Italia e Francia aggiornano le regole per la movimentazione dei bovini – Ruminantia – Web Magazine del mondo dei Ruminanti


Il Ministero della Salute ha divulgato un nuovo aggiornamento delle condizioni previste per l’introduzione di bovini provenienti dalla Francia. L’ultima nota ufficiale era entrata in vigore il 23 febbraio, e teneva conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Francia e dell’elevata copertura vaccinale raggiunta nel Paese, nonché del parere tecnico del Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali (CESME).

Situazione in Francia

Lo scorso 11 maggio, sul sito del Ministero dell’Agricoltura francese, è stato pubblicato una quadro aggiornato della situazione epidemiologica della nazione. Dal primo caso, rilevato il 29 giugno scorso in Savoia, la Francia ha registrato complessivamente 117 focolai di dermatite nodulare contagiosa bovina, distribuiti in diversi dipartimenti, senza nuovi casi segnalati dal 2 gennaio. Le autorità francesi hanno mantenuto un rigoroso sistema di controllo basato su:

  • sorveglianza clinica precoce;
  • abbattimento sanitario degli allevamenti infetti;
  • vaccinazione obbligatoria dei bovini nelle aree regolamentate;
  • e severe misure di biosicurezza e limitazione delle movimentazioni.

Le zone regolamentate comprendono aree di protezione (20 km) e sorveglianza (50 km) attorno ai focolai, con possibilità di trasformazione in zone vaccinali dopo almeno 45 giorni senza nuovi casi e con copertura vaccinale superiore al 75% dei capi. Attualmente le restrizioni interne risultano revocate, ma la movimentazione dei bovini vaccinati resta subordinata a specifiche condizioni sanitarie e all’autorizzazione del Paese di destinazione.

In questo contesto, Italia, Spagna e Svizzera hanno autorizzato, a determinate condizioni, l’importazione di bovini provenienti dalle zone vaccinali francesi.

Aggiornamenti normativi sulle movimentazioni

Secondo la nota emanata lo scorso 27 maggio dal nostro Ministero della Salute, l’accordo del 4 marzo 2026 stipulato con le autorità francesi (leggi QUI) è stato aggiornato in considerazione della pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2026/1073, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/361 e che entrerà in vigore il 2 giugno c.a.

Prima di analizzare le condizioni del nuovo accordo e quelle interne da applicare dopo l’ingresso dei capi nel nostro Paese, riportiamo di seguito la differenza tra “Zona di vaccinazione I e II” prevista dal nuovo regolamento delegato (UE) 2026/1073:

  1. Bovini vaccinati o ancora in un periodo di immunità conferita da anticorpi materni provenienti dalla Zona di vaccinazione I (ovvero area vaccinata senza focolai attivi): si applicano esclusivamente le condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/361, così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/1073, all’allegato IX, parte 3, punto 3.2. Questo significa che la movimentazione è consentita a condizione che l’intero allevamento di origine sia stato sottoposto a controllo clinico con esito favorevole e che gli animali destinati alla movimentazione risultino vaccinati contro la  LSD da almeno 28 giorni prima della partenza, oppure siano ancora protetti dall’immunità materna. Inoltre, il programma vaccinale previsto nella zona di origine deve essere stato completato conformemente al piano ufficiale approvato dalle autorità competenti, e deve essere rilasciata valutazione favorevole del rischio sanitario dall’autorità competente dello Stato membro di origine e deve esserci approvazione preventiva, da parte dello Stato membro di destinazione, delle garanzie sanitarie applicate.
  2. Bovini vaccinati o ancora in un periodo di immunità conferita da anticorpi materni provenienti dalla Zona di vaccinazione II (area ancora soggetta a restrizioni a seguito di focolai confermati): si applicano le condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2023/361, così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/1073, di cui all’allegato IX, parte 3, punto 3.1, lettera b), che prevede che la movimentazione può essere consentita solo qualora gli animali siano stati mantenuti nell’allevamento di origine fin dalla nascita oppure per almeno 28 giorni precedenti la partenza, siano vaccinati contro la LSD da almeno 28 giorni e si trovino ancora nel periodo di immunità garantito dal vaccino, oppure beneficino dell’immunità materna. Inoltre, tutti i bovini presenti nell’allevamento devono risultare regolarmente vaccinati e l’intero stabilimento deve essere stato sottoposto a controllo clinico ufficiale con esito favorevole. La movimentazione è infine subordinata al rispetto delle garanzie sanitarie previste dall’autorità competente e accettate dallo Stato membro di destinazione.

Nuovo accordo bilaterale Francia – Italia

Oltre a quanto sopra riportato, il nuovo accordo bilaterale tra Italia e Francia prevede che:

  • i movimenti di bovini provenienti dalla Zona di vaccinazione I (ZVI) francese non richiedano più il preventivo accordo dell’Italia, ma siano disciplinati direttamente dal regolamento UE 2023/361, come modificato dal regolamento UE 2026/1073;
  • per i bovini provenienti dalla Zona di vaccinazione II (ZVII) francese e destinati all’Italia continuino invece ad applicarsi condizioni sanitarie rafforzate concordate bilateralmente;
  • tutti i bovini dell’allevamento di origine, inclusi quelli destinati alla spedizione, debbano essere sottoposti entro 24 ore dalla partenza a visita clinica ufficiale con esito favorevole e assenza di sintomi riferibili a LSD;
  • tutti gli animali dell’allevamento debbano essere vaccinati da almeno 28 giorni ed essere nel periodo di immunità vaccinale, oppure essere vitelli coperti da immunità materna;
  • i bovini destinati alla movimentazione debbano permanere nell’azienda di origine per almeno 28 giorni prima della partenza;
  • gli animali debbano essere trattati con prodotti acaricidi/insetticidi e insetto-repellenti almeno 10 giorni prima della movimentazione, con mantenimento dell’efficacia del trattamento fino alla spedizione;
  • il programma vaccinale della zona di provenienza debba essere completato da almeno 28 giorni;
  • i mezzi di trasporto debbano essere puliti, disinfettati e utilizzati esclusivamente per bovini con lo stesso status sanitario;
  • tutte le informazioni sanitarie, comprese visite cliniche e trattamenti effettuati, debbano essere registrate nel sistema TRACES;
  • la Francia debba trasmettere settimanalmente all’Italia l’elenco identificativo degli animali esportati con indicazione della data di vaccinazione;
  • il nuovo protocollo sostituisca quello precedente del 23 febbraio 2026, entri in vigore il 2 giugno p.v.  e resti valido fino a eventuale revisione concordata tra le parti.

Ulteriori adempimenti nel territorio nazionale

Una volta introdotti nel territorio nazionale, i capi bovini oggetto della movimentazione sono soggetti ai seguenti obblighi:

  • è interdetta l’ulteriore movimentazione dei capi, per qualsiasi finalità, per un periodo minimo di 30 giorni successivi alla data di introduzione sul territorio nazionale;
  • i capi devono essere sottoposti a un periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni. Durante tale periodo, il Veterinario Aziendale è incaricato di eseguire visite cliniche documentate volte ad accertare la costante assenza di sintomi riconducibili alla LSD;
  • nel corso del periodo di osservazione, il detentore (allevatore) è tenuto a mantenere una registrazione giornaliera dello stato sanitario degli animali introdotti, nonché a procedere alla notifica tempestiva all’Autorità Competente in caso di riscontro di eventuali anomalie cliniche.

Fonti: Eur-Lex, Ministero della Salute, Ministero dell’Agricoltura francese.

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 Redazione Ruminantia

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