Massimario appalti numero 21 del 5 giugno 2026


A cura di Ornella Cutajar e Alessandro Massari
con la collaborazione di Maurizio Greco e Carla Ragionieri
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Indice

Contratti pubblici – Sostituzione ausiliaria
TAR Lazio – Roma (sez. V) sentenza 28 maggio 2026, n. 9871

1. Contratti pubblici – Avvalimento – Causa di esclusione non automatica gravante sull’ausiliaria: non determina l’automatica esclusione del concorrente avvalente – La stazione appaltante deve consentire la sostituzione dell’ausiliaria ai sensi dell’art. 104, comma 6, d.lgs. n. 36/2023
2. Contratti pubblici – Triennio di rilevanza delle cause di esclusione non automatiche: decorre dalla data del provvedimento risolutorio – Non è derogabile in ragione della natura sensibile dell’appalto – Il principio di tassatività delle cause di esclusione preclude l’applicazione di parametri ulteriori
3. Contratti pubblici – Verifica di anomalia favorevole – La motivazione per relationem alle giustificazioni del concorrente è sufficiente: l’obbligo di motivazione analitica sussiste solo in caso di giudizio negativo – Il motivo di ricorso che deduce genericamente il difetto di motivazione senza indicare specifiche voci di costo o elementi sintomatici di irragionevolezza è inammissibile per genericità 

1. Anche a voler ammettere per mera ipotesi che l’impresa ausiliaria fosse incisa da una causa di esclusione non automatica, «la stessa avrebbe potuto essere sostituita da un’altra impresa in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 104, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023». La giurisprudenza ha chiarito che «nessun automatismo espulsivo in casi come questi può essere ammesso, tantomeno per un motivo di esclusione non automatico e neppure imputabile direttamente all’operatore offerente: l’offerente deve poter, in tal caso, essere autorizzato dalla stazione appaltante a procedere alla sostituzione di tale soggetto» (Cons. Stato, Sez. V, n. 4814/2025). Ne discende che la conseguenza auspicata dal ricorrente — l’esclusione del concorrente avvalente per effetto dell’ipotetica causa di esclusione dell’ausiliaria — «non avrebbe comunque potuto verificarsi in via automatica».
«nessun automatismo espulsivo in casi come questi può essere ammesso, tantomeno per un motivo di esclusione non automatico e neppure imputabile direttamente all’operatore offerente: l’offerente deve poter, in tal caso, essere autorizzato dalla stazione appaltante a procedere alla sostituzione di tale soggetto» (§ 13, con citazione di Cons. Stato, Sez. V, n. 4814/2025)

2. L’art. 96, comma 10, n. 3), del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce senza ammettere deroghe che le cause di esclusione non automatiche relative alle risoluzioni contrattuali rilevano «per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto», da intendersi come data del provvedimento risolutorio (TAR Lombardia, Sez. I, n. 227/2026). La tesi secondo cui «la particolarità dell’oggetto della procedura» — concernente la fornitura di alimenti per istituti penitenziari — legittimerebbe un ampliamento dei limiti temporali di rilevanza della causa di esclusione ovvero un aggravamento degli obblighi istruttori della stazione appaltante «è priva di qualsivoglia riscontro normativo». «Né la natura sensibile dell’appalto può giustificare l’applicazione di parametri escludenti ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dal Codice, pena la violazione del principio di certezza delle regole di gara sancito dall’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023».

3. «L’obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell’offerta, essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente» (Cons. Stato, Sez. III, n. 8442/2020; n. 6209/2020). Il motivo di ricorso che «si limita a dedurre in astratto la violazione di norme di rango primario e costituzionale, senza fondare l’assunto su alcun argomento giuridico o fattuale concreto, senza indicare quali specifiche voci di costo sarebbero state valutate in modo irragionevole e senza fornire elementi sintomatici di una manifesta inattendibilità dell’offerta» è inammissibile per genericità ai sensi dell’art. 40 c.p.a., risolvendosi in «mere petizioni di principio, inidonee a fondare il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante».

Concessioni beni pubblici – Rinnovo rapporto concessorio
TAR Lazio – Roma (sez. II-ter) sentenza 29 maggio 2026, n. 10015

1. Concessioni di suolo pubblico – Convenzione di affrancazione dal canone – Il rinnovo non opera unilateralmente a semplice comunicazione del concessionario ma richiede l’esame dell’investimento proposto e l’adesione espressa dell’amministrazione – Il silenzio dell’amministrazione non equivale ad accettazione del rinnovo
2. Concessioni di beni pubblici – Divieto di rinnovo tacito – L’intervento di un provvedimento espresso è elemento insurrogabile – Il pagamento dei canoni dopo la scadenza e la continuazione dell’attività non costituiscono rinnovo tacito – Il rinnovo e la proroga senza gara violano i principi eurounitari di concorrenza
3. Concessioni di suolo pubblico – Decadenza per morosità – È legittima senza obbligo di proporre soluzioni alternative né rateizzazioni – Il termine di cinque giorni per il pagamento è adeguato quando le somme sono richieste da quasi un decennio – Non è richiesto il parere di altri organi comunali quando il procedimento di decadenza è compiutamente disciplinato dal regolamento 

1. La clausola convenzionale che prevede la facoltà di rinnovo a iniziativa del concessionario, mediante comunicazione dell’intenzione di rinnovare entro un anno dalla scadenza, «logicamente presuppone la possibilità che il Comune si determini nel senso di non aderire alla richiesta di rinnovo, che pertanto non può operare unilateralmente, a prescindere da una adesione espressa dell’amministrazione». Il concessionario che abbia trasmesso tardivamente la comunicazione di rinnovo e non abbia ricevuto un esplicito assenso non può invocare un legittimo affidamento nella prosecuzione del rapporto, specie quando l’amministrazione abbia in plurime occasioni comunicato che la convenzione doveva considerarsi scaduta e che erano dovuti i canoni concessori. Il silenzio serbato dall’amministrazione a fronte della richiesta di rinnovo non equivale ad accettazione, in quanto «il mero contegno inerte dell’Amministrazione» non è idoneo a rinnovare il titolo concessorio.

