#Finsubito news – finanza esterna e caso Bologna 2026


Il concordato minore condivide con il concordato preventivo la funzione di ristrutturazione collettiva del debito, ma conserva un autonomo statuto di accesso, organizzazione e formazione del consenso. Il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII impone un giudizio selettivo di compatibilità, particolarmente rilevante per la distribuzione delle risorse, il trattamento dei crediti pubblici e il sindacato giudiziale. Muovendo dall’omologazione pronunciata dal Tribunale di Bologna il 13 agosto 2026, il contributo esamina la distinzione fra redditi della continuità e apporti del terzo, il ruolo dell’OCC e l’interferenza della rottamazione quinquies, individuando i limiti entro i quali il modello maggiore integra la disciplina del sovraindebitamento. Per la preparazione abbiamo organizzato il corso di formazione in materia Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi da sovraindebitamento

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1. La questione sistematica


La collocazione del concordato minore nel sistema del Codice della crisi esige di interrogarsi sul significato giuridico della sua prossimità al concordato preventivo. La qualificazione di «minore» individua un diverso ambito soggettivo e un’organizzazione procedimentale proporzionata al sovraindebitamento; non attenua, di per sé, la consistenza delle posizioni creditorie né attribuisce al debitore un potere indiscriminato di conformazione del concorso. Il problema consiste pertanto nel determinare quali elementi del paradigma concordatario siano comuni e quali, invece, rimangano riservati alla disciplina speciale.
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, CCII, possono accedere al concordato minore i debitori in stato di sovraindebitamento individuati dall’art. 2, comma 1, lett. c), con esclusione del consumatore, quando la proposta consenta la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale. Nel concordato preventivo l’art. 84 assume invece come riferimento l’imprenditore di cui all’art. 121, in stato di crisi o insolvenza. La comune finalità ristrutturativa si realizza dunque attraverso distinti perimetri di accesso: la disciplina del sovraindebitamento comprende anche situazioni nelle quali l’attività personale del debitore rappresenta il principale fattore produttivo e la fonte pressoché esclusiva delle utilità disponibili (1).
La continuità costituisce, nel concordato minore, la fattispecie delineata dal primo comma dell’art. 74. Fuori da essa, il secondo comma richiede risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Il parametro vigente riguarda l’incremento dell’attivo, non riproduce la precedente formulazione riferita all’aumento della soddisfazione e non reca le soglie quantitative del concordato preventivo liquidatorio. L’art. 84, comma 4, prescrive per quest’ultimo un incremento almeno del dieci per cento dell’attivo disponibile e un soddisfacimento almeno del venti per cento dei chirografari e dei privilegiati degradati: la specificità dell’art. 74, comma 2, impedisce di trasferire tali requisiti come condizioni ordinarie di accesso al concordato minore (2).
La tesi qui sostenuta è che l’autonomia del concordato minore debba essere ricostruita attraverso la specialità delle sue regole e la funzione del rinvio, senza assumere né una separazione assoluta dal modello maggiore né un’assimilazione integrale. Il caso bolognese permette di verificare questa impostazione in una proposta nella quale continuità e apporto del terzo operano congiuntamente, ma conservano diversa qualificazione e diversa rilevanza distributiva.

