Il Ministero dei Trasporti, con la firma di Matteo Salvini, ha ufficialmente emanato il nuovo decreto Autovelox. Al centro, le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi di controllo della velocità. Il Governo, così, stabilisce un quadro regolatorio certo e omogeneo a livello nazionale, superando una volta per tutte le criticità applicative e le incertezze giuridiche emerse nel corso degli anni. Come sottolineato dal leader della Lega, l’obiettivo è aumetare la sicurezza sulle strade, impedendo che gli autovelox vengano usati come mero espediente o pretesto per “fare cassa” a spese dei cittadini e degli automobilisti.
Scatta l’obbligo di omologazione per tutti i dispositivi
La novità più rilevante e strutturale del nuovo decreto è il definitivo superamento del vecchio sistema che in passato distingueva tra approvazione e omologazione.
Ecco come cambiano le regole:
- stop alle approvazioni: non saranno più concesse nuove approvazioni ministeriali per i prototipi di rilevazione
- obbligo di omologazione: tutti i dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere obbligatoriamente omologati
- verifica rigorosa del Ministero: per accertare la rispondenza del sistema ai requisiti tecnici prescritti. Solo dopo l’esito positivo viene emanato il decreto dirigenziale di omologazione che ne consente l’impiego legittimo sul territorio nazionale
- intervallo di misurazione: per ottenere l’omologazione, i dispositivi devono garantire un campo di misura della velocità che copra almeno l’intervallo compreso tra i 30 km/h e i 230 km/h
Taratura periodica e verifiche di funzionalità: stop alle sanzioni nei test
Per garantire la massima tracciabilità e affidabilità nel tempo, il decreto disciplina rigorosamente la vita operativa di ogni singolo autovelox tramite controlli stringenti e scadenze inderogabili:
- taratura iniziale e annuale: ogni apparecchio deve essere sottoposto a una taratura iniziale prima della messa in esercizio e, successivamente, a verifiche di taratura periodica con cadenza almeno annuale
- fuori servizio immediato: il mancato rispetto della scadenza annuale della taratura comporta l’immediata esclusione del dispositivo dal servizio di accertamento
- la regola dei 3 anni: se un dispositivo non viene sottoposto a taratura periodica per più di tre anni consecutivi, non sarà sufficiente una normale revisione stradale: l’autovelox dovrà superare una nuova procedura di taratura iniziale completa prima di poter tornare operativo
- esito negativo dei controlli: qualora le verifiche di funzionalità o taratura abbiano esito negativo, il dispositivo non può essere utilizzato fino a quando non venga ripristinato e testato con successo
- niente multe durante i test: il decreto chiarisce espressamente che i dati e le risultanze raccolti durante le verifiche di funzionalità eseguite sul posto dagli operatori non possono in nessun caso essere utilizzati per elevare sanzioni agli utenti della strada
Controlli di conformità sui costruttori e obbligo di certificazione ISO 9001
Il provvedimento interviene pesantemente anche sulla filiera produttiva, responsabilizzando le aziende costruttrici e imponendo standard di qualità elevati:
- certificazione ISO 9001 obbligatoria: i costruttori che richiedono l’omologazione di un prototipo devono dimostrare la propria idoneità tecnica possedendo un sistema di gestione della qualità aziendale certificato ISO 9001
- ispezioni e controlli a campione: la conformità dei dispositivi prodotti in serie rispetto al prototipo omologato sarà verificata da organismi accreditati autorizzati dal Ministero. Se l’azienda è certificata ISO 9001, le ispezioni avverranno ogni tre anni. In assenza di certificazione, i controlli saranno annuali e dovranno coprire un campione pari ad almeno il 10% della produzione dell’anno solare precedente, con costi a totale carico del costruttore
- controlli su strada: gli organismi di controllo hanno la facoltà di eseguire verifiche di conformità non solo presso gli stabilimenti o i depositi commerciali, ma anche direttamente sui dispositivi già installati e attivi lungo le strade
Cosa succede agli autovelox già installati? La fase transitoria
Per garantire la continuità dei controlli di sicurezza senza creare vuoti normativi o valanghe di ricorsi, il decreto definisce una precisa fase transitoria per i dispositivi già in uso:
- sanatoria per i dispositivi conformi: l’Allegato B del decreto contiene un elenco dettagliato dei decreti di approvazione già emanati ai sensi del precedente DM n. 282/2017 (tra cui i sistemi Tutor 3.0, Vergilius Plus, Celeritas, Velocar e vari modelli Autovelox). I dispositivi conformi a questi prototipi sono considerati validi e formalmente omologati a tutti gli effetti
- aggiornamento delle targhette: per i dispositivi già installati che beneficiano della transizione, la targhetta identificativa dovrà essere aggiornata con gli estremi del nuovo decreto entro la prima taratura utile
- conversione delle istanze pendenti: tutte le domande di approvazione di prototipi presentate prima dell’entrata in vigore del decreto e non ancora concluse vengono convertite d’ufficio in istanze di omologazione
- abrogazione del vecchio DM 2017: il precedente decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017 viene interamente abrogato. L’unica eccezione riguarda le disposizioni sulle tarature periodiche e il Capo 7 del relativo allegato, che cesseranno definitivamente di produrre effetti dopo un anno dall’entrata in vigore del nuovo testo
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