Agenzia nazionale e sponsorizzazioni: serve più trasparenza e programmazione


I principi generali che regolano l’azione della pubblica amministrazione impongono una selezione trasparente e motivata prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto atipico, ivi inclusa, la sponsorizzazione attiva.

È quanto ha chiarito Anac con delibera n. 208, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 6 maggio 2026, riferita in specifico ad un’Agenzia nazionale di promozione.

Ad avviso di questa Autorità – scrive Anac –, “non può ritenersi sufficiente il richiamo alla dichiarazione con la quale l’organizzatore e sponsee attesta di avere diritti di esclusiva sull’evento al quale si intende partecipare. Infatti, la stazione appaltante, non può esimersi dal fornire idonee motivazioni, chiarendo le ragioni per le quali si ritiene sussistente l’infungibilità di quello specifico evento, soprattutto quando ve ne siano altri nel medesimo settore culturale che siano di uguale impatto in termini promozionali”.

“Tale motivazione si rende necessaria anche perché, sebbene sussista una chiara coerenza tra l’attività contrattuale posta in essere dall’Agenzia nazionale con gli indirizzi strategici definiti dal Ministero del Turismo, attraverso il Piano Strategico del Turismo, tale documento non contiene (né potrebbe contenerla) un’indicazione puntuale degli aventi ai quali l’Ente dovrà partecipare”.
A tal riguardo, occorre anche considerare che alle predette finalità sono destinate rilevanti risorse. Infatti, – secondo quanto previsto nella Tabella 16 del Ministero del Turismo – il Budget Economico 2025 ammonta a 118.535.169 euro, così suddiviso: nel 2025 48.556.339 euro; nel 2026  38.639.415 euro; nel 2027 31.339.415 euro. 

La sponsorizzazione, come rilevato dalla giurisprudenza contabile, è un contratto connotato, a differenza di altri, da una forte componente reputazionale, in cui la pubblica amministrazione associa la propria immagine a quella dell’operatore economico e viceversa. La mancanza di regole chiare può pertanto generare un duplice rischio: che tale interconnessione venga percepita, soprattutto in ambiti territoriali più ristretti, come un’operazione opaca o strumentale, minando la fiducia dei cittadini e degli altri operatori economici nella correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa. Queste considerazioni valgono ancor più ove si consideri che, come già evidenziato i contratti in esame, oltre alla componente di sponsorizzazione attiva, è inclusa anche quella di acquisto servizi strumentali, chiaramente riconducibile allo schema dell’appalto.

In assenza di criteri predeterminati la scelta tra eventi a cui partecipare con un proprio contributo economico può risultare del tutto discrezionale, in quanto tutti possono agire quale volano per il turismo nella località in cui si tiene. Pertanto, sottolinea Anac, l’Agenzia nazionale è chiamata a utilmente individuare ulteriori misure di cautela con l’obiettivo di innalzare maggiormente il livello di trasparenza e imparzialità di questo settore della propria attività negoziale. A tal fine, l’assegnazione dei contratti di partnership con gli eventi sportivi e culturali di vario genere (cinema, folklore, musica, editoria, etc.) potrebbero essere oggetto di una specifica programmazione pluriennale, al pari di quanto già avviene per la partecipazione alle fiere internazionali.

Al contempo, l’individuazione della manifestazione a cui partecipare – pur senza indire una procedura concorsuale aperta in conformità al codice dei contratti – potrebbe, però, avvenire all’esito di una valutazione di candidature da effettuare previa richiesta di manifestazioni di interessi mediante pubblicazione di un apposito avviso, con il quale si dia conto dell’intenzione di avviare le iniziative promozionali in questione. Il previo svolgimento di un’analisi sull’esistenza di possibili eventi alternativi da finanziare potrebbe consentire di rafforzare la motivazione sulla base della quale quello prescelto sia da preferire agli altri, visto che di solito si riferisce alle sole caratteristiche di quello considerato, senza effettuare alcuna comparazione. 

D’altro canto, occorre considerare che quello delle sponsorizzazioni nel contesto di eventi (culturali, sportivi, musicali, etc.) rappresenta ormai un mercato specifico, caratterizzato da uno schema operativo diffuso che prevede appunto l’offerta ai potenziali sponsor di specifici pacchetti di servizi promozionali o di altro genere correlati alla partecipazione. Pertanto, anche un confronto sulle diverse condizioni economiche e sui servizi offerti nei vari eventi dovrebbe essere alla base di un’adeguata motivazione sulla scelta effettuata.

La partecipazione a tali richieste di manifestazione di interesse o indagini di mercato di fatto rivolte a soli organizzatori di eventi, potrebbe, poi, essere favorita ove la Società provvedesse a riservare una specifica sezione del proprio sito istituzionale alla pubblicazione della documentazione inerente i contratti in esame. Infatti, anche se già tutte le determine a contrarre  assunte sono pubblicate nelle sottosezioni bandi di gara e contratti della sezione società trasparente, potrebbe essere utile per garantire un maggior grado di accessibilità a questi contratti includerli come specifica categoria in quella relativa a “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ciò tenuto conto che questi contratti contengono sempre una componente di sponsorizzazione pura, oltre che avere ad oggetto la fornitura di vari servizi accessori. L’Ente potrebbe anche dotarsi di un apposito regolamento sulla sottoscrizione dei contratti in esame, da pubblicare nella medesima sezione.

Infine, – aggiunge Anac – “sembra opportuno che al momento della definizione delle clausole contrattuali, la società esamini la possibilità – ove ne sussistano i presupposti tecnici ed economici – di procedere ad un affidamento separato dei servizi correlati alla partecipazione agli eventi (catering, fornitura gadgets, fornitura personale, etc…) con diversa procedura di aggiudicazione, senza ricorrere alla necessaria intermediazione dell’organizzatore”.

In conclusione, Anac ha ribadito che l’Agenzia nazionale in questione, “in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al codice dei contratti, anche nel caso in cui nell’esercizio della propria autonomia negoziale intenda fare ricorso alla sponsorizzazione passiva”.

“I contratti di sponsorizzazione attiva, pur non potendo essere ricondotti nell’ambito di applicazione del codice dei contratti, al pari di qualsiasi contratto atipico che prevede l’esborso di denaro pubblico sono, comunque, sottoposti ai principi generali che regolano l’azione della pubblica amministrazione, i quali impongono l’esperimento di una selezione trasparente e motivata del contraente prima della sottoscrizione”.

“Nonostante l’assoluta peculiarità della mission istituzionale svolta – continua Anac – e il diffuso utilizzo dei contratti di partnership con gli eventi sportivi e culturali di vario genere (cinema, folklore, musica, editoria, etc.) nei quali è inclusa sia una componente di sponsorizzazione attiva che l’acquisto di servizi vari, la riconduzione dei contratti in discorso nell’alveo del codice degli appalti può non essere sufficiente avuto riguardo alle disposizioni invocate, dal momento che la stessa si risolve in un sistematico ricorso ad affidamenti diretti o a procedure negoziate con un unico fornitore”.

Infine, secondo Anac, “l’Agenzia nazionale può utilmente individuare ulteriori misure di cautela con l’obiettivo di innalzare maggiormente il livello di trasparenza e imparzialità nell’espletamento della descritta attività negoziale. In particolare: l’assegnazione di detti contratti dovrebbe essere oggetto di una specifica programmazione pluriennale, al pari di quanto già avviene per la partecipazione alle fiere internazionali; l’individuazione degli eventi a cui partecipare – pur senza indire una procedura concorsuale aperta in conformità al codice dei contratti – dovrebbe avvenire all’esito di una valutazione di candidature da effettuare previa richiesta di manifestazioni di interessi mediante pubblicazione di un apposito avviso, con il quale si dia conto dell’intenzione di avviare le iniziative promozionali in questione, e motivando adeguatamente la scelta sotto il profilo del migliore perseguimento dell’interesse istituzionale; la partecipazione a tali richieste di manifestazione di interesse o indagini di mercato, di fatto rivolte a soli organizzatori di eventi, potrebbe essere favorita ove fosse riservata una specifica sezione del proprio sito istituzionale alla pubblicazione della documentazione inerente i contratti in esame, in modo da innalzare il livello di conoscibilità degli stessi; l’Ente potrebbe anche dotarsi di un apposito regolamento sulla sottoscrizione dei contratti in questione, da pubblicare nella medesima sezione; al momento della definizione delle clausole contrattuali, la società dovrebbe sempre valutare la possibilità – ove ne sussistano i presupposti tecnici ed economici – di procedere ad un affidamento separato dei servizi correlati alla partecipazione agli eventi (catering, fornitura gadgets, fornitura personale, eccetera…) con diversa procedura di aggiudicazione, senza ricorrere alla necessaria intermediazione dell’organizzatore. Entro trenta giorni, l’Agenzia nazionale è chiamata a indicare come intende far fronte ai rilievi formulati da Anac.


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