2. «Il rinnovo delle concessioni di beni pubblici — ove non diversamente ed espressamente stabilito — non può essere tacito, per l’impossibilità di desumere la volontà della P.A. per implicito e, quindi, al di fuori del procedimento prescritto dalla legge per la sua formazione e senza le forme all’uopo previste» (Cons. Stato, n. 1692/2025). «La proroga ed il rinnovo dei contratti pubblici si traducono essenzialmente in un affidamento senza gara, con la conseguente violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e di parità di trattamento». Il mero pagamento dei canoni dopo l’intervenuta scadenza del titolo «non può considerarsi di per sé rinnovo tacito della concessione, in mancanza dell’atto formale di rinnovo» (Cons. Stato, n. 1692/2025). «L’intervento di un provvedimento espresso dell’amministrazione è un elemento insurrogabile e infungibile, non potendo quindi trovare applicazione l’istituto del silenzio-assenso». È del pari irrilevante la circostanza che il concessionario abbia continuato a svolgere attività manutentiva sull’area, divenuta ormai occupata sine titulo.
«neppure il mero pagamento dei canoni dopo l’intervenuta scadenza del titolo può considerarsi di per sé rinnovo tacito della concessione, in mancanza dell’atto formale di rinnovo, costituendo questo soltanto titolo per la detenzione e l’utilizzo del bene demaniale; l’intervento di un provvedimento espresso dell’amministrazione è un elemento insurrogabile e infungibile» (in diritto, con citazione di Cons. Stato, n. 1692/2025)

3. La decadenza della concessione per mancato pagamento del canone è «pacificamente una delle cause, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della d.a.c. n. 21/2021, che determina la decadenza della concessione», senza che sussista alcun obbligo di proporre soluzioni alternative quali rateizzazioni. Il termine di cinque giorni assegnato per il pagamento delle morosità pregresse è adeguato «tenuto conto che in plurime occasioni, nell’arco di quasi un decennio, Roma Capitale aveva fatto richiesta delle somme dovute». Il procedimento di decadenza è compiutamente disciplinato dall’art. 17, comma 2, della d.a.c. n. 21/2021, che non richiede l’acquisizione di pareri di altri organi comunali. Per effetto della decadenza della concessione di suolo pubblico vengono meno, in applicazione delle norme regolamentari, anche le autorizzazioni all’esercizio delle attività commerciali che presupponevano il titolo concessorio, con conseguente obbligo di rimozione e ripristino dell’area ai fini della riassegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica.

Accesso agli atti – Decisioni di oscuramento parziale
Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 21 maggio 2026, n. 4090

1. Contratti pubblici – Accesso agli atti ex art. 36, d.lgs. n. 36/2023 – Decisioni di oscuramento parziale – Dies a quo del termine decadenziale di dieci giorni: decorre dalla pubblicazione della documentazione parzialmente oscurata quando la comunicazione dell’aggiudicazione non contiene elementi sufficienti a consentire di conoscere l’entità e l’oggetto della decisione di oscuramento – Interpretazione conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale
2. Contratti pubblici – Accesso agli atti ex art. 36, d.lgs. n. 36/2023 – Segreti tecnici e commerciali – Onere del ricorrente che impugna la decisione di oscuramento parziale: deve attestare l’indispensabilità delle parti omissate ai fini della difesa e il collegamento tra le specifiche omissioni e le deduzioni difensive – Non è sufficiente la generica contestazione dell’oscuramento in assenza di riferimento alle parti specificamente omissate
3. Contratti pubblici – Accesso agli atti – Accesso automatico ex art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023: i soggetti legittimati sono titolari di un interesse all’accesso difensivo riconosciuto direttamente dalla legge, senza necessità di istanza – L’istanza di oscuramento crea la posizione antagonista che attiva il potere valutativo dell’amministrazione – Termine di costituzione delle parti intimate nel rito dell’accesso: non perentorio
 
1. Il termine di dieci giorni per l’impugnazione delle decisioni di oscuramento ex art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 «decorre, quindi, da quando il destinatario del provvedimento è posto nelle condizioni di conoscere se e in che termini la decisione amministrativa lede le proprie prerogative». Quando la comunicazione dell’aggiudicazione «non contiene elementi sufficienti a consentire ai destinatari di conoscere l’entità e l’oggetto della decisione di oscuramento parziale» — in ragione della genericità del riferimento alle istanze di oscuramento e delle ragioni della decisione — il dies a quo non può essere individuato nella data di comunicazione dell’aggiudicazione ma nella data di effettiva pubblicazione della documentazione parzialmente oscurata. «Soltanto con la pubblicazione della documentazione parzialmente oscurata […] la ricorrente ha potuto, in effetti, verificare la portata dell’oscuramento parziale, e, quindi, valutare le conseguenze sulla propria sfera giuridica». Una soluzione che facesse «aprioristicamente decorrere il brevissimo termine di ricorso dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, anche quando essa non sia accompagnata e completata dalla conoscenza effettiva della portata della decisione di oscuramento si risolverebbe nell’imposizione di un onere manifestamente eccessivo di articolare un “ricorso al buio”», in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (CGUE, 28 gennaio 2010, C-406/08; ordinanza 14 febbraio 2019, C-54/18; Grande sezione, 21 dicembre 2021, C-497/20) e con l’art. 1, par. 1, dir. 89/665/CE. L’avviso dell’amministrazione circa la facoltà di ricorrere non può modificare il termine legale di decadenza, soggetto a riserva di legge ex art. 111 Cost.
«una soluzione che facesse aprioristicamente decorrere il brevissimo termine di ricorso dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui al comma 3, anche quando essa non sia accompagnata e completata dalla conoscenza effettiva della portata della decisione di oscuramento si risolverebbe nell’imposizione di un onere manifestamente eccessivo di articolare un “ricorso al buio”» (§ 7.3)
«soltanto con la pubblicazione della documentazione parzialmente oscurata […] la ricorrente ha potuto, in effetti, verificare la portata dell’oscuramento parziale, e, quindi, valutare le conseguenze sulla propria sfera giuridica» (§ 7.3)

