04/06/2026 – Clausole di revisione ordinaria nei contratti di durata, soglia del 5% e riconoscimento dell’80% dell’eccedenza per la revisione straordinaria, indici Istat collegati alle classificazioni CPV, trasferimento degli adeguamenti ai subappaltatori, coperture finanziarie e decorrenza delle nuove regole.
Sono alcuni dei contenuti delle Linee guida Mit per la corretta attuazione della revisione prezzi ordinaria negli appalti di servizi e forniture, predisposte in attuazione dell’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), come modificato dal correttivo D.lgs. 209/2024, e dell’Allegato II.2-bis.
Il documento fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti per impostare le clausole nei documenti di gara e nei contratti, individuare gli indici da utilizzare e coordinare la revisione ordinaria con quella straordinaria.
Appalti di servizi e forniture, a cosa servono le Linee guida Mit
Le Linee guida si rivolgono agli appalti di servizi e forniture, nei quali la prestazione si sviluppa nel tempo e le variazioni dei costi possono incidere sull’equilibrio economico del contratto.
Restano invece esclusi dall’ambito tipico della revisione prezzi gli appalti ad esecuzione istantanea o di durata molto breve, nei quali il fattore temporale non incide in modo significativo sulla struttura economica della prestazione.
Le indicazioni interessano la programmazione dell’affidamento, la predisposizione dei documenti di gara, la stipula del contratto e la fase esecutiva.
Revisione ordinaria e revisione straordinaria
L’articolo 60 del Codice prevede due meccanismi distinti e complementari.
La revisione ordinaria consente di gestire le variazioni prevedibili dei costi attraverso clausole di indicizzazione definite nel contratto. Negli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante può prevedere meccanismi di adeguamento del prezzo collegati a uno o più indici inflattivi.
La revisione straordinaria interviene invece in presenza di variazioni anomale e imprevedibili dei costi. Per servizi e forniture si attiva quando la variazione supera il 5% dell’importo complessivo del contratto. In tal caso viene riconosciuto l’80% della quota eccedente la soglia del 5%, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.
Resta però inteso, come richiamato anche nelle Linee Guida, che la revisione prezzi ha funzione di riequilibrio del contratto e non elimina il rischio d’impresa.
Come devono essere costruite le clausole
Per i contratti di durata esposti a oscillazioni dei costi, il Mit considera l’inserimento della clausola ordinaria una soluzione opportuna. La valutazione deve essere effettuata già nella fase di programmazione, analizzando durata del contratto, composizione dei costi e andamento del mercato.
I documenti iniziali di gara devono indicare il ricorso alla revisione ordinaria e prevedere le relative coperture finanziarie. Il contratto deve disciplinare gli aspetti operativi, tra cui l’indice applicabile, le modalità di calcolo, la periodicità delle verifiche e il trasferimento degli adeguamenti ai subappaltatori.
La clausola deve essere costruita sulla base delle componenti di costo effettivamente soggette a variazione, come manodopera, energia, materie prime, logistica o servizi accessori.
Quando scatta la revisione prezzi e come si calcola
Il calcolo della variazione deve partire dal mese di scadenza del termine massimo previsto per l’aggiudicazione, che costituisce il dies a quo per la misurazione degli indici.
La periodicità delle verifiche deve essere indicata nel bando di gara e preferibilmente allineata alla frequenza di aggiornamento dell’indice Istat utilizzato. Le verifiche devono comunque avvenire almeno una volta l’anno.
L’applicazione della revisione ordinaria non esclude quella straordinaria. Per evitare duplicazioni, gli incrementi riconosciuti mediante revisione ordinaria non vengono considerati ai fini del raggiungimento della soglia necessaria per attivare la revisione straordinaria.
Gli indici Istat per i principali servizi
Gli indici di riferimento sono quelli individuati dall’Allegato II.2-bis, che collega le categorie degli appalti agli indici Istat più rappresentativi dell’andamento dei costi.
Per i servizi ad alta intensità di manodopera, le Linee guida indicano l’utilizzo degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie del settore di riferimento.
Quando non esiste una sola componente di costo prevalente, la stazione appaltante può utilizzare un indice composito, costruito sulla base delle diverse voci che incidono sul prezzo del servizio o della fornitura.
Le stazioni appaltanti possono utilizzare indici diversi da quelli previsti dall’Allegato II.2-bis quando non rappresentano adeguatamente la specifica prestazione, motivando la scelta nei documenti di gara.
Subappalto, controlli e copertura degli oneri
Gli adeguamenti riconosciuti all’affidatario devono essere trasferiti ai subappaltatori in proporzione alle prestazioni eseguite. L’obbligo deve essere previsto sia nei documenti di gara sia nel contratto.
Le stazioni appaltanti possono subordinare il pagamento dei corrispettivi periodici o del saldo alla dimostrazione dell’avvenuto trasferimento degli adeguamenti ai subappaltatori. In mancanza della documentazione richiesta, i pagamenti possono essere sospesi.
Gli oneri derivanti dalla revisione prezzi sono coperti utilizzando, nell’ordine, le somme per imprevisti del quadro economico, i ribassi d’asta non vincolati e le economie derivanti da interventi conclusi con certificato di regolare esecuzione.
Decorrenza delle nuove regole e rimedi in caso di squilibrio
Le disposizioni sulla revisione ordinaria introdotte dal d.lgs. 209/2024 si applicano alle procedure di affidamento di servizi e forniture il cui bando o avviso è stato pubblicato dal 1° gennaio 2025.
Per i contratti già in corso, il Mit ritiene opportuno valutare l’applicazione di meccanismi revisionali finalizzati al riequilibrio del rapporto, nei limiti delle risorse disponibili e delle previsioni contrattuali.
Le Linee guida richiamano inoltre il coordinamento tra l’articolo 60 e l’articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione. Quando revisione prezzi e rinegoziazione non consentono di ristabilire l’equilibrio del contratto, resta possibile il ricorso alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, con pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
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Nicola Damato
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