Riserve – Penali – Assicurazioni 


1. Appalto di opere pubbliche – Penale per ritardo – La mancata indicazione della penale in un documento contabile intermedio non integra rinuncia della stazione appaltante al relativo credito – La penale conserva efficacia se richiamata nei certificati di pagamento successivi – Variante in corso d’opera: richiesta di notevoli variazioni da parte del committente comporta il venir meno del termine di consegna e della penale originariamente pattuiti, salvo fissazione consensuale di nuovo termine
2. Appalto di opere pubbliche – Riserve contabili – Riserva n. 1 ex art. 8, comma 4, d.M. n. 49/2018: l’indennizzo per variazione in diminuzione non spetta quando la variante è disposta prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale – Gli allibramenti in partita provvisoria non conformi al d.M. n. 49/2018 non determinano automaticamente il riconoscimento dell’indennizzo – Riserve nn. 2 e 4: riconoscimento limitato alle poste per cui sia dimostrata con certezza l’effettiva esecuzione e la mancata compensazione contabile
3. Appalto di opere pubbliche – Responsabilità del direttore dei lavori – Obbligazione di mezzi qualificata: il direttore dei lavori risponde per omessa vigilanza sulla conformità dei lavori al progetto e per errata soluzione progettuale non praticabile – La domanda si estende automaticamente al direttore dei lavori chiamato in causa dalla stazione appaltante
4. Appalto di opere pubbliche – Assicurazione della responsabilità civile professionale – Polizza claims made – La clausola di esclusione per circostanze preesistenti alla decorrenza si riferisce alla prima decorrenza contrattuale, non ai successivi rinnovi taciti – La mancata comunicazione di circostanze al momento del rinnovo può incidere sull’aggravamento del rischio ma non esclude la copertura per le richieste pervenute nel periodo assicurato – L’onere di provare il carattere doloso o colposo dell’omessa denuncia grava sull’assicuratore
5. Appalto di opere pubbliche – Assicurazione della responsabilità civile professionale – Manleva dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato – Distinzione tra spese di soccombenza, spese di resistenza e spese di chiamata in causa: oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi – L’art. 1917, comma 3, c.c. è norma inderogabile in pejus
 
1. La mancata indicazione della penale in un documento contabile intermedio «non vale a integrare alcuna rinuncia della stazione appaltante al relativo credito, tanto più ove si consideri che la penale è stata espressamente richiamata nel certificato di regolare esecuzione nonché in entrambi i certificati di pagamento successivamente emessi». In tema di appalto, «la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere avanzata in corso di esecuzione dal committente comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti; l’efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine, mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore» (Cass., Sez. II, ord. n. 12396/2024). Il ritardo nell’ultimazione dei lavori deve essere imputato nella misura del 50% all’appaltatore e del 50% al direttore dei lavori quando concorrono: carenza di maestranze e difetti organizzativi dell’appaltatore; errata soluzione progettuale e gestione della variante da parte della direzione dei lavori.

2. L’indennizzo previsto dall’art. 8, comma 4, del d.M. n. 49/2018 per variazioni in diminuzione non spetta quando la variante è disposta «in tempo utile», ossia prima che i lavori contabilizzati raggiungano il limite del quarto quinto dell’importo contrattuale aggiornato. «Gli allibramenti “in partita provvisoria”, utilizzati nei SAL emessi, non trovano più fondamento nel sistema introdotto dal D.M. n. 49/2018 e si pongono in contrasto con l’esigenza di precisione e tempestività della contabilità pubblica»: tuttavia, tale irregolarità formale «non risulta sufficiente a dimostrare che, alla data dell’approvazione della variante, il limite del quarto quinto fosse stato effettivamente superato». Per le riserve relative a omissioni contabili, il riconoscimento è limitato alle sole poste per le quali risulti dimostrata «con sufficiente grado di certezza tecnica e documentale, l’effettiva esecuzione di una prestazione non altrimenti compensata o la sussistenza di un errore contabile concretamente incidente sul saldo»: non sono accoglibili «pretese fondate su mere ricostruzioni ipotetiche, su criteri di misura non desumibili dalla disciplina contrattuale o su lavorazioni non più verificabili a posteriori».