2. Una volta che l’amministrazione ha effettuato specifiche e circoscritte omissioni nella documentazione ostesa, bilanciando in concreto le contrapposte esigenze, «colui che adisce l’autorità giudiziaria al fine di opporsi a detto oscuramento è tenuto ad attestare l’indispensabilità dell’ostensione delle parti omissate a fini di giustizia». Il ricorso deve «fare riferimento alle specifiche parti oscurate e dando evidenza di come quelle specifiche parti siano indispensabili per la difesa o non corrispondano a un segreto commerciale o industriale». «Spetta alla parte interessata dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese e, in assenza di tale dimostrazione circa la stretta indispensabilità della richiesta documentazione, la domanda di accesso rappresenta un tentativo meramente esplorativo di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara» (Cons. Stato, Sez. V, n. 7813/2025). Il ricorso che non allega «specifici elementi dai quali desumere l’indispensabilità delle specifiche informazioni omissate» e la cui «conoscenza sia necessaria alla linea difensiva e collegata alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili» è infondato. Vanno fatti salvi in ogni caso gli adempimenti minimi informativi di cui agli artt. 50 e 55 della dir. 2014/24/UE (CGUE, sez. IX, 10 giugno 2025, C-686/24).
«colui che adisce l’autorità giudiziaria al fine di opporsi a detto oscuramento è tenuto ad attestare l’indispensabilità dell’ostensione delle parti omissate a fini di giustizia» (§ 8.2)
«spetta alla parte interessata dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese e, in assenza di tale dimostrazione circa la stretta indispensabilità della richiesta documentazione, la domanda di accesso rappresenta un tentativo meramente esplorativo» (§ 8.2, con citazione di Cons. Stato, Sez. V, n. 7813/2025)

3. Il dovere di ostensione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 «si attualizza al termine della procedura, senza necessità di specifica istanza, essendo il legislatore a stabilire che, in quel momento, sussiste l’interesse dei partecipanti alla gara non definitivamente esclusi». I soggetti indicati nei commi 1 e 2 «sono titolari, secondo una valutazione compiuta dal legislatore, e non demandata all’amministrazione, di un interesse giuridicamente protetto» che comprende «l’interesse all’accesso difensivo, oltre che quello partecipativo» (Ad. Plen. n. 19/2020). L’istanza di oscuramento, dando conto della sussistenza di segreti tecnici o commerciali, «si pone in termini ostativi rispetto alle esigenze di accesso», attivando il potere valutativo dell’amministrazione che deve bilanciare le contrapposte esigenze. Il termine di costituzione delle parti intimate nel rito dell’accesso «non ha carattere perentorio» (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9439/2024) ed è ammissibile la costituzione fino all’udienza, salvo le preclusioni per il deposito di documenti e memorie (Cons. Stato, Sez. V, n. 5319/2024).

Querela di falso su allegato all’offerta tecnica
Tribunale di Cosenza (sez. I Civile) sentenza 1 giugno 2026 (r.g. n. 2427/2023)

Querela di falso in via principale – Scrittura privata non autenticata – Carenza di interesse del terzo: la data apposta su una scrittura privata priva di autenticazione non è certa e computabile nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 2704, comma 1, c.c. – Il terzo non ha interesse a proporre querela di falso per rimuovere l’efficacia probatoria di una data che non gli è opponibile – Il riconoscimento o la verificazione della scrittura privata attribuiscono efficacia di prova piena solo quanto alla provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, non alla veridicità intrinseca del contenuto né alla certezza della data

Ai sensi dell’art. 2704, comma 1, c.c., «la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento». Ne consegue che, per una scrittura privata pacificamente priva di autenticazione, «l’indicazione nell’atto non esplica efficacia probatoria alcuna in danno dei terzi, che sono pertanto deprivati di interesse a proporre querela di falso od altra iniziativa tesa ad elidere l’efficacia probatoria del documento in parte qua». Il riconoscimento o la verificazione della scrittura privata «comportano la sua efficacia di prova piena, fino a querela di falso, limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute da colui che ne appare sottoscrittore, ma non attribuiscono alcun valore di verità intrinseca alle dichiarazioni medesime»: «per quanto riguarda la data della scrittura privata priva di sottoscrizione autenticata, la sua certezza nei confronti dei terzi è raggiungibile solo in relazione all’accadimento di un evento particolare, il quale denunci in modo categorico ed inequivocabile la necessaria anteriorità della formazione della scrittura» (Cass. nn. 3137/1980 e 5/1998). La querela di falso proposta in via principale in relazione alla data apposta su una scrittura privata non autenticata, prodotta in una procedura di gara pubblica da un concorrente al fine di dimostrare la disponibilità di un immobile, è pertanto inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla cooperativa partecipante che intenda rimuoverne l’efficacia probatoria, non essendo la data opponibile a essa quale terzo.
«la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata…» (in diritto, con citazione di art. 2704, comma 1, c.c.)
«il riconoscimento o la verificazione della scrittura privata comportano la sua efficacia di prova piena, fino a querela di falso, limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute da colui che ne appare sottoscrittore, ma non attribuiscono alcun valore di verità intrinseca alle dichiarazioni medesime» (in diritto, con citazione di Cass. nn. 3137/1980 e 5/1998)

Riserve – Penali – Assicurazioni
Tribunale di Rovigo, sez. Civile, sentenza 29 maggio 2026 (R.G. N. 827/2022)