2. Il rinvio per compatibilità e i confini dell’analogia


L’art. 74, comma 4, CCII stabilisce un raccordo normativo espresso con il capo dedicato al concordato preventivo. Il ricorso a quest’ultimo richiede anzitutto che la sezione sul concordato minore non disciplini la questione; occorre poi verificare che la disposizione richiamata sia coerente con struttura e funzione dell’istituto. La lacuna costituisce quindi il presupposto del rinvio, mentre la compatibilità ne delimita l’efficacia. La somiglianza funzionale fra due procedure non equivale, da sola, alla possibilità di applicare la medesima regola (3).
Si tratta di un’integrazione legislativamente orientata, distinta dall’analogia generale delle preleggi. Il legislatore individua già il comparto normativo dal quale attingere; all’interprete spetta motivare l’effettiva necessità dell’integrazione e la congruenza della regola importata. Un’omissione può esprimere una scelta di semplificazione, anziché una lacuna. Il lessico dell’analogia conserva utilità nel confronto fra istituti, ma non può eludere il filtro speciale stabilito dal Codice.
Cass. 30 giugno 2025, n. 17721, ne offre una dimostrazione in materia di fondo spese: nel caso di nomina del commissario in sostituzione dell’OCC, l’inottemperanza alla richiesta di deposito non determina automaticamente l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda, pur potendo incidere sulla valutazione della fattibilità alla luce dei costi. Il principio, enunciato nell’interesse della legge, distingue l’esigenza economica della procedura dalla sanzione processuale priva di una previsione specifica (4).
La successiva Cass. 28 ottobre 2025, n. 28574, precisa il versante complementare: la tassatività delle cause di inammissibilità della domanda non sottrae la proposta al controllo delle regole inderogabili sul trattamento dei creditori. La Corte distingue i requisiti di accesso dalla conformità sostanziale del programma concordatario e ammette il controllo già nella fase iniziale. Il rinvio agli artt. 84 e 112 opera nei limiti di compatibilità e delle deroghe speciali; non autorizza la parificazione generalizzata di privilegiati e chirografari (5).
Le due decisioni esprimono un criterio unitario: semplificazione delle forme e rigore nella tutela sostanziale possono coesistere. Da questa premessa discende che il concordato minore non può essere gravato di preclusioni mutuate meccanicamente dalla procedura maggiore, ma deve rispettare il sistema delle prelazioni e le condizioni della loro legittima modulazione.

3. Il caso bolognese: continuità e composizione della provvista


Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 153/2026, pubblicata il 13 agosto 2026, ha omologato una proposta di concordato minore relativa a un imprenditore individuale con esposizione prevalentemente tributaria e previdenziale. La domanda, depositata il 28 aprile 2026, riguardava un debitore privo di beni utilmente liquidabili, ma in grado di proseguire l’attività di agenzia. Il decreto del 30 giugno 2026, pubblicato il 1° luglio, aveva aperto la procedura richiedendo ulteriori precisazioni sulla composizione delle classi e sul trattamento offerto (6).
La provvista nominale del piano ammontava a euro 27.000, distribuiti su cinquantaquattro mesi. Essa si articolava in euro 8.586 di risorse endogene, corrispondenti a euro 159 mensili, ed euro 18.414 di finanza esterna, articolati in nove apporti semestrali di euro 2.046. L’equivalente medio di euro 500 mensili non descrive pertanto la concreta cadenza di tutti i versamenti: il flusso reddituale e le liberalità del terzo seguivano scadenze differenti.
L’attività del debitore era sostenuta da un’integrazione del rapporto di agenzia che prevedeva un compenso minimo lordo mensile di euro 3.900. Distinto da tale previsione contrattuale era l’impegno del familiare a mettere a disposizione la somma di euro 18.414 a titolo di liberalità, subordinatamente all’omologazione. La documentazione sulla consistenza patrimoniale del finanziatore assumeva rilievo per la sostenibilità dell’apporto; il minimo remunerativo costituiva invece un elemento di valutazione della capacità del debitore di generare i redditi destinati al piano (7).
Questa distinzione è essenziale. La provenienza materiale del denaro dal medesimo contesto familiare non rende omogenee le due componenti: il compenso maturato in esecuzione del contratto remunera l’attività del debitore e alimenta la sua sfera patrimoniale; la liberalità promessa per il solo concordato introduce una risorsa ulteriore. Né il rafforzamento contrattuale dei ricavi equivale, senza un autonomo titolo, alla costituzione di una garanzia reale o personale in favore dei creditori. Il caso presenta dunque una pluralità di presidi di sostenibilità, da qualificare secondo la rispettiva funzione