3. «In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire»: «rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi» (Cass., Sez. II, n. 29331/2024). «La domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estende automaticamente nei confronti del direttore dei lavori chiamato in causa dalla stazione appaltante convenuta, trattandosi di individuare il responsabile nell’ambito di un rapporto oggettivamente unico» (Cass., Sez. II, n. 29251/2024).
«non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente» (in diritto, con citazione di Cass., Sez. II, n. 29331/2024)

4. La clausola di esclusione della polizza claims made che esclude la copertura per «circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto» che l’assicurato «conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza» «non può che riferirsi unicamente alla prima decorrenza contrattuale e non anche al rinnovo avvenuto senza soluzione di continuità, potendo tuttalpiù incidere sull’aggravamento del rischio e quindi sul premio dovuto». Diversamente interpretata, «avrebbe l’effetto di escludere la copertura di richieste di risarcimento che, pur pervenute nel periodo di copertura, sono state avanzate all’assicurato a ridosso del periodo di rinnovo contrattuale», in contrasto con il regolamento contrattuale che le assoggetta a copertura. L’onere di provare la mancata comunicazione di circostanze rilevanti ai fini del rinnovo «spetta all’assicuratore». Per la decadenza dal diritto all’indennizzo per tardiva denuncia del sinistro, «occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo»: «in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore» (Cass., Sez. III, ord. n. 19071/2024; Cass., Sez. III, ord. n. 26294/2024). «L’avviso all’assicuratore in caso di sinistro si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l’assicurato è consapevole dell’obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo» (Cass., Sez. III, ord. n. 26294/2024).

5. «In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c.» (Cass., Sez. III, ord. n. 4275/2024). La domanda di manleva formulata in termini generali — «ogni e qualsivoglia obbligazione di corresponsione di risarcimenti danni, indennizzi, rimborsi, refusioni spese» — è volta ad ottenere il rimborso delle spese di chiamata in causa e non anche delle spese di resistenza, in mancanza di specifica domanda e di prova della relativa copertura contrattuale.

Sintesi della Sentenza 

1) La vicenda
Un’impresa appaltatrice aveva chiesto la condanna di un Comune al pagamento del saldo contrattuale (previa disapplicazione della penale per ritardo di € 36.266,53), di somme per quattro riserve contabili (€ 52.690,39) e del risarcimento del danno da anomalo andamento dei lavori (€ 171.545,77). Il Comune aveva resistito e chiamato in causa il direttore dei lavori, che aveva a sua volta chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice.

2) La decisione
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. Sul ritardo: imputato al 50% all’appaltatore (carenza di maestranze, gestione errata dei pannelli) e al 50% al direttore dei lavori (errata soluzione progettuale per il pavimento della palestra e i bancali); la quota dell’appaltatore era sufficiente a giustificare la penale massima. Sulle riserve: accolte parzialmente le nn. 2 e 4 per un totale di € 9.345,85; rigettate le nn. 1 e 3; riconosciuto il 50% del danno da ritardo imputabile al direttore dei lavori (€ 16.078,91). Totale riconosciuto: € 25.425,03. Il direttore dei lavori era condannato a manlevare il Comune. La compagnia assicuratrice era condannata a manlevare il direttore dei lavori nei limiti del massimale (€ 1.000.000) detratta la franchigia (€ 2.500).

3) L’esito
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale (€ 25.425,03 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002), condannava il direttore dei lavori a manlevare il Comune e la compagnia assicuratrice a manlevare il direttore dei lavori nei limiti di polizza. Le spese erano parzialmente compensate e parzialmente poste a carico solidale del Comune e del direttore dei lavori nella misura del 50%.

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