1. Appalto di opere pubbliche – Penale per ritardo – La mancata indicazione della penale in un documento contabile intermedio non integra rinuncia della stazione appaltante al relativo credito – La penale conserva efficacia se richiamata nei certificati di pagamento successivi – Variante in corso d’opera: richiesta di notevoli variazioni da parte del committente comporta il venir meno del termine di consegna e della penale originariamente pattuiti, salvo fissazione consensuale di nuovo termine
2. Appalto di opere pubbliche – Riserve contabili – Riserva n. 1 ex art. 8, comma 4, d.M. n. 49/2018: l’indennizzo per variazione in diminuzione non spetta quando la variante è disposta prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale – Gli allibramenti in partita provvisoria non conformi al d.M. n. 49/2018 non determinano automaticamente il riconoscimento dell’indennizzo – Riserve nn. 2 e 4: riconoscimento limitato alle poste per cui sia dimostrata con certezza l’effettiva esecuzione e la mancata compensazione contabile
3. Appalto di opere pubbliche – Responsabilità del direttore dei lavori – Obbligazione di mezzi qualificata: il direttore dei lavori risponde per omessa vigilanza sulla conformità dei lavori al progetto e per errata soluzione progettuale non praticabile – La domanda si estende automaticamente al direttore dei lavori chiamato in causa dalla stazione appaltante
4. Appalto di opere pubbliche – Assicurazione della responsabilità civile professionale – Polizza claims made – La clausola di esclusione per circostanze preesistenti alla decorrenza si riferisce alla prima decorrenza contrattuale, non ai successivi rinnovi taciti – La mancata comunicazione di circostanze al momento del rinnovo può incidere sull’aggravamento del rischio ma non esclude la copertura per le richieste pervenute nel periodo assicurato – L’onere di provare il carattere doloso o colposo dell’omessa denuncia grava sull’assicuratore
5. Appalto di opere pubbliche – Assicurazione della responsabilità civile professionale – Manleva dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato – Distinzione tra spese di soccombenza, spese di resistenza e spese di chiamata in causa: oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi – L’art. 1917, comma 3, c.c. è norma inderogabile in pejus
 
1. La mancata indicazione della penale in un documento contabile intermedio «non vale a integrare alcuna rinuncia della stazione appaltante al relativo credito, tanto più ove si consideri che la penale è stata espressamente richiamata nel certificato di regolare esecuzione nonché in entrambi i certificati di pagamento successivamente emessi». In tema di appalto, «la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere avanzata in corso di esecuzione dal committente comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti; l’efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine, mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore» (Cass., Sez. II, ord. n. 12396/2024). Il ritardo nell’ultimazione dei lavori deve essere imputato nella misura del 50% all’appaltatore e del 50% al direttore dei lavori quando concorrono: carenza di maestranze e difetti organizzativi dell’appaltatore; errata soluzione progettuale e gestione della variante da parte della direzione dei lavori.

2. L’indennizzo previsto dall’art. 8, comma 4, del d.M. n. 49/2018 per variazioni in diminuzione non spetta quando la variante è disposta «in tempo utile», ossia prima che i lavori contabilizzati raggiungano il limite del quarto quinto dell’importo contrattuale aggiornato. «Gli allibramenti “in partita provvisoria”, utilizzati nei SAL emessi, non trovano più fondamento nel sistema introdotto dal D.M. n. 49/2018 e si pongono in contrasto con l’esigenza di precisione e tempestività della contabilità pubblica»: tuttavia, tale irregolarità formale «non risulta sufficiente a dimostrare che, alla data dell’approvazione della variante, il limite del quarto quinto fosse stato effettivamente superato». Per le riserve relative a omissioni contabili, il riconoscimento è limitato alle sole poste per le quali risulti dimostrata «con sufficiente grado di certezza tecnica e documentale, l’effettiva esecuzione di una prestazione non altrimenti compensata o la sussistenza di un errore contabile concretamente incidente sul saldo»: non sono accoglibili «pretese fondate su mere ricostruzioni ipotetiche, su criteri di misura non desumibili dalla disciplina contrattuale o su lavorazioni non più verificabili a posteriori».

3. «In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire»: «rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi» (Cass., Sez. II, n. 29331/2024). «La domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estende automaticamente nei confronti del direttore dei lavori chiamato in causa dalla stazione appaltante convenuta, trattandosi di individuare il responsabile nell’ambito di un rapporto oggettivamente unico» (Cass., Sez. II, n. 29251/2024).
«non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente» (in diritto, con citazione di Cass., Sez. II, n. 29331/2024)

4. La clausola di esclusione della polizza claims made che esclude la copertura per «circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto» che l’assicurato «conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza» «non può che riferirsi unicamente alla prima decorrenza contrattuale e non anche al rinnovo avvenuto senza soluzione di continuità, potendo tuttalpiù incidere sull’aggravamento del rischio e quindi sul premio dovuto». Diversamente interpretata, «avrebbe l’effetto di escludere la copertura di richieste di risarcimento che, pur pervenute nel periodo di copertura, sono state avanzate all’assicurato a ridosso del periodo di rinnovo contrattuale», in contrasto con il regolamento contrattuale che le assoggetta a copertura. L’onere di provare la mancata comunicazione di circostanze rilevanti ai fini del rinnovo «spetta all’assicuratore». Per la decadenza dal diritto all’indennizzo per tardiva denuncia del sinistro, «occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo»: «in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore» (Cass., Sez. III, ord. n. 19071/2024; Cass., Sez. III, ord. n. 26294/2024). «L’avviso all’assicuratore in caso di sinistro si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l’assicurato è consapevole dell’obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo» (Cass., Sez. III, ord. n. 26294/2024).

5. «In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c.» (Cass., Sez. III, ord. n. 4275/2024). La domanda di manleva formulata in termini generali — «ogni e qualsivoglia obbligazione di corresponsione di risarcimenti danni, indennizzi, rimborsi, refusioni spese» — è volta ad ottenere il rimborso delle spese di chiamata in causa e non anche delle spese di resistenza, in mancanza di specifica domanda e di prova della relativa copertura contrattuale.

