Esposizione canina e benessere animale, forse un ossimoro?


Tutti sanno cosa è accaduto a Bologna durante il World Dog Show, una manifestazione cinofila internazionale, riconosciuta da Enci e Fci e patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura. Manifestazione che davanti alla morte orribile di tre esseri viventi si è appellata allo “ the show must go on” invece di spegnere le luci, chiudere i cancelli e riflettere su quello che era accaduto.

La tragedia, perchè di questo si tratta, poteva avere dimensioni maggiori. Il tutto accade proprio quando due dei soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento (Enci e Ministero dell’Agricoltura) sono al centro di non poche polemiche. Alcune diventate oggetti di procedimenti penali. Ma proprio questo loro coinvolgimento in altre vicende (tutte da chiarire) rischia di offrire una narrazione sbagliata. Preconcetta. Le responsabilità civili e penali sono tutte da accertare per quanto accaduto a Bologna, e su questo tornerò. Voglio invece svolgere alcune considerazioni generali.

Il problema non riguarda soltanto ciò che è accaduto a Bologna. Forse riguarda il paradigma stesso dal quale continuiamo a partire. Finché considereremo il cane come qualcosa da mostrare, classificare, premiare o scartare, il rischio sarà sempre quello di perdere di vista l’unico elemento che dovrebbe davvero contare. Che il cane, prima di tutto, è un individuo e non un trofeo. E allora partiamo, anzi ripartiamo ancora una volta da una tragedia come occasione per mettere in discussione la cultura giuridica e commerciale che ancora oggi domina.

Rilanciamo il dibattito, invero mai sopito, se il sistema delle esposizioni e degli standard di razza premiando caratteristiche estetiche può compromettere la salute dei cani. Se quando il criterio principale diventa la conformità a uno standard estetico, il benessere dell’animale è messo a rischio soprattutto se cani con problemi genetici continuano a essere presentati come modello di buona selezione nelle esposizioni. Mi domando se la presenza di razze brachicefale in eventi contribuisce a mantenere alta la domanda di animali affetti da problemi respiratori cronici. Se la competizione incentiva la riproduzione selettiva orientata all’estetica, favorendo consanguineità e caratteristiche fisiche artificiali. Se rischia di passare il messaggio subliminale che il cane di razza sia “migliore” rispetto al meticcio. Insomma la documentazione scientifica e giuridica degli ultimi anni ci raconta che il problema non è soltanto ciò che è accaduto a Bologna.

Il termine “esposizione” deriva dal latino exponere, mettere fuori, mostrare agli altri. Si espongono opere d’arte, automobili, prodotti commerciali. L’esposizione presuppone un oggetto che viene presentato allo sguardo e al giudizio del pubblico. Ma un cane non è un oggetto. E allora forse dovremmo avere il coraggio di interrogarci non soltanto sulle modalità con cui organizziamo queste manifestazioni ma sul loro stesso fondamento culturale. Perché finché parleremo di “esposizione canina”, continueremo inconsapevolmente a collocare il cane nella categoria di ciò che si mostra, si valuta, si classifica e si premia. La tragedia di Bologna potrebbe rappresentare il momento in cui il diritto animale inizia a chiedersi se questa impostazione sia ancora compatibile con il riconoscimento dell’animale come essere senziente. La nostra legislazione, la scienza e persino la Costituzione, si proprio la Costituzione, hanno ormai riconosciuto che gli animali sono esseri capaci di provare emozioni, paura, sofferenza e benessere. E allora occorre domandarsi se sia ancora culturalmente accettabile continuare a parlare di esposizione quando il soggetto esposto è un essere vivente.

In tanti anni di professione dedicata alla tutela degli animali ho visto situazioni ben più inquietanti di quelle che oggi hanno trovato spazio sulle pagine dei giornali. Ho visto cani trattati come beni da catalogo, selezionati, scartati, ceduti, restituiti. Ho letto e continuo a leggere di contratti di compravendita nei quali compare quasi immancabilmente una clausola che consente all’acquirente di restituire il cane all’allevatore e ottenere la restituzione del prezzo nel caso in cui l’animale presenti difetti o patologie. Una clausola giuridicamente lecita, forse, ma eticamente indegna. Più per chi vende che per chi compra. Nessuno si sognerebbe di applicare una simile logica a un membro della famiglia. Eppure continuiamo ad applicarla a quelli che continuiamo a rivendicare membri della famiglia.

