Decreto PNRR: novità su opere e incentivi



Risoluzione del contratto se l’impresa va in crisi, DURC del subappaltatore entro dieci giorni, dichiarazione sostitutiva per il silenzio-assenso e nuove regole per micro-trincea e allacci rapidi per le infrastrutture a banda ultralarga, sono le principali novità introdotte dalla Legge 50 del 20 aprile 2026, che ha convertito il Decreto PNRR (DL 19/2026).

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026, e in vigore da oggi, la legge introduce misure per ridurre i colli di bottiglia amministrativi e mettere a terra investimenti e programmi collegati al PNRR e alle politiche di coesione.

Novità anche sulla tutela dei lavoratori nei cantieri, il subentro di un nuovo contraente dopo la risoluzione del contratto, nuovi adempimenti per i subappalti ai fini dei pagamenti e un rafforzamento del meccanismo di silenzio-assenso.

Confermate le misure già presenti nel decreto su conferenza di servizi, student housing, aree interne e infrastrutture idriche, con l’obiettivo di ridurre i passaggi amministrativi e accelerare la realizzazione degli investimenti.
 

Cantieri PNRR: contratto risolto se l’impresa entra in crisi

Per le opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR, se l’impresa appaltatrice accede a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza con finalità liquidatoria, l’amministrazione dispone la risoluzione del contratto per garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento.

Alla risoluzione consegue solo l’obbligo per l’impresa di pagare le penali per ritardo già maturate. I crediti maturati prima della domanda di accesso alla procedura di crisi sono destinati in via prioritaria al pagamento di stipendi, contributi e oneri previdenziali dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori.

Dopo la risoluzione, l’amministrazione individua un nuovo contraente che subentra nell’esecuzione dei lavori alle medesime condizioni del contratto originario. Non è opponibile all’amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda stipulato nei sei mesi precedenti l’attivazione della procedura concorsuale o della composizione negoziata della crisi d’impresa.
 

Subappalti: fine lavori da comunicare e DURC entro dieci giorni

Per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’appaltatore deve comunicare senza indugio la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento.

Per il pagamento degli stati di avanzamento o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori in subappalto, il DURC del subappaltatore deve essere acquisito dalla stazione appaltante entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, secondo le modalità ordinarie oppure direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale dell’operatore economico o dei sistemi collegati.
 

 

Silenzio-assenso: attestazione automatica e autodichiarazione

Rafforzato il meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla Legge 241/1990, con l’obiettivo di rendere più certa e più rapida la conclusione dei procedimenti amministrativi collegati agli investimenti.

La novità principale riguarda l’attestazione della formazione del silenzio-assenso, che non va più richiesta dal privato, ma verrà fornita dalla PA per via telematica e automatica. Nei procedimenti non ancora digitalizzati, l’Amministrazione è tenuta ad inviarla d’ufficio all’indirizzo PEC o email indicato nell’istanza entro dieci giorni dalla sua formazione.

L’amministrazione può comunque richiedere informazioni o integrazioni documentali e il silenzio-assenso non si perfeziona se la domanda non è stata ricevuta dall’ente competente oppure è priva degli elementi essenziali.

Se l’ufficio non trasmette l’attestazione nei dieci giorni previsti, questa può essere sostituita da una dichiarazione del privato oppure del progettista abilitato, resa ai sensi del DPR 445/2000, senza pregiudicare i controlli dell’amministrazione e le responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.

Per le opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale è richiesta la preventiva autorizzazione dell’ufficio dell’Agenzia competente per territorio, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza nell’ambito del procedimento edilizio (art. 5, comma 3, DPR 380/2001). In caso di mancata risposta entro il termine, l’autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso.
 

Conferenza di servizi più rapida e supporto tecnico rafforzato per gli interventi urgenti

Il provvedimento interviene anche sulla conferenza di servizi, introducendo una sensibile riduzione dei tempi con l’obiettivo di accelerare i procedimenti amministrativi.

I tempi per le determinazioni delle amministrazioni scendono a 30 giorni (ordinari) e 60 giorni, se tra le amministrazioni coinvolte vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell’incolumità pubblica (interessi sensibili).

Si prevede inoltre un rafforzamento del supporto tecnico agli enti territoriali per accelerare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale.
 

Opere PNRR: termine di ultimazione fissato al 30 giugno 2026

Per gli investimenti finanziati con risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, se convenzioni, contratti di appalto o atti di obbligo prevedono una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l’ultimazione degli interventi, anche ai fini dell’applicazione delle penali per ritardato adempimento, è fissato al 30 giugno 2026.

Se i lavori terminano dopo la scadenza indicata in convenzione o nel contratto ma prima del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. La disposizione si applica anche ai contratti e agli atti di obbligo con termine già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purché gli interventi non risultino ultimati.
 

Banda ultralarga: micro-trincea e allacci fino a 40 metri

La legge dettaglia la disciplina per la posa delle infrastrutture a banda ultralarga. Quando tecnicamente fattibile, la posa avviene con la metodologia della micro-trincea, mediante scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4 centimetri e profondità da 10 a 35 centimetri, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede, senza necessità di scarifica e ripristino.