4. Finanza esterna, prelazioni e classi


Il primo criterio distributivo deriva dall’art. 75, comma 2, CCII: la falcidia dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca richiede un pagamento non inferiore a quello realizzabile, secondo la collocazione preferenziale, sul ricavato della liquidazione dei beni o diritti gravati, come attestato dall’OCC. L’incapienza non discende dalla sola scarsità complessiva delle risorse; richiede una ricostruzione del valore e della graduazione. Una percentuale modesta può risultare conforme alla legge, mentre una percentuale apparentemente più elevata può essere illegittima se pregiudica la posizione spettante al creditore nell’alternativa liquidatoria (8).
Il confronto con il concordato preventivo richiede inoltre di distinguere il valore di liquidazione dal valore eccedente prodotto dalla continuità. Nel modello maggiore l’art. 84, comma 6, disciplina diversamente queste componenti, riservando al valore di liquidazione la priorità assoluta e ammettendo, per il surplus, la priorità relativa, ferme le tutele particolari previste dal Codice. Per il concordato minore in continuità la possibilità di utilizzare tale distinzione va valutata mediante l’art. 74, comma 4, e tenendo conto del richiamo dell’art. 78, comma 2-bis, all’art. 112, comma 2. Non sarebbe pertanto corretto affermare che ogni reddito futuro debba sempre essere distribuito secondo un’unica regola di priorità assoluta; altrettanto improprio sarebbe qualificare ogni reddito della continuità come finanza esterna liberamente distribuibile (9).
La diversa qualificazione degli apporti del terzo esige di verificarne l’effettiva estraneità al patrimonio responsabile e l’assenza di un corrispondente debito che ne neutralizzi il beneficio. L’etichetta di «finanza esogena» non risolve il problema: rilevano il titolo, la destinazione, gli obblighi di restituzione e l’acquisibilità della risorsa nell’alternativa liquidatoria. Un apporto gratuito condizionato all’omologazione può incrementare le utilità concordatarie senza essere riproducibile nella liquidazione; questa circostanza deve risultare dal contenuto dell’impegno, non dalla sola qualità di terzo del finanziatore.
Nel caso bolognese il piano riservava la componente endogena ai crediti di grado più elevato e destinava quella esterna alle ulteriori classi. I prospetti indicavano un soddisfacimento del 12,04 per cento per la prima classe, del 5,26 per cento per la seconda, comprendente anche quote degradate, e del 2,74 per cento per i chirografari originari. La struttura rispondeva a una scelta distributiva concreta; l’omologazione non la trasforma nell’unico modello ammissibile per ogni concordato minore in continuità (10).
Le classi rendono intellegibile la diversità delle posizioni e dei trattamenti, ma non creano di per sé una deroga alla graduazione. L’art. 74, comma 3, prevede la loro eventuale formazione, con indicazione dei criteri adottati, e la rende obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. La scelta si differenzia dalla disciplina dell’art. 85 sul concordato preventivo, in particolare dalla classazione obbligatoria nella continuità. La liberalità che finanzia il piano non coincide necessariamente con una garanzia prestata al titolare di un credito: confondere queste figure condurrebbe a estendere indebitamente il presupposto della classazione obbligatoria.
In questa prospettiva, la finanza esterna può essere valorizzata come best practice nella costruzione del concordato minore in continuità. Il giudizio attiene alla qualità della progettazione: l’apporto aggiuntivo rende possibile un’offerta che la sola capacità reddituale del debitore non consentirebbe, amplia le utilità attribuibili alle categorie esposte all’incapienza e rafforza la base economica del consenso. La raccomandazione metodologica non introduce un requisito legale ulteriore: nel concordato di cui all’art. 74, comma 1, l’intervento del terzo non è condizione necessaria di accesso. Proprio questa facoltatività ne consente l’impiego mirato, in relazione alle esigenze del singolo piano.
Il vantaggio consiste anche nel ridurre la dipendenza dell’adempimento dai soli risultati futuri dell’attività. Un sostegno gratuito effettivamente aggiuntivo consente di destinare ai creditori risorse ulteriori senza imporre al debitore prelievi incompatibili con il mantenimento e con gli oneri della continuità. Non elimina il rischio di esecuzione, ma ne modifica la composizione: alla capacità produttiva del debitore si affianca la capacità di adempimento del finanziatore. Perché tale diversificazione sia concreta, la relazione dell’OCC deve scrutinare anche l’eventuale dipendenza delle due fonti dal medesimo contesto economico. Nel caso bolognese il legame fra attività di agenzia e finanziatore rendeva particolarmente significativa questa verifica.
Una prassi virtuosa richiede pertanto un impegno scritto che identifichi importo, titolo, condizioni e scadenze dell’apporto; documentazione adeguata sulla capacità del terzo; una destinazione coerente con il piano e con i vincoli distributivi; un calendario dei versamenti coordinato ai fabbisogni e ai costi; una comparazione liquidatoria che dimostri quali risorse sarebbero effettivamente indisponibili fuori dal concordato. Tali elementi costituiscono presidi di verificabilità, senza che possano essere indistintamente qualificati come garanzie tecniche. La forza dell’esperienza bolognese consiste nell’avere affiancato alla promessa di liberalità un’istruttoria sulla sua sostenibilità, conferendo all’apporto esterno un ruolo strutturale nella proposta.
Il confronto con il concordato preventivo conferma la rilevanza della tecnica, ma ne precisa la diversa funzione. Mentre nel preventivo liquidatorio le risorse esterne sono elemento di un requisito quantitativo legale, nel concordato minore in continuità possono rappresentare uno strumento volontario di miglioramento dell’offerta e di contenimento del rischio. La best practice consiste nella trasformazione del sostegno del terzo in una componente qualificata, documentata e verificabile del programma: una leva di fattibilità e di soddisfacimento, la cui utilità dipende dalla concreta aggiuntività e dalla corretta disciplina dell’impegno.

