1. Contratti pubblici – Illecito professionale grave – Rinvio a giudizio: non è automaticamente escludente ma costituisce solo un mezzo di prova a carattere indiziario – La stazione appaltante deve valutarne la rilevanza concreta sull’affidabilità dell’operatore nell’ambito di un giudizio discrezionale sindacabile solo per manifesta illogicità – Il self-cleaning rileva solo se la stazione appaltante abbia già ritenuto integrati i presupposti dell’esclusione
2. Contratti pubblici – Illecito professionale grave – La costituzione di parte civile della stazione appaltante nel procedimento penale a carico dell’amministratore dell’aggiudicataria non contraddice l’ammissione del concorrente alla gara – I due piani (tutela risarcitoria penale e valutazione di affidabilità in sede di gara) sono strutturalmente distinti e non comunicanti
3. Contratti pubblici – Avvalimento di garanzia – Non richiede l’indicazione di beni patrimoniali determinati: è sufficiente l’impegno della complessiva solidità finanziaria dell’ausiliaria – La previsione di personale di supervisione non trasforma l’avvalimento di garanzia in avvalimento tecnico-operativo – L’insolvenza dell’ausiliaria può escludere la validità dell’avvalimento solo in presenza delle condizioni tassative dell’art. 94, comma 5, lett. d)
4. Contratti pubblici – Triennio di rilevanza delle cause di esclusione non automatiche per risoluzione contrattuale – Decorre dalla data del provvedimento risolutorio, non dalla sentenza che ne conferma la legittimità – L’impugnazione giurisdizionale non sospende né posticipa il decorso del triennio
5. Contratti pubblici – Verifica di anomalia – Il giudizio è globale e sintetico: il sindacato giurisdizionale non può sostituire alla valutazione della stazione appaltante un modello organizzativo alternativo ipotetico fondato su parametri soggettivi del concorrente – Le imposte dirette non possono essere computate come costi della singola offerta
6. Contratti pubblici – Limite dimensionale dell’offerta tecnica: in assenza di espressa sanzione nella lex specialis, il superamento non determina l’esclusione né lo stralcio delle parti eccedenti – Principio di tassatività delle cause di esclusione
7. Processo amministrativo – Intervento ad adiuvandum del cointeressato: inammissibile quando il soggetto è titolare di posizione sostanziale autonoma e diretta rispetto ai medesimi atti gravati – Intervento con posizioni processuali ontologicamente inconciliabili: inammissibile per contraddizione interna e violazione del divieto di venire contra factum proprium
1. Il sistema degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36/2023 «configura il grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica, che presuppone un giudizio concreto e motivato della stazione appaltante sull’idoneità dei fatti a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico». Il rinvio a giudizio «pur rientrando tra i mezzi di prova idonei a dimostrare l’illecito ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. g), ha natura meramente indiziaria e non automaticamente escludente: la stazione appaltante è tenuta a valutarne la rilevanza concreta e attuale sull’affidabilità dell’operatore, senza che possa attribuirsi ad esso un effetto costitutivo automatico». Il self-cleaning «è uno strumento che l’operatore può attivare per rimediare alle conseguenze di un grave illecito già accertato dalla stazione appaltante: esso rileva nella fase in cui l’amministrazione abbia già ritenuto integrati i presupposti dell’esclusione e debba valutare se le misure adottate siano idonee a ripristinare l’affidabilità dell’operatore». Se la stazione appaltante «esclude a monte che ricorra il presupposto del grave illecito — sulla base di un’istruttoria completa — non è tenuta a esaminare le misure di rimedio a una patologia che ha accertato insussistente».
«se la stazione appaltante esclude a monte che ricorra il presupposto del grave illecito — come è avvenuto nel caso in esame, sulla base di un’istruttoria completa — non è tenuta a esaminare le misure di rimedio a una patologia che ha accertato insussistente. Diversamente opinando, ogni procedimento penale pendente a carico di un amministratore di un operatore economico genererebbe automaticamente l’obbligo di istruttoria sul self-cleaning, il che ricreerebbe per via procedimentale l’automatismo espulsivo che il Codice ha inteso eliminare» (§ 13)
2. «La costituzione di parte civile è un istituto processual-penalistico che consente alla persona offesa di esercitare nel processo penale l’azione civile per il risarcimento del danno patito, in caso di accertamento della responsabilità dell’imputato. Essa presuppone la titolarità di una pretesa risarcitoria potenziale, non un giudizio anticipato di colpevolezza né, tanto meno, una valutazione tecnico-amministrativa dell’affidabilità professionale dell’impresa nel settore degli appalti». I due piani «rimangono strutturalmente distinti: dallo svolgimento del primo non discendono automaticamente conseguenze sul secondo». «La contraddittorietà che la ricorrente individua tra la costituzione di parte civile del Ministero della giustizia e l’ammissione alla gara della Ditta Ventura non sussiste: le due decisioni perseguono finalità diverse e sono fondate su presupposti e standard giuridici radicalmente differenti». La prosecuzione del rapporto contrattuale senza misure risolutorie «dimostra, in modo logicamente coerente, l’assenza di una compromissione attuale dell’affidabilità professionale dell’operatore».
3. «Nell’avvalimento di garanzia, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il contratto non deve recare la puntuale indicazione di beni patrimoniali determinati, essendo sufficiente che dall’accordo emerga l’impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione la propria complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo un concreto supplemento di responsabilità a presidio dell’Amministrazione». La previsione di «due sole figure con funzione di supervisione e controllo» non trasforma l’avvalimento di garanzia in avvalimento tecnico-operativo: «si tratta di risorse destinate al monitoraggio esterno dell’ausiliaria sull’attività dell’ausiliata, che garantiscono l’effettività dell’obbligazione di garanzia senza mutarne la natura giuridica». In assenza delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 94, comma 5, lett. d) del Codice (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta), «non è possibile desumere l’esclusione dal mero indebitamento previdenziale, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione».
