Quei dubbi sull’azione dei carabinieri del Ros



Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. In questa puntata pubblichiamo ampi stralci di carte giudiziarie che tengono insieme il biennio 92-93, la guerra della mafia allo stato e le bombe in Continente


L’esame congiunto di ciò che hanno detto testi e collaboratori dimostra, in maniera indiscutibile, che nella seconda metà del 1992 vi fu un «contatto» tra il Ros dei Carabinieri e i capi di «cosa nostra», attraverso Vito Ciancimino.

I termini personali e temporali di questo «contatto» sono praticamente certi, essendo stati narrati da due testi qualificati, come il generale Mori e il capitano De Donno.

Essi hanno chiarito che iniziò nel giugno del 1992, dopo la strage di Capaci, e si protrasse fino al 18-10-92, giorno in cui, dovendo «stringere» il discorso, divenne chiaro che i due interlocutori istituzionali non avevano nulla da offrire alla controparte. Continuò poi fino al 19-12-93 nella prospettiva di giungere all’arresto di Riina.

Per comprendere questa vicenda, quindi, non è necessario, se non marginalmente, fare riferimento a ciò che dicono i collaboratori, in quanto nelle parole dei due testi sopra indicati vi è tutto quello che occorre per farsi un’idea dell’accaduto.

La lettura di ciò che dice Brusca presenta ugualmente, però, momenti di grande interesse, perché consente di comprendere la visione che, all’interno dell’organizzazione mafiosa, si aveva degli accadimenti di quel periodo.

Va detto poi che questa vicenda è interessante per due aspetti: perché consente di comprendere per quali vie si rafforzò, nei capi mafiosi dell’epoca, il convincimento che la strage fosse pagante; perché consente di valutare un altro aspetto della posizione di Brusca (vale a dire, la sua estrema vicinanza a Riina e la sostanziale veridicità della sua confessione).

Sono questi, perciò, i due aspetti della vicenda che saranno commentati.

Anche in questo caso, quindi, non si cercherà di dare una risposta a tutti gli interrogativi che la vicenda porta con sé, né verranno esaminate approfonditamente tutte le questioni che (comprensibilmente) sono state poste da vari difensori.

Ci si riferisce, in particolare, al dubbio, da più parti avanzato (anche con la richiesta di citazione come testi del Ministro dell’Interno e del Presidente della Repubblica), circa l’effettiva qualità dei soggetti che, dalla parte di qua, condussero la trattativa, e circa l’effettivo sbocco che ebbe la trattativa stessa (interrogativo introdotto pressantemente dalle domande di vari difensori circa il ruolo di Ciancimino nell’arresto di Riina).

Questi aspetti della vicenda portata alla cognizione della Corte sono, come è facile intuire, di enorme valore morale, politico, storico e giuridico, ma non sono in grado di influenzare l’esito di (questo) giudizio.

È fin troppo chiaro, infatti, che non muta in alcuna maniera (né nell’an, né nel quantum) la responsabilità degli odierni imputati il sapere se alle spalle del generale Mori vi fossero ministri, parlamentari, massoni, servizi segreti [in nota: Come è stato adombrato qua e là, senza nemmeno un argomento indiziante, da vari soggetti processuali] o quant’altro la mente più sospettosa possa immaginare. Una eventualità del genere rileverebbe per comprendere chi ha mosso le fila di alcuni accadimenti degli ultimi anni, ma non per comprendere il ruolo di Riina, Bagarella e compagnia nelle stragi del 1993-94.

Ugualmente non potrebbe avere alcun peso sul presente giudizio il sapere se la disponibilità di Ciancimino si concretizzò nel propiziare l’arresto di Riina e se il prezzo pagato dallo Stato fu quello di sostanziali concessioni ai mafiosi.

Questa eventualità fa rabbrividire ogni persona avveduta, ma, ancora una volta, è inidonea a influenzare questo giudizio, che non concerne i contraenti, dalla parte di qua, di questo (ipotetico) contratto illecito, ma coloro che, del contratto, sarebbero stati i beneficiari.

Questi aspetti, va aggiunto, non verranno esplorati non solo perché privi di interesse nel presente giudizio, ma anche perché questa Corte non dispone di sufficienti elementi di valutazione.

Allo stato, infatti, non v’è nulla che faccia supporre come non veritiere le dichiarazioni dei due testi qualificati sopra menzionati, salvo alcune contraddizioni logiche ravvisabili nel loro racconto (non si comprende, infatti, come sia potuto accadere che lo Stato, «in ginocchio» nel 1992 – secondo le parole del gen. Mori – si sia potuto presentare a «cosa nostra» per chiederne la resa; non si comprende come Ciancimino, controparte in una trattativa fino al 18-10-92, si sia trasformato, dopo pochi giorni, in confidente dei Carabinieri; non si comprende come il gen. Mori e il cap. De Donno siano rimasti sorpresi per una richiesta di «showdown», giunta, a quanto appare logico ritenere, addirittura in ritardo).

Ugualmente senza rilievo (nel presente giudizio) è accertare quali fossero le finalità concrete che mossero un alto ufficiale del Ros a ricercare un contatto con Vito Ciancimino. Se, cioè, la finalità era quella di intavolare una vera e propria «trattativa», ovvero solo quella di sfruttare un canale per carpire notizie utili all’attività investigativa.

