05/05/2026 – Nell’ambito del Superbonus, nei contratti di appalto e subappalto con general contractor sono detraibili solo i costi direttamente riferibili ai lavori e alle prestazioni tecniche necessarie all’intervento. Rientra tra questi anche il margine dell’impresa che opera come appaltatore. Restano invece esclusi i compensi per mero coordinamento amministrativo, gestione dello sconto in fattura, intermediazione finanziaria e ricarichi sui servizi professionali.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, intervenendo su uno dei controlli fiscali più frequenti sugli interventi agevolati, ovvero la corretta qualificazione dei costi fatturati dal soggetto che, nei rapporti con il committente, si presenta come referente unico per lavori, professionisti e opzioni fiscali.
Il criterio decisivo è la funzione concretamente svolta. Se il general contractor assume la responsabilità dell’esecuzione dell’opera, il corrispettivo rientra nel prezzo dell’appalto; se svolge solo attività amministrative, organizzative o finanziarie, i relativi compensi restano fuori dall’agevolazione.
Quando il general contractor è appaltatore
Il general contractor opera come appaltatore quando assume nei confronti del committente l’obbligo di realizzare l’intervento edilizio. In questo caso risponde dell’esecuzione dell’opera e può affidare a terzi, anche integralmente, le lavorazioni.
Il ricorso al subappalto non incide, da solo, sulla detraibilità della spesa. Il corrispettivo pagato dal committente rappresenta il prezzo dell’appalto e può comprendere anche il margine dell’impresa, cioè la differenza tra quanto fatturato al cliente e quanto riconosciuto ai subappaltatori.
Questo margine è collegato all’attività d’impresa e alla responsabilità assunta verso il committente. Per questo rientra tra i costi agevolabili, se riferito a lavori ammessi al Superbonus, correttamente documentato e conforme ai massimali e ai requisiti di congruità.
I costi esclusi dalle detrazioni Superbonus
Restano esclusi dalle detrazioni Superbonus i costi che remunerano attività prive di collegamento diretto con la realizzazione tecnica dell’intervento.
Rientrano in questa categoria:
- i compensi per il mero coordinamento amministrativo di imprese e professionisti,
- la gestione dei rapporti contrattuali;
- la raccolta e il riordino della documentazione;
- l’intermediazione tra committente e soggetti esecutori.
Esclusi anche i corrispettivi richiesti per la gestione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
In tutti questi casi, si tratta di mere attività amministrative o finanziarie, che non possono essere ricondotte ai lavori agevolati o alle prestazioni professionali tecniche connesse all’intervento.
Le tre figure contrattuali individuate dalle Entrate
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate distingue anche i tre modelli contrattuali utilizzati nelle operazioni Superbonus.
Il primo è quello dell’impresa appaltatrice, che assume l’esecuzione dell’intervento e può ricorrere al subappalto. In questa ipotesi, il corrispettivo pagato dal committente costituisce il prezzo dell’appalto e può rientrare tra le spese agevolabili.
Il secondo è quello del mandatario, con o senza rappresentanza, che contrattualizza o paga professionisti e imprese per conto del committente. Il compenso per questa attività di gestione amministrativa resta escluso dalla detrazione.
Il terzo è quello del soggetto che presta servizi amministrativi, ad esempio nella gestione dello sconto in fattura o nel riaddebito delle prestazioni professionali. Anche in questo caso, i compensi per attività amministrative e finanziarie non accedono al beneficio fiscale.
La qualificazione del rapporto dipende dal contenuto del contratto, dalle responsabilità assunte e dalla documentazione delle prestazioni rese.
Servizi professionali tecnici agevolabili
Restano agevolabili le spese per i servizi professionali tecnici connessi agli interventi edilizi. Tra queste rientrano progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, pratiche edilizie, asseverazioni tecniche, attestazioni, collaudi e visto di conformità.
Queste spese possono essere portate in detrazione anche quando vengono riaddebitate al committente dal general contractor. La documentazione deve però consentire di individuare con precisione la prestazione svolta e il professionista che l’ha resa.
Il riaddebito deve corrispondere al costo della prestazione professionale. Eventuali ricarichi applicati dal general contractor sui compensi dei tecnici restano esclusi dall’agevolazione.
Come documentare le spese in fattura
La documentazione fiscale deve permettere di distinguere le diverse componenti del corrispettivo: lavori, prestazioni professionali tecniche, attività amministrative e costi finanziari.
Per i servizi professionali riaddebitati, la fattura o altra documentazione idonea deve indicare in modo puntuale il servizio svolto e il soggetto che lo ha effettivamente reso. Deve risultare anche che la spesa sia rimasta a carico del committente beneficiario dell’agevolazione.
Nel caso di sconto in fattura applicato dal general contractor su prestazioni professionali, gli effetti devono coincidere con quelli che si sarebbero prodotti se lo sconto fosse stato applicato direttamente dal professionista al committente.
Una documentazione generica espone al rischio di contestazione, soprattutto quando nella fattura confluiscono lavori, prestazioni tecniche e attività di gestione.
Quando il margine diventa indetraibile
Il margine dell’appaltatore perde rilevanza agevolabile quando remunera attività diverse dall’esecuzione dell’opera. È il caso delle somme riferite esclusivamente al coordinamento amministrativo, alla gestione dello sconto in fattura, alla cessione del credito o ad altri servizi di natura organizzativa e finanziaria.
Lo stesso criterio vale per i margini applicati sulle prestazioni dei professionisti. Se il general contractor riaddebita al committente progettazione, asseverazioni o visto di conformità, la spesa agevolabile coincide con il costo della prestazione resa dal tecnico.
La detraibilità dipende quindi dalla correlazione tra costo e intervento edilizio. Sono ammessi i costi che partecipano alla realizzazione dell’opera o alla fruizione dell’agevolazione nei casi previsti; restano esclusi i compensi per attività accessorie di gestione.
Cosa deve provare l’Amministrazione finanziaria
In sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria deve fondare l’eventuale recupero d’imposta su elementi puntuali.
La sola presenza di un margine tra prezzo di appalto e costo del subappalto non basta per disconoscere la detrazione. L’Agenzia deve dimostrare che la quota contestata remunera attività estranee ai lavori agevolati, come il coordinamento amministrativo o la gestione finanziaria dell’operazione.
Se l’impresa ha assunto l’obbligo di realizzare l’intervento e risponde dell’opera nei confronti del committente, il margine rientra nel prezzo dell’appalto.
La contestazione può riguardare solo importi riconducibili a prestazioni escluse dal Superbonus e individuati sulla base di adeguati elementi probatori.
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Nicola Damato
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