4. L’art. 96, comma 10, n. 3), del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le cause di esclusione non automatiche relative a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento «hanno rilevanza per tre anni decorrenti dalla data di commissione del fatto». La locuzione «data di commissione del fatto» «deve essere riferita, con riguardo alla fattispecie della risoluzione contrattuale, alla data di adozione del relativo provvedimento». Tale interpretazione «è confermata in termini espressi dall’art. 96, comma 11, del medesimo d.lgs., secondo cui “l’eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio”». La ratio della norma è «consentire all’amministrazione di esercitare le proprie prerogative valutative senza che un utilizzo strumentale dei rimedi di tutela giurisdizionale consenta all’operatore di sottrarre indefinitamente i propri illeciti pregressi al sindacato della stazione appaltante, nè di cristallizzarli in uno stato di permanente rilevanza».
Citazione testuale:
«il contenzioso giurisdizionale — che l’operatore ha piena facoltà di instaurare — non ha alcun effetto sull’avvio e sul decorso del termine triennale» (§ 17)
5. Il giudizio di verifica dell’anomalia «costituisce espressione tipica del potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza». «La valutazione deve essere globale, non parcellizzata, e l’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sull’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza e incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile» (Cons. Stato, Sez. III, n. 7712/2025). «Ciò che rileva è se l’offerta nel suo complesso sia credibile, non se corrisponda a un diverso modello di gestione ipotizzato dal concorrente». Le imposte dirette (IRES e IRAP) «gravano sull’attività economica complessiva dell’impresa, non sulla singola commessa: è tecnicamente improprio estrapolarne l’incidenza specifica su un singolo appalto e computarla tra i costi dell’offerta».
6. In applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, «la violazione di un limite dimensionale privo di espressa previsione sanzionatoria nella lex specialis non può tradursi né nell’esclusione del concorrente né nello stralcio di parti dell’offerta: tale operazione equivarrebbe a introdurre per via interpretativa una clausola espulsiva o ablativa non prevista dal bando, in contrasto con il principio di certezza delle regole di gara e con l’interesse della stessa amministrazione alla massima comparabilità delle offerte» (TAR Lombardia, Sez. I, n. 721/2025; Cons. Stato, Sez. V, n. 7815/2023).
7. Il cointeressato «che vanta un interesse diretto, personale e attuale all’annullamento dei medesimi atti gravati dal ricorrente principale» non può intervenire ad adiuvandum ma deve proporre un distinto e autonomo ricorso (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2015). L’inammissibilità è aggravata «dalla natura ibrida dell’atto processuale» quando il medesimo soggetto assume contemporaneamente la veste di interveniente a sostegno del ricorso principale e di interveniente a sostegno del ricorso incidentale escludente: «si tratta di posizioni processuali tra loro ontologicamente inconciliabili, posto che l’accoglimento del ricorso incidentale escludente determinerebbe il rigetto del ricorso principale che la stessa interveniente intende sostenere». Tale contraddizione interna rende l’atto «privo di una causa processuale coerente e unitaria, in contrasto con i principi che presiedono all’azione giurisdizionale e con il divieto di venire contra factum proprium nel processo».
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
Il Ministero della Giustizia aveva aggiudicato la fornitura di derrate alimentari per gli istituti penitenziari al primo classificato con un vantaggio di 0,18 punti sul secondo. La seconda classificata aveva impugnato contestando: il mancato accertamento di un grave illecito professionale a carico dell’aggiudicataria (rinvio a giudizio del suo amministratore unico); l’anomalia dell’offerta economica per sottostima di manodopera, spese generali, trasporto e fiscalità. L’aggiudicataria aveva proposto ricorso incidentale escludente contestando: la validità del contratto di avvalimento della seconda classificata; l’irrilevanza della risoluzione contrattuale del 2017 per decorso del triennio; la misura interdittiva subita dal preposto; il superamento del limite dimensionale dell’offerta tecnica e carenze tecnico-progettuali. La terza classificata aveva cercato di intervenire nel giudizio con una posizione processualmente contraddittoria.
2) La decisione
Il TAR dichiarava inammissibile l’intervento della terza classificata. Respingeva il ricorso principale su entrambi i motivi (grave illecito professionale e anomalia). Dichiarava improcedibile il ricorso incidentale e comunque lo rigettava nel merito su tutti i quattro motivi: la validità dell’avvalimento di garanzia era confermata; la risoluzione del 2017 aveva esaurito il triennio; la misura interdittiva era cessata con l’archiviazione; il limite dimensionale dell’offerta non era presidiato da sanzione espulsiva e comunque non era superato.
3) L’esito
Il TAR respingeva il ricorso principale, dichiarava inammissibile l’intervento della terza classificata, dichiarava improcedibile e comunque infondato il ricorso incidentale, e compensava le spese.
Pubblicato il 28/05/2026
N. 09874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04527/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4527 del 2026, proposto da OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B839853DB2, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano, Sebastiano Berardino Santarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ditta OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Mastrandrea, Riccardo Satta Flores, Cristiana Lojodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Alessandra Ciocia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
− del decreto n. 71 del 16 marzo 2026, comunicato il successivo 20 marzo, con cui il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise ha aggiudicato alla Ditta OMISSIS S.r.l., con riferimento al lotto 2 – 44 (doc. 1), la fornitura, mediante l’approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri per i detenuti ristretti negli Istituti penitenziari per adulti del Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise (CIG B839853DB2);
− della comunicazione di aggiudicazione ai sensi degli artt. 90 e 36, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, trasmessa alla OMISSIS in data 20 marzo 2026 (doc. 2);
− del verbale n. 7 del seggio di gara del 16 gennaio 2026, con il quale è stata esclusa la sussistenza di una causa di esclusione non automatica in capo alla Ditta Ventura, sub specie di grave illecito professionale (doc. 3);
−del verbale n. 1 del 12 gennaio 2026 (doc. 4) e del verbale n. 2 del 19 gennaio 2026 (doc. 5) aventi ad oggetto “richieste chiarimenti ex art. 110 d.lgs. 36/2023”;
−del verbale n. 3 del 10 febbraio 2026, con cui il RUP ha giudicato, limitatamente al lotto 2-44, l’offerta economica della Ditta Ventura non anomala (doc. 6);
−ove occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti dalla OMISSIS;
nonché per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara;
e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122, 123 e 124 c.p.a.
b) per quanto riguarda il ricorso incidentale:
degli atti di gara nella parte in cui non operano l’espulsione della ricorrente dalla procedura selettiva, ed attribuiscono illegittimamente alla stessa 70,00 punti per l’offerta tecnica dalla stessa presentata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ditta OMISSIS S.r.l. e del Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale Lazio Abruzzo e Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con determina n. 177 del 9 settembre 2025, il Ministero della giustizia – Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise (d’ora in avanti Ministero) ha indetto una procedura aperta per la stipula di un accordo quadro finalizzato alla fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi per il servizio vitto dei detenuti e internati negli istituti penitenziari per adulti del medesimo Provveditorato. La procedura è suddivisa in sei lotti funzionali; il Lotto n. 2-44 (CIG B839853DB2), rilevante nel presente giudizio, interessa gli istituti di Regina Coeli, Rieti, Velletri e Paliano, per un valore complessivo di euro 18.387.763,20.