5. OCC, fattibilità e controllo giudiziale


La semplificazione organizzativa del concordato minore si concentra nel ruolo dell’OCC. L’art. 76 impone una relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento, sull’incapacità di adempiere, sulla documentazione, sulla fattibilità e sulla convenienza rispetto alla liquidazione controllata, nonché sui costi della procedura. Nel concordato preventivo tali verifiche si distribuiscono fra attestatore indipendente, commissario giudiziale e organo giudicante secondo attribuzioni proprie. La prossimità funzionale non comporta identità delle qualifiche (11).
Nel procedimento bolognese il decreto di apertura escludeva la nomina di un commissario giudiziale e confermava l’operatività dell’OCC. La successiva terminologia utilizzata nella sentenza deve quindi essere letta alla luce dell’assetto effettivamente disposto. L’art. 78, comma 2-bis, contempla specifiche ipotesi di nomina del commissario perché svolga le funzioni dell’OCC, fra le quali il concordato in continuità con omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2. L’assenza di tale nomina nel caso concreto non attenua il dovere di verifica né autorizza a descrivere l’OCC come commissario per semplice assimilazione (12).
L’apporto differito del terzo rende il controllo sulla fattibilità particolarmente incisivo. Occorre accertare il contenuto dell’obbligazione assunta, la sua esigibilità, la capacità patrimoniale del promittente e la compatibilità delle scadenze con i pagamenti previsti. L’istruttoria bolognese ha valorizzato la documentazione patrimoniale del finanziatore e la base contrattuale del reddito del debitore; l’omologazione ha ravvisato la non manifesta inadeguatezza del programma all’effettivo adempimento. Tale giudizio è prognostico: sostiene la ragionevolezza del piano senza equivalere alla certezza dei flussi futuri.
La distinzione tradizionale fra fattibilità giuridica ed economica va coordinata con il testo vigente dell’art. 80, che richiama la fattibilità senza l’aggettivo «giuridica». Il giudice deve verificare sia la conformità normativa sia l’attuabilità del programma nei termini del controllo previsto dal Codice; ai creditori resta la valutazione negoziale della convenienza, entro le specifiche garanzie dell’omologazione. Anche un consenso unanime non sana il trattamento contrario a norme inderogabili.

