1. Contratti pubblici – Convenzioni Consip – Obbligo di convenzionamento delle Regioni: sussiste per le categorie energia e manutenzione immobili e impianti ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 95/2012 e del d.P.C.M. 11 luglio 2018 – La proroga di un contratto in essere non è legittima quando i servizi rientrano quali-quantitativamente nelle categorie soggette a obbligo di convenzionamento e una convenzione Consip è attiva – Non rileva la presenza di prestazioni accessorie o ancillari eccedenti il perimetro dell’obbligo
2. Contratti pubblici – Proroga contrattuale ex art. 6, comma 2, lett. b), All. II, d.lgs. n. 115/2008 – Norma eccezionale di stretta interpretazione: presuppone che le parti abbiano concordato nel corso del rapporto, con largo anticipo dalla scadenza, l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni di efficientamento energetico – Una proposta formulata pochi mesi prima della scadenza e definita in limine non integra i presupposti della rinegoziazione – La proroga non è legittima se disposta contro una convenzione Consip già aggiudicata
3. Contratti pubblici – Deroga al convenzionamento Consip – Presuppone il ricorso a procedura di evidenza pubblica o a centrale di committenza: non è sufficiente la sola motivata convenienza dell’affidamento alternativo – La proroga di un contratto in essere non equivale a procedura di evidenza pubblica
4. Processo amministrativo – Rito ex art. 120 c.p.a. – Tardività del ricorso: la pubblicazione sul BURL senza indicazione del sito web degli atti non fa decorrere il termine di 30 giorni – L’atto con cui la PA manifesta genericamente l’interesse a ricevere una proposta di rinegoziazione non è atto lesivo soggetto a immediata impugnazione – Il concorrente non può essere esposto a onere di impugnative frazionate o a ricorsi al buio
1. Dalla combinazione dell’art. 1, comma 449, l. n. 296/2006, dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 95/2012 e dell’art. 9, comma 3, d.l. n. 66/2014, «emerge chiaramente come le regioni abbiano l’obbligo di convenzionamento e di far riferimento a Consip per le pertinenti procedure di affidamento», rispettivamente, per le categorie della «energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento» e della «Manutenzione immobili e impianti» (inclusa nel d.P.C.M. 11 luglio 2018 sub n. 19). A fronte di attività «per le quali sussista una convenzione attiva e che per lo più rientrano nell’obbligo dell’amministrazione di ricorso al convenzionamento, non può ritenersi sic et simpliciter legittimo un provvedimento di diverso approvvigionamento in assenza di elementi differenziali di tale portata contenutistica da rendere apprezzabilmente diversa la prestazione, e dunque sostanzialmente difforme, sul piano contenutistico e causale, da quella convenzionata» (Cons. Stato, Sez. III, n. 3761/2019). «Non ogni deviazione dal perimetro degli obblighi di convenzionamento può valere a legittimarne sic et simpliciter una deroga, pena la facile eludibilità degli obblighi stessi». Le prestazioni accessorie o ancillari (reperibilità, call center, anagrafe tecnica, certificazione energetica) non sono sufficienti a differenziare qualitativamente l’affidamento da quello convenzionato.
2. L’art. 6, comma 2, lett. b), All. II, d.lgs. n. 115/2008 «ha natura eccezionale e deve ritenersi di stretta interpretazione», sicché «la proroga previa rinegoziazione è consentita solo in presenza di tutti gli specifici presupposti individuati dalla disposizione» (Cons. Stato, Sez. V, n. 2513/2024; Sez. VI, n. 7725/2021; Sez. III, n. 1774/2021). La rinegoziazione è possibile «solo in costanza di rapporto e con largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto eventualmente da prorogare» (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7786/2025). «Occorre che le parti abbiano concordato in corso di rapporto l’esecuzione di prestazioni nuove o ulteriori»: «sono proprio le (specifiche e mirate) lavorazioni aggiuntive (concordate) che legittimano l’estensione temporale del rapporto, e non viceversa». «Non si è in presenza di un’opzione di proroga temporale, pur conformata, ma al contrario di una estensione temporale necessitata quale conseguenza della concordata esecuzione di nuove prestazioni». Nel caso di specie, le comunicazioni del giugno 2023 avevano «contenuto del tutto generico e astratto, inteso a manifestare semplicemente un preliminare e aspecifico interesse a valutare ipotesi di rinegoziazione contrattuale», senza che le parti «concord[assero] l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni»; la proposta definitiva è stata formulata pochi mesi prima della scadenza contrattuale.
«non si avrebbero “lavori concordati” nel corso del rapporto che rendono necessaria una proroga, bensì una estensione temporale del contratto occasionata dalla formulazione di una proposta in tal senso in limine alla scadenza» (§ 3.2.1)
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 95/2012, la deroga all’obbligo di convenzionamento è ammessa «a condizione che gli stessi [affidamenti] conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica», ovvero mediante autonome procedure «utilizzando i sistemi telematici di negoziazione» messi a disposizione da Consip o dalle centrali regionali. «L’eventuale deroga al convenzionamento presuppone dunque comunque il ricorso a un modello di affidamento anch’esso consistente nel ricorso a centrale di committenza ovvero a procedura di evidenza pubblica». La proroga del contratto in essere con il precedente titolare della convenzione non integra né l’una né l’altra ipotesi: «per poter ritenere rilevante la proposta comparativa» dell’affidatario uscente «dovrebbe comunque potersi dimostrare aliunde la legittimità della relativa procedura», il che «non è riscontrabile nel caso di specie». La «sola (postulata, ed eventualmente motivata) maggior convenienza dell’affidamento alternativo non vale di per sé a legittimarne la perseguibilità in luogo del convenzionamento centralizzato».
4. Ai sensi dell’art. 120, comma 3, c.p.a., la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione fa decorrere il termine di 30 giorni solo se «l’avviso» contiene «l’indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti»: «se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto». La pubblicazione del provvedimento sul BURL senza indicazione del sito web «non può di suo surrogare la regola della comunicazione» di cui all’art. 120, comma 2, c.p.a., né fa decorrere il termine breve in assenza della suddetta indicazione. La nota regionale con cui si manifesta «l’interesse a ricevere la proposta recante nuove e/o ulteriori prestazioni», precisando che la stessa «all’esito di attività istruttoria specifica» potrà essere «sottoposta agli organi preposti per le valutazioni propedeutiche alla eventuale approvazione», «non invera un’opzione in ordine alla scelta sulla modalità dell’affidamento»: è «un atto avente carattere meramente preliminare» privo di «elementi di lesività», che non richiedeva perciò specifica impugnativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 2332/2026). «Il concorrente non può essere esposto a un onere di impugnative frazionate o di ricorsi in tutto o in parte “al buio”» (CGUE, 8 maggio 2014, C-161/13; CGUE, 14 febbraio 2019, C-54/18).