Premettendo che non ho alcun elemento che mi permetta una disamina dei fatti come accaduti, mi limito ad una veloce disamina dei profili civili e penali in capo a ciascun soggetto potenzialmente coinvolto in queste manifestazioni.

I proprietari dei cani sono i (primi) soggetti che hanno l’effettivo uso, controllo e custodia materiale dei cani. E dunque ne hanno la responsabilità. Una responsabilità prevista dall’art. art. 544-ter c.p. che si aggrava se muore l’animale. Nello specifico, avere lasciato i cani chiusi all’interno di un furgone sotto il sole estivo, senza adeguata ventilazione o climatizzazione, integra la non necessità della sottoposizione a comportamenti o fatiche insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale, con la previsione e accettazione del rischio dell’evento letale (dolo eventuale o colpa cosciente). I proprietari dei cani potrebbero agire contro l’organizzatore dell’evento per chiedere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. bene sapendo che potrebbe venire eccepita la condotta negligente come causa interruttiva del nesso causale o come concausa determinante ai sensi dell’art. 1227 c.c..

Vi è un’altra ipotesi da considerare e cioè che l’espositore detenga i cani su mandato dei rispettivi proprietari per presentarli all’evento. In questo caso potrebbe rispondere nei confronti dei proprietari sia a titolo contrattuale (per violazione dei doveri di custodia inerenti al mandato o al deposito) sia a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per non aver adottato la diligenza minima richiesta nell’evitare l’esposizione degli animali a temperature letali.

Molti hanno rivendicato una responsabilità di chi organizza questi eventi. Giuridicamente l’organizzatore è colui che assume la gestione, il coordinamento, la promozione e la pianificazione dell’evento espositivo, assumendo di conseguenza una specifica posizione di garanzia rispetto alla sicurezza della manifestazione, dei partecipanti e degli animali coinvolti. Il profilo è complicato. E’ stato tollerato o imposto lo stazionamento in aree prive di ombra, come anche la mancanza di punti di abbeveramento, l’assenza di personale veterinario di presidio? Se la morte è originata esclusivamente dall’isolata e autonoma condotta del singolo che ha chiuso i cani nel proprio mezzo privato, magari con finestrini che non permettevano un’ispezione esterna o finanche priva di finestrini, difficilmente potrà essere mosso all’organizzatore un qualche addebito.

Certo l’organizzatore di eventi è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di gareggianti ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità. In presenza di temperature estreme (come quelle registrate a Bologna), l’organizzatore ha il dovere di valutare il rischio di colpi di calore, apprestando adeguate misure cautelari generiche (es. idonea ventilazione dei locali, punti d’acqua, messaggi di allerta continui sulla sosta degli animali nei veicoli, pattugliamento delle aree di sosta da parte di addetti alla sicurezza). Se e solo qualora venga dimostrata una totale omissione di tali presidi organizzativi e preventivi, può residuare una responsabilità concorrente ex art. 2043 c.c., fermo restando che l’efficienza causale della condotta dell’espositore (che ha materialmente chiuso i cani nel furgone) potrebbe essere ritenuta assorbente e idonea a interrompere il nesso causale.

Il patrocinio o riconoscimento di un evento consiste in un accostamento formale e morale dell’ente pubblico o privato all’iniziativa, senza alcuna assunzione di ruoli gestionali, direttivi o organizzativi. A mio avviso non è configurabile alcuna responsabilità penale a carico di chi sostiene e patrocina un evento non individuandosi in tanto un obbligo giuridico di impedire eventi lesivi. Una finale considerazione giuridica riguarda il proprietario o gestore dell’area in cui si svolge la manifestazione che risponde esclusivamente dei rischi specifici derivanti dalla custodia delle strutture e dei locali. Se si tratta di una mera messa a disposizione degli spazi non vi è assunzione di obbligo di vigilanza o di custodia sul comportamento dei singoli partecipanti o sullo stato degli animali all’interno dei locali e veicoli privati. Nel caso specifico, da quanto si può apprendere non pare ravvisabile una responsabilità del custode della struttura, in quanto il danno non è stato cagionato da un vizio intrinseco dell’immobile o delle cose concesse in uso bensì dall’accumulo di calore solare all’interno di un mezzo privato di terzi, parcheggiato nell’area.

E allora evitiamo di emettere sentenze. La storia, anche recente, ce lo insegna. E ripartiamo da questa tragedia per ragionare sulla opportunità e sopravvivenza di queste manifestazioni.


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 Avv. Filippo Portoghese

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