La Cassazione riscrive i confini tra regresso e surrogazione


Il contributo si sofferma sull’istituto della surrogazione legale, che, in base alla recente pronuncia della Cassazione n. 16835/2026, è concorrente e complementare all’istituto del regresso, ma con esclusivo riferimento alle obbligazioni solidali c.d. asimmetriche; ne analizza inoltre le implicazioni per l’azione dell’assicuratore (di regresso o surrogazione) che, chiamato a tenere indenne il proprio assicurato/danneggiante, risarcisca per l’intero il creditore/danneggiato.


In tema di obbligazioni solidali passive, l’istituto della surrogazione legale trova operatività in via di concorrenza e di complementarità funzionale con l’istituto del regresso con esclusivo riferimento alle obbligazioni solidali c.d. asimmetriche, ossia contratte nell’interesse esclusivo di taluno dei debitori: solo in questo caso, infatti, il pagamento unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto.

1. La fattispecie: il problema del dies a quo del termine prescrizionale

La fattispecie alla base della pronuncia in commento concerne una Società condannata (con sentenza del 1994 passata in giudicato nel maggio del 2008) al risarcimento del danno a favore degli eredi di un dipendente deceduto a causa prolungata esposizione alle polveri di amianto, la quale, nel mese di aprile 1999, aveva corrisposto un’ingente somma a favore degli aventi diritto, per poi convenire, nel dicembre del 2009, dinanzi al Tribunale di Brescia, l’INAIL, la Presidenza del Consiglio dei ministri e alcuni ministeri – considerati responsabili solidalmente insieme alla Società – per chiederne la condanna al pagamento di quanto corrisposto agli eredi del lavoratore.

Tanto il Tribunale, quanto la Corte d’Appello di Brescia, tuttavia, rigettavano la domanda della Società sulla base (anche) della rilevata avvenuta prescrizione decennale del diritto di regresso della Società, decorrente dal giorno del pagamento.

La Società presentava dunque ricorso per Cassazione, deducendo che il termine di prescrizione del diritto di regresso avrebbe cominciato a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza in forza del combinato disposto degli artt. 1310 e 2945 co. 2 c.c..

La Suprema Corte rigettava il ricorso sulla base degli accertamenti di merito compiuti dalle Corti territoriali (i quali escludevano la responsabilità dei presunti corresponsabili). Nel rilevare, tuttavia, come la soluzione della vicenda in esame si sarebbe potenzialmente configurata in maniera diversa (in caso di pluralità di soggetti responsabili) a seconda della qualificazione dell’azione esercitata dal debitore alla stregua di un’azione di regresso o di surrogazione (potendo il debitore, in quest’ultimo caso, avvalersi, in linea di principio, dell’effetto interruttivo della prescrizione operante a favore dell’originario creditore), la Corte ha colto l’occasione per offrire un’estesa ed approfondita disamina del rapporto tra i due istituti, pronunciando un importante principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c..

2. Le statuizioni della Corte

Le argomentazioni e le statuizioni di principio enucleate dalla Corte di Cassazione possono essere così sintetizzate:

Il diritto di regresso

  • il diritto di regresso costituisce una situazione giuridica soggettiva attiva, distinta ed autonoma rispetto all’originario diritto di credito, che sorge ex novo nella sfera giuridica del debitore per effetto del pagamento dell’intero debito; agendo in regresso, il debitore può chiedere il rimborso delle spese necessariamente od utilmente sostenute per l’adempimento, nonché degli interessi pagati (spese non ripetibili con l’azione in surrogazione);
  • nelle obbligazioni solidali ex delicto, l’azione di regresso in senso proprio ex art. 2055 co. 2 c.c. esige, oltre alla condizione dell’avvenuto pagamento dell’intero debito risarcitorio da parte di colui che agisce, il presupposto del previo accertamento della corresponsabilità degli altri danneggianti verso i quali è indirizzata l’azione;
  • quanto alla prescrizione, la novità ed autonomia del diritto di regresso rispetto al credito adempiuto induce a ritenere che esso sia soggetto al termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal pagamento, non potendosi condividere, secondo la Suprema Corte, l’opinione dottrinale, seguita da risalente giurisprudenza, che individua il termine di prescrizione del diritto di regresso in relazione al titolo (contrattuale o extracontrattuale) dell’obbligazione originaria;

