Comuni montani, cosa cambia con la nuova legge



04/05/2026 – Il lungo percorso di definizione di politiche, incentivi e norme volte a favorire lo sviluppo e la qualità di vita nei territori montani comincia con la Carta costituzionale che all’articolo 44 mette in luce la necessità di definire “provvedimenti a favore delle zone montane”.
 
In questa direzione la Legge 991/1952 “Provvedimenti in favore dei territori montani”, definisce criteri per riconoscere le aree montane nazionali, ovvero i Comuni censuari situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine, quelli nei quali il territorio si caratterizza per un dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore comunale non minore di 600 metri, ma caratterizzati da allora un “reddito imponibile medio per ettaro” non superi le lire 2400 (attualizzato a 44 euro oggi).
 
Un nuovo approccio è introdotto dalla Legge 97/1994 “Nuove disposizioni sulle aree montane”, che assegna alle Comunità montane un ruolo di piano per promuovere lo sviluppo locale attraverso un piano pluriennale di sviluppo socioeconomico, oltre che la definizione di azioni di cura e gestione del proprio territorio per garantire sostenibilità, tutela dell’ambiente e sicurezza dai rischi, affrontando in modo strategico i temi inerenti il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l’uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, l’edilizia rurale, i centri storici e del paesaggio rurale e montano per lo sviluppo sociale, la valorizzazione e gestione agrosilvopastorale a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, la tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale, la sorveglianza dei boschi, potendo beneficiare anche di contributi, gli incentivi ad attività di gestione del territorio (art.17).
 
Inoltre, prevede Sovvenzioni nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane e, ideologicamente, sollecita a “vincolare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cure ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari” (art. 14, comma 1).
 
In proposito, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) sul proprio sito cita un’intervista del 29 gennaio 2024 a Marco Bussone, Presidente Nazionale dell’UNCEM, in merito all’efficacia nel tempo della Legge 97/1994 che, dopo 30 anni, richiede un bilancio e un rilancio dell’azione per la montagna, attraverso proposte strategiche volte a una più operativa riorganizzazione istituzionale.
 
Bussone commenta: “la legge 97/94 agisce su questioni centrali per i territori. Ambiente, economia, servizi, vedendoli collegati come oggi diremmo, cogliendo i segni dei tempi, all’interno delle green communities – Comunità, prima di tutto, che vincono le sfide climatica e demografica che già negli anni Novanta erano vive. Senza retorica. Con concretezza. Così come sulle misure fiscali. L’articolo 16 interviene per agevolare commercianti e imprese. Mai attuato. Mentre sono stati efficaci gli incentivi alle ‘pluriattività’ dell’articolo 17, consentendo lavoro alle aziende agricole dato dagli Enti locali”.
 
Dal 1958 l’ISTAT (Istat, Circoscrizioni statistiche, Metodi e norme, serie C, n. 1° agosto 1958) interpreta – solo a fini di divulgazione – i territori montani quali quelli in fascia altimetrica superiore ai 600m nel Nord Italia e 700m nel Centro-Sud Italia e Isole.
 
La legge 158/2017 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni” sviluppa un quadro di azioni volte anche alla montagna, focalizzando l’attenzione sui piccoli comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché sui comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, che possono beneficiare di finanziamenti (art. 3) qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:
 
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche sopradescritte su cui realizzare interventi;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani (articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) o comuni che esercitano in forma associata funzioni di servizio;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta;
m) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
 
L’innovazione più significativa nell’approccio al territorio montano muove dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) che legge i territori montani come caratterizzati da fattori geomorfologici e da processi di lungo termine, comportamenti, attitudini e scelte politiche (Pierantoni, 2020).
 
I criteri territoriali individuati puntano a considerare i territori significativamente distanti da poli comunali o intercomunali che offrono servizi primari, ovvero servizi educativi, sanitari e di mobilità. La SNAI classifica i comuni in quattro categorie di aree interne: comuni cintura, intermedi, periferici e ultraperiferici, in base al tempo di percorrenza per raggiungere il centro/polo di riferimento. La classificazione definisce una nuova geografia secondo la quale il 61% del territorio nazionale è considerato area interna.
 
La strategia definisce obiettivi di intervento, cercando di superare i limiti amministrativi per impostare strategie di sviluppo efficaci: protezione del territorio e sicurezza degli abitanti, affidando loro la cura del territorio; promozione della diversità naturale e culturale del paesaggio, favorendo riorganizzazione del policentrismo, attraverso l’apertura del contesto locale verso il mondo esterno; rilancio dello sviluppo e dell’impiego tramite la promozione di risorse sotto o mal utilizzate.
 
Uno tra gli obiettivi di riferimento è migliorare le tendenze demografiche. In molti casi investe porzioni di territorio considerate marginali, ma ricche di risorse naturali e culturali, paesaggistiche, sovvertendo la concezione originale di territori marginali, deboli, periferici verso territori “differenti” e riconoscibili per valori e criticità.
 

Comuni montani, cosa cambia con la nuova legge

Il recente riordino normativo della condizione di territori “montani”, introdotto dalla Legge 12 settembre 2025, n. 131 e attuato dal DPCM 18 febbraio 2026, ha modificato in modo significativo i criteri di classificazione dei Comuni montani, sostituendo il precedente impianto fondato anche su indicatori di natura economico-reddituale con parametri geomorfologici più oggettivi, basati su altitudine e pendenza.
 
In base alla nuova disciplina, un Comune è considerato montano se soddisfa almeno uno dei requisiti relativi alla quota, all’altitudine media, alla percentuale di superficie in forte pendenza o all’altitudine massima; sono inoltre previste deroghe per i Comuni interclusi e per quelli collocati in province interamente montane di confine.
 
