Fino a che punto una struttura sanitaria può rivalersi sul professionista che ha eseguito una prestazione medica poi rivelatasi dannosa? Sul tema è intervenuta la Cassazione con la sentenza 9949/2026, segnando un’importante svolta nel delicato equilibrio tra tutela dei pazienti, responsabilità delle strutture sanitarie e protezione dei professionisti della salute.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che ospedali e cliniche non possono trasferire automaticamente sui medici il peso economico dei risarcimenti corrisposti ai pazienti danneggiati, ribadendo il ruolo chiave della legge Gelli-Bianco del 2017 in materia di responsabilità sanitaria e sicurezza delle cure.
Il caso concreto e la clausola di manleva nel contratto tra medico e struttura
La vicenda esaminata dalla Cassazione nasce da un intervento chirurgico eseguito in regime libero-professionale presso una struttura sanitaria privata. A seguito dell’operazione, il paziente ha citato in giudizio la clinica chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di presunti errori nell’esecuzione dell’intervento.
A sua volta, la struttura ha chiamato in causa il dottore che aveva effettuato l’operazione, sostenendo che dovesse essere lui a farsi carico delle eventuali somme da corrispondere al paziente.
Per sostenere questa richiesta, la clinica si è basata sia sulle norme del Codice Civile sui rapporti tra condebitori solidali sia su una specifica clausola contenuta nel contratto libero-professionale stipulato col medico.
L’accordo prevedeva che il professionista tenesse indenne la struttura da qualsiasi responsabilità, civile o penale, derivante dalla sua attività. In pratica, il sanitario si impegnava a rimborsare alla clinica ogni somma eventualmente versata a terzi per danni riconducibili alla sua condotta, indipendentemente dal grado di responsabilità accertata, che si trattasse di colpa lieve, colpa grave o dolo. In gergo si parla di clausole o “patti di manleva”, strumenti contrattuali ancora piuttosto diffusi nella sanità privata.
Gli esiti dei primi due gradi di giudizio
In primo grado il tribunale ha accolto sia la domanda risarcitoria del paziente, sia l’azione di regresso della struttura contro il medico. Il professionista avrebbe così dovuto rimborsare alla clinica quanto da questa versato al paziente, a titolo di risarcimento.
Ma il sanitario ha impugnato la decisione, sostenendo che la clausola contrattuale fosse incompatibile con la disciplina introdotta dalla Gelli-Bianco, che consente la rivalsa della struttura soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
La corte d’appello gli ha dato ragione. Il rapporto interno tra struttura sanitaria e professionista non poteva essere disciplinato né dalle norme generali del Codice Civile, né dalla clausola contrattuale invocata dalla clinica, ma esclusivamente dall’art. 9 della legge n. 24 del 2017. Poiché, nel caso concreto, non era stata accertata una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave, la richiesta di rimborso avanzata dalla struttura doveva essere bocciata.
La Cassazione conferma i limiti dell’azione di regresso o rivalsa
La Suprema Corte ha confermato integralmente la bontà del ragionamento logico-giuridico della pronuncia d’appello.
Per i giudici di legittimità, l’art. 9 della Gelli-Bianco è una disciplina speciale che regola in modo esclusivo il rapporto interno tra struttura sanitaria e professionista quando la prestazione viene resa attraverso l’organizzazione della struttura stessa.
Di conseguenza, non possono trovare applicazione criteri alternativi di imputazione della responsabilità fondati sulle norme civilistiche, o sull’autonomia contrattuale delle parti, qualora risultino incompatibili con i limiti fissati dal legislatore.
L’effetto pratico è significativo: come detto, la struttura può esercitare l’azione di rivalsa contro il medico esclusivamente quando sia accertata la presenza didolo o colpa grave. Un semplice errore professionale o una condotta caratterizzata da colpa lieve non sono sufficienti.
Perché la legge Gelli-Bianco è così importante
La legge 24/2017 bilancia due esigenze centrali: garantire il risarcimento al paziente danneggiato e, allo stesso tempo, evitare che il medico sia esposto a conseguenze economiche sproporzionate.
La riforma attribuisce la responsabilità principale alla struttura sanitaria, che risponde nei confronti del paziente con un regime contrattuale particolarmente rigoroso. Il medico, invece, beneficia di una tutela più ampia anche per ridurre la medicina difensiva, cioè la tendenza a prescrivere esami o trattamenti non necessari per timore di azioni legali.
Per la Cassazione questa impostazione è un principio cardine dell’ordinamento e non può essere modificata o aggirata tramite accordi privati.
Un punto centrale riguarda il ruolo del sanitario che opera, anche in regime libero-professionale. Ebbene, la Corte ha chiarito che il medico è comunque considerato ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 Codice Civile, anche quando ha un rapporto diretto con il paziente e un compenso autonomamente concordato.
Decisivo non è il tipo di contratto, ma il fatto che la prestazione venga svolta nell’organizzazione della struttura, utilizzandone mezzi, personale e risorse.
Il limite della colpa grave
La colpa grave non coincide con un semplice errore professionale. È una violazione seria e inescusabile degli standard della professione, caratterizzata da una deviazione evidente dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia particolarmente rilevanti.
Si pensi ad esempio a un intervento chirurgico svolto senza rispettare le basilari norme di sterilità, oppure alla somministrazione di un farmaco a cui il paziente è notoriamente allergico.
È una distinzione fondamentale perché impedisce che ogni evento avverso si traduca automaticamente in una responsabilità personale del medico. Quest’ultimo d’altra parte deve garantire standard di diligenza e sempre più dovrà interfacciarsi con il progresso tecnologico e l’uso dell’IA.
Nulli i patti di manleva contrari alla legge
Un altro dei passaggi interessanti della pronuncia riguarda la validità dei patti di manleva. La Cassazione ha affermato che tali accordi sono nulli quando consentono alla struttura di trasferire sul medico un rischio economico più ampio, rispetto a quello previsto dall’art. 9 della Gelli-Bianco. Tecnicamente, spiega la Corte, la norma ha carattere imperativo e non può essere derogata dall’autonomia negoziale delle parti.
In pratica, una clinica non può imporre contrattualmente al professionista di rispondere economicamente anche per fatti che non integrano dolo o colpa grave. L’obiettivo è evitare che le strutture scarichino sui sanitari il rischio d’impresa connesso all’attività sanitaria.
L’eccezione del semplice utilizzo dei locali
Può accadere che il professionista utilizzi soltanto alcuni spazi della struttura in locazione o comodato, senza alcun coinvolgimento organizzativo della clinica. Sono situazioni in cui la struttura non fornisce personale, protocolli operativi, attrezzature, farmaci o altri elementi essenziali per l’erogazione della prestazione sanitaria.
Ebbene, quando il medico opera in piena autonomia e la struttura si limita a mettere a disposizione i locali, la responsabilità può ricadere esclusivamente sul professionista. Ma sono casi residuali rispetto alla normale attività sanitaria, che generalmente presuppone un’integrazione del medico nell’organizzazione della struttura.
Che cosa cambia
La sentenza 9949/2026 della Cassazione avrà effetti generali per tutti. Per ospedali e cliniche cambia soprattutto la gestione del rischio in sanità: dovranno rafforzare protocolli di sicurezza, sistemi di prevenzione degli errori e coperture assicurative, perché non potranno più contare su clausole contrattuali che trasferiscano automaticamente sui medici il costo dei risarcimenti.
Per i professionisti sanitari la decisione è un “salvagente” importante: la responsabilità personale resta, ma è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, con esclusione degli errori lievi o riconducibili alla normale complessità dell’attività. Ma anche il sistema assicurativo dovrà adeguarsi, poiché viene meno la possibilità per le strutture di “scaricare” sul medico il rischio economico con patti di manleva.
Per i pazienti, invece, non cambia il diritto al risarcimento, che resta garantito principalmente nei confronti della struttura sanitaria, confermando la sua funzione di soggetto centrale nella gestione della responsabilità.
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