Rinegoziazione – Aumento CCNL in corso di gara
TAR Lombardia – Milano (sez. I) sentenza 29 maggio 2026, n. 2701

1. Contratti pubblici – Revisione prezzi e rinegoziazione – Giurisdizione amministrativa: sussiste quando la sopravvenienza si verifica mentre è ancora in corso il procedimento di individuazione dell’aggiudicatario, anche prima della verifica di anomalia – La posizione del concorrente ha consistenza di interesse legittimo finché il potere amministrativo di individuazione dell’aggiudicatario non è ancora esaurito
2. Contratti pubblici – Art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 – La disposizione disciplina la modifica dell’oggetto del contratto in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili, non il riequilibrio dei corrispettivi per variazione del costo della manodopera – Il secondo rinnovo del CCNL del settore vigilanza intervenuto prima della verifica di anomalia e dell’aggiudicazione non è imprevedibile quando la nota di raccordo del primo rinnovo preannunciava nuove trattative con cadenza semestrale – L’operatore economico diligente doveva incorporare il prevedibile aumento nell’offerta 

1. La posizione giuridica soggettiva del concorrente «ha consistenza di interesse legittimo poiché, nel momento in cui si è verificato l’evento (il rinnovo contrattuale del 16.2.2024) che giustifica la domanda di rinegoziazione della ricorrente, era ancora in corso il procedimento di individuazione dell’aggiudicatario». Tale principio vale anche quando la sopravvenienza si verifica prima della verifica di anomalia: «nel momento del verificarsi del rinnovo (situato prima della verifica dell’anomalia), la posizione della ricorrente aveva ancora davanti a sé il potere amministrativo, conferito dalla legge ad ARIA, di individuare l’aggiudicatario sulla base delle condizioni economiche indicate in gara, alla luce delle quali si era svolto il confronto concorrenziale tra i concorrenti che avevano presentato le proprie offerte». Sussiste pertanto la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (con riferimento, invece, al riparto di giurisdizione nella controversia in cui la sopravvenienza del rinnovo del CCNL si verifica dopo l’aggiudicazione, Cons. Stato, Sez. V, n. 9468/2024).

2. L’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 «si riferisce alla modifica dell’”oggetto del contratto” e alla imprevedibilità delle sopravvenienze incidenti su di esso». La «variazione del costo della manodopera» non altera «l’oggetto o l’ambito dell’appalto, ma comporta adeguamenti imposti dall’adeguamento — peraltro tendenziale — alla regolazione del mercato del lavoro» (Cons. Stato, Sez. V, n. 9468/2024). Il secondo rinnovo del CCNL avvenuto il 16.2.2024, prima della verifica di anomalia (6.3.2024) e dell’aggiudicazione (22.5.2024), «era una circostanza quanto meno prevedibile secondo il canone della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.)»: il primo rinnovo del 2023 conteneva una «nota di raccordo» con cui le parti sindacali si impegnavano a incontrarsi «con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri». Il preannunciato rinnovo «avrebbe dovuto indurre la ricorrente — primario operatore del settore che aveva partecipato alla trattativa sindacale mediante la propria rappresentanza — a predisporre l’offerta in modo consapevole, tenendo conto del verosimile aumento dei corrispettivi da riconoscere ai lavoratori». «Esula dall’ambito applicativo dell’art. 106, comma 2 (e comma 1, lett. c) l’iniziativa dell’appaltatore volta ad ottenere la modifica dei prezzi contrattuali reputati non più remunerativi» (Cons. Stato, Sez. V, nn. 9212/2024 e 7779/2025).

Società in house – Nomina di amministratori e sindaci
TAR Sicilia – Catania (sez. V) sentenza 29 maggio 2026, n. 1513

1. Società in house providing – Natura giuridica – La società in house è soggetto di diritto privato dotato di autonoma soggettività giuridica distinta dall’ente pubblico partecipante – Il controllo analogo non incide sulla natura privatistica dell’ente societario – L’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 sancisce l’assoggettamento alle regole di diritto comune per tutto quanto non derogato
2. Società in house providing – Nomina di amministratori e sindaci – Giurisdizione ordinaria: le azioni di annullamento delle nomine appartengono al giudice ordinario anche in caso di società in house – La scelta del paradigma privatistico comporta l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario – La clausola generale dell’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 ha sciolto ogni dubbio in favore della giurisdizione ordinaria
3. Società in house providing – Pubblicazione di avvisi pubblici per manifestazioni di interesse per la nomina di amministratori e sindaci: non trasforma la procedura in selezione concorsuale e non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo – La procedimentalizzazione autonoma scelta dalla società non può interferire sull’inderogabile regime del riparto di giurisdizione – La società non può rendersi arbitra della giurisdizione tramite proprie scelte organizzative 

1. «La società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell’azionista» (Cass. civ., Sez. I, n. 32465/2025; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6616/2024). Tale caratteristica «non viene meno in caso di società c.d. in house providing, in funzione dell’esistenza di un “controllo analogo”»: «il c.d. controllo analogo esercitato dall’Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società», ma «questa relazione interorganica non incide affatto sull’alterità soggettiva dell’ente societario nei confronti dell’amministrazione pubblica». «La natura di ente in house deriva da una visione sostanziale del fenomeno tipico dell’approccio funzionale seguito in sede europea, nell’ambito del quale gli istituti giuridici elaborati a livello sovranazionale sono applicati sulla base della reale essenza della fattispecie concreta, a prescindere dalle qualificazioni formali vigenti negli ordinamenti dei singoli Paesi membri» (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6472/2025). L’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che «si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» per tutto quanto non derogato: «la veste societaria implica l’assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario e, quindi, la natura intrinsecamente privatistica dell’ente associativo».

2. «Le azioni concernenti la nomina (o la revoca) di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del c.d. in house providing» (Cass. civ., SS.UU., n. 24591/2016; TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 14516/2025; TAR Umbria, Sez. I, n. 194/2024). «La scelta del paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione comporta l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato»: «sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze» (Cass. civ., SS.UU., n. 22184/2023). La clausola ermeneutica generale in senso privatistico prevista dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha «sciolto ogni dubbio in senso privatistico» e in favore della giurisdizione ordinaria. Gli atti di nomina dell’amministratore unico e dei componenti il collegio sindacale hanno «natura privatistica e non di provvedimenti amministrativi» anche nelle società a partecipazione pubblica o in house (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 3609/2021).
«sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche di posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato» (§ 5.2, con citazione di Cass. civ., SS.UU., n. 22184/2023)