Come è stato osservato anche nella ricostruzione proposta da Edilportale il 6 marzo 2026, la riforma ha ridisegnato la geografia amministrativa della montagna in Italia: i Comuni montani sono passati da 4.061 a 3.715, con l’uscita di 616 enti e l’ingresso di 298 nuovi Comuni. Tale riclassificazione produce effetti non soltanto statistici, ma direttamente operativi, poiché incide sull’accesso ai fondi dedicati, sulle agevolazioni per l’abitare, sugli incentivi per il personale dei servizi essenziali e sulle misure connesse alla manutenzione del territorio, alla gestione forestale e ai servizi ecosistemici.
 

La legge sulla montagna 2026 e il caso dell’Unione Montana Valle Orco e Soana

Nel caso dell’Unione Montana Valle Orco e Soana in Piemonte, parzialmente inserita in un territorio con caratteri di marginalità e inclusa in parte nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, il nuovo quadro appare particolarmente rilevante.
 
Infatti, l’Unione si caratterizza per il riconoscimento del territorio come periferico secondo la mappatura della SNAI (2021-2027) in relazione alla distanza dai poli di erogazione dei servizi essenziali (sanità, istruzione e mobilità ferroviaria), ma non è stata inclusa tra le Aree Interne riconosciute dalla Regione Piemonte (figura in copertina).
 
Il territorio – come descritto dalla lettura integrata dei piani – caratterizzato da rilievi alpini elevati, forti acclività, dispersione insediativa, dinamiche demografiche di spopolamento e invecchiamento e rilevanza dei rischi idrogeologici – rende questo contesto emblematico di una montanità “strutturale”, che la nuova normativa tende verosimilmente a confermare e a rafforzare in termini di riconoscibilità istituzionale.
 
Per l’Unione Montana, la riforma può quindi costituire un elemento favorevole, sia perché consolida la legittimità dell’accesso alle misure dedicate, sia perché richiama in modo più netto il nesso tra classificazione territoriale, manutenzione del suolo, presidio dei versanti, politiche abitative e qualità dei servizi.
 
Allo stesso tempo, la nuova classificazione rende ancora più evidente la necessità di una capacità progettuale e amministrativa adeguata: la possibilità di intercettare risorse e di tradurre la condizione montana in interventi efficaci dipende infatti dalla disponibilità di strumenti urbanistici aggiornati, da forme di cooperazione intercomunale, da una strategia territoriale condivisa e dalla disponibilità di personale tecnico e risorse umane.
 
In questa prospettiva, per la Valle Orco e Soana la legge sulla montagna 2026 non rappresenta solo un provvedimento classificatorio, ma anche una cornice entro cui ripensare le relazioni tra riconoscimento della fragilità montana, politiche di adattamento climatico, incentivi alla residenzialità e azioni di sviluppo locale sostenibile.
 

Gli effetti della nuova legge sulla montagna

In termini più generali, la nuova legge sulla montagna può essere letta come un passaggio rilevante nel processo di riordino delle politiche territoriali italiane, poiché introduce una definizione più semplice, fondata su indicatori fisico-morfologici. Questo spostamento ha una portata non soltanto tecnica, ma anche politica: da un lato, rafforza la trasparenza e la semplicità dei criteri di accesso a fondi, agevolazioni e misure dedicate; dall’altro, ridefinisce forse in modo problematico il rapporto tra riconoscimento istituzionale delle condizioni di appartenenza ai territori montani e le reali condizioni di fragilità territoriale.
 
La scelta di assumere altitudine e pendenza come parametri oggettivi rende infatti più semplice l’individuazione dei territori caratterizzati da condizioni insediativi, infrastrutturali e ambientali strutturali legate alle caratteristico fisico-morfologiche, ma rischia anche di ridurre la complessità della questione montana, lasciando sullo sfondo fattori centrali decisivi come lo spopolamento, la limitata presenza di servizi, la limitata presenza di personale amministrativo, la stagionalità delle presenze, l’accessibilità e la vulnerabilità socioeconomica.
 
La riforma appare utile nella misura in cui corregge l’eterogeneità storica delle classificazioni precedenti e riallinea la definizione di “territorio montano” sulla base di condizioni geomorfologiche verificabili; tuttavia, essa solleva almeno tre questioni.
 
La prima riguarda il rapporto tra criteri fisici e bisogni territoriali: un comune che perde la qualifica può continuare a presentare condizioni tipiche delle aree interne montane, con il rischio di riduzione delle capacità di accesso a finanziamenti, contributi e incentivi pubblici.
 
La seconda concerne il nesso tra classificazione e pianificazione: se la qualifica di comune montano produce effetti su manutenzione del territorio, incentivi edilizi e programmazione degli interventi, essa dovrebbe dialogare in modo più stretto con gli scenari e le indicazioni strategiche dei piani e anche con le strategie di adattamento climatico; infatti, potrebbe aiutare a evitare la condizione di territorio montano sia trattata soltanto come categoria di accesso alle risorse.
 
La terza riguarda infine la scala di governo, come dimostra il caso dell’Unione Montana Valle Orco e Soana, che mostra come i problemi e le opportunità della montagna non siano pienamente leggibili alla scala del singolo comune, ma richiedano approcci intercomunali e sovralocali capaci di integrare tutela ambientale, servizi, abitabilità, filiere locali ed energia.
 
In questo senso, la legge può rappresentare un’opportunità importante, ma solo se inserita entro una più ampia politica della montagna capace di riconoscere la pluralità delle condizioni territoriali e di sostenere, oltre alla classificazione, anche la costruzione di capacità istituzionali e progettuali nei contesti più fragili.
 




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 Ilaria Cazzola, INU Piemonte, e Angioletta Voghera, Ufficio di presidenza INU, coord. Community Paesaggio e biodiversità

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