Una delle problematiche più dibattute riguarda la validità delle clausole cosiddette “vessatorie” – quelle che, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, del Codice Civile impongono particolari oneri o limitazioni a carico della parte aderente – nei contratti online tra professionisti (c.d. contratti Business-to-Business o B2B).
La suddetta disposizione, concepita in un’epoca in cui la contrattazione era esclusivamente cartacea, richiede per la loro efficacia una “specifica approvazione per iscritto”.
Nell’ambiente dematerializzato di internet come si traduce questo requisito?
È sufficiente la comune pratica del “point and click”, ossia la spunta di una casella (il c.d. “flag”) per manifestare tale specifica approvazione?
Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20945, pubblicata il 20 giugno 2026, fornendo una risposta chiara e dirompente.
La pronuncia, oltre a risolvere aspetti processuali di notevole interesse, ha enunciato un principio di diritto destinato a incidere profondamente sulle modalità di redazione e conclusione dei contratti online, imponendo agli operatori economici un deciso cambio di passo per garantire la validità delle proprie condizioni generali.
IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità traeva origine da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso in modalità digitale da una società per l’alimentazione di una struttura ricettiva che la stessa gestiva.
Nel corso del rapporto quest’ultima riscontrava un ingente e anomalo aumento dei costi in bolletta, dovuto a una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali operata dal fornitore, senza che le fosse mai pervenuta alcuna comunicazione in merito.
Pertanto la società cliente agiva in giudizio contro la fornitrice chiedendo al Tribunale di accertare l’inadempimento di quest’ultima rispetto alle obbligazioni assunte con conseguente sua condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate.
La convenuta si difendeva eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando in via principale l’art. 16 delle condizioni generali di contratto, che stabiliva la competenza esclusiva di un foro diverso.
Il Tribunale, pur rigettando l’eccezione basata sul foro convenzionale per mancanza della specifica approvazione scritta della relativa clausola, dichiarava comunque la propria incompetenza a favore dello stesso Tribunale indicato dalla convenuta, fondando la decisione sulla base di altri criteri legali e più precisamente i criteri di cui all’art. 20 c.p.c., quanto al foro in cui l’obbligazione è sorta e in cui deve essere eseguita (in entrambi i casi, dove la società fornitrice aveva la sede legale, dove il contratto si era concluso e dove il pagamento delle somme dalla stessa richieste doveva essere effettuato).
Avverso la decisione del Tribunale, l’attrice proponeva ricorso per regolamento di competenza.
LA DECISIONE: La Cassazione ha dato ragione all’originaria società attrice, cogliendo l’occasione per affrontare la cruciale questione della validità della clausola di deroga al foro nei contratti on line.
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi della validità della clausola sul foro esclusivo, che rientra nel novero di quelle vessatorie ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c.
Trattandosi di un contratto tra professionisti (B2B), non trova applicazione la più protettiva disciplina del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) ma la regola generale codicistica che impone, per l’efficacia di tali clausole, una specifica approvazione per iscritto.
Gli Ermellini hanno innanzitutto chiarito che le norme sulla conclusione dei contratti, incluse quelle sulle clausole vessatorie, si applicano pienamente anche ai contratti conclusi per via telematica, come espressamente previsto dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003 (c.d. Decreto E-commerce).
Tale norma stabilisce testualmente: “Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica”.
Il punto dirimente è come tale requisito formale debba essere soddisfatto nel contesto digitale.
La difesa della società fornitrice dell’energia elettrica sosteneva la validità della clausola in quanto approvata tramite un “doppio flag”, ossia una doppia spunta di caselle online.
La Cassazione ha ritenuto del tutto insufficiente tale modalità, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 9413/2021) con il quale aveva distinto tra:
Firma elettronica “pesante” (avanzata, qualificata o digitale), che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua identificazione.
Firma elettronica “leggera”, intesa come un insieme di dati elettronici utilizzati come metodo di autenticazione informatica (ad es. username e password, o un codice One Time Password – OTP).
Per i contratti che non richiedono la forma scritta a pena di nullità (ad substantiam), come quello di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto sufficiente l’utilizzo di una firma elettronica leggera per la specifica approvazione delle clausole vessatorie. Tuttavia, hanno precisato in modo inequivocabile che a tale categoria non può essere ricondotta la mera spunta di una casella.
Sulla base delle suddette considerazioni, gli Ermellini hanno dichiarato la competenza territoriale del Tribunale originariamente affermando il seguente principio di diritto:
“in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) –, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa”.
La Corte, quindi, eleva lo standard richiesto: il semplice “flag” non assicura quel grado di attenzione e consapevolezza che l’art. 1341 c.c. intende tutelare. Quindi ai fini di integrare la specifica approvazione per iscritto è necessario l’utilizzo di strumenti di firma elettronica che garantiscano la consapevolezza dell’aderente. In altri termini, affinchè l’approvazione sia “specifica”, è necessario un processo di autenticazione informatica che possa essere ragionevolmente ricondotto alla volontà del contraente di accettare una clausola a lui sfavorevole.
L’esempio fornito dalla stessa Corte è quello dell’inserimento di un codice OTP (One Time Password) inviato via SMS o e-mail, che costituisce una forma di firma elettronica leggera ai sensi del Regolamento europeo eIDAS.
Sulla scorta della decisione in commento, a parere dello scrivente, tutte le imprese che operano online e si avvalgono di condizioni generali di contratto nei rapporti B2B sono chiamate a una revisione immediata dei propri processi di conclusione dei contratti.
La diffusa pratica di richiedere una prima spunta per l’accettazione delle condizioni generali e una seconda (“doppio flag”) per l’approvazione specifica di un elenco di clausole vessatorie deve considerarsi, alla luce della suddetta decisione, inefficace a vincolare l’aderente rispetto a tali clausole.
Gli operatori dovranno implementare soluzioni tecniche che integrino una forma di firma elