Recensioni online – Il Corriere Nazionale


Aprile 2026: entra in vigore la Legge 34, il cosiddetto Ddl PMI, con un intero Capo dedicato alla lotta alle false recensioni. Una novità attesa da anni nel dibattito sul commercio digitale. Eppure, a una lettura attenta del testo, emerge una lacuna difficile da ignorare: la norma si applica esclusivamente alle imprese della ristorazione e alle strutture del settore turistico. Tutto ciò che sta fuori da quel perimetro — e sono categorie vastissime — è lasciato senza disciplina specifica.

Tra i grandi assenti spiccano i professionisti: avvocati, medici, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, psicologi. Figure per le quali la reputazione non è un accessorio del proprio lavoro, ma la condizione fondamentale per esercitarlo. Eppure il legislatore non li ha considerati, lasciandoli esposti a un sistema di valutazione digitale che cresce ogni anno senza che vi sia alcuna norma pensata per le loro specificità.

La domanda che emerge spontanea è semplice: ha senso regolamentare le recensioni di un albergo e ignorare quelle di uno studio legale o di un ambulatorio medico? I rischi, per certi versi, sono persino maggiori nel secondo caso. E i meccanismi di tutela attualmente disponibili sono del tutto insufficienti.

Il mondo digitale ha cambiato le regole della reputazione professionale

Per decenni il mercato dei servizi professionali ha funzionato secondo logiche consolidate: la competenza si dimostrava nel tempo, la clientela cresceva attraverso relazioni personali, il passaparola filtrava le raccomandazioni in modo naturale. Chi cercava un buon professionista chiedeva a chi già lo conosceva.

Oggi quel percorso si è affiancato — e in molti segmenti sostituito — a uno completamente diverso. La ricerca inizia su Google. Il potenziale cliente digita la specializzazione che cerca, sfoglia i primi risultati, apre qualche profilo e legge le valutazioni degli utenti. In pochi minuti, sulla base di stelle e commenti scritti da sconosciuti, matura un’impressione che spesso diventa decisione.

Il profilo digitale vale quanto il curriculum

Per un professionista che opera oggi in un contesto urbano o che ha scelto di offrire servizi anche a distanza, il profilo online è diventato il biglietto da visita più consultato. Non la targa sullo studio, non l’iscrizione all’albo, non le referenze che si porta dietro da anni. Le stelle su Google Maps o su un portale specializzato sono ciò che l’utente vede per primo e ciò su cui basa la prima valutazione.

Questo cambiamento porta con sé opportunità reali: un professionista con recensioni positive e aggiornate può raggiungere clienti che non avrebbe mai incontrato attraverso i canali tradizionali. Ma porta anche esposizioni nuove, che le categorie professionali hanno fatto fatica ad anticipare e per le quali il quadro normativo non ha ancora trovato risposte adeguate.

I portali di matching professionale: quando la vetrina diventa gabbia

Accanto ai grandi motori di ricerca e ai profili Google, si sono affermati negli ultimi anni portali specializzati che mettono in contatto domanda e offerta di servizi professionali. Funzionano come marketplace: l’utente descrive il problema, riceve preventivi da più professionisti, sceglie e alla fine dell’incarico lascia una recensione.

L’iscrizione a questi portali è spesso gratuita o a costo contenuto, e in fase iniziale può rappresentare un canale utile per acquisire visibilità. Il problema emerge quando si analizzano le regole del sistema di valutazione che queste piattaforme adottano: regole scritte dalle piattaforme stesse, modificabili unilateralmente, e quasi sempre sbilanciate in favore dell’utente finale.

Nessun contraddittorio: il commento resta, la risposta no

In numerosi portali professionali italiani il professionista iscritto non ha la facoltà di rispondere pubblicamente a una recensione negativa. L’utente scrive, valuta, giudica. Il commento compare sul profilo e resta visibile a tutti i visitatori. Il professionista può al massimo segnalare il contenuto alla piattaforma, attendendo tempi e decisioni che dipendono esclusivamente dai criteri interni del gestore.

Il principio del contraddittorio — cardine del sistema giuridico italiano — si ferma alla porta di queste piattaforme. Un avvocato del lavoro che ha gestito correttamente una vertenza sindacale complicata, ma il cui cliente era insoddisfatto dell’esito per ragioni indipendenti dalla qualità della prestazione, non ha modo di spiegare pubblicamente il proprio punto di vista. La recensione negativa resta lì, senza contesto e senza replica, a condizionare le scelte di tutti i futuri visitatori del profilo.

Il recensore invisibile: anonimato senza argini

Un secondo nodo critico riguarda l’identità di chi recensisce. Molti portali oscurano i dati del cliente una volta chiuso l’incarico: il nome diventa un’iniziale, il numero di telefono scompare dal pannello di gestione, e la piattaforma non fornisce ulteriori informazioni invocando la privacy. Il professionista non ha strumenti per verificare se chi ha scritto la valutazione sia davvero una persona con cui ha lavorato.

In assenza di questa verifica, il campo è aperto a distorsioni difficili da contrastare. Una recensione costruita da un concorrente, da qualcuno che ha un conto personale da regolare, o persino da chi ha sbagliato profilo, ha esattamente lo stesso peso di una valutazione autentica. E il professionista non dispone di alcuno strumento rapido ed efficace per distinguere le une dalle altre.

Il percorso legale: possibile ma lungo

Nei casi più gravi, quando una recensione contiene affermazioni false e lesive della reputazione professionale, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere l’identificazione del recensore e la rimozione del contenuto. Si tratta però di un percorso lungo, costoso e dall’esito incerto, incompatibile con la velocità con cui il danno reputazionale si propaga online. Nel tempo necessario a ottenere un provvedimento, il contenuto lesivo può aver già condizionato centinaia di potenziali clienti.

La vulnerabilità specifica delle professioni intellettuali

I professionisti che operano nel campo intellettuale condividono una caratteristica che li distingue da qualsiasi categoria commerciale: il loro prodotto non è mai standardizzabile e il risultato finale dipende spesso da variabili che sfuggono al loro controllo. Un ristorante può garantire che la pasta sia cotta nel modo giusto. Un medico non può garantire la guarigione. Un avvocato non può garantire la vittoria in giudizio. Un commercialista non può garantire che l’Agenzia delle Entrate non contesti una dichiarazione.

Questa specificità rende il sistema delle recensioni particolarmente inadeguato quando applicato alle professioni. La valutazione a stelle misura la soddisfazione del cliente, non la correttezza e la qualità della prestazione. Un cliente convinto di aver ricevuto un servizio scadente può in realtà aver ricevuto una prestazione ineccepibile, ma aver nutrito aspettative non realistiche rispetto all’esito. La delusione è genuina, ma la valutazione negativa che ne deriva non riflette la realtà professionale.

Il ricatto della valutazione: una pratica in crescita

Un aspetto che merita attenzione specifica è l’uso della recensione come leva negoziale. Diversi professionisti riferiscono situazioni in cui il cliente, in fase di contestazione dell’onorario o di insoddisfazione per un esito avverso, ha minacciato esplicitamente di lasciare una valutazione negativa. La minaccia funziona perché il danno potenziale è reale e immediato: una stella in meno sul profilo Google può tradursi in mancate acquisizioni di nuovi clienti per mesi.

Chi cede a questa pressione rinuncia a un proprio credito legittimo e, al tempo stesso, valida un meccanismo scorretto che si autoalimenta. Chi non cede accetta il rischio della valutazione negativa, senza avere strumenti adeguati per contestarla o per fornire la propria versione dei fatti. È una trappola che la norma oggi in vigore non considera, perché quella norma è scritta pensando a ristoranti e alberghi, non a studi professionali.

Cosa servirebbe per colmare la lacuna normativa

Colmare questa lacuna non richiede di reinventare il sistema. Richiede di estendere ai professionisti le tutele già previste per i pubblici esercizi, adattandole alle specificità del contesto professionale, e di aggiungere alcune misure che il settore richiede in modo particolare.

Estendere il diritto di replica a tutte le categorie

Il punto di partenza è garantire il diritto di risposta su ogni piattaforma che ospita recensioni relative a servizi professionali. Non una risposta privata al recensore, ma una risposta pubblica, visibile agli stessi utenti che leggono il commento originale. È una misura di equilibrio minima che non comprime la libertà di valutazione dell’utente, ma ristabilisce una parità informativa di base.

Verificare l’identità del recensore anche fuori dal turismo

La Legge 34/2026 introduce per i pubblici esercizi l’obbligo di recensioni verificate: può valutare solo chi ha effettivamente usufruito del servizio. Estendere questo principio ai servizi professionali, con gli adattamenti tecnici necessari, è un passo logico e urgente. Le piattaforme hanno già la tecnologia per farlo: manca l’obbligo normativo che le costringa ad applicarla.

Riconoscere la minaccia di recensione come condotta scorretta

Serve infine una norma che riconosca esplicitamente l’uso della recensione come strumento di pressione economica per ciò che è: una condotta commercialmente scorretta, perseguibile e sanzionabile. Oggi quella condotta resta in una zona grigia che non tutela chi la subisce e non scoraggia chi la pratica. Una fattispecie specifica, con sanzioni proporzionate al danno, cambierebbe gli equilibri in modo sostanziale.

La reputazione dei professionisti merita regole proprie

Le recensioni online sono ormai parte integrante del mercato dei servizi professionali. Ignorarle non è una scelta possibile per chi vuole essere trovato, scelto e valutato nel contesto digitale contemporaneo. Ma affidarsi a portali e piattaforme senza conoscere i rischi significa esporre la propria reputazione a meccanismi che il quadro normativo attuale non presidia.

La Legge 34/2026 ha fatto un passo importante nella direzione giusta, ma ha scelto un perimetro troppo ristretto. La reputazione di un medico, di un commercialista o di un avvocato del lavoro vale almeno quanto quella di un ristorante. Spesso di più. Il legislatore è chiamato a riconoscerlo, estendendo tutele adeguate a tutte le categorie che operano nel mercato digitale, indipendentemente dal settore di appartenenza.


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 Andrea Iaretti

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