Per gli allacci delle utenze relativi alla posa di infrastrutture a banda ultralarga che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di 40 metri, se i lavori richiedono la chiusura parziale o totale della carreggiata l’operatore comunica l’inizio dei lavori via PEC e presenta istanza per la regolamentazione della circolazione.

Il provvedimento dell’ente proprietario deve arrivare entro dieci giorni; decorso inutilmente tale termine, l’operatore può avviare i lavori. Se invece i lavori non interessano la sede stradale o non richiedono la chiusura della carreggiata, decorso inutilmente il termine di otto giorni dalla comunicazione, l’operatore può procedere.
 

 

Student housing con PdC convenzionato e meno piani attuativi

Per gli interventi su alloggi e residenze universitarie (legge 338/2000), è prorogato fino al 31 dicembre 2029 il Commissario straordinario, incaricato del monitoraggio della fase esecutiva legata ai nuovi posti letto ed è rafforzato l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato. 
 
Per tali interventi non è necessaria la previa approvazione di un piano attuativo e gli interventi possono essere realizzati tramite permesso di costruire convenzionato (art. 28-bis DPR 380/2001) qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento e da cedere al Comune.
 
La misura è anche collegata alla continuità della governance dedicata e alla necessità di incrementare l’offerta di posti letto. Nessun riferimento esplicito alla destinazione di risorse per il pagamento del godimento dei posti letto per i primi tre anni.
 

Agrivoltaico e CER: nuovi incentivi gestiti dal GSE

La legge interviene sui programmi di sovvenzione PNRR per contributi in conto capitale legati agli investimenti su biometano e impianti, in attuazione della decisione UE del 27 novembre 2025.

La gestione è affidata al GSE, che subentra al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nei rapporti già in essere con i beneficiari sulla base di provvedimenti adottati prima dell’entrata in vigore del decreto.

Gli impianti ammessi devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione degli accordi di concessione; i contributi non sono cumulabili (per gli stessi costi ammissibili) con altre misure finanziate da risorse UE.

Entro 30 giugno 2026 il GSE stipulerà gli accordi di concessione con i beneficiari e, entro 45 giorni dalla stipula degli accordi MASE-GSE, adotterà regole operative su avanzamento degli investimenti, eventuale scorrimento elenchi, rendicontazione ed erogazione.

Le decisioni di assegnazione verranno assunte a maggioranza da un comitato indipendente.
 

Aree interne: 90 milioni di euro per strade e rischio sismico

Nella parte dedicata alle politiche di coesione è previsto un pacchetto da 90 milioni di euro (10 milioni nel 2026 e 80 milioni nel 2027, FSC 2021-2027) per interventi su infrastrutture pubbliche nei Comuni rientranti nella mappatura delle aree interne, tenendo conto della classificazione sismica.

I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse e quelle di rendicontazione restano definiti dall’avviso pubblico già adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato il 5 gennaio 2026, relativo a interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d’arte stradali nei territori delle aree interne.

Per gli “Accordi per la Coesione“, viene aggiunto il vincolo della previa verifica degli equilibri di finanza pubblica.
 

 

Cantieri ferroviari e terre e rocce da scavo: espropri per il conferimento

Per i lavori ferroviari, il decreto attribuisce a RFI il potere di espropriare le aree individuate come siti di conferimento delle terre e rocce da scavo, finalizzando tali aree alla successiva riambientalizzazione in un’ottica di sostenibilità ed economia circolare.

Le aree sono individuate d’intesa con Comune e Regione e gli interventi di riambientalizzazione vengono inseriti nel progetto dell’infrastruttura; i relativi assensi sono acquisiti in conferenza di servizi.

Gli oneri, compresa l’acquisizione delle aree, restano nel quadro economico dell’opera e le aree/opere realizzate sono attribuite a titolo gratuito al Comune. Le procedure si applicano anche a infrastrutture già approvate, quando la riambientalizzazione costituisce variante al progetto.
 

Bonifiche: estensione al PNC e autorizzazioni legate ai tempi del progetto

Le misure sulle bonifiche ampliano l’operatività dell’art. 242-ter del Codice dell’ambiente: nei siti oggetto di bonifica, la disciplina per interventi e opere viene estesa anche ai progetti finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

In parallelo, si interviene sull’efficacia di permessi/autorizzazioni acquisiti in conferenza di servizi per la caratterizzazione e il progetto di bonifica, collegandola al periodo previsto dal progetto approvato (salvo mutamenti di contesto o modifiche progettuali che richiedano nuova valutazione).
 

Infrastrutture idriche: Strumento finanziario da 1 miliardo di euro

Sul versante idrico viene istituito lo ‘Strumento finanziario nazionale’ per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI) per attuare l’Investimento PNRR 4.5 (“regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche”), con una dotazione pari a 1 miliardo di euro.

Lo Strumento è alimentato anche da risorse nella disponibilità di Invitalia (circa 39,85 milioni di euro) e può ricevere ulteriori assegnazioni derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti o rimodulazioni afferenti al PNRR. Le risorse nella disponibilità di Invitalia finanziano, nel limite previsto, interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali.




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 Redazione Edilportale

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