A seguito di un malfunzionamento della piattaforma Acquistinretepa protrattosi tra il 17 e il 20 ottobre 2025, la stazione appaltante ha prorogato il termine per la presentazione delle offerte con determina n. 206 del 20 ottobre 2025.
La gara è stata strutturata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in rapporto ponderale 70/30 (punteggio tecnico/economico), con applicazione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023.
2. All’esito delle operazioni di valutazione, la graduatoria definitiva del Lotto n. 2-44, cristallizzata nella proposta di aggiudicazione del 12 febbraio 2026, ha registrato al primo posto la Ditta OMISSIS S.r.l. con il punteggio complessivo di 98,6000 punti (68,60 tecnici + 30,00 economici); al secondo posto la OMISSIS S.r.l. con 98,4169 punti (70,00 tecnici + 28,4169 economici); al terzo posto la Pastore S.r.l. con 92,3061 punti. Il divario tra primo e secondo classificato è pari a 0,1831 punti.
Con decreto provveditoriale n. 71 del 16 marzo 2026, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta OMISSIS S.r.l.
3. Anteriormente all’aggiudicazione, con verbale n. 7 del 16 gennaio 2026, il R.U.P. ha condotto l’istruttoria ai sensi degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 in ordine alla sussistenza di un pregiudizio penale a carico dell’amministratore unico della Ditta Ventura, sfociato nel rinvio a giudizio disposto dal GUP del Tribunale di Roma. Il Ministero della Giustizia risultava peraltro costituito parte civile nel medesimo procedimento.
All’esito dell’istruttoria, il R.U.P. ha escluso la ricorrenza di un grave illecito professionale ostativo all’ammissione, valorizzando l’assenza di accertamenti definitivi di responsabilità penale; la natura meramente indiziaria del rinvio a giudizio; la continuità e la regolarità della fornitura in corso di esecuzione; l’assenza di contestazioni contrattuali; la mancanza di indici di criticità sistemica o strutturale.
4. La OMISSIS S.r.l. ha chiesto l’annullamento del decreto di aggiudicazione e degli atti presupposti articolando due motivi di ricorso principale:
I. Violazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 per omessa esclusione della Ditta Ventura, in ragione dell’illecito professionale grave desumibile dal rinvio a giudizio dell’amministratore unico per il reato di cui all’art. 356 c.p., dalla mancata adozione di misure di self-cleaning e dall’irrilevanza indebitamente attribuita alla costituzione di parte civile della stazione appaltante nel procedimento penale.
II. Violazione degli artt. 108 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 e difetto di istruttoria per anomalia dell’offerta economica dell’aggiudicataria, con specifico riferimento all’inadeguato inquadramento contrattuale del personale (5°-6° livello CCNL Terziario anziché 4°, con differenziale stimato in circa € 52.000), all’insufficienza delle spese generali (utenze e figure ispettive non adeguatamente computate, con deficit stimato in circa € 15.000), alla sottostima dei costi di trasporto (€ 28.000 dichiarati a fronte di € 95.000 stimati dalla ricorrente) e all’esposizione dell’utile al lordo delle imposte dirette, con conseguente perdita netta stimata in circa € 113.000.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia – Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché la Ditta OMISSIS S.r.l., che ha proposto ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo ha lamentato la nullità del contratto di avvalimento stipulato tra OMISSIS S.r.l. e RI.CA. S.r.l., per indeterminatezza dell’oggetto (asserita assenza di impegni finanziari reali) e per carenza della causa in concreto, attesa la pretesa precarietà finanziaria dell’ausiliaria gravata da debiti previdenziali per circa € 1,6 milioni.
Con il secondo motivo ha dedotto l’illegittima ammissione di OMISSIS alla procedura, sul presupposto che il triennio di rilevanza della risoluzione contrattuale per inadempimento del 2017 dovrebbe decorrere dalla data della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4279 del 10 ottobre 2023, che ne ha confermato la legittimità, e non dalla data del provvedimento risolutorio.
Con il terzo motivo ha illustrato la rilevanza espulsiva della misura interdittiva dagli uffici direttivi di persone giuridiche emessa dal Tribunale di Roma a carico del preposto della società ricorrente, in considerazione della sua attuale qualità di socio della holding Giuli Group S.r.l., costituita nel 2025, che detiene il controllo di OMISSIS.
Con il quarto motivo ha dedotto l’illegittimità del punteggio tecnico attribuito a OMISSIS dalla commissione giudicatrice, per superamento del limite dimensionale dell’offerta tecnica (28 pagine effettive a fronte del limite di 20 fissato dall’art. 16 del disciplinare) e per specifiche carenze tecnico-progettuali (inattuabilità del piano di campionamento su prodotti deperibili con tempistiche di 7-10 giorni; omessa previsione di analisi chimico-fisiche; insostenibilità del servizio di call center h24; inaccettabile classificazione delle non conformità di etichettatura come «minori»).
6. La Pastore S.r.l., terza classificata nella graduatoria del Lotto n. 2-44, ha notificato in data 6 maggio 2026 e depositato in data 7 maggio 2026 un atto di intervento nel presente giudizio, chiedendo l’annullamento sia dell’aggiudicazione in favore della Ditta Ventura sia degli atti di gara che hanno ammesso OMISSIS alle fasi successive della procedura, nonché, in via alternativa cumulativa, l’adesione al ricorso incidentale della controinteressata. La Pastore ha precisato di aver contestualmente impugnato i medesimi provvedimenti con separato ricorso, iscritto al r.g. n. 4988/2026 dinanzi a questo Tribunale, anch’esso calendarizzato per la trattazione cautelare all’udienza camerale del 13 maggio 2026.
