03/06/2026 – Autorizzazioni della soprintendenza in 90 giorni, SCIA per alcuni interventi di manutenzione ordinaria, autorizzazione unica per gli immobili sottoposti sia a tutela culturale sia a vincolo paesaggistico, deroghe agli strumenti urbanistici e nuove disposizioni su parcheggi, catasto e gestione dei beni.
Sono alcune delle misure contenute nella proposta di legge C. 2427, ora all’esame della Camera, presentata da Giorgio Mulè, Rita Dalla Chiesa e Rosaria Tassinari, deputati di FI, che interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio per semplificare gli interventi sugli immobili privati vincolati.
Il testo introduce anche una definizione di “patrimonio culturale privato”, riferita ai beni culturali di proprietà privata per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dall’articolo 13 del Codice dei beni culturali.
Beni culturali privati, autorizzazioni in 90 giorni
Una delle principali novità riguarda i tempi per il rilascio dell’autorizzazione della soprintendenza.
La proposta interviene sull’articolo 22 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2024) e sdoppia il regime oggi previsto per l’edilizia pubblica e privata. Per gli interventi di edilizia privata, il termine per il rilascio dell’autorizzazione della soprintendenza passerebbe da 120 a 90 giorni.
L’obiettivo, come indicato da Giorgio Mulè, è accelerare gli interventi sugli edifici storici privati senza modificare l’impianto della tutela, lasciando alle soprintendenze il ruolo principale ed evitando duplicazioni amministrative.
SCIA per la manutenzione ordinaria
La proposta introduce inoltre la possibilità di eseguire alcuni interventi di manutenzione ordinaria mediante SCIA da presentare alla soprintendenza.
I lavori potranno essere avviati dopo 30 giorni dalla presentazione della segnalazione, salvo un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività da parte della soprintendenza.
L’elenco degli interventi ammessi alla procedura semplificata dovrà essere definito con un decreto del Ministero della Cultura da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Autorizzazione unica per immobili con doppio vincolo
La richiesta sarà presentata dal proprietario, o dal soggetto avente titolo sull’immobile, all’autorità competente in materia di tutela culturale. Questa assumerà il ruolo di amministrazione procedente e consulterà gli organi competenti per la tutela del paesaggio attraverso la conferenza di servizi.
Il provvedimento finale sostituirà, a tutti gli effetti, le autorizzazioni previste per ciascun vincolo. Secondo il relatore Giorgio Mulè, l’unificazione delle istruttorie potrebbe ridurre i tempi amministrativi di almeno 30 giorni.
Deroghe a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi
La proposta introduce anche un regime speciale per alcuni interventi sugli immobili del patrimonio culturale privato.
Per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, l’autorizzazione del soprintendente sostituirebbe ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta comunque denominato, fuori dai casi già soggetti ad autorizzazione ministeriale.
Per gli interventi previsti dall’articolo 21, comma 4, del Codice dei beni culturali, il provvedimento attesterebbe l’interesse pubblico dell’intervento e sarebbe rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.
Il cambio di destinazione d’uso dovrebbe invece essere comunicato al soprintendente, che dovrà verificare che il nuovo utilizzo sia compatibile con il carattere storico o artistico del bene e non pregiudichi la sua conservazione.
Conferenza di servizi per gli interventi complessi
Per i progetti che richiedono l’acquisizione di più di due pareri da parte di amministrazioni competenti, il proprietario di un immobile del patrimonio culturale privato potrà chiedere la convocazione di una conferenza di servizi decisoria.
La misura mira a concentrare in un’unica sede le valutazioni necessarie, riducendo i passaggi separati tra enti e uffici.
Riduzione degli oneri e monetizzazione dei parcheggi
Il disegno di legge interviene anche sui costi degli interventi di conservazione e valorizzazione.
Per le opere e i lavori su beni culturali, nonché per il mutamento della destinazione d’uso, viene richiamata l’applicazione dell’articolo 17, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2021). relativo alla riduzione del contributo di costruzione.
È inoltre prevista la possibilità di monetizzare gli spazi destinati a parcheggio negli interventi riguardanti immobili del patrimonio culturale privato. Le somme versate dovranno essere destinate esclusivamente alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche e delle aree di sosta nelle vicinanze dell’immobile interessato dai lavori.
Per gli edifici vincolati il testo prevede una riduzione dell’importo dovuto per la monetizzazione, secondo criteri che saranno definiti dai Comuni.
Catasto, arriva la lettera V per i beni culturali privati
La proposta prevede una specifica annotazione catastale per gli immobili privati di interesse culturale.
Accanto alla categoria catastale dovrebbe comparire la lettera “V”, con finalità esclusivamente identificative. L’annotazione non inciderebbe sui criteri di determinazione del valore catastale dell’immobile, salvo eventuali disposizioni specifiche.
L’Agenzia delle Entrate dovrà definire le modalità operative e adeguare le banche dati catastali, con il supporto delle soprintendenze competenti, entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari, che introdurranno la nuova annotazione.
Prelazione tra privati e società di gestione
Il disegno di legge introduce anche un diritto di prelazione tra privati, subordinato a quello già riconosciuto al Ministero, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali.
La priorità sarebbe attribuita ai comproprietari dell’immobile e, successivamente, ai proprietari di unità immobiliari comprese nel bene alienato o di immobili adiacenti, a condizione che siano sottoposti a un vincolo della stessa natura.
Il testo contiene infine una delega al Governo per disciplinare la costituzione, il funzionamento e l’attività delle società di gestione dei beni culturali.
I decreti legislativi dovranno prevedere, tra l’altro, la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici e privati, anche per beni culturali senza scopo di lucro, l’obbligo di accantonare risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria e clausole statutarie per la risoluzione delle controversie relative alla proprietà e alla gestione dei beni.
La nuova disciplina si applicherà alle società costituite dopo l’entrata in vigore della legge, mentre quelle già esistenti potranno adeguare i propri statuti su base volontaria.
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Nicola Damato
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