6. Consenso e omologazione: le differenze dal concordato preventivo


Nel concordato minore l’art. 79 disciplina la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con correttivi per il creditore che detenga da solo una posizione maggioritaria e, in caso di classi, con il necessario riscontro anche nella maggioranza delle classi. La regola si accompagna al consenso legale conseguente alla mancata comunicazione nel termine assegnato. Il silenzio assume valore per effetto della norma, sul presupposto di una rituale informazione del creditore; non costituisce una manifestazione positiva della volontà.
Nel caso in esame, dopo le comunicazioni dell’OCC del 3 luglio 2026, un creditore esprimeva adesione, mentre gli altri non comunicavano dissenso e non venivano formulate contestazioni. La relazione sul voto del 4 agosto documentava quindi un risultato favorevole anche attraverso il meccanismo dell’art. 79, comma 3. L’unanimità risultante dal computo legale non deve essere presentata come unanimità di voti espressi (13).
Il concordato preventivo segue una diversa disciplina del voto, regolata dagli artt. 107 e 109; nella continuità assume rilievo l’approvazione delle classi, con la possibile omologazione mediante ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2. Quest’ultimo meccanismo non è estraneo in assoluto al concordato minore, poiché è richiamato dall’art. 78, comma 2-bis, lett. b). Deve tuttavia essere ricostruito insieme alle norme speciali e alle condizioni dell’omologazione, senza sovrapporlo al normale computo dell’art. 79 (14).
La pronuncia bolognese non richiedeva il superamento giudiziale di un dissenso fiscale determinante né il trattamento di classi dissenzienti. Il suo interesse risiede nell’accertamento della fattibilità e nella conformazione della proposta approvata, non nell’introduzione di una nuova fattispecie di cram down. Quest’ultimo resta rilevante come termine sistematico di confronto, ma appartiene a un diverso scenario decisorio.

7. Crediti pubblici e rottamazione quinquies


L’elevata incidenza dei debiti tributari e contributivi impone di distinguere tre piani: la determinazione della pretesa, il trattamento concordatario e l’eventuale superamento della mancata adesione pubblica. La falcidia del credito pubblico non richiede, nel concordato minore, la riproduzione integrale del procedimento previsto dall’art. 88 per il concordato preventivo. L’art. 76 regola l’acquisizione dei dati tramite l’OCC e l’art. 80, comma 3, disciplina l’omologazione in mancanza di adesione determinante, subordinandola alla convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
Cass. 16 maggio 2026, n. 14555, ha escluso l’obbligatorietà di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 come presupposto del cram down nel concordato minore. Ha altresì escluso l’applicabilità del procedimento che impone il previo parere conforme della direzione regionale per il voto dell’Agenzia delle entrate. La decisione accoglie il ricorso dell’amministrazione: l’assenza di quel parere non rende invalido il dissenso provinciale. Essa conferma quindi l’autonomia procedimentale, senza autorizzare a disconoscere un voto contrario validamente espresso o a eludere i presupposti dell’omologazione forzosa (15).
La rottamazione quinquies opera su un piano distinto: il beneficio deriva da una disciplina legislativa di definizione agevolata dei carichi ammissibili, non dal consenso concordatario né dalla sostituzione giudiziale del voto. L’art. 1, comma 96, l. 30 dicembre 2025, n. 199, consente di comprendere nella definizione anche i debiti interessati dalle procedure di ristrutturazione del consumatore e di concordato minore e di pagare il debito, anche falcidiato, secondo modalità e tempi eventualmente previsti nel provvedimento di omologazione. La norma coordina i due strumenti, ma non rende agevolabile ogni posizione tributaria o contributiva (16).
Nel procedimento bolognese la domanda di definizione interveniva dopo il deposito della proposta e prima delle comunicazioni ai creditori. Il decreto di apertura richiedeva di verificarne la compatibilità con prelazioni e trattamento concordatario; l’integrazione dell’OCC riferiva gli effetti rilevanti alla posizione previdenziale di rango più elevato. La rideterminazione del credito influiva sul denominatore della percentuale di soddisfacimento, mentre rimaneva ferma la distinzione fra le fonti della provvista. Il beneficio fiscale e l’apporto del terzo operavano così con funzioni diverse: il primo riduceva la pretesa interessata, il secondo aumentava le risorse offerte (17).
La soluzione concreta richiede tuttavia una cautela sistematica ulteriore. Il comma 98 della medesima legge assoggetta alla disciplina dei crediti prededucibili le somme occorrenti per aderire alla definizione nei contesti concorsuali indicati. Il coordinamento fra questa previsione, la facoltà di pagamento anche falcidiato del comma 96 e la graduazione del piano deve essere esplicitamente motivato. La sentenza bolognese non consente di formulare una regola generale secondo cui la rottamazione lasci sempre immutato il rango di ogni credito interessato. La tenuta della proposta dipende dalla ricostruzione del titolo e dell’ambito delle somme agevolate, oltre che dalla corretta informazione dei creditori.
L’interferenza fiscale investe inoltre la fattibilità. Il piano deve distinguere i debiti anteriori dai tributi e contributi correnti necessari alla prosecuzione dell’attività, verificare le condizioni di conservazione del beneficio e considerare le conseguenze di un eventuale inadempimento. Un incremento percentuale conseguente alla riduzione del debito non equivale a maggiore liquidità: omettere questa distinzione può far apparire sostenibile una proposta che non dispone dei flussi necessari alle scadenze.