3. La pubblicazione di avvisi pubblici per la sollecitazione di manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi di amministratore unico e di componenti del collegio sindacale «non trasforma le procedure in questione in selezioni di tipo concorsuale e non vale a spostare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, proprio perché si tratta di atti aventi — anche nelle società a partecipazione pubblica o in house — natura privatistica e non di provvedimenti amministrativi». La circostanza che «un soggetto di diritto privato, in assenza di qualsivoglia referente normativo, scelga un meccanismo di procedimentalizzazione» — fermo restando che le procedure «non determinano la formazione di graduatorie» — «non è in grado di “spostare” la giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo»: «altrimenti ciò renderebbe di fatto la stessa compagine societaria arbitra di scegliere, in prospettiva, la giurisdizione che preferisce». «La scelta in questione, frutto di un’autonoma e consentita opzione negoziale, non è giuridicamente idonea ad interferire sull’inderogabile regime del riparto di giurisdizione».
«la scelta in questione, frutto di un’autonoma e consentita opzione negoziale, non è giuridicamente idonea ad interferire sull’inderogabile regime del riparto di giurisdizione» (§ 5.3)

Illecito professionale grave – Avvalimento di garanzia
TAR Lazio – Roma (sez. V) sentenza 28 maggio 2026, n. 9874

1. Contratti pubblici – Illecito professionale grave – Rinvio a giudizio: non è automaticamente escludente ma costituisce solo un mezzo di prova a carattere indiziario – La stazione appaltante deve valutarne la rilevanza concreta sull’affidabilità dell’operatore nell’ambito di un giudizio discrezionale sindacabile solo per manifesta illogicità – Il self-cleaning rileva solo se la stazione appaltante abbia già ritenuto integrati i presupposti dell’esclusione
​2. Contratti pubblici – Illecito professionale grave – La costituzione di parte civile della stazione appaltante nel procedimento penale a carico dell’amministratore dell’aggiudicataria non contraddice l’ammissione del concorrente alla gara – I due piani (tutela risarcitoria penale e valutazione di affidabilità in sede di gara) sono strutturalmente distinti e non comunicanti
​3. Contratti pubblici – Avvalimento di garanzia – Non richiede l’indicazione di beni patrimoniali determinati: è sufficiente l’impegno della complessiva solidità finanziaria dell’ausiliaria – La previsione di personale di supervisione non trasforma l’avvalimento di garanzia in avvalimento tecnico-operativo – L’insolvenza dell’ausiliaria può escludere la validità dell’avvalimento solo in presenza delle condizioni tassative dell’art. 94, comma 5, lett. d)
​4. Contratti pubblici – Triennio di rilevanza delle cause di esclusione non automatiche per risoluzione contrattuale – Decorre dalla data del provvedimento risolutorio, non dalla sentenza che ne conferma la legittimità – L’impugnazione giurisdizionale non sospende né posticipa il decorso del triennio
​5. Contratti pubblici – Verifica di anomalia – Il giudizio è globale e sintetico: il sindacato giurisdizionale non può sostituire alla valutazione della stazione appaltante un modello organizzativo alternativo ipotetico fondato su parametri soggettivi del concorrente – Le imposte dirette non possono essere computate come costi della singola offerta
​6. Contratti pubblici – Limite dimensionale dell’offerta tecnica: in assenza di espressa sanzione nella lex specialis, il superamento non determina l’esclusione né lo stralcio delle parti eccedenti – Principio di tassatività delle cause di esclusione
​7. Processo amministrativo – Intervento ad adiuvandum del cointeressato: inammissibile quando il soggetto è titolare di posizione sostanziale autonoma e diretta rispetto ai medesimi atti gravati – Intervento con posizioni processuali ontologicamente inconciliabili: inammissibile per contraddizione interna e violazione del divieto di venire contra factum proprium

1. Il sistema degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36/2023 «configura il grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica, che presuppone un giudizio concreto e motivato della stazione appaltante sull’idoneità dei fatti a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico». Il rinvio a giudizio «pur rientrando tra i mezzi di prova idonei a dimostrare l’illecito ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. g), ha natura meramente indiziaria e non automaticamente escludente: la stazione appaltante è tenuta a valutarne la rilevanza concreta e attuale sull’affidabilità dell’operatore, senza che possa attribuirsi ad esso un effetto costitutivo automatico». Il self-cleaning «è uno strumento che l’operatore può attivare per rimediare alle conseguenze di un grave illecito già accertato dalla stazione appaltante: esso rileva nella fase in cui l’amministrazione abbia già ritenuto integrati i presupposti dell’esclusione e debba valutare se le misure adottate siano idonee a ripristinare l’affidabilità dell’operatore». Se la stazione appaltante «esclude a monte che ricorra il presupposto del grave illecito — sulla base di un’istruttoria completa — non è tenuta a esaminare le misure di rimedio a una patologia che ha accertato insussistente».
«se la stazione appaltante esclude a monte che ricorra il presupposto del grave illecito — come è avvenuto nel caso in esame, sulla base di un’istruttoria completa — non è tenuta a esaminare le misure di rimedio a una patologia che ha accertato insussistente. Diversamente opinando, ogni procedimento penale pendente a carico di un amministratore di un operatore economico genererebbe automaticamente l’obbligo di istruttoria sul self-cleaning, il che ricreerebbe per via procedimentale l’automatismo espulsivo che il Codice ha inteso eliminare» (§ 13)

2. «La costituzione di parte civile è un istituto processual-penalistico che consente alla persona offesa di esercitare nel processo penale l’azione civile per il risarcimento del danno patito, in caso di accertamento della responsabilità dell’imputato. Essa presuppone la titolarità di una pretesa risarcitoria potenziale, non un giudizio anticipato di colpevolezza né, tanto meno, una valutazione tecnico-amministrativa dell’affidabilità professionale dell’impresa nel settore degli appalti». I due piani «rimangono strutturalmente distinti: dallo svolgimento del primo non discendono automaticamente conseguenze sul secondo». «La contraddittorietà che la ricorrente individua tra la costituzione di parte civile del Ministero della giustizia e l’ammissione alla gara della Ditta Ventura non sussiste: le due decisioni perseguono finalità diverse e sono fondate su presupposti e standard giuridici radicalmente differenti». La prosecuzione del rapporto contrattuale senza misure risolutorie «dimostra, in modo logicamente coerente, l’assenza di una compromissione attuale dell’affidabilità professionale dell’operatore».