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
La Regione Calabria, pur in presenza di una convenzione Consip SIE4 aggiudicata e di un’avanzata richiesta di fornitura da parte del suo titolare (OMISSIS), aveva approvato la proroga per sei anni del contratto in essere con il gestore uscente (Siram/OMISSIS) ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), All. II, d.lgs. n. 115/2008, sulla base di una proposta formulata pochi mesi prima della scadenza contrattuale. OMISSIS aveva impugnato il provvedimento. Il TAR aveva accolto il ricorso e dichiarato l’inefficacia del contratto. Siram/OMISSIS e la Regione avevano appellato.
2) La decisione
Il Consiglio di Stato confermava integralmente la sentenza di primo grado. Sul rito: il ricorso era tempestivo perché la pubblicazione sul BURL era priva dell’indicazione del sito web e la nota del giugno 2023 era atto meramente prodromico. Sull’obbligo di convenzionamento: i servizi rientravano quali-quantitativamente nelle categorie soggette a obbligo per le Regioni; le prestazioni accessorie non erano sufficienti a differenziare l’affidamento. Sulla proroga ex d.lgs. n. 115/2008: norma eccezionale di stretta interpretazione; le parti non avevano concordato nel corso del rapporto e con largo anticipo l’esecuzione di nuove prestazioni; la proposta era stata formulata in limine alla scadenza. Sulla deroga al convenzionamento: presuppone il ricorso a gara o centrale di committenza, non la sola motivata convenienza.
3) L’esito
Il Consiglio di Stato respingeva sia l’appello principale sia l’appello incidentale e compensava integralmente le spese.
Pubblicato il 01/06/2026
N. 04353/2026REG.PROV.COLL.
N. 02185/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2185 del 2026, proposto da
OMISSIS Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6243055D2, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria e Alessandro Botto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola da Tolentino, 67;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gullo e Angela Marafioti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Graziano Pungì in Roma, via Sabotino, 12;
nei confronti
OMISSIS Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Marco Antonio Monaco e Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consip s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00126/2026, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS Servizi s.p.a. e della Regione Calabria, nonché l’appello incidentale proposto da quest’ultima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2026 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Botto, Pungì in delega di Gullo e Marafioti, Ciervo anche in sostituzione di Monaco e Berruti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La OMISSIS Servizi s.p.a. è aggiudicataria della convenzione Consip “Servizio Integrato Energia e Servizi Connessi-SIE 4” per il lotto relativo alla Sicilia e Calabria, in relazione alla quale la Regione Calabria le rivolgeva in via preliminare, il 21 marzo 2024, una richiesta di fornitura (cd. “RPF”) ai fini della successiva adesione alla convenzione, richiesta cui OMISSIS dava seguito trasmettendo il Piano tecnico-economico PTE in data 19 dicembre 2024.
Parallelamente, il 3 ottobre 2024, la Regione riceveva dalla precedente titolare della medesima convenzione Consip (cd. “SIE 3”) e affidataria del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici dell’immobile sede del Consiglio regionale (sito in Reggio Calabria), Siram s.p.a., una proposta di prosecuzione contrattuale ex art. 6, comma 2, lett. b), all. II, d.lgs. n. 115 del 2008 in relazione al servizio.
Con d.d. n. 131 del 25 marzo 2025 la Regione accoglieva quindi la proposta di Siram disponendo la rinegoziazione con proroga per sei anni del contratto in essere.
Avverso tali atti proponeva ricorso OMISSIS Servizi, che avanzava anche istanza d’accesso ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. alla documentazione del procedimento, ivi inclusa quella solo parzialmente ostesa dall’amministrazione.
La ricorrente deduceva nel merito, in sintesi: l’illegittimità della proroga del vecchio contratto con Siram quando l’amministrazione avrebbe dovuto aderire alla nuova convenzione SIE4; l’insussistenza nella specie dei presupposti della rinegoziazione, avvenuta tardivamente e a fronte di alternativa iniziativa intrapresa dalla centrale di committenza ormai conclusasi con l’aggiudicazione; in subordine, sollevava questione pregiudiziale sulla legittimità del suddetto art. 6, comma 2, laddove consente la proroga contrattuale; OMISSIS deduceva inoltre l’erronea valutazione nel merito della proposta di Siram, non conveniente per l’amministrazione, né in sé adeguata.
Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Regione Calabria e di Siram, accoglieva preliminarmente con ordinanza n. 654 del 2025 l’istanza d’accesso avanzata dalla ricorrente.
Ne seguiva la proposizione di motivi aggiunti da parte di OMISSIS, con cui si insisteva e ulteriormente argomentava sulle censure inerenti all’erronea valutazione della proposta di Siram.
2. Con la sentenza qui impugnata, il Tar accoglieva il ricorso ritenendo fondate le censure sollevate dall’interessata.
Superate le eccezioni di irricevibilità per tardività del ricorso, affermava il giudice di primo grado, in sintesi: che a norma dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 95 del 2012 l’amministrazione regionale è tenuta, nei settori merceologici ivi previsti, all’aggregazione dell’approvvigionamento mediante adesione alle pertinenti convenzioni Consip o altre forme ammesse di committenza centralizzata; che l’art. 6, comma 2, lett. b), all. II, d.lgs. n. 115 del 2008, il quale prevede la possibile proroga del contratti in essere, è da considerare norma di carattere eccezionale; che, nella specie, la convenzione SIE4 ricomprendeva effettivamente le categorie merceologiche già oggetto della precedente convenzione SIE3, e per le quali sussiste per la Regione l’obbligo di ricorso alla prestazione mediante aggregazione nell’approvvigionamento, né emergeva una sostanziale differenza tra quanto oggetto della prevista rinegoziazione con Siram e quanto ricompreso nella convenzione SIE4, inclusiva anche del cd. “servizio energy management”; che perciò la Regione Calabria non poteva sottrarsi all’adesione alla convenzione Consip; che parimenti non poteva considerarsi conforme alla previsione del suddetto art. 6, comma 2, lett. b) (il quale presuppone la formulazione della proposta di proroga «nel corso della vigenza» del contratto) una proposta presentata pochi mesi prima della scadenza del rapporto, compiutamente definita solo il 10 febbraio 2025, con approvazione regionale del 25 marzo 2025, a fronte di una scadenza del precedente contratto al 31 marzo 2025.