8. L’alternativa liquidatoria come parametro di tutela


Il confronto con la liquidazione controllata assolve funzioni diverse. L’art. 75, comma 2, condiziona la falcidia dei prelatizi alla tutela del valore loro spettante; l’art. 76 impone all’OCC una valutazione sulla convenienza del piano; l’art. 80, comma 3, disciplina tanto la contestazione individuale della convenienza quanto, con presupposti propri, la mancata adesione pubblica. Questi giudizi non possono essere ridotti a una sola comparazione fra due totali, perché cambiano oggetto, beneficiario e soglia di tutela.
Nel caso bolognese la promessa del terzo, condizionata all’omologazione, contribuiva in modo decisivo al miglioramento dell’offerta rispetto alle risorse acquisibili nella liquidazione. La comparazione deve però mantenere omogenei i criteri: ricavi concretamente conseguibili, quota necessaria al mantenimento, oneri fiscali e previdenziali correnti, costi concorsuali, tempi e graduazione. L’assenza di beni da vendere non implica necessariamente assenza di ogni attivo liquidatorio, ove residuino redditi acquisibili.
La ricostruzione economica originaria dell’autrice stimava euro 7.632 nello scenario quadriennale, pari a euro 159 per quarantotto mesi. Il dato ha natura di simulazione e non di termine legale della procedura. Il triennio collegato all’esdebitazione dall’art. 282 non deve essere assunto, senza ulteriori verifiche, come durata necessaria della liquidazione o come limite automaticamente utilizzabile per ogni previsione reddituale. La distinzione fra tempi dell’esdebitazione e disciplina liquidatoria è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 2024, riferita alla normativa allora vigente (18).
Per la stessa ragione, il rapporto aritmetico fra euro 27.000 ed euro 7.632 non dimostra da solo la convenienza giuridicamente rilevante. Il primo importo è la provvista nominale di un piano di cinquantaquattro mesi; il secondo presuppone uno scenario di quarantotto mesi. La differenza incorpora tanto la liberalità quanto la diversa estensione temporale dei redditi. La verifica definitiva deve svolgersi su flussi netti comparabili e sulla posizione dei singoli creditori; la motivazione del Tribunale valorizza la maggiore convenienza, senza rendere superflua questa articolazione analitica.

