#Finsubito news – Concordato preventivo biennale 2026-2027: la Circolare 8/E chiarisce le nuove regole


Con la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sul Concordato preventivo biennale, alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell’anno. 

Tra i chiarimenti più rilevanti, le nuove regole sugli errori dichiarativi, che non determinano più automaticamente la decadenza, i limiti alle proposte del Fisco e i maggiori benefici riconosciuti a chi rinnova il CPB per il biennio 2026-2027. Adesione entro il 2 novembre.

1) Concordato preventivo biennale 2026-2027: la Circolare 8/E chiarisce le nuove regole

Arriva la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale 2026-2027.

La Circolare n. 8/E del 6 ottobre raccoglie in un unico documento le regole dell’istituto, i chiarimenti forniti negli ultimi anni attraverso circolari e FAQ e, soprattutto, le novità introdotte nel 2026 dal decreto-legge n. 38/2026 e dal Dlgs n. 148/2026, decreto Omnibus.

Per aderire c’è tempo fino al 2 novembre 2026, considerato che il termine del 31 ottobre cade di sabato. La scelta può essere effettuata con la dichiarazione dei redditi oppure autonomamente, trasmettendo il modello CPB con il frontespizio di Redditi 2026.

Possono aderire i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetti agli ISA per il 2025, sia alla prima adesione sia in caso di rinnovo del concordato 2024-2025.

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2) Errori e cause di esclusione: l’adesione può diventare inefficace, senza decadenza

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda le conseguenze dell’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti dalla legge o in presenza di una causa di esclusione.

Dal biennio 2026-2027 non si parla più, in questi casi, di decadenza dal CPB: l’adesione è invece considerata priva di effetti, quindi come se non fosse mai avvenuta.

La distinzione è sostanziale. Nel precedente assetto l’emersione successiva di una causa ostativa poteva comportare la decadenza dall’accordo; con le nuove regole viene eliminato questo rischio nei casi in cui il contribuente non avesse fin dall’origine i requisiti per accedere all’istituto.

Dichiarazione integrativa: l’errore può essere corretto salvando il CPB

La Circolare dedica particolare attenzione anche agli errori o alle omissioni presenti nella dichiarazione dei redditi o nei dati utilizzati per formulare la proposta.

La novità è che l’irregolarità non determina più automaticamente la perdita del concordato.

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, correggere i dati e regolarizzare le relative violazioni mediante ravvedimento operoso. Sulla base dei dati corretti vengono quindi rideterminati anche il reddito o il valore della produzione netta concordati.

In sostanza, il CPB viene riallineato alla situazione risultante dalla dichiarazione integrativa anziché decadere automaticamente. Restano specifiche limitazioni, in particolare per le violazioni di carattere penale e per alcune irregolarità relative ai dati ISA.

Anche le cause di decadenza vengono quindi circoscritte: in presenza di errori o omissioni nei dati utilizzati per la proposta, fuori dalle ipotesi espressamente escluse dalla possibilità di regolarizzazione, assume rilievo l’eventuale successivo accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

3) Nuovi tetti alle proposte anche per chi ha ISA bassi

Tra le novità operative per il 2026-2027 figurano anche i nuovi limiti all’incremento del reddito proposto dall’Agenzia.

Ai tetti già previsti per i contribuenti con elevata affidabilità fiscale si aggiungono quelli introdotti dal DL n. 38/2026:

Punteggio ISA Incremento massimo della proposta
ISA 10 10%
da 9 a meno di 10 15%
da 8 a meno di 9 25%
da 6 a meno di 8 30%
inferiore a 6 35%

Il riferimento è al reddito, opportunamente rettificato secondo le regole del CPB, dichiarato nel periodo precedente. Le nuove soglie del 30 e 35 per cento estendono quindi il meccanismo di contenimento della proposta anche ai contribuenti con livelli ISA più bassi.

Più vantaggi per chi rinnova il Concordato

Particolare attenzione è riservata ai contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, rinnovano l’accordo per il 2026-2027.

In questo caso si rafforzano i benefici premiali. L’esonero dal visto di conformità sale fino a 100.000 euro annui per la compensazione dei crediti IVA e a 70.000 euro per i crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP.

Sale a 100.000 euro anche la soglia dei rimborsi IVA per i quali non è necessario il visto di conformità o la prestazione della garanzia.

Per chi rinnova vengono inoltre anticipati di due anni i termini di decadenza per l’attività di accertamento e diventa possibile rateizzare, senza interessi, le somme dovute a saldo e in acconto relative ai periodi d’imposta concordati.

Altro chiarimento rilevante riguarda proprio gli acconti: in caso di rinnovo e utilizzo del metodo storico non si applica la maggiorazione prevista per il primo anno di adesione al CPB.

Rinnovo con ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023

A completare il pacchetto di incentivi c’è il ravvedimento speciale previsto dal decreto Omnibus per chi rinnova il CPB 2026-2027.

Il regime consente di regolarizzare i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e di un’imposta sostitutiva dell’IRAP.

Il ravvedimento diventa così un ulteriore elemento da considerare nella valutazione di convenienza del rinnovo, insieme ai benefici sui controlli, sulle compensazioni e sui rimborsi.

La Circolare 8/E assume quindi il ruolo di vera e propria guida unitaria al CPB: non si limita a riepilogare la disciplina, ma recepisce le modifiche del 2026 che rendono il concordato più flessibile sul fronte degli errori e più vantaggioso, in particolare, per chi decide di proseguire il patto con il Fisco per un secondo biennio.


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