Alla luce di ciò, assorbendo le residue censure incentrate sulla comparazione fra le due proposte, il Tar, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento gravato e dichiarava inefficace il contratto fra le parti, mentre respingeva la domanda proposta dalla ricorrente ai fini dell’adesione della Regione alla convenzione SIE4, spettando ciò appunto alla valutazione regionale.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la OMISSIS Italia s.p.a. (già Siram s.p.a.) deducendo:
I) error in procedendo: erroneità della sentenza (capo 12) per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, 41 e 120 Cod. proc. amm., nonché per eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e, in particolare, per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza;
II) error in iudicando: difetto e contraddittorietà della motivazione ed erroneità della sentenza (capi 13 e 14) per violazione e/o falsa applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 115 del 2008, dell’art. 26 legge n. 488 del 1999, dell’art. 1, comma 449, legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 95 del 2012; eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche;
III) error in iudicando: erroneità della sentenza (capo 15) per violazione e/o falsa applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 115 del 2008; eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche;
IV) error in procedendo ed error in iudicando: erroneità della sentenza (capo 17) per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121, 122, 133 Cod. proc. amm.; eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche.
4. Aderisce all’appello la Regione Calabria, la quale interpone anche appello incidentale deducendo:
I) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, lett. b), all. II, d.lgs. n. 115 del 2008; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 449, l. n. 296 del 2006; dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 95 del 2012, conv. con l. n. 135 del 2012; dell’art.1, comma 510, l. n. 208 del 2015; dell’art. 9, comma 3, d.l. n. 66 del 2014, conv. con l. n. 89 del 2014; e del d.P.C.M. 11 luglio 2018; contraddittorietà della motivazione;
II) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, lett. b), all. II, d.lgs. n. 115 del 2008; carenza e/o contraddittorietà della motivazione.
5. Resiste a entrambi gli appelli la OMISSIS, la quale ripropone anche i motivi di censura rimasti assorbiti in primo grado.
6. All’udienza pubblica del 21 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Col primo motivo di gravame l’appellante principale si duole del rigetto dell’eccezione d’irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado.
Premesso che si applicherebbe nella specie il rito speciale di cui all’art. 120 Cod. proc. amm., vertendo la controversia sull’affidamento di un contratto pubblico a oggetto misto, OMISSIS deduce che la scelta dell’amministrazione di procedere con la rinegoziazione anziché col convenzionamento centralizzato sarebbe stata resa nota con pubblicazione della relativa determinazione su Burc del 28 marzo 2025: di qui la tardività del ricorso notificato solo il successivo 30 aprile 2025.
Deduce l’appellante a tal fine come la pubblicazione sul Burc costituirebbe, ai sensi della l.r. n. 11 del 2011, forma tipica di pubblicità legale idonea a rendere legalmente conoscibili erga omnes gli atti pubblicati.
Né rilevava, a tal fine, il fatto che la determinazione pubblicata non indicasse il sito web da cui poter visionare gli atti, considerato che OMISSIS aveva al riguardo già presentato istanza di accesso agli atti, e che d’altra parte il ricorso ha a oggetto anzitutto la contestazione di aver avviato la procedura comparativa anziché aderire automaticamente alla convenzione SIE4, facendo valere dunque un vizio genetico, al di là dell’andamento ed esiti della procedura.
In tale prospettiva il ricorso sarebbe inammissibile anche per l’omessa impugnazione della precedente nota del 26 giugno 2023, con cui la Regione aveva manifestato la propria disponibilità a valutare la proposta di rinegoziazione ai sensi del d.lgs. n. 115 del 2008, atto da cui era nata la lesione della pretesa di OMISSIS a che la Regione aderisse alla convenzione SIE4.
1.1. Il motivo non è condivisibile.
1.1.1. A prescindere dalle eccezioni d’inammissibilità sollevate al riguardo da OMISSIS, nonché dalla stessa indagine, ai fini della censura, sull’applicabilità o meno del rito ex art. 120 Cod. proc. amm. a fattispecie quali quella in esame, è sufficiente osservare la non condivisibilità in sé delle doglianze prospettate dall’appellante.
1.1.1.1. Sotto un primo profilo, non è rilevante ai fini del decorso del termine d’impugnazione la pubblicazione della determinazione di affidamento e proroga contrattuale a Siram sul Burc del 28 marzo 2025.
L’art. 120, comma 2, Cod. proc. amm. prevede infatti che i provvedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei contratti pubblici sono impugnati con ricorso «nel termine di trenta giorni» che «decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici», e cioè dalla comunicazione dell’aggiudicazione, nella specie avvenuta – a volere assimilare la fattispecie a un affidamento di contratto pubblico, secondo l’assunto dell’appellante – il 31 marzo 2025, con (tempestivo) ricorso notificato il 30 aprile 2025.
Non è conducente, per converso, il richiamo all’intervenuta pubblicazione del medesimo provvedimento sul Burc del 28 marzo 2025.
Da un lato, infatti, tale pubblicazione non può di suo surrogare la regola della comunicazione, sancita dall’art. 120, comma 2, Cod. proc. amm.; dall’altro, anche laddove volesse, tutt’al più, ricondursi la fattispecie a un affidamento senza previa pubblicazione di bando, troverebbe nondimeno applicazione l’art. 120, comma 3, Cod. proc. amm., a tenore del quale «Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all’affidamento in house al soggetto partecipato o controllato», con la precisazione che «Per la decorrenza del termine l’avviso deve contenere la motivazione dell’atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l’indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti», di guisa che «Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al [medesimo] comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022».
Nel caso di specie, come pacifico, mancava senz’altro l’indicazione «del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti».
Né assume rilievo, in diverso senso, l’istanza d’accesso della ricorrente, che identifica una fattispecie ben diversa da quella della (immediata e diretta) indicazione del sito web utile alla (autonoma) visionabilità e acquisizione della documentazione da parte dell’interessato, istanza peraltro riscontrata dall’amministrazione il 31 marzo 2025 (con invio del provvedimento) e, successivamente, l’8 aprile 2025, salva la successiva ostensione disposta in giudizio dal Tar giusta ordinanza n. 654 del 2025.