3. «Nell’avvalimento di garanzia, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il contratto non deve recare la puntuale indicazione di beni patrimoniali determinati, essendo sufficiente che dall’accordo emerga l’impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione la propria complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo un concreto supplemento di responsabilità a presidio dell’Amministrazione». La previsione di «due sole figure con funzione di supervisione e controllo» non trasforma l’avvalimento di garanzia in avvalimento tecnico-operativo: «si tratta di risorse destinate al monitoraggio esterno dell’ausiliaria sull’attività dell’ausiliata, che garantiscono l’effettività dell’obbligazione di garanzia senza mutarne la natura giuridica». In assenza delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 94, comma 5, lett. d) del Codice (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta), «non è possibile desumere l’esclusione dal mero indebitamento previdenziale, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione».

4. L’art. 96, comma 10, n. 3), del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le cause di esclusione non automatiche relative a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento «hanno rilevanza per tre anni decorrenti dalla data di commissione del fatto». La locuzione «data di commissione del fatto» «deve essere riferita, con riguardo alla fattispecie della risoluzione contrattuale, alla data di adozione del relativo provvedimento». Tale interpretazione «è confermata in termini espressi dall’art. 96, comma 11, del medesimo d.lgs., secondo cui “l’eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio”». La ratio della norma è «consentire all’amministrazione di esercitare le proprie prerogative valutative senza che un utilizzo strumentale dei rimedi di tutela giurisdizionale consenta all’operatore di sottrarre indefinitamente i propri illeciti pregressi al sindacato della stazione appaltante, nè di cristallizzarli in uno stato di permanente rilevanza».
Citazione testuale:
«il contenzioso giurisdizionale — che l’operatore ha piena facoltà di instaurare — non ha alcun effetto sull’avvio e sul decorso del termine triennale» (§ 17)

5. Il giudizio di verifica dell’anomalia «costituisce espressione tipica del potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza». «La valutazione deve essere globale, non parcellizzata, e l’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sull’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza e incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile» (Cons. Stato, Sez. III, n. 7712/2025). «Ciò che rileva è se l’offerta nel suo complesso sia credibile, non se corrisponda a un diverso modello di gestione ipotizzato dal concorrente». Le imposte dirette (IRES e IRAP) «gravano sull’attività economica complessiva dell’impresa, non sulla singola commessa: è tecnicamente improprio estrapolarne l’incidenza specifica su un singolo appalto e computarla tra i costi dell’offerta».

6. In applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, «la violazione di un limite dimensionale privo di espressa previsione sanzionatoria nella lex specialis non può tradursi né nell’esclusione del concorrente né nello stralcio di parti dell’offerta: tale operazione equivarrebbe a introdurre per via interpretativa una clausola espulsiva o ablativa non prevista dal bando, in contrasto con il principio di certezza delle regole di gara e con l’interesse della stessa amministrazione alla massima comparabilità delle offerte» (TAR Lombardia, Sez. I, n. 721/2025; Cons. Stato, Sez. V, n. 7815/2023).

7. Il cointeressato «che vanta un interesse diretto, personale e attuale all’annullamento dei medesimi atti gravati dal ricorrente principale» non può intervenire ad adiuvandum ma deve proporre un distinto e autonomo ricorso (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2015). L’inammissibilità è aggravata «dalla natura ibrida dell’atto processuale» quando il medesimo soggetto assume contemporaneamente la veste di interveniente a sostegno del ricorso principale e di interveniente a sostegno del ricorso incidentale escludente: «si tratta di posizioni processuali tra loro ontologicamente inconciliabili, posto che l’accoglimento del ricorso incidentale escludente determinerebbe il rigetto del ricorso principale che la stessa interveniente intende sostenere». Tale contraddizione interna rende l’atto «privo di una causa processuale coerente e unitaria, in contrasto con i principi che presiedono all’azione giurisdizionale e con il divieto di venire contra factum proprium nel processo».

Servizi legali – Equo compenso
TAR Lazio – Roma (sez. V) sentenza 28 maggio 2026, n. 9870

1. Contratti pubblici – Servizi legali esclusi ex art. 56, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 36/2023 – Casse previdenziali come organismi di diritto pubblico: sono soggette ai principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici nell’affidamento dei servizi legali – Giurisdizione amministrativa: non è limitata al sindacato sui poteri ministeriali di vigilanza ma si estende a tutte le vicende di rilievo pubblicistico
​2. Contratti pubblici – Servizi legali – Equo compenso: la l. n. 49/2023 si applica anche alle Casse previdenziali quali organismi di rilievo pubblicistico – La nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini della legge sull’equo compenso è estesa a tutti gli enti deputati alla cura di interessi pubblici – La predeterminazione di compensi fissi inferiori ai parametri del d.m. n. 147/2022 viola gli artt. 1 e 3 della l. n. 49/2023 – La riduzione percentuale aprioristica delle tariffe tabellari è potere riservato esclusivamente al giudice in sede di liquidazione
​3. Processo amministrativo – Legittimazione dell’Ordine degli Avvocati a impugnare l’avviso di una Cassa previdenziale che predetermina compensi inferiori ai parametri tariffari: sussiste a tutela del decoro della professione e degli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale

1. Le Casse di previdenza, pur avendo personalità giuridica di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, «conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo» (Cons. Stato, n. 6014/2012). Nella loro qualità di organismi di diritto pubblico sono «soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo», la quale «non può né deve intendersi limitata al sindacato sui poteri ministeriali di vigilanza, bensì estesa a tutte le vicende contenziose aventi a oggetto attività di interesse e rilievo pubblicistico, qual è la corretta applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici». L’affidamento dei contratti esclusi che offrono opportunità di guadagno economico «avviene, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice». L’affidamento dei servizi legali da parte delle Casse richiede la pubblicazione periodica di interpelli, l’istituzione di elenchi e il conferimento degli incarichi secondo il criterio della rotazione.
«la “suddetta esclusione” riguarda tuttavia l’applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica ma non elide al tempo stesso la natura “pubblica” del contratto di appalto che deve essere concluso con un dato professionista» (in diritto, con citazione di Cons. Stato, n. 2776/2025)