La surrogazione legale

  • la surrogazione di cui agli artt. 1201 ss. c.c., invece, non si configura come diritto autonomo, ma configura una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio e, dunque, una successione del solvens nell’originario diritto di credito, che muta titolare, nonché nelle garanzie reali e personali che accedono alla posizione di credito in cui è subentrato (possibilità, invece, esclusa nell’ambito del regresso);
  • la surrogazione si accosta all’altro istituto codicistico in cui si realizza la vicenda modificativa del rapporto obbligatorio, ossia la cessione del credito, in cui parimenti avviene il “passaggio” del diritto dalla sfera giuridica del creditore in quella del terzo, ferma la fondamentale differenza per cui la cessione concerne un rapporto non ancora eseguito, mentre la surrogazione dà luogo ad una vicenda traslativa di un credito già adempiuto;
  • con riguardo alla prescrizione, ciò comporta la continuazione del termine originario, che conserverà la medesima durata, salva l’estensione ai condebitori, ex art. 1310 co. 1 c.c., degli effetti interruttivi posti in essere dal creditore originario nei riguardi del solvens, dei quali anch’egli potrà giovarsi allorché, dopo aver adempiuto l’obbligazione solidale, agirà in surroga contro di loro;

L’operatività degli istituti nelle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo e in quelle ad interesse comune

  • deve reputarsi perfettamente logico che l’ordinamento attribuisca per la realizzazione dell’interesse del solvens rimedi giuridici concorrenti e complementari come il regresso e la surrogazione, funzionali al raggiungimento di livelli diversi di tutela, riconoscendo al titolare di scegliere se esercitare l’uno o l’altro o di integrarli tra loro, senza però poterli cumulare;
  • l’operatività della surrogazione, tuttavia, è limitata alle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo, essendo viceversa esclusa con riguardo alle obbligazioni solidali ad interesse comune, essendo l’adempimento di un debito altrui connotato, in questo caso, da una causa ulteriore rispetto a quella puramente estintiva, la quale giustifica l’effetto di trasferimento, nella sua sfera giuridica, del credito adempiuto e relativamente estinto;
  • il debitore in solido che ha pagato l’intero debito è legittimato, dunque, nell’ambito di una obbligazione solidale c.d. “asimmetrica”, ad agire verso il condebitore (o i condebitori) sia in regresso (chiedendo il rimborso dell’intera prestazione eseguita, nonché – nel caso di utilità dell’iniziativa esecutiva preceduta dal preavviso ai condebitori – delle spese necessarie ed utili sostenute e degli interessi pagati), sia in surrogazione (facendo valere le garanzie reali e personali che accedevano al credito nella cui titolarità è subentrato), soggiacendo ai relativi termini di prescrizione, eventualmente differenti, e alla diversa decorrenza, con possibilità, limitatamente al caso di azione in surrogazione, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310 co. 1 c.c.;
  • nelle obbligazioni solidali c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), ferma l’operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale in quanto il pagamento dell’intero debito da parte del condebitore non proviene da un rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore atta a giustificare la produzione, oltre che un effetto (relativamente estintivo), anche di un ulteriore effetto di carattere traslativo;