Del pari non conducente è il richiamo alla possibilità per OMISSIS di percepire la lesione relativa al mancato ricorso alla convenzione Consip già con la pubblicazione del provvedimento: nella stessa prospettazione dell’appellante, l’atto in esame coinciderebbe infatti con un provvedimento di affidamento, e dunque con la aggiudicazione della procedura, la quale non può che rilevare come tale (e non già quale atto espressivo di altra volontà, a monte, in ordine alla tipologia di affidamento selezionata), e rispetto a cui dunque il concorrente assume la veste di interessato all’impugnazione, per tutti i relativi vizi, secondo il corrispondente regime, senza dover essere esposto a un onere di impugnative frazionate o di ricorsi in tutto o in parte “al buio”, con successiva formulazione di motivi aggiunti (profilo su cui cfr. la nota Cgue, 8 maggio 2014, in causa C-161/13; nonché Id., 14 febbraio 2019, in causa C-54/18).
In tale prospettiva, una volta ricondotta la fattispecie – secondo l’assunto dell’appellante – all’affidamento di un contratto pubblico ai sensi dell’art. 120 Cod. proc. amm., non potrà poi pervenirsene a una qualificazione e trattamento frazionati: assimilato a un’aggiudicazione contrattuale il provvedimento soggiacerà infatti alla relativa disciplina, in specie al regime di (unitaria e completa) impugnativa a far tempo dalla comunicazione, o comunque secondo il regime di cui all’art. 120, comma 2 e 3, Cod. proc. amm., nella specie rispettato da OMISSIS.
1.1.1.2. Né può rilevare il richiamo alla precedente nota regionale del 26 giugno 2023, con cui, semplicemente, la Regione comunicava “l’interesse a ricevere la proposta recante nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115”, proposta che “all’esito di attività istruttoria specifica”, laddove fosse stata “ritenuta conforme alle normative vigenti, nonché vantaggiosa dal punto di vista tecnico economico e coerente con le attività programmatiche (Piano di Riqualificazione Energetica) che l’ente [aveva] avviato in merito all’efficientamento energetico della propria sede istituzionale, potrà [avrebbe potuto] essere sottoposta agli organi preposti per le valutazioni propedeutiche alla eventuale approvazione”.
Come già evidenziato da questa Sezione su fattispecie sostanzialmente analoga, ciò, al di là del fatto di non essere stato comunicato a OMISSIS, non invera affatto un’opzione in ordine alla scelta sulla modalità dell’affidamento, quasi che – come dedotto dall’appellante – si fosse di fronte a un bando di gara, e dunque a una determinazione di far ricorso al mercato attraverso l’attivazione di una procedura a evidenza pubblica e così di non ricorrere alla nuova convenzione SIE4.
Al contrario, si è di fronte a un atto avente carattere meramente preliminare in cui si comunicava semplicemente “l’interesse a ricevere la proposta recante nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività”, chiarendo come la stessa proposta avrebbe potuto formare oggetto di ulteriori valutazioni ove ritenuta, tra l’altro, “conforme alle normative vigenti” (ciò rispetto a cui la Regione rivolgeva una richiesta di parere all’avvocatura regionale solo il successivo 21 febbraio 2025, a conferma del valore del tutto prodromico ed esplorativo della nota del 26 giugno 2023).
Per questo, non derivava da tale atto alcuna determinazione lesiva per l’interesse di OMISSIS, essendosi l’amministrazione limitata a chiedere (in via meramente preliminare ed esplorativa) l’invio di una proposta, non già ad attivare una procedura che mettesse ex se in discussione, sic et simpliciter, l’adesione alla convenzione SIE4.
Di qui l’assenza di elementi di lesività dell’atto invocato dall’appellante, il quale non richiedeva perciò specifica impugnativa, non dando luogo ad alcun pregiudizio per le ragioni della OMISSIS, sacrificate solo per effetto (e a seguito) della determinazione amministrativa di dar luogo alla proroga del contratto già in essere con Siram (cfr., su quanto sopra, Cons. Stato, V, 19 marzo 2026, n. 2332).
2. Col secondo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore che il Tar avrebbe commesso nel ritenere applicabile alle Regione (non soggetta al vincolo generalizzato di approvvigionamento centralizzato, di cui all’art. 1, comma 449, l. n. 296 del 2006) l’obbligo di adesione alla convenzione Consip, facendo riferimento peraltro a un precedente di questo Consiglio di Stato riferito agli obblighi di cui al suddetto art. 1, comma 449 (i.e., Cons. Stato, n. 3245 del 2024); né il Tar avrebbe al riguardo indagato o motivato sull’effettiva riconducibilità dell’oggetto dell’affidamento fra le categorie merceologiche per le quali anche le Regioni sono soggette all’obbligo di convenzionamento.
In tale prospettiva, in realtà il ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip sarebbe ravvisabile nel settore dell’energia nel solo caso in cui gli enti (non ricompresi fra quelli soggetti agli obblighi ex art. 1, comma 449, cit.) debbano approvvigionarsi esclusivamente dell’energia elettrica; al contrario, nei casi in cui la prestazione della fornitura si associ ad ulteriori e integrate prestazioni, non vi sarebbe per gli enti interessati l’obbligo di ricorso a convenzionamento.
Proprio questo sarebbe il caso delle convenzioni SIE, che ricomprendono molteplici attività e servizi che esulano dalla mera (standardizzata) fornitura energetica, e si rivolgono al più generale miglioramento dell’efficienza energetica, come tali andando al di là dell’obbligo di approvvigionamento centralizzato previsto dalla legge.
Perciò, in relazione alla vicenda in esame la Regione non aveva alcun obbligo di far ricorso della convenzione SIE.
In ogni caso, quandanche sussistesse un siffatto obbligo, lo stesso potrebbe senz’altro essere superato allorché l’amministrazione legittimamente rinvenga, in modo motivato e a seguito d’istruttoria, un’alternativa più conveniente ed efficiente di quella convenzionata.
2.1. Col primo motivo di appello incidentale la Regione Calabria solleva censure sostanzialmente analoghe a quelle di cui al secondo motivo dell’appello principale, incentrate sull’insussistenza nella specie di un obbligo della Regione di aderire alla convenzione Consip.