2. La nozione di pubblica amministrazione ai fini della l. n. 49/2023 «deve essere estesa nel modo più lato, dovendo esservi ricompresi tutti gli enti, incluse le Casse previdenziali, deputati alla cura e al perseguimento di interessi pubblici», in ragione del fatto che «l’intenzione del legislatore è stata proprio quella di tutelare il professionista da possibili abusi perpetrati dal contraente forte, quale che esso sia: impresa privata, società pubblica o soggetto di rilievo pubblicistico». La predeterminazione fissa di compensi inferiori ai parametri del d.m. n. 147/2022, «a prescindere dai valori della controversia», viola l’art. 1 della l. n. 49/2023, che definisce l’equo compenso come quello «conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia», nonché l’art. 3, che commina la nullità delle clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri ministeriali. «La conformità alle tariffe tabellari di cui al d.m. n. 147/2022 non è garantita dall’aprioristica e astratta riduzione percentuale dei relativi valori, essendo il ridetto potere attribuito in via esclusiva al giudice, in sede di liquidazione delle spese legali, avuto riguardo alle caratteristiche della fattispecie concreta».
«sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale» (in diritto, con citazione di art. 3, l. n. 49/2023)

3. L’Ordine degli Avvocati di Roma «è l’ente pubblico cui spetta in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale ex art. 25 della legge n. 247/2012» nonché soggetto preposto «a tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione, incluso il decoro della professione». Esso è «titolare tanto di una posizione qualificata e differenziata quanto di un interesse proprio, diretto, concreto e attuale a insorgere avverso l’avviso impugnato in quanto ritenuto lesivo del decoro dell’avvocatura». La legittimazione trova ulteriore fondamento nel fatto che «vigendo il divieto per gli avvocati di esercitare la professione, e dunque di accettare incarichi, in violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza della professione di cui all’art. 9 del Codice deontologico forense», l’accettazione di incarichi a condizioni inferiori ai parametri tariffari potrebbe rilevare sul piano disciplinare.

Rito super-accelerato – Rimessione alla Plenaria
Consiglio di Stato (sez. III) ordinanza 29 maggio 2026, n. 4327

Contratti pubblici – Accesso agli atti ex art. 36, d.lgs. n. 36/2023 – Rimessione all’Adunanza Plenaria ex art. 99 c.p.a. – Contrasto giurisprudenziale sul rito super-accelerato in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione e comunicazione – Quesiti deferiti: applicabilità del termine di dieci giorni in caso di inosservanza degli obblighi ex art. 36, commi 1-3; configurabilità di una decisione implicita di oscuramento dalla sola pubblicazione dell’offerta oscurata

La Sezione III del Consiglio di Stato rimette all’Adunanza Plenaria due questioni interpretative sull’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, sulle quali si registra un potenziale contrasto di giurisprudenza, rilevanti ai fini della decisione di un appello in cui il TAR aveva dichiarato tardiva l’istanza di accesso della seconda classificata.

Primo quesito. Se il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, «sia destinato a trovare applicazione nel solo caso in cui la stazione appaltante abbia puntualmente assolto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo, con la conseguenza che in caso di inosservanza di detti obblighi debba tornare ad applicarsi la disciplina generale di cui all’articolo 116 c.p.a.», ovvero «se il predetto rito speciale resti applicabile anche nei ridetti casi di inosservanza, con la sola specificazione che il termine di dieci giorni per l’impugnazione decorrerà dalla data in cui il concorrente ha avuto conoscenza dell’offerta dell’aggiudicatario oscurata ovvero delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sull’istanza di oscuramento».

Secondo quesito. «Se, e in caso affermativo a quali condizioni, la pubblicazione o l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario in tutto o in parte oscurata possa integrare una decisione implicita della stazione appaltante sull’istanza di oscuramento dell’offerta medesima, in modo da far decorrere il termine abbreviato di impugnazione di cui al citato articolo 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023».
 
STATO DEL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE
Sul primo quesito (rito applicabile in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione):
— Primo orientamento (termine di dieci giorni con decorrenza posticipata): il termine abbreviato si applica sempre, con decorrenza dalla data successiva di ostensione dell’offerta oscurata in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione (Cons. Stato, Sez. V, nn. 10036/2025 e 2384/2025).
— Secondo orientamento (riespansione del termine di trenta giorni ex art. 116 c.p.a.): in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione, la disciplina eccezionale non può trovare applicazione per via della sua natura derogatoria e del divieto di analogia; si riespande il termine ordinario (Cons. Stato, Sez. V, n. 8352/2024; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 2625/2025; TAR Veneto, Sez. I, n. 327/2025; TAR Firenze, Sez. I, n. 404/2025). La Sez. III si era già orientata in questo senso con la sentenza n. 6620/2025.
Sul secondo quesito (decisione implicita di oscuramento dalla sola pubblicazione dell’offerta oscurata):
— Primo orientamento (pubblicazione oscurata equivale a decisione implicita): la trasmissione dell’offerta oscurata costituisce una decisione implicita di diniego all’accesso integrale, idonea a far decorrere il termine (Cons. Stato, Sez. III, n. 474/2025; TAR Marche, Sez. I, n. 748/2025).
— Secondo orientamento prevalente (no decisione implicita senza atto esplicito sulle ragioni): la pubblicazione dell’offerta oscurata non equivale a comunicazione delle “decisioni” sull’istanza di oscuramento; «una cosa è poter prendere visione dell’offerta tecnica oscurata, altra cosa è avere contezza delle “decisioni” assunte dalla stazione appaltante, ossia delle ragioni per le quali l’istanza è stata ritenuta meritevole di accoglimento» (Cons. Stato, Sez. V, nn. 9454/2025, 5547/2025 e 2384/2025; Sez. III, n. 6620/2025; TAR Lazio, Sez. V, n. 14856/2025).
— Orientamento intermedio: in caso di pubblicazione contestuale all’aggiudicazione dell’offerta oscurata unitamente alla dichiarazione dell’aggiudicatario contenente la richiesta di segretazione, può ritenersi sussistente una decisione implicita della stazione appaltante di accoglimento dell’istanza (TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 483/2026).




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