La Cassazione nell’ordinanza n. 20728/2026 chiarisce che le spese future di assistenza e mediche sostenute per un soggetto invalido non possono essere assoggettate allo stesso regime probatorio delle spese già sostenute. Il danno patrimoniale futuro per assistenza permanente è un pregiudizio continuativo che si produce de die in diem, liquidabile con metodi distinti — rendita vitalizia, capitalizzazione o moltiplicazione per coefficiente — purché sia stato allegato dal danneggiato.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda la distinzione — spesso trascurata nella prassi — tra il regime probatorio del danno patrimoniale passato e quello del danno futuro in caso di invalidità permanente.
La Corte ribadisce che pretendere la prova della spesa futura come se fosse già avvenuta costituisce un errore di diritto, con conseguente cassazione della decisione. La pronuncia conferma che l’allegazione delle esigenze assistenziali future è sufficiente ad aprire la strada alla liquidazione equitativa, senza necessità di documentare spese non ancora effettuate.
Il caso
Tizio e Mevia, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Livia, hanno convenuto in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Alfa (ASL di Latina), esponendo che nel marzo 2001, durante la trentatreesima settimana di gravidanza, Mevia era stata ricoverata d’urgenza per forti dolori addominali conseguenti a una caduta. Sottoposta a monitoraggi fetali con cardiotocografo, nonostante i segnali di sofferenza fetale in corso, i sanitari avevano ipotizzato un’occlusione intestinale e disposto il trasferimento in altro presidio ospedaliero. Il parto, avvenuto con taglio cesareo, aveva dato alla luce Livia, affetta da invalidità permanente totale (100%) per la condizione di ipossia subita prima della nascita. I genitori hanno sostenuto che una diagnosi corretta avrebbe consentito di anticipare il parto, evitando o riducendo i danni.
Il Tribunale di Latina, recependo le conclusioni di una CTU che aveva accertato un’invalidità dell’80%, ha condannato la ASL al risarcimento del danno in favore della minore e dei genitori.
Gli attori hanno impugnato la decisione rivendicando un risarcimento maggiore, contestando in particolare la quantificazione del danno biologico e la mancata personalizzazione. La Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente il gravame, riconoscendo un maggiore danno patrimoniale alla minore e un più elevato danno riflesso in favore dei genitori, ma ha confermato il rigetto della domanda relativa alle spese mediche e di assistenza, sia passate sia future, per difetto di prova.
I motivi del ricorso in Cassazione
Tizio e Mevia, quest’ultima anche in qualità di amministratrice di sostegno della figlia ormai maggiorenne, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi:
- Con il primo motivo hanno censurato la liquidazione del danno riflesso, sostenendo che le tabelle del Tribunale di Roma del 2019 fossero state male applicate o fossero comunque inadeguate per i casi di macrolesione di un minore, e che il giudice avrebbe dovuto ricorrere al criterio equitativo puro ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c.
- Con il secondo motivo hanno contestato il mancato riconoscimento delle spese vive mediche e di assistenza, sostenute e da sostenersi, evidenziando che per quelle future — terapie riabilitative e interventi chirurgici — era ragionevole presumerne la continuazione, e che la loro liquidazione avrebbe dovuto avvenire in via equitativa sulla base delle spese pregresse.
La decisione della Cassazione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo, con conseguente cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Quanto al primo motivo, la Cassazione ha confermato l’orientamento già espresso (Cass. 13540/2023; Cass. 36560/2023) secondo cui, in materia di danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specifiche modalità di quantificazione, come quelle predisposte dal Tribunale di Roma, che dal 2019 contengono un apposito quadro dedicato ai danni riflessi subiti dai familiari della vittima primaria in caso di lesioni; la Corte d’appello h espressamente dato conto dei presupposti di fatto (età dei congiunti, speranza di vita) posti a base del calcolo. La richiesta di ricorso al criterio equitativo puro è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui non indicava per quale via e tenendo conto di quali circostanze tale criterio avrebbe dovuto condurre alla somma maggiore rivendicata.
Il secondo motivo è stato invece giudicato fondato. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano applicato alle spese future lo stesso regime probatorio delle spese già sostenute, richiedendo la dimostrazione dell’an e del quantum come se si trattasse di esborsi già effettuati. Questo approccio è stato ritenuto contrario al principio — già enunciato da Cass. 16844/2023 — secondo cui:
«Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce “de die in diem”, per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie».
Le spese future, dunque, se debitamente allegate, seguono un regime probatorio e un regime di liquidazione autonomi rispetto alle spese passate: non possono essere negate per difetto di prova della spesa in concreto già effettuata, ma devono essere liquidate con i metodi propri del danno futuro — rendita vitalizia, capitalizzazione o moltiplicazione per coefficiente di anticipazione.
Allegato:
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Avv. Anna Andreani
Source link