In tale contesto la Regione osserva come l’obbligo di ricorrere alla convenzione Consip può comunque essere derogato (ad es., ai sensi del d.P.C.M. 11 luglio 2018) purché si fornisca adeguata motivazione in ordine alla maggior convenienza della gara autonoma, giusta comparazione dei costi ex ante effettuata.
Sotto altro profilo, il Tar sarebbe incorso in errore nel compiere una comparazione fra la convenzione SIE4 e quella SIE3, trascurando cioè gli effetti della rinegoziazione di quest’ultima, quando invece l’amministrazione aveva (correttamente) comparato la convenzione SIE4 con quella rinegoziata oggetto di proposta della Siram.
Del resto, la ratio dell’art. 6 all. II d.lgs. n. 115 del 2008 non sarebbe quella del solo risparmio economico, afferendo piuttosto al perseguimento della massimizzazione dell’efficienza energetica, anche in termini di cd. “green economy”; ragion per cui sarebbe da ritenere ben legittima la valutazione della Regione di non aderire aprioristicamente alla convenzione SIE4, bensì effettuare una valutazione comparativa ex ante tra le proposte.
2.2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione e parziale sovrapponibilità delle questioni sollevate, non sono condivisibili.
2.2.1. Si premette che l’oggetto del giudizio coincide con la valutazione della legittimità del provvedimento regionale del 25 marzo 2025 di accoglimento della proposta di rinegoziazione di Siram e affidamento del servizio alla stessa: in tali termini e prospettiva va dunque apprezzata la dedotta questione dell’obbligo della Regione (e in che misura) di adesione a convenzioni centralizzate, e cioè in funzione e quale parametro della (possibile) illegittimità da ciò derivante sulla (alternativa) proroga contrattuale nella specie disposta dall’amministrazione. Esula per converso dal perimetro della cognizione l’accertamento di un obbligo di convenzionamento tout court a carico della Regione e di correlato pronunciamento condannatorio ai fini dell’adesione alla convenzione SIE4, profilo già respinto dal Tar (sub par. 17 della sentenza) con statuizione non impugnata da OMISSIS.
Tanto premesso, è ben noto il percorso normativo che il legislatore ha progressivamente compiuto al fine di valorizzare l’aggregazione e centralizzazione delle committenze, a fini di efficientamento e riduzione della spesa pubblica: per quanto di rilievo, l’art. 1, comma 449, l. n. 296 del 2006, ha previsto che «Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.».
Si ricava dalla disposizione che, per quanto di competenza delle regioni, le stesse «possono ricorrere» alle convenzioni previste, «ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti».
Tale facoltà e vincolo parametrico assurge a vero e proprio obbligo a mente dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 95 del 2012, conv. l. n. 135 del 2012, a tenore del quale «Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati […]».
A sua volta, il successivo art. 9, comma 3, d.l. n. 66 del 2014, conv. l. n. 89 del 2014, prevede che «Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, comma 7, all’articolo 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza unificata, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure […]».
Anche tale disposizione, con rimando ad apposito d.P.C.M. per l’individuazione delle categorie di beni, servizi e soglie rilevanti, impone dunque (fra gli altri) alle regioni di fare ricorso («ricorrono») a Consip e altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure relative alle dette categorie.
A tal fine il d.P.C.M. attuativo dell’11 luglio 2018 ha richiamato le suddette categorie merceologiche, includendovi fra l’altro, sub n. 19, la «Manutenzione immobili e impianti».
Dalla combinazione di tali fonti emerge dunque chiaramente come le regioni abbiano l’obbligo di convenzionamento (ai sensi del d.l. n. 95 del 2012) e di far riferimento a Consip per le pertinenti procedure di affidamento (a norma del d.l. n. 66 del 2014), rispettivamente, per le categorie della «energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento» e della «Manutenzione immobili e impianti».
2.2.2. Tanto premesso, a fronte delle doglianze formulate dagli appellanti occorre domandarsi se e in che misura vi sia effettiva coincidenza oggettiva fra il perimetro dell’obbligo di convenzionamento e centralizzazione gravante in capo alle regioni nei termini suindicati e il contenuto dei servizi affidati dalla Regione Calabria nella vicenda controversa; ciò pur sempre, come premesso, nell’ottica della valutazione di legittimità del provvedimento di proroga impugnato, adottato dalla Regione pur a fronte di una vigente convenzione SIE.
Le deduzioni svolte al riguardo dagli appellanti non sono condivisibili, dovendo confermarsi la valutazione della sentenza in termini d’illegittimità, sulla base del parametro in esame, del provvedimento di proroga adottato dalla Regione.
Come già posto in risalto, gli obblighi gravanti in capo alla Regione pertengono per quanto di rilievo alla “energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento”, nonché alla “Manutenzione immobili e impianti”.
La convenzione SIE4, così come la convenzione SIE3, ha ad oggetto il “Servizio Energia ‘A’” (comprensivo principalmente della fornitura del vettore energetico per gli impianti di climatizzazione invernale; gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per la climatizzazione invernale; gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici integrati alla climatizzazione invernale atti alla produzione di fluidi caldi), il “Servizio Energetico Elettrico ‘B’” (nella specie non richiesto dalla Regione Calabria), il “Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva ‘C’”, il “Servizio Tecnologico Impianti Elettrici ‘D’”, il “Servizio Energy Management ‘E’” e i “Servizi di Governo ‘F’”.
Dall’esame della proposta formulata da Siram si evince come l’oggetto del servizio offerto sia per la gran parte, sul piano quantitativo e qualitativo, riconducibile entro il perimetro degli obblighi di convenzionamento e centralizzazione gravanti in capo alla Regione nei sensi suindicati; né le deduzioni dalle appellanti offrono elementi per superare tale conclusione, come già affermata e fatta propria dal giudice di primo grado.
Si osserva al riguardo come, nella versione finale della proposta del 10 febbraio 2025, Siram indichi un valore complessivo del canone pari a € 2.812.287,60 per “Servizio manutenzione impianti” e per “Servizio Energia ‘A’”, il quale ricomprende come anticipato, in base al Capitolato della convenzione SIE, la fornitura del vettore energetico per gli impianti per la climatizzazione invernale e a essi integrati, la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi impianti (pur includendo anche l’assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile”), nonché la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici integrati alla climatizzazione invernale atti alla produzione di fluidi caldi, e cioè prestazioni esse stesse riconducibili per la più gran parte alle dette di «energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento» e «Manutenzione immobili e impianti».