7. All’udienza camerale del 13 maggio 2026 il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a. e la non necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso alle parti.
8. In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di intervento della Pastore S.r.l., ritualmente sollevata dalla ricorrente principale OMISSIS.
L’eccezione è fondata e merita accoglimento.
L’intervento nel processo amministrativo, disciplinato dagli artt. 28 e 50 c.p.a., si distingue in intervento adesivo-dipendente (ad adiuvandum o ad opponendum), esperibile da chi vanti una posizione giuridica dipendente o collegata a quella del ricorrente principale, e intervento autonomo o principale, che presuppone la titolarità di un interesse autonomo e diretto rispetto al provvedimento oggetto di impugnazione. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato il cointeressato — cioè il soggetto titolare di una posizione sostanziale identica a quella del ricorrente principale, direttamente incisa dagli stessi atti gravati — non può intervenire ad adiuvandum nel giudizio altrui, ma deve proporre un distinto e autonomo ricorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, ad. plen., n. 1 del 2015).
Nel caso in esame, la Pastore S.r.l. è terza classificata nella graduatoria del Lotto n. 2-44 e vanta un interesse diretto, personale e attuale all’annullamento dei medesimi atti gravati dalla ricorrente, in quanto mira a ottenere, per sé, l’aggiudicazione del lotto in oggetto, essendosi a tal fine correttamente attivata proponendo il ricorso autonomo R.G. n. 4988/2026. Proprio la pendenza di tale autonomo ricorso rivela l’incompatibilità strutturale tra la posizione processuale di ricorrente principale (già ricoperta nel separato giudizio) e quella di interveniente nel presente procedimento.
9. L’inammissibilità è aggravata dalla natura ibrida dell’atto processuale depositato in giudizio. La Pastore ha assunto contemporaneamente le vesti di interveniente ad adiuvandum a sostegno del ricorso principale di OMISSIS (chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione Ventura) e di interveniente ad adiuvandum a sostegno del ricorso incidentale della Ditta Ventura (chiedendo l’esclusione di OMISSIS dalla procedura). Si tratta di posizioni processuali tra loro ontologicamente inconciliabili, posto che l’accoglimento del ricorso incidentale escludente determinerebbe il rigetto del ricorso principale che la stessa Pastore intende sostenere. Tale contraddizione interna rende l’atto di intervento privo di una causa processuale coerente e unitaria, in contrasto con i principi che presiedono all’azione giurisdizionale e con il divieto di venire contra factum proprium nel processo.
L’atto di intervento della Pastore S.r.l. deve essere dichiarato inammissibile.
10. Il Collegio ritiene preliminarmente di affrontare la questione relativa all’ordine di esame dei ricorsi, principale ed incidentale.
L’ordine di trattazione del ricorso incidentale e del ricorso principale ha, a lungo, impegnato i giudici nazionali e la stessa Corte Europea di Giustizia, la quale – con la sentenza del 5 settembre 2019 C- 333/18 del 9 settembre 2019 – ha rilevato che “L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”.
Ha osservato, infatti, la Corte che, quando a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, due offerenti presentano ricorsi tesi alla reciproca esclusione, ciascuno di essi ha interesse ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto: da un lato, infatti, l’esclusione di un offerente può far sì che l’altro ottenga l’appalto direttamente nell’ambito della stessa procedura; d’altro lato, in caso di esclusione di tutti i concorrenti ed avvio di una nuova procedura, ciascuno degli offerenti potrebbe parteciparvi e quindi ottenere indirettamente l’appalto.
Pertanto deve trovare applicazione il principio vincolante “secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti, si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell’obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente” soggiungendo che “il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, come pure il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi nonché la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, non sono rilevanti”.
In tal modo, è stata riaffermata la giuridica rilevanza di interessi legittimi “eterogenei” nello svolgimento delle gare pubbliche di appalto, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia l’interesse legittimo “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato e ciò in quanto l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare un nuovo procedimento di affidamento dell’appalto. Ne consegue che – non potendo l’accoglimento del gravame incidentale determinare l’improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale, in caso di fondatezza dell’incidentale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale – il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale (Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).
In altri termini, l’ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.
Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 4 aprile 2023, n. 5663).
Occorre, quindi, procedere al preliminare esame del ricorso principale.
11. Con riferimento alle censure contenute nei motivi dedotti in via principale dalla ricorrente il Collegio ritiene che le stesse non meritino accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di ricorso avente ad oggetto il grave illecito professionale della Ditta Ventura (artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023), parte ricorrente censura la scelta della stazione appaltante di non escludere la Ditta Ventura nonostante il rinvio a giudizio dell’amministratore unico per il reato di cui all’art. 356 c.p. e la contraddittorietà implicita nella costituzione di parte civile del Ministero nel medesimo procedimento penale, assunta quale dato significativo della gravità dell’illecito.
12. Il motivo è infondato.
Il sistema delineato dagli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 configura il grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica, che presuppone un giudizio concreto e motivato della stazione appaltante sull’idoneità dei fatti a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico. L’esclusione ricorre solo quando sussistano congiuntamente tutte le condizioni enumerate dall’art. 98, comma 2, quali gli elementi sufficienti a integrare il grave illecito, l’idoneità dello stesso a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore e gli adeguati mezzi di prova. Il rinvio a giudizio, pur rientrando tra i mezzi di prova idonei a dimostrare l’illecito ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. g), ha natura meramente indiziaria e non automaticamente escludente: la stazione appaltante è tenuta a valutarne la rilevanza concreta e attuale sull’affidabilità dell’operatore, senza che possa attribuirsi ad esso un effetto costitutivo automatico.
Il legislatore del nuovo Codice ha inteso superare ogni forma di automatismo espulsivo, affidando alla stazione appaltante un giudizio complesso che tenga conto della gravità e dell’attualità dei fatti, nonché della loro incidenza sulla capacità di eseguire correttamente il contratto.
