tutto quello che c’è da sapere


Il regime PEX (Participation Exemption) è una agevolazione fiscale. Consente alle società di capitali e agli enti soggetti a IRES di escludere dal reddito imponibile fino al 95% delle plusvalenze e dei dividendi derivanti dalla detenzione o cessione di partecipazioni societarie. Si evita in questo modo la doppia tassazione economica sugli utili già tassati alla società partecipata.

 

Cosa si intende per regime PEX?

Il regime PEX (Participation Exemption) è un’agevolazione fiscale prevista dall’art. 87 del TUIR che esenta il 95% delle plusvalenze e dei dividendi derivanti da partecipazioni societarie. Ed evita che gli stessi utili vengano tassati due volte. Il meccanismo è semplice: gli utili prodotti da una società vengono già tassati in capo a quest’ultima; senza la PEX, verrebbero tassati una seconda volta quando la società socia li incassa come dividendi o realizza una plusvalenza cedendo la partecipazione. La doppia imposizione economica che ne risulterebbe penalizza chi investe attraverso strutture societarie rispetto a chi opera direttamente sul mercato.

La PEX è uno strumento di pianificazione fiscale legittima, coerente con la normativa europea sulla neutralità fiscale degli investimenti, ed è ampiamente usato da holding e gruppi societari italiani e internazionali. Non si applica però in automatico: occorre rispettare quattro requisiti cumulativi stabiliti dalla legge, e con la Legge di Bilancio 2026 alcune condizioni sono diventate più selettive. Chi gestisce una holding o sta pianificando una cessione di quote ha tutto l’interesse a verificare la propria posizione prima di procedere.
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A chi è rivolto il regime PEX?

Il regime PEX si applica ai soggetti IRES, società di capitali, enti commerciali e holding, che detengono partecipazioni in altre società di capitali, residenti o estere. Ne sono escluse le persone fisiche che investono a titolo privato, le imprese in regime semplificato e le cosiddette imprese minori.

In pratica, possono accedere al regime PEX:

  • le società di capitali (S.p.A. e S.r.l.) che detengono quote in altre società, indipendentemente dalla dimensione
  • le holding di partecipazione, pure o miste, che gestiscono quote in società operative
  • gli enti commerciali soggetti a IRES, compresi certi fondi e veicoli di investimento istituzionale
  • gli imprenditori individuali e le società di persone in regime ordinario, limitatamente alla componente del reddito d’impresa

Sono escluse le persone fisiche che vendono partecipazioni nel proprio portafoglio privato e le società che non rispettano il requisito dell’attività commerciale effettiva.

Per chi investe tramite piattaforme di equity crowdfunding, la struttura giuridica prescelta non è un dettaglio secondario: detenere le quote come persona fisica o attraverso una S.r.l. soggetta a IRES può fare una differenza fiscale molto rilevante al momento dell’exit.

 

Quali vantaggi fiscali presenta il regime PEX?

Il beneficio principale è immediato: con il regime PEX, solo il 5% della plusvalenza o del dividendo entra nella base imponibile IRES, con un’aliquota effettiva che scende a circa l’1,2% sull’intero importo.

Ecco come funziona in concreto per le tre fattispecie principali:

  • plusvalenze PEX: quando si cede una partecipazione che rispetta i requisiti, il 95% del guadagno è esente da imposta. Solo il 5% restante viene assoggettato all’IRES al 24%, producendo un’aliquota effettiva di circa 1,2%, contro il 24% che si pagherebbe senza il regime
  • regime PEX dividendi: i dividendi distribuiti dalla partecipata concorrono al reddito d’impresa del socio solo per il 5%. Il meccanismo è analogo a quello previsto dalla direttiva europea Parent-Subsidiary, pensata proprio per evitare la tassazione a cascata all’interno dei gruppi societari
  • minusvalenze: l’altra faccia della medaglia è che le perdite da cessione di partecipazioni PEX sono integralmente indeducibili. Il regime è simmetrico: chi non paga quasi nulla sui guadagni non può nemmeno scaricare le perdite

Il vantaggio è particolarmente significativo nelle operazioni straordinarie — fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni di gruppi — dove le plusvalenze in gioco possono essere di importo molto elevato. Un investimento in private equity o in startup innovative, strutturato fin dall’inizio attraverso una holding soggetta a IRES, può beneficiare della PEX al momento dell’uscita, con un risparmio che vale concretamente diversi punti percentuali di rendimento netto.
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Quali sono i requisiti per accedere alla PEX?

Il regime PEX non si applica in automatico: l’art. 87 del TUIR prevede quattro requisiti che devono essere soddisfatti tutti insieme. Se anche uno solo manca, l’esenzione non si applica.