Nella stessa proposta di Siram, i “lavori e presidi” ulteriori, non ricompresi nel canone (e offerti da Siram quale plafond gratuito, e cioè “bonus” in favore dell’amministrazione) hanno un valore complessivo stimato pari a € 180.000,00, mentre gli interventi “per l’ottimizzazione della gestione tecnologica del funzionamento degli impianti” hanno un valore di € 558.839,58.
Se ne ricava che, dal punto di vista quantitativo, i servizi offerti rientrano per la gran parte negli obblighi di convenzionamento previsti in capo alle Regioni (cfr., analogamente, la proposta OMISSIS, il cui canone di € 3.318.734,00 è per lo più composto da “Canone per manutenzione impianti” e “Nuovo Auditorium”, cui si affianca il Canone per “Servizio Energia Impianti Termici”, avente il perimetro suindicato).
Anche sul piano qualitativo le prestazioni che l’appellante OMISSIS richiama quali esorbitanti dal perimetro degli obblighi di convenzionamento risultano a ben vedere di carattere essenzialmente ausiliario (ad es., reperibilità e pronto intervento, costituzione e gestione dell’anagrafe tecnica e sistema informativo, call center e tracking, redazione del programma operativo degli interventi) o comunque ancillare (quali gli interventi di adeguamento normativo ed espletamento pratiche, gestione degli impianti e apparecchiature, anche con funzione di responsabile, riqualificazione ed efficientamento, monitoraggio dei risparmi, certificazione e diagnosi energetica), laddove non propedeutico a quelle soggette all’obbligo (quale la fornitura di materiali per manutenzione ordinaria preventiva).
In tale quadro, anche l’appello incidentale proposto dall’amministrazione non indica, in modo specifico e circostanziato, in che cosa la proposta finale di Siram (che pure la stessa Regione aveva ritenuto “basat[a] sui medesimi servizi resi” anche da OMISSIS: cfr. il provvedimento di assegnazione) differisse dal perimetro dell’obbligo di convenzionamento.
Ciò in un contesto in cui, del resto, era lo stesso provvedimento ragionale impugnato a ritenere sussistente nella specie l’obbligo di ricorso al convenzionamento per i servizi controversi (ritenuti peraltro coincidenti nelle due proposte a confronto, come già osservato); obbligo che, semplicemente, la stessa amministrazione riteneva nella specie superabile in forza del regime della rinegoziazione di cui al d.lgs. n. 115 del 2008 e per effetto della (comparativa) preferibilità della proposta di Siram (cfr. la d.d. n. 131/2025, ove la Regione dava conto che “il DPCM 11 luglio 2018 […], in attuazione della predetta norma [i.e., art. 9, comma 3, d.l. n. 66 del 2014], per la categoria ‘Manutenzione immobili e impianti’, nella quale rientrano le convenzioni Consip denominate ‘Servizio Integrato Energia’, stabilisce l’obbligo di fare ricorso a dette convenzioni sopra la soglia di rilevanza comunitaria per i contratti di forniture e servizi aggiudicate dalle Amministrazioni diverse dalle Autorità governative centrali”, e richiamava, “alla luce di quanto sopra espresso [la] sussistenza […] di un generale obbligo, per il Consiglio regionale della Calabria di approvvigionamento, per le procedure di manutenzione di immobili e impianti, mediante ricorso alle convenzioni Consip o ai soggetti aggregatori, qualora presenti”, “obbligo generale” che riteneva nondimeno “deroga[bile]” in forza delle previsioni de “l’Allegato II, art. 6 comma 2, lett. b) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115” e a fronte del necessario “approfondito onere motivazionale a carico della stazione appaltante all’esito di una valutazione comparativa tecnico economica da effettuarsi ex ante”).
In tale prospettiva la Regione evidenziava che, a fronte della proposta di rinegoziazione di Siram, aveva provveduto a “verificare la sussistenza di una nuova convenzione avente ad oggetto il servizio da acquisire” e “all’esito della suddetta indagine, [era] emersa la sussistenza di una convenzione denominata ‘Servizio Integrato Energia 4’ – SIE 4, lotto 15 – Calabria e Sicilia, aggiudicata al RTI ‘OMISSIS Servizi/Graded/Conmar’”, sicché in ritenuto “adempimento dell’obbligo generale di ricorso a Consip S.p.A. per l’acquisizione del servizio di manutenzione di immobili e impianti e, altresì, al fine effettuare la valutazione comparativa con la proposta di rinegoziazione con proroga, come richiesto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa”, aveva richiesto la fornitura a OMISSIS, quale titolare della convenzione SIE4, precisando peraltro, come già evidenziato, che le proposte ricevute dalle due diverse imprese erano “ritenute comparabili in quanto basate sui medesimi servizi resi, meglio dettagliati in premessa”.
Quanto sin qui esposto è sufficiente al rigetto del motivo di censura.
2.2.3. Una volta assodato infatti che, sul piano quali-quantitativo, la gran parte dei servizi oggetto di affidamento rientra fra gli obblighi di convenzionamento di legge, non rileva – nella prospettiva che qui interessa, e cioè quella, sopra premessa, della valutazione di legittimità sul provvedimento di proroga e rinegoziazione – che vi possano essere altre attività accessorie offerte da Siram (peraltro in un contesto in cui anche la convenzione SIE4 ricomprende il servizio di “Energy Management ‘E’”): non ogni deviazione dal perimetro degli obblighi di convenzionamento può infatti valere a legittimarne sic et simpliciter una deroga, pena la facile eludibilità degli obblighi stessi.
Per questo, a fronte di attività – peraltro già fornite all’amministrazione in via convenzionata, con la precedente edizione della medesima convenzione – per le quali sussista una convenzione attiva e che per lo più rientrano nell’obbligo dell’amministrazione di ricorso al convenzionamento, non può ritenersi sic et simpliciter legittimo un provvedimento di diverso approvvigionamento (in specie, la proroga di un precedente contratto, al di fuori delle deroghe previste di per sé dalla legge: v. infra, al successivo §) in assenza di elementi differenziali di tale portata contenutistica da rendere apprezzabilmente diversa la prestazione, e dunque sostanzialmente difforme, sul piano contenutistico e causale, da quella convenzionata (cfr., per quanto di rilievo, i principi affermati da Cons. Stato, III, 4 giugno 2019, n. 3761, ove si esclude la legittimità di una proroga ex art. 6, comma 2, cit. laddove eseguita “‘contro’ o a discapito di un appalto già aggiudicato dalla stazione di committenza, anche per conto e in favore dell’Ente [interessato], all’esito di un procedimento di evidenza pubblica, per servizi parzialmente coincidenti”).