Rispetto a tale ampio margine di discrezionalità tecnico-amministrativa, il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e limitato alla verifica dell’assenza di travisamento dei fatti, di macroscopici vizi motivazionali o di assoluta irragionevolezza del giudizio. Non è consentito al giudice sostituire alla valutazione della stazione appaltante una propria diversa interpretazione degli stessi fatti.
13. Nel caso di specie, il R.U.P. ha dato conto nel verbale n. 7 del 16 gennaio 2026 di un’istruttoria completa, articolata e fondata su elementi oggettivi: l’assenza di accertamenti definitivi di responsabilità penale, la natura del rinvio a giudizio come atto processuale privo di effetti costitutivi sulla colpevolezza dell’imputato, la regolarità complessiva del servizio attestata dai Direttori operativi di sede, dal DEC e dalla commissione di verifica, l’assenza di contestazioni contrattuali in corso, la mancanza di indici di criticità sistemica. Il R.U.P. ha altresì dato atto che «non sono emersi profili di incertezza o elementi tali da rendere necessario un approfondimento istruttorio in relazione agli elementi dichiarati ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto la documentazione prodotta e le informazioni comunque nella disponibilità della Stazione Appaltante sono risultate sufficienti a consentire una valutazione completa». Tale motivazione è congrua, non illogica e non contraddittoria.
Quanto alla mancata indagine sulle misure di self-cleaning, il Collegio condivide l’impostazione difensiva della stazione appaltante. Il self-cleaning è uno strumento che l’operatore può attivare per rimediare alle conseguenze di un grave illecito già accertato dalla stazione appaltante: esso rileva nella fase in cui l’amministrazione abbia già ritenuto integrati i presupposti dell’esclusione e debba valutare se le misure adottate siano idonee a ripristinare l’affidabilità dell’operatore. Se, invece, la stazione appaltante esclude a monte che ricorra il presupposto del grave illecito — come è avvenuto nel caso in esame, sulla base di un’istruttoria completa — non è tenuta a esaminare le misure di rimedio a una patologia che ha accertato insussistente. Diversamente opinando, ogni procedimento penale pendente a carico di un amministratore di un operatore economico genererebbe automaticamente l’obbligo di istruttoria sul self-cleaning, il che ricreerebbe per via procedimentale l’automatismo espulsivo che il Codice ha inteso eliminare.
Quanto alla costituzione di parte civile del Ministero della Giustizia nel procedimento penale, il Collegio condivide la distinzione operata dall’Avvocatura Generale dello Stato tra piani giuridici distinti e non comunicanti.
La costituzione di parte civile è un istituto processual-penalistico che consente alla persona offesa di esercitare nel processo penale l’azione civile per il risarcimento del danno patito, in caso di accertamento della responsabilità dell’imputato. Essa presuppone la titolarità di una pretesa risarcitoria potenziale, non un giudizio anticipato di colpevolezza né, tanto meno, una valutazione tecnico-amministrativa dell’affidabilità professionale dell’impresa nel settore degli appalti. I due piani — quello della tutela risarcitoria in sede penale e quello del giudizio di affidabilità in sede di gara — rimangono strutturalmente distinti: dallo svolgimento del primo non discendono automaticamente conseguenze sul secondo.
La contraddittorietà che la ricorrente individua tra la costituzione di parte civile del Ministero della giustizia e l’ammissione alla gara della Ditta Ventura non sussiste: le due decisioni perseguono finalità diverse (tutela patrimoniale nel primo caso, selezione del miglior contraente nel secondo) e sono fondate su presupposti e standard giuridici radicalmente differenti. Anzi, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, la circostanza che la stazione appaltante abbia proseguito il rapporto contrattuale con la Ditta Ventura senza adottare misure risolutorie o sanzionatorie dimostra, in modo logicamente coerente, l’assenza di una compromissione attuale dell’affidabilità professionale dell’operatore.
A ciò si aggiunga che gli episodi segnalati dai verbali ispettivi — che la stazione appaltante ha qualificato come anomalie di esecuzione nell’ordinaria gestione del servizio, non come inadempimenti gravi o reiterati — sono stati prontamente rilevati dalla commissione di verifica e corretti mediante sostituzione dei generi risultati non idonei. Tale circostanza dimostra il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio contrattuale e delle procedure di contestazione e rimedio previste dal contratto, non la compromissione strutturale dell’affidabilità dell’operatore. La presenza di non conformità episodiche in un servizio di fornitura di derrate alimentari su scala pluriennale non è assimilabile a un grave inadempimento tale da ledere l’integrità o l’affidabilità dell’aggiudicatario ai fini della valutazione svolta ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice.
14. Con riferimento al secondo motivo inerente l’anomalia dell’offerta economica della Ditta Ventura (artt. 108 e 110 d.lgs. n. 36/2023) parte ricorrente contesta sotto quattro profili distinti la legittimità del giudizio di congruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, sostenendo che la sommatoria delle sottostime condurrebbe a una perdita netta di circa € 113.000,00 e renderebbe l’offerta economicamente non sostenibile.
Il motivo è infondato.
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituisce espressione tipica del potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, di erroneità fattuale dimostrata in giudizio o di difetto di istruttoria tali da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze nelle singole voci di costo: mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione deve essere globale, non parcellizzata, e l’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sull’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza e incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile (Cons. di Stato sez. III, 3 ottobre 2025, n. 7712).
15. In merito all’inquadramento del personale parte ricorrente censura l’utilizzo del 5° e 6° livello del CCNL terziario in luogo del 4°, con un differenziale stimato in circa € 52.000.
Orbene, l’inquadramento contrattuale del personale rientra nell’autonomia organizzativa dell’imprenditore, la cui legittimità è subordinata al rispetto dei soli minimi salariali contrattuali: profilo che il R.U.P. ha specificamente verificato. Le mansioni oggetto del servizio — ricevimento, controllo quantitativo e consegna delle derrate — presentano carattere marcatamente esecutivo e ripetitivo, compatibile con gli inquadramenti adottati, in un contesto in cui il software proprietario Ventura Track System standardizza i processi e riduce al minimo la discrezionalità operativa del personale sul campo, mentre la pianificazione e la supervisione sono centralizzate nel management aziendale. Le doglianze di cui ai motivi di ricorso non dimostrano la violazione di minimi contrattuali vincolanti né un’irragionevolezza manifesta dell’inquadramento scelto, bensì si risolvono nella proposizione di un diverso e soggettivo modello organizzativo, che non è idoneo a fondare il sindacato giurisdizionale sul giudizio di congruità.