Questa differenza, infatti, interesserà sicuramente chi dovrà esprimere un giudizio sugli uomini del Ros, ma non chi (come questa Corte) dovrà esprimere un giudizio su chi stava dall’altra parte dell’iniziativa.

Quello che conta, invece, è come apparve, all’esterno e oggettivamente, l’iniziativa del Ros, e come la intesero gli uomini di «cosa nostra». Conseguentemente, quale influenza ebbe sulle determinazioni di costoro.

Sotto questi aspetti vanno detto senz’altro alcune parole non equivoche: l’iniziativa del Ros (perché di questo organismo si parla, posto che vide coinvolto un capitano, il vicecomandante e lo stesso comandante del Reparto) aveva tutte le caratteristiche per apparire come una «trattativa»; l’effetto che ebbe sui capi mafiosi fu quello di convincerli, definitivamente, che la strage era idonea a portare vantaggi all’organizzazione.

Sotto questi profili non possono esservi dubbi di sorta, non solo perché di «trattativa», «dialogo», ha espressamente parlato il cap. De Donno (il gen. Mori, più attento alle parole, ha quasi sempre evitato questi due termini), ma soprattutto perché non merita nessuna qualificazione diversa la proposta, non importa con quali intenzioni formulata (prendere tempo; costringere il Ciancimino a scoprirsi o per altro) di contattare di vertici di «cosa nostra» per capire cosa volessero (in cambio della cessazione delle stragi).

Qui la logica si impone con tanta evidenza che non ha bisogno di essere spiegata.

Quanto agli effetti che ebbe sui capi mafiosi soccorrono, assolutamente logiche, tempestive e congruenti, le dichiarazioni di Brusca.

Su questo personaggio si potrà dire, ancora una volta, quello che si vuole, ma il tempo (luglio-agosto 1996) in cui parlò, per la prima volta, di questa vicenda, spazza ogni dubbio sulla assoluta veridicità di quanto ebbe a raccontare.

Allora, infatti, l’esistenza di questa trattativa era sconosciuta a tutti i protagonisti di questo processo; Brusca non poteva «prenderla» da nessuno (lo stesso generale Mori ha dichiarato di averla raccontata al pubblico ministero di Firenze nel mese di agosto del 1997).

Eppure, egli ne parlò in termini assolutamente convergenti (e speculari) con quelli introdotti dai due testi di polizia giudiziaria sopra esaminati.

Infatti, confrontando il racconto di Brusca e quello di Mori e De Donno balza evidente che parlano della stessa cosa: uomini, tempi, oggetto tornano con assoluta precisione; o almeno, tornano in maniera tale da escludere che testi e collaboratore parlino di cose diverse.

Questo vale, innanzitutto, per gli uomini: i testi hanno espressamente dichiarato che la controparte mafiosa della trattativa erano i «corleonesi»; anzi, direttamente Riina. Brusca ha confermato che della trattativa gli parlò personalmente Riina.

Vale per i tempi: i testi hanno dichiarato che si mossero dopo la strage di Capaci; il col. Mori entrò in scena dopo la strage di via D’Amelio; la richiesta di accreditamento fu fatta da Ciancimino l’1-10-92; l’interruzione della trattativa avvenne il 18-10-92.

Brusca ha reso dichiarazioni assolutamente speculari, anche se non si è rivelato sempre sicuro sui tempi (non ricorda se Riina gli parlò della trattativa tra la strage di Capaci e via D’Amelio, ovvero successivamente a quest’ultima; ha parlato di un «colpetto» da dare per ravvivare la trattativa verso settembre-ottobre del 1992, che è terribilmente vicino al 18-10-92).

Ma le defaillances sui tempi sono, come si è visto in questo processo (e in molti altri ancora), comuni a tutti i testi e collaboratori che non usino annotare nelle agende gli eventi di cui sono spettatori o protagonisti. Questa deficienza della mente umana è talmente nota, collaudata e comprensibile che non può autorizzare alcun giudizio tranciante su nessun dichiarante, qualunque sia la sua veste processuale.

Sta di fatto che, in ciò che ha raccontato Brusca, vi è quanto basta per essere certi del parallelismo tra la vicenda raccontata da lui e quella raccontata dal gen. Mori e dal cap. De Donno.

Vale anche per l’oggetto. I testi non hanno fatto alcun riferimento alle richieste avanzate da «cosa nostra» per porre fine alle stragi; anzi, hanno espressamente escluso di aver mai sentito parlare di «papello».

Brusca, dal canto suo, ha dichiarato di aver appreso da Riina di richieste condensate in un lungo «papello». Personalmente, senza aver ricevuto spiegazioni di sorta, comprese che Riina si riferiva agli istituti giuridici che più angustiavano «cosa nostra» in quel periodo: il 41/bis, la legge sui collaboratori, la riapertura dei processi, ecc.

Non è inutile dire che questa diversità di racconto può avere varie spiegazioni. La prima (e più plausibile) è che Ciancimino si sia astenuto dal fare menzione delle richieste di Riina una volta compreso che il gen. Mori non aveva nulla da offrire. L’altra è che queste richieste non fossero ancora pervenute a Ciancimino e si fossero fermate in mano a Cinà, in attesa di divenire note dopo la verifica della «serietà» della parte istituzionale statale. Nell’un caso e nell’altro non autorizzano alcuna conclusione negativa su Brusca.

© Riproduzione riservata


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Sentenza della Corte d’Assise di Firenze

Source link

Di