9. Considerazioni conclusive


Il caso bolognese mostra come il concordato minore possa conservare l’attività produttiva e offrire utilità a creditori altrimenti esposti all’incapienza attraverso una combinazione di redditi futuri, apporti gratuiti e rideterminazione legislativa di specifici debiti. La sua portata sistematica risiede nella qualificazione delle risorse e nella verificabilità della proposta, oltre che nella misura del risultato economico. La finanza esterna emerge, in particolare, come best practice della continuità quando traduce il sostegno del terzo in un apporto realmente aggiuntivo e sostenibile, capace di migliorare l’offerta senza comprimere la capacità produttiva del debitore.
Il rapporto con il concordato preventivo deve essere costruito per questioni. Le regole sull’accesso, la relazione dell’OCC, il consenso da silenzio e il procedimento fiscale esprimono una specialità che resiste all’importazione automatica del modello maggiore. Le regole di trattamento dei creditori e le tecniche di ristrutturazione forniscono invece un terreno di integrazione, nei limiti stabiliti dal rinvio e dalle deroghe proprie del sovraindebitamento. La compatibilità costituisce il criterio che rende coerenti queste due esigenze.
Ne deriva una precisa conseguenza interpretativa: la proporzionalità procedimentale del concordato minore non attenua l’onere di motivare la falcidia, la classazione e il trattamento delle differenti componenti di valore. La continuità deve produrre flussi sostenibili; la finanza esterna deve essere effettivamente aggiuntiva; il beneficio fiscale deve inserirsi in una distribuzione giuridicamente giustificata. È nella convergenza di tali verifiche, e nel controllo che permane anche in presenza di consenso, che l’autonomia dell’istituto trova la propria espressione più rigorosa.