Quanto alle spese generali le stime prodotte dalla ricorrente circa i costi energetici delle celle frigorifere (quantificati in oltre € 36.000 per 42 mesi) si fondano su parametri teorici non calibrati sulle specifiche caratteristiche tecniche degli impianti dell’aggiudicataria né sulle economie di scala derivanti da una logistica integrata che permette di distribuire i costi fissi su più commesse parallele. L’orientamento giurisprudenziale in materia di giudizio di congruità ha ripetutamente censurato l’approccio che tenta di dimostrare l’anomalia di un’offerta sulla base di modelli alternativi ipotetici fondati su parametri soggettivi: ciò che rileva è se l’offerta nel suo complesso sia credibile, non se corrisponda a un diverso modello di gestione ipotizzato dal concorrente.
Il giudizio globale espresso dal R.U.P. non risulta manifestamente irragionevole.
In merito ai costi di trasporto la Ditta Ventura ha dichiarato di avvalersi di una logistica centralizzata e integrata «già fortemente collaudata negli attuali appalti in esecuzione». Tale affermazione è credibile per un operatore attivo nel settore dei servizi di catering per enti pubblici da oltre trent’anni: la distribuzione su più istituti con ottimizzazione delle rotte tra più clienti è prassi consolidata nel settore e giustifica una riduzione significativa dei costi di trasporto rispetto allo scenario di consegne dedicate ipotizzato dalla ricorrente.
Parimenti con riferimento all’utile, seppur modesto, i relativi giustificativi sono stati ritenuti congrui dalla stazione appaltante.
Il Codice non impone alcuna percentuale minima di redditività: un utile anche contenuto è legittimo quando l’impresa ritenga il contratto strategicamente rilevante, conti su ammortamenti già realizzati su appalti analoghi o benefici di economie di scala derivanti da una gestione integrata.
Quanto alle imposte dirette (IRES e IRAP), esse gravano sull’attività economica complessiva dell’impresa, non sulla singola commessa: è tecnicamente improprio — e non coglie nel segno come censura di anomalia — estrapolarne l’incidenza specifica su un singolo appalto e computarla tra i costi dell’offerta, come prospetta parte ricorrente. Tale operazione trasformerebbe la verifica di anomalia in una revisione contabile dell’intera fiscalità d’impresa, con esito incompatibile con la funzione e i limiti del giudizio di congruità.
16. In conclusione, la ricorrente non ha dimostrato la presenza di macroscopiche incongruenze nell’offerta della Ditta Ventura tali da rendere palesemente inattendibile la sua complessiva sostenibilità economica. Le contestazioni articolate si risolvono in una lettura parcellizzata e soggettiva delle singole voci di costo che, per costante giurisprudenza, non è idonea a scalfire il giudizio globale e sintetico della stazione appaltante né a fondare il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di congruità.
In definitiva il ricorso principale deve essere respinto e deve essere dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
17. Il Collegio non si esime dall’esaminare anche nel merito i quattro motivi del ricorso incidentale prodotto dalla controinteressata aggiudicataria in quanto tutti presentano, nella sostanza, carattere escludente o paralizzante nei confronti della ricorrente principale: il primo mira a espungere la OMISSIS per vizi del contratto di avvalimento, il secondo e il terzo per illeciti professionali pregressi ed il quarto per illegittimità del punteggio tecnico.
La Ditta Ventura contesta la legittimità del contratto di avvalimento stipulato tra OMISSIS e RI.CA. S.r.l. sotto un duplice profilo: l’indeterminatezza dell’oggetto, per asserita assenza di impegni finanziari specifici (nessuna costituzione di patrimonio separato, nessuna fideiussione, nessuna linea di credito dedicata) e per la carenza della causa in concreto, per pretesa insolvenza dell’ausiliaria gravata da debiti previdenziali per circa € 1,6 milioni.
Il motivo è infondato.
L’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023 distingue tra avvalimento tecnico-operativo (prestito di risorse, personale o mezzi necessari per l’esecuzione, con obbligo di puntuale specificazione delle risorse messe a disposizione) e avvalimento di garanzia (prestito di requisiti di capacità economico-finanziaria, quale il fatturato globale, con funzione di rassicurazione della stazione appaltante sulla solidità complessiva dell’offerente).
La distinzione tra le due tipologie — che incide direttamente sul contenuto minimo del contratto — è riconosciuta dallo stesso ricorrente incidentale, il quale ha ammesso che l’avvalimento di RI.CA. riguarda la capacità economico-finanziaria, salvo poi predicarne la natura tecnico-operativa per dedurne l’invalidità.
Il contratto concluso tra OMISSIS e RI.CA. è inequivocabilmente un avvalimento di garanzia.
Il punto 1 del testo contrattuale indica espressamente quale «requisito oggetto di avvalimento» il fatturato globale richiesto dal par. 6.2.1 del disciplinare: OMISSIS, con fatturato proprio di euro 72.554.009,00, era carente di euro 9.973.031,00 rispetto al valore complessivo dei lotti cui intendeva partecipare (euro 82.527.040,00), e si è avvalsa di RI.CA. per tale differenza. Il requisito integrato è dunque esclusivamente economico-finanziario.
Nell’avvalimento di garanzia, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il contratto non deve recare la puntuale indicazione di beni patrimoniali determinati, essendo sufficiente che dall’accordo emerga l’impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione la propria complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo un concreto supplemento di responsabilità a presidio dell’Amministrazione (orientamento richiamato da entrambe le parti nelle rispettive memorie).
Tale garanzia è ulteriormente rafforzata dal regime di responsabilità solidale dell’ausiliaria ai sensi dell’art. 104, comma 7, del Codice.
Nel caso di specie, il contratto non è generico: l’ausiliaria si è impegnata a mettere a disposizione un responsabile amministrativo e un responsabile della gestione del sistema qualità aziendale (con supervisione settimanale dei dati di gestione dell’ausiliata) nonché un ufficio dedicato al controllo della commessa con personale amministrativo e una figura contabile. Si tratta di impegni specifici e verificabili, funzionali a consentire all’ausiliaria di monitorare l’andamento dell’appalto a garanzia del rispetto delle obbligazioni assunte.