La disciplina della fideiussione

  • l’analisi svolta trova conferma, secondo la Suprema Corte, nella disciplina della fideiussione – tipico esempio di obbligazione solidale passiva ad interesse esclusivo – in cui la vicenda successoria della surrogazione è specificamente regolata insieme al regresso: ai sensi degli artt. 1950 e 1952, infatti, il regresso viene esteso agli interessi ed alle spese fatte dal fideiussore dopo aver dato preavviso al debitore principale, mentre ai sensi dell’art. 1955 c.c. la surrogazione comprende necessariamente il subingresso nel diritto, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore medesimo;
  • ciò confermerebbe da un lato la concorrente operatività dei due istituti (quali rimedi reciprocamente complementari di riequilibrio dei rapporti tra il condebitore adempiente e gli altri condebitori) e, dall’altro, l’incompatibilità della vicenda successoria della surrogazione legale con gli effetti dell’adempimento delle obbligazioni solidali ad interesse comune, circoscritti, nel lato interno, al solo diritto di regresso.

3. Nella vicenda concreta

Alla luce della disamina offerta, la Cassazione ha precisato che il pagamento effettuato dalla Società avrebbe comunque rappresentato l’adempimento di un’obbligazione risarcitoria ad interesse comune, sicché l’azione di ripetizione dell’importo pagato non avrebbe potuto che qualificarsi, in ogni caso, come azione di regresso soggetta, in quanto tale, all’ordinario termine di prescrizione decorrente dalla data del pagamento.

4. Conclusioni

La decisione della Suprema Corte, per la sua ampiezza sistematica e per la quantità di profili dogmatici affrontati, assume notevole importanza nella definizione dei complessi rapporti tra l’istituto della surroga e quello del regresso, in relazione ai quali erano state avanzate diverse teorie tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

Quanto alla specifica figura dell’assicuratore che, chiamato a tenere indenne il proprio assicurato/danneggiante – solidalmente obbligato insieme ad altri soggetti – risarcisca per l’intero il creditore/danneggiato, sembra potersi ritenere che esso potrà scegliere tra due diverse opzioni.

Da un lato, infatti, potrebbe decidere di agire in regresso nei confronti degli altri corresponsabili, subentrando nel diritto spettante al proprio assicurato, sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione.

Dall’altro lato potrebbe, ad avviso degli scriventi, decidere di surrogarsi nella posizione del creditore originario ai sensi dell’art. 1203 n. 3 c.c., con possibilità di fruire delle cause di interruzione della prescrizione di cui quest’ultimo avrebbe potuto avvalersi.

L’assicuratore, infatti, rientrerebbe tra i soggetti tenuti “per altri” al pagamento di un debito altrui (quello, appunto, dell’assicurato), con la conseguente possibilità di surrogarsi, a seguito del pagamento, non solo nella posizione del proprio assicurato ex art. 1916 c.c., bensì anche nella posizione dell’originario creditore interamente soddisfatto.

Il pagamento effettuato dall’assicuratore risulterebbe connotato, in quest’ottica, da una causa ulteriore rispetto a quella puramente estintiva, la quale troverebbe la propria origine nel contratto di assicurazione e risulterebbe idonea a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un ulteriore effetto di carattere traslativo.

Tale “doppio binario” (esercizio del diritto di regresso / surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c.) consentirebbe all’assicuratore di poter disporre di una doppia tutela per il recupero del proprio credito, la quale potrebbe risultare decisiva in un caso come quello alla base della sentenza in esame, in cui il termine di prescrizione risultava essere stato interrotto sino al giorno del passaggio in giudicato della sentenza ex artt. 1310 e 2945 co. 2 c.c.

In caso di obbligazioni solidali ex delicto, tuttavia, l’azione di regresso dell’assicuratore ex art. 2055 co. 2 c.c. esigerà, oltre alla condizione dell’avvenuto pagamento dell’intero debito risarcitorio, il presupposto del “previo accertamento giudiziale della responsabilità concorrente degli altri presunti danneggianti”: senza tale accertamento, l’unico strumento a disposizione del solvens rimarrà la surrogazione nel diritto del danneggiato ex art. 1203 n. 3 c.c..


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