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Note


(1) Artt. 2, comma 1, lett. c) e d), 74, comma 1, 84, comma 1, e 121 CCII. Il confronto soggettivo riguarda le condizioni di accesso ai due istituti e non presuppone l’identità di tutte le categorie ammesse.
(2) Art. 74, comma 2, CCII, come modificato dall’art. 20 d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136; art. 84, comma 4, CCII. Il testo coordinato degli artt. 74–76, 78 e 80 è riportato nelle note all’art. 20 del decreto, in G.U. 27 settembre 2024, n. 227. Il parametro dell’incremento dell’attivo disponibile sostituisce quello previgente dell’aumento della soddisfazione.
(3) Art. 74, comma 4, CCII. Per una ricostruzione sistematica dell’istituto: CNDCEC e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, Il concordato minore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, 29 aprile 2026, https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_29_Il-concordato-minore-nel-Codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza.pdf. Il richiamo è al quadro ricostruttivo; le valutazioni formulate nel testo sono dell’autrice.
(4) Cass., sez. I, sent. 30 giugno 2025, n. 17721, punti 5–8, principio ex art. 363 c.p.c.; testo integrale: https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/33440.pdf. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il principio sul fondo spese è enunciato nell’interesse della legge.
(5) Cass., sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574, punti 4–7, in particolare 5.5 e 5.6; testo integrale: https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/33939.pdf. La fattispecie è esaminata secondo il regime anteriore al correttivo del 2024, con esplicita considerazione delle modifiche successive. Il principio va letto insieme al filtro dell’art. 74, comma 4.
(6) Trib. Bologna, giud. A. Mirabelli, sent. n. 153/2026, pubblicata il 13 agosto 2026, R.G. n. 124-1/2026; decr. 30 giugno 2026, pubblicato il 1° luglio 2026, stessa procedura. Provvedimenti inediti, verificati sugli esemplari forniti dall’autrice; il debitore è indicato nel testo senza dati identificativi.
(7) Trib. Bologna, sent. n. 153/2026, cit., motivazione sulla struttura del piano e sulla sostenibilità degli impegni. La scrittura di apporto del 20 aprile 2026 e l’integrazione del rapporto di agenzia sono richiamate nei provvedimenti: se ne riferiscono i contenuti ivi riportati, senza attribuire alla verifica patrimoniale il valore di una garanzia autonoma.
(8) Art. 75, comma 2, CCII. Il valore di mercato dei beni o diritti gravati e la collocazione preferenziale costituiscono i parametri legali della valutazione attestata dall’OCC.
(9) Artt. 84, commi 6 e 7, 112, comma 2, e 78, comma 2-bis, lett. b), CCII. La distinzione fra valore di liquidazione e surplus della continuità non coincide con quella fra risorse del debitore e risorse del terzo. Il caso bolognese non decide in termini generali l’applicabilità della priorità relativa a ogni reddito futuro.
(10) Trib. Bologna, sent. n. 153/2026, cit.; OCC, comunicazione del risultato del voto del 4 agosto 2026. Le percentuali sono quelle riportate negli atti. Gli importi complessivi delle classi non sono sommabili come poste autonome se comprendono sia il credito originario sia la relativa quota degradata. I prospetti presentano inoltre limitate divergenze fra quota degradata e importi distribuiti: il contributo conserva gli aggregati di provvista di euro 8.586 ed euro 18.414, senza ricavare da tali prospetti un nuovo totale del passivo o un autonomo monte-voti.
(11) Artt. 65, comma 3, 76, comma 2, e 78, comma 2-bis, CCII; per il concordato preventivo, artt. 87 e 92 CCII. L’art. 65, comma 3, prevede la facoltatività della nomina dell’attestatore nelle procedure di sovraindebitamento.
(12) Trib. Bologna, decr. 30 giugno 2026, cit., disposizione sulla mancata nomina del commissario e conferma dell’OCC; art. 78, comma 2-bis, CCII. La denominazione dell’organo è ricostruita sulla base del decreto di apertura, pur a fronte della diversa terminologia successivamente utilizzata nella sentenza.
(13) OCC, comunicazione del voto del 4 agosto 2026, cit.; Trib. Bologna, sent. n. 153/2026, cit.; art. 79, commi 1 e 3, CCII. L’adesione espressa proveniva dalla Camera di commercio; per gli altri creditori il consenso risultava dalla mancata comunicazione di dissenso nel termine assegnato.
(14) Artt. 107, 109 e 112, comma 2, CCII; art. 78, comma 2-bis, lett. b), CCII. Il rinvio espresso alla ristrutturazione trasversale richiede una lettura coordinata con la disciplina speciale del voto e dell’omologazione del concordato minore.
(15) Cass., sez. I, sent. 16 maggio 2026, n. 14555, punti 4.1–4.9 e dispositivo; testo integrale: https://www.presidiumdebitores.it/downloadFileNotizie-129. La Corte cassa con rinvio; i motivi secondo e terzo sono assorbiti. La pronuncia riguarda l’autonomia del procedimento fiscale e la validità del dissenso senza parere regionale, non risolve ogni questione sostanziale di trattamento del credito pubblico.
(17) L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82–100, in particolare 96 e 98. Testo verificato su Normattiva: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=25G00212&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-30. La disposizione del comma 96 contempla espressamente il pagamento del debito anche falcidiato; il comma 98 pone una distinta previsione di prededuzione, il cui coordinamento non può essere omesso.
(17) Trib. Bologna, decr. 30 giugno 2026 e sent. n. 153/2026, cit., motivazione sulla definizione agevolata e sull’integrazione della relazione dell’OCC. Il carico potenzialmente agevolabile non è assunto come coincidente con il passivo concordatario complessivo;
(18) La stima quadriennale di euro 7.632 è tratta dalla ricostruzione economica dell’autrice Art. 282 CCII, nel testo modificato dal d.lgs. n. 136/2024. Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6, punti 9.1–9.2, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2024/6: il richiamo tiene conto del contesto normativo anteriore al correttivo e non assume il triennio come durata necessaria di ogni liquidazione controllata.


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