La tesi secondo cui la previsione di personale di supervisione trasformerebbe l’avvalimento di garanzia in avvalimento tecnico-operativo è manifestamente infondata per la sua intrinseca contraddittorietà. Due sole figure (di cui una con mera funzione amministrativo-contabile) non possono essere realisticamente ascritte all’area dell’apporto tecnico-operativo all’esecuzione dell’appalto. Si tratta di risorse destinate al monitoraggio esterno dell’ausiliaria sull’attività dell’ausiliata, che garantiscono l’effettività dell’obbligazione di garanzia senza mutarne la natura giuridica. Diversamente opinando, qualsiasi clausola contrattuale di supervisione dell’esecuzione — prassi diffusa e coerente con la funzione stessa dell’avvalimento di garanzia — determinerebbe la nullità del contratto, con esito irragionevole.
Quanto alla carenza della causa in concreto per insolvenza di RI.CA., il motivo è privo di qualsiasi supporto probatorio adeguato, in violazione dell’art. 2697 c.c. La Ditta Ventura si è limitata ad affermare genericamente l’esistenza di debiti previdenziali, senza produrre documentazione idonea a dimostrare uno stato di dissesto o di crisi finanziaria rilevante.
OMISSIS ha invece prodotto bilanci da cui risultano utili netti positivi e in crescita, patrimonio netto superiore a 1 milione di euro e fatturato cresciuto da 7,2 milioni di euro (2022) a 13,5 milioni (2024), senza che RI.CA. sia assoggettata ad alcuna procedura concorsuale.
In assenza delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 94, comma 5, lett. d), del Codice (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta), non è possibile desumere l’esclusione dal mero indebitamento previdenziale, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023. In ogni caso, ai fini dell’avvalimento di garanzia, l’ausiliaria non è tenuta a «garantire» il deficit di fatturato per quasi € 10 milioni come se si trattasse di un’obbligazione finanziaria autonoma: è tenuta a contribuire ad assicurare la stazione appaltante circa la capacità di OMISSIS di eseguire efficacemente la commessa, con la conseguenza che i bilanci prodotti risultano idonei.
La Ditta Ventura sostiene, altresì, che il triennio di rilevanza della causa di esclusione non automatica derivante dalla risoluzione contrattuale per grave inadempimento intervenuta nel 2017 a carico di OMISSIS decorra non dalla data del provvedimento risolutorio, bensì dalla data della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4279 del 10 ottobre 2023 che ne ha confermato la legittimità, con la conseguenza che detto triennio sarebbe ancora in corso al momento della partecipazione alla gara del 2025.
Il motivo è infondato.
L’art. 96, comma 10, n. 3), del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che le cause di esclusione non automatiche relative a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento «hanno rilevanza per tre anni decorrenti dalla data di commissione del fatto». La locuzione «data di commissione del fatto» deve essere riferita, con riguardo alla fattispecie della risoluzione contrattuale, alla data di adozione del relativo provvedimento: è in quel momento che la condotta inadempiente si cristallizza in un atto formale idoneo a essere valutato dalla stazione appaltante ai fini dell’apprezzamento della moralità professionale del concorrente.
Tale interpretazione è confermata in termini espressi dall’art. 96, comma 11, del medesimo d.lgs., secondo cui «l’eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio».
Il legislatore del nuovo Codice ha risolto consapevolmente il dibattito interpretativo sul punto: il contenzioso giurisdizionale — che l’operatore ha piena facoltà di instaurare, e che nel caso di specie OMISSIS ha instaurato e coltivato fino al ricorso in Cassazione (r.g. n. 9287/2024) — non ha alcun effetto sull’avvio e sul decorso del termine triennale. La ratio della norma è piana, ovvero consentire all’amministrazione di esercitare le proprie prerogative valutative senza che un utilizzo strumentale dei rimedi di tutela giurisdizionale consenta all’operatore di sottrarre indefinitamente i propri illeciti pregressi al sindacato della stazione appaltante, nè di cristallizzarli in uno stato di permanente rilevanza.
Ne discende che il dies a quo del triennio coincide con la data del provvedimento risolutorio del 2017, ampiamente decorso al momento della partecipazione alla gara indetta nel settembre 2025. A stretto rigore, come correttamente rilevato dalla difesa di OMISSIS, quest’ultima non era nemmeno tenuta a dichiarare tale vicenda nel DGUE, non rientrando più nel perimetro temporale di rilevanza della causa di esclusione.
La Ditta Ventura invoca quale ulteriore causa escludente la misura interdittiva dagli uffici direttivi di persone giuridiche emessa dal Tribunale di Roma nell’ambito di un procedimento penale posto a carico del preposto di OMISSIS, sostenendo che la sua attuale presenza come socio della holding Giuli Group S.r.l. controllante (costituita nel 2025) renderebbe attuale e rilevante l’interdizione ai fini dell’esclusione dalla procedura.
Il motivo è parimenti infondato.
In primo luogo, il procedimento penale nel cui ambito fu emessa la misura interdittiva si è concluso con decreto di archiviazione del GIP/GUP del Tribunale di Roma in data 27 ottobre 2022, come documentato agli atti. Ne consegue che la misura è da intendersi definitivamente cessata nella sua efficacia giuridica, e che, contrariamente a quanto affermato dalla controinteressata, non vo è alcun «soggetto interdetto»: l’interdizione è venuta meno con il provvedimento di archiviazione. L’affermazione della Ditta Ventura si fonda dunque su un dato fattuale non corrispondente alla realtà degli atti, e il motivo cade già per tale assorbente ragione.
In secondo luogo, i provvedimenti restrittivi cui fa riferimento la controinteressata risalgono ad oltre sei anni prima dell’indizione della gara. Anche a voler considerare rilevante la vicenda sul piano dell’illecito professionale grave — il che, per quanto detto, non è possibile in ragione dell’archiviazione — il triennio di rilevanza di cui all’art. 96, comma 10, del Codice, già citato, era già ampiamente decorso.
In terzo luogo, OMISSIS ha adottato tempestive e documentate misure di self-cleaning ai sensi dell’art. 96 del Codice, documentate in atti, e la società ha adottato un modello organizzativo e di controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.