Della sussistenza di elementi differenziali di tale portata e rilevanza le appellanti non hanno fornito nella specie circostanziata e concreta evidenza, con conseguente infondatezza delle censure sollevate.
2.2.4. Allo stesso modo, non è di per sé conducente il richiamo da parte delle appellanti alla possibile derogabilità del ricorso al convenzionamento in presenza di adeguata motivazione e istruttoria in ordine alla maggior convenienza della diversa modalità di affidamento: come emerge chiaramente dal disposto dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 95 del 2012 la deroga è infatti ammessa mediante altri affidamenti «a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica» e assicurino un certo livello di risparmio (salva la possibilità, ritenuta equivalente al convenzionamento con Consip od altre centrali di committenza regionali, di «esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati», circostanza questa evidentemente insussistente nel caso di specie).
Per questo, l’eventuale deroga al convenzionamento presuppone comunque il ricorso a un modello di affidamento anch’esso consistente nel ricorso a centrale di committenza ovvero a «procedur[a] di evidenza pubblica».
Nel caso di specie non si è in presenza né dell’una né dell’altra ipotesi; per poter dunque ritenere rilevante la proposta comparativa di Siram dovrebbe comunque potersi dimostrare aliunde la legittimità della relativa procedura (di guisa che la stessa sia cioè equivalente a una gara a evidenza pubblica): il che non è tuttavia riscontrabile nel caso di specie (per le ragioni di cui infra, sub motivo 3, peraltro assorbenti: cfr. infra), sicché la sola (postulata, ed eventualmente motivata) maggior convenienza dell’affidamento alternativo non vale di per sé a legittimarne la perseguibilità in luogo del convenzionamento centralizzato.
3. Col terzo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore che il Tar avrebbe commesso nel non avvedersi della sussistenza, nella specie, di tutti i presupposti per l’esercizio della proroga contrattuale di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), all. II, d.lgs. n. 115 del 2008.
Quanto alla tempestività, la disposizione non prevedrebbe un termine decadenziale entro il quale attivare il meccanismo di rinegoziazione, richiamando il solo fatto che questa debba avvenire nella vigenza del contratto.
Nella specie Siram aveva proposto di addivenire a una rinegoziazione addirittura con nota del 16 giugno 2023, cui faceva seguito l’interlocuzione con la Regione e l’istruttoria da questa svolta.
In tale contesto, proprio la proposta di rinegoziazione rappresenterebbe l’atto da considerare ai fini della verifica della tempestività dell’iniziativa di rinegoziazione e proroga contrattuale, mentre non rileverebbero le successive integrazioni che (fisiologicamente) ricadono nella fase di rinegoziazione inter partes.
Sotto altro profilo, la Regione avrebbe svolto una minuziosa istruttoria e valutazione comparativa tecnica ed economica della proposta di Siram e di quella di OMISSIS, pervenendo a una valutazione di maggior convenienza della prima; ciò in relazione al canone offerto (pari a € 2.812.287,60, con formula “full risk” vs. € 3.318.734,00 di OMISSIS, con full risk solo parziale), al risparmio energetico (con interventi, riduzione del fabbisogno e risparmio energetico stimato in misura ben maggiore di OMISSIS) e al personale (organizzato da Siram facendo riferimento a una struttura principale di governo e una complementare operativa tra loro coordinate, con possibilità di attingere a ulteriori unità da altre commesse vicine).
3.1. Col secondo motivo di gravame, l’appellante incidentale deduce doglianze sostanzialmente coincidenti con quelle di cui al terzo motivo di appello principale, incentrate sulla effettiva sussistenza, nella specie, dei presupposti per procedere alla rinegoziazione ai sensi del d.lgs. n. 115 del 2008.
3.2. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e parziale sovrapponibilità, non sono condivisibili; gli stessi sono peraltro assorbenti anche sul precedente, considerato che – si ribadisce – l’oggetto del giudizio coincide con la (e si esaurisce nella) valutazione di legittimità sul provvedimento di proroga gravato, il cui (distinto) vizio sostanziale qui in rilievo (ben deducibile da OMISSIS a prescindere dall’obbligo di convenzionamento regionale, in ragione della qualità di operatore economico del mercato, titolare di convenzione eventualmente facoltativa agli effetti dell’art. 1, comma 449, secondo periodo, l. n. 296 del 2006) è di per sé idoneo alla caducazione dell’affidamento in favore di Siram, cui la ricorrente in primo grado ha interesse.
3.2.1. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, all. II, d.lgs. n. 115 del 2008 «Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus» devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni».
Il successivo comma 2 stabilisce che, «In deroga al punto 1», «qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto».
La previsione, come già posto in risalto da questo Consiglio di Stato, si inserisce in una normativa che mira alla tutela dell’ambiente e al miglioramento dell’efficienza negli usi finali dell’energia; la sua ratio ha, dunque, carattere ambientale, ed è legata all’opportunità di “conseguire un più rapido adeguamento dei servizi energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica, senza attendere la naturale scadenza dei contratti e consentendone la rinegoziazione anticipata, incentivandola mediante l’allungamento della durata, con possibilità, quindi, di spalmare su un periodo più lungo i corrispettivi a fronte degli investimenti necessari per far fronte agli interventi volti al conseguimento dell’efficienza energetica (Cons. Stato, Sez. III, 10/11/2020, n. 6911; 15/4/2016, n. 1532)” (Cons. Stato, V, 15 marzo 2024, n. 2513 e richiami ivi).
Poiché per il conseguimento dell’obiettivo prefisso la norma introduce la possibilità di una vistosa deroga al principio generale di libera concorrenza, deve ritenersi che la stessa abbia natura eccezionale e deve, conseguentemente, ritenersi di stretta interpretazione (Cons. Stato, V, 29 maggio 2018, n. 3230), dimodoché la proroga previa rinegoziazione è consentita solo in presenza di tutti gli specifici presupposti individuati dalla disposizione (Cons. Stato, n. 2513 del 2024, cit.; Id., VI, 18 novembre 2021, n. 7725; III, 2 marzo 2021, n. 1774).