I quattro requisiti da verificare prima di qualsiasi operazione:

  • residenza della partecipata: la società partecipata deve risiedere in un paese che scambia informazioni fiscali con l’Italia in modo adeguato. Le società localizzate in giurisdizioni non cooperative — i cosìddetti paradisi fiscali — sono escluse, salvo riuscire a dimostrare il contrario
  • attività commerciale effettiva: la partecipata deve svolgere davvero un’attività commerciale. Sono fuori le società di mero godimento, come le holding immobiliari “di comodo” o i veicoli che detengono solo asset patrimoniali senza produrre nulla — perché il regime non è pensato per strutture prive di sostanza economica reale
  • periodo minimo di possesso: le partecipazioni devono essere detenute in modo ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente alla cessione. Nella pratica significa aver tenuto le quote per almeno un anno intero prima di venderle
  • classificazione nelle immobilizzazioni finanziarie: le quote devono risultare iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Questo distingue le partecipazioni strategiche da quelle acquisite a scopo speculativo, che restano nell’attivo circolante e non accedono al regime

Con la Legge di Bilancio 2026 sono stati introdotti anche requisiti dimensionali minimi per chi partecipa a club deal o strutture simili: la quota deve rappresentare almeno il 5% dei diritti di voto oppure avere un valore di carico non inferiore a 500.000 euro. Chi investe tramite crowdinvesting con quote più piccole dovrebbe verificare con il proprio consulente fiscale se rientra ancora nei criteri.

 

Come funziona la Participation Exemption?

In concreto, la Participation Exemption esclude il 95% della plusvalenza o del dividendo dalla base imponibile IRES: solo il 5% residuo entra nel calcolo dell’imposta, a condizione che tutti e quattro i requisiti dell’art. 87 TUIR siano presenti al momento dell’operazione.

Il percorso operativo, passo dopo passo:

  • verifica dei requisiti: prima di cedere una partecipazione o incassare dividendi, il soggetto IRES controlla che siano soddisfatte tutte le condizioni previste: residenza della partecipata, natura dell’attività svolta, durata del possesso e classificazione contabile
  • calcolo della plusvalenza: la plusvalenza è la differenza tra il prezzo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. È su questo importo che si calcola il 5% imponibile
  • dichiarazione fiscale: nel modello Redditi SC, solo quel 5% entra tra i componenti positivi del reddito d’impresa. Il restante 95% non compare nella base imponibile
  • calcolo dell’imposta: l’IRES al 24% si applica esclusivamente sul 5% imponibile, portando l’aliquota effettiva complessiva a circa 1,2% sull’intera plusvalenza

Esempio concreto di applicazione PEX

Una S.r.l. holding vende la propria partecipazione in una startup per 2.000.000 euro, dopo averla acquistata a 500.000 euro. La plusvalenza è di 1.500.000 euro. Con la PEX, solo 75.000 euro (il 5%) entrano nel reddito imponibile e l’imposta dovuta è circa 18.000 euro. Senza il regime, la stessa operazione costerebbe 360.000 euro di IRES: un risparmio di oltre 340.000 euro che chiarisce perché la struttura societaria con cui si investe non è mai una scelta indifferente.

Chi struttura investimenti in startup o PMI, ad esempio dopo una due diligence approfondita seguita da un’operazione di venture capital, dovrebbe pianificare il veicolo societario prima ancora di sottoscrivere le quote. Il regime PEX non è retroattivo: la classificazione in bilancio e il rispetto del periodo minimo di possesso devono essere garantiti fin dall’inizio, non recuperati in un secondo momento.

 

Regime PEX e Legge di Bilancio 2026: cosa cambia

Con la Legge di Bilancio 2026 l’accesso al regime PEX si è fatto più selettivo: il legislatore ha introdotto soglie minime per le partecipazioni in club deal e strutture di co-investimento, per limitare l’utilizzo del regime a operazioni con una sostanza economica reale.

Chi partecipa a un club deal o a un veicolo di co-investimento deve ora detenere una quota che rappresenti almeno il 5% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, oppure avere un valore di carico non inferiore a 500.000 euro. Chi era sotto queste soglie — tipicamente chi investe in strutture collettive informali con ticket ridotti — rischia di non rientrare più nei criteri. C’è anche un secondo fronte da tenere d’occhio: per le partecipazioni in società estere, la verifica sullo scambio di informazioni va condotta sugli elenchi aggiornati dall’Agenzia delle Entrate, che nel 2026 ha rivisto alcune giurisdizioni ammesse.

Prima di strutturare qualsiasi operazione che coinvolga il regime PEX, è opportuno affidarsi a un consulente fiscale specializzato: verificare la sussistenza di tutti i requisiti e pianificare l’investimento dalla fase iniziale è il modo più efficace per non perdere il beneficio al momento dell’exit.
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