Peraltro, la mera titolarità di una partecipazione societaria in una holding di controllo, in assenza di qualsiasi ruolo gestionale attivo nell’impresa partecipante alla gara e in assenza di provvedimenti interdittivi in corso, non integra alcuna delle cause di esclusione tipizzate dall’art. 94 del Codice.
Il quarto motivo di ricorso incidentale si articola, poi, in due gruppi di doglianze: il superamento del limite dimensionale dell’offerta tecnica (28 pagine a fronte del limite di 20 pagine fissato dall’art. 16 del disciplinare) e le carenze tecnico-progettuali dell’offerta (tempistiche incompatibili del piano di campionamento, omissione delle analisi chimico-fisiche, insostenibilità del call center h24, classificazione delle non conformità da etichettatura come «minori»).
La censura relativa al superamento del limite dimensionale è infondata.
Il disciplinare di gara, all’art. 16, ha stabilito il limite di 20 pagine per la relazione tecnica, escludendo espressamente dal computo: l’indice, la presentazione e descrizione dell’offerente, il frontespizio, l’indicazione della documentazione da oscurare e le singole dichiarazioni del legale rappresentante ove non presentate separatamente. Il disciplinare non ha tuttavia comminato alcuna sanzione espulsiva per l’eventuale superamento di tale limite, né ha previsto lo stralcio delle parti eccedenti.
In applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, la violazione di un limite dimensionale privo di espressa previsione sanzionatoria nella lex specialis non può tradursi né nell’esclusione del concorrente né nello stralcio di parti dell’offerta: tale operazione equivarrebbe a introdurre per via interpretativa una clausola espulsiva o ablativa non prevista dal bando, in contrasto con il principio di certezza delle regole di gara e con l’interesse della stessa amministrazione alla massima comparabilità delle offerte (cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 3 marzo 2025, n. 721; Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815).
In ogni caso, il computo effettivo delle pagine dell’offerta di OMISSIS, depurate delle parti escluse dal conteggio ai sensi del disciplinare, corrisponde a esattamente 20 pagine, cui si aggiungono 7 pagine di allegati grafici. Tali allegati costituiscono mera rappresentazione visiva — sotto forma di diagrammi e tabelle — di concetti già espressi nel corpo della relazione: essi non ampliano né modificano il contenuto tecnico stricto sensu dell’offerta, e non possono essere computati ai fini del limite dimensionale.
Parimenti le doglianze relative alle presunte carenze tecnico-progettuali dell’offerta di OMISSIS sono inammissibili e, nel merito, infondate.
Sotto il profilo dell’ammissibilità, la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione del relativo punteggio rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento immediatamente evidente. La Ditta Ventura non dimostra alcun vizio di tale entità, limitandosi a prospettare una diversa lettura soggettiva dell’offerta della ricorrente principale: censure di tal genere — che sollecitano il giudice a sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione — sono per consolidata giurisprudenza inammissibili.
Nel merito, le singole censure sono comunque destituire di fondamento.
Le analisi microbiologiche, chimiche e fisiche con tempistiche di 7-10 giorni non si sostituiscono ai controlli primari già svolti dai fornitori/produttori delle derrate alimentari ai sensi della normativa di settore applicabile (d.lgs. n. 193/2007; Reg. CE n. 852/2004; Reg. CE n. 2073/2005), ma si aggiungono a questi quali verifica a campione da parte dell’appaltatore. Il sistema di tracciabilità, ritiro e segregazione delle derrate non conformi previsto nell’offerta di OMISSIS esclude in radice che i detenuti possano ricevere alimenti potenzialmente contaminati nel lasso di tempo intercorrente tra la consegna e la refertazione.
Peraltro, la stessa Ditta Ventura ha previsto nella propria offerta tecnica tempistiche di refertazione pari a 5-15 giorni per le valutazioni chimico-fisiche, con ulteriori 24 ore per la pubblicazione: il principio nemo potest venire contra factum proprium, precipitato dei più generali divieti di abuso del diritto e del processo e della clausola generale di buona fede (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2024, 10362; sez. III, 20 novembre 2023, n. 9900; sez. V, 2 maggio 2023, n. 4363), preclude alla controinteressata di censurare come inattuabili tempistiche sostanzialmente analoghe a quelle da essa stessa adottate.
A ciò si aggiunga che la tesi secondo cui OMISSIS avrebbe omesso completamente le analisi chimico-fisiche è smentita dal testo dell’offerta tecnica: al par. G.1.e dell’offerta si menziona espressamente la ricerca di «parametri chimico-fisici-microbiologici». La tabella 02 allegata all’offerta e il preventivo del laboratorio Lab Service S.r.l. recano metodiche analitiche chiaramente riconducibili alle analisi chimico-fisiche (metalli pesanti: Cd, Hg, Pb; istamina; acidità libera; residui antiparassitari).
Passando alla disamina del distinto e ulteriore profilo di doglianza, occorre rilevare che la classificazione delle non conformità relative al controllo delle etichette come «non conformità minore» è coerente con gli standard internazionali di certificazione della sicurezza alimentare (BRC Food v.9, IFS Food v.8, FSSC 22000) – che distinguono tra sicurezza sanitaria dell’alimento – retta dal Reg. CE n. 178/2002 – e trasparenza verso il consumatore – retta dal Reg. UE n. 1169/2011 – classificando i difetti di etichettatura nella categoria delle non conformità minori in ragione della loro rimediabilità immediata e dell’assenza di rischio sanitario.
In ogni caso, l’offerta di OMISSIS prevede l’immediata sostituzione del prodotto in caso di riscontro di tali non conformità.
18. Per tutte le ragioni esposte il ricorso incidentale proposto dalla Ditta OMISSIS S.r.l., oltre che improcedibile, risulta anche infondato.
19. La complessità delle questioni trattate e la reciproca soccombenza sui rispettivi ricorsi giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) dichiara inammissibile l’atto di intervento proposto dalla società Pastore S.r.l.;
b) dichiara improcedibile e comunque infondato il ricorso incidentale proposto dalla Ditta OMISSIS S.r.l.;
c) respinge il ricorso principale proposto dalla OMISSIS S.r.l.;
d) compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
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