRT o della campagna di indagini e un piano di monitoraggio delle temperature del fluido vettore. In presenza di falde acquifere e di potenziali effetti termici rilevanti su aree e immobili di terzi, il monitoraggio deve prevedere anche un numero congruo di piezometri ambientali a monte e a valle dell’impianto.

Il decreto prevede inoltre che, attraverso questi registri, Regioni e Province autonome effettuino un monitoraggio annuale della diffusione degli impianti, comunicandone gli esiti al MASE ai fini della determinazione dell’energia rinnovabile prodotta. Le modalità di interoperabilità tra registri regionali e piattaforma SUER saranno definite nell’ambito del tavolo tecnico permanente istituito dal Ministero.
 

Circuito aperto: disciplina rinviata

Il nuovo decreto interviene solo sugli impianti a circuito chiuso. La disciplina tecnica degli impianti a circuito aperto sarà definita con un successivo provvedimento, perché il MASE li considera caratterizzati da profili tecnici e ambientali più complessi rispetto a quelli a circuito chiuso, anche per le implicazioni con il regime normativo di tutela delle risorse idriche del sottosuolo.
 

Entrata in vigore e norme transitorie

Il decreto sostituisce il precedente DM 30 settembre 2022 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 16 aprile 2026.

Le PAS già in corso continueranno a essere disciplinate dal decreto del 2022; in ogni caso, si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Dlgs 190/2024, salvo eventuali ulteriori disposizioni regionali adottate ai sensi dello stesso decreto legislativo.
 




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 Rossella Calabrese

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