In tale prospettiva, per quanto di rilievo, la giurisprudenza ha chiarito come la rinegoziazione in esame sia possibile, “per espressa formula normativa («qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio di energia […]») e giurisprudenza pacifica (v. Cons. St., sez. III, 10 novembre 2020, n. 6911) – solo in costanza di rapporto” e “con largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto eventualmente da prorogare” (Cons. Stato, VII, 6 ottobre 2025, n. 7786 e richiamo ivi).
Segnatamente, a fronte della ratio normativa che legittima la deroga al regime ordinario per finalità di perseguimento della tutela ambientale e alla luce dello stesso tenore letterale della disposizione, occorre che «l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del […] decreto» n. 115 del 2008 sia concordata dalle parti «nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia»: sono proprio le (specifiche e mirate) lavorazioni aggiuntive (concordate) che legittimano l’estensione temporale del rapporto, e non viceversa. Non si è in presenza, cioè, di un’opzione di proroga temporale, pur conformata, ma al contrario di una estensione temporale necessitata quale conseguenza della concordata esecuzione di nuove prestazioni di efficientamento energetico ai sensi del d.lgs. n. 115 del 2008.
Proprio in ciò dimora allora il fondamento del profilo temporale (ma anche modale) dei presupposti della proroga: occorre che le parti abbiano concordato in corso di rapporto l’esecuzione di prestazioni nuove o ulteriori; e il che presuppone, per rispondere alla ratio e alla lettera della norma, che tale concorde volontà (oltreché vertere su uno specifico oggetto: l’esecuzione delle lavorazioni, nei sensi suindicati) sia effettivamente maturata ben prima della scadenza contrattuale (Cons. Stato, n. 3761 del 2019, cit.; Id., n. 3230 del 2018, cit.; n. 7786 del 2025, cit.).
Diversamente, non si avrebbero infatti “lavori concordati” nel corso del rapporto che rendono necessaria una proroga, bensì una estensione temporale del contratto occasionata dalla formulazione di una proposta in tal senso in limine alla scadenza.
Calando i suesposti principi nel caso di specie emerge l’infondatezza delle doglianze delle appellanti.
Al riguardo, le iniziali comunicazioni fra OMISSIS e la Regione, del 16 e 23 giugno 2023 avevano, come anticipato, un contenuto del tutto generico e astratto, inteso a manifestare semplicemente un (preliminare e aspecifico) interesse a valutare ipotesi di rinegoziazione contrattuale (cfr. la nota di Siram del 16 giugno 2023, ove si legge che “In tale ambito, Siram Spa è in grado di formulare un piano di Riqualificazione Energetica necessario per l’invio di una richiesta di rinegoziazione contrattuale per un periodo di anni congruo (max 9) rispetto agli interventi di riqualificazione che saranno proposti e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. 115/08”, e la risposta della Regione, già richiamata, ove semplicemente si rendeva noto “l’interesse a ricevere la proposta recante nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115”).
Con il che, evidentemente, le parti non «concord[avano]» affatto «l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del […] decreto».
Né, in tale contesto, possono rilevare in diverso senso le successive e più dettagliate interlocuzioni tra le parti del gennaio e febbraio 2025 (precedute da altra proposta di Siram del 3 ottobre 2024), il tutto pochi mesi prima della scadenza del contratto, attivato il 1° aprile 2019 e con scadenza prevista appunto al 31 marzo 2025.
In tale prospettiva, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non ricorrono nella specie i requisiti per poter ritenere legittimamente integrata la fattispecie di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), all. II, d.lgs. n. 115 del 2008.
Di qui il rigetto dei motivi in esame.
4. Col quarto motivo di gravame l’appellante principale si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel dichiarare l’inefficacia del contratto, omettendo qualsivoglia valutazione in termini di ponderazione degli interessi pubblici e privati ed eventuale modulazione della decorrenza degli effetti della dichiarazione d’inefficacia.
In tale contesto, il Tar avrebbe trascurato i rilevanti interessi pubblici sottesi alla commessa, inerenti alla piena funzionalità della sede istituzionale del Consiglio regionale; ciò tanto più in un contesto ove lo stesso Tar dava conto di non potersi pronunciare sull’eventuale affidamento a OMISSIS, ciò rientrando nella discrezionale valutazione dell’amministrazione.
Del resto, nell’ipotesi in cui si ritenesse applicabile il rito ordinario, la possibilità di dichiarare l’inefficacia del contratto esorbiterebbe dai poteri giurisdizionali del giudice: per questo, la sentenza sarebbe viziata nella specie per difetto di giurisdizione, che il giudice può anche sollevare d’ufficio.
4.1. Il motivo non è condivisibile.
4.1.1. Una volta annullato il provvedimento di affidamento, il giudice ben poteva dar corso nella specie alla dichiarazione d’inefficacia del contratto, essendo venuto meno il fondamento di questo (cfr. Cons. Stato, V, 9 aprile 2024, n. 3245).
Né l’appellante adduce rilevanti e circostanziati elementi ostativi a tale dichiarazione, in un contesto ove il contratto risultava del resto stipulato da un tempo ancora limitato rispetto alla durata complessiva (i.e., il 27 marzo 2025, a fronte di una durata di 6 anni dal 1° aprile 2025, essendo stata la sentenza depositata il 23 febbraio 2026) e aveva l’oggetto suindicato, non impeditivo di suo per un subentro.
Allo stesso modo, l’appellante non censura di suo l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 120 Cod. proc. amm., limitandosi a volervi ricavare (infondatamente: cfr. retro, in relazione al primo motivo di gravame) l’irricevibilità perciò del ricorso di primo grado, nonché ad adombrare la carenza di giurisdizione sulla dichiarazione d’inefficacia qualora – in ciò formulando una mera “ipotesi” – “si dovesse ritenere che la vicenda […] ricada sotto l’egida del rito ordinario”, né solleva altre specifiche e circostanziate doglianze al riguardo.
Per tali ragioni il motivo va respinto.
5. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello principale e l’appello incidentale vanno respinti, e il che esime dallo scrutinio delle residue eccezioni preliminari sollevate e dai motivi di censura riproposti dalla resistente.
5.1. La peculiarità della fattispecie e la complessità di alcune delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge;
Compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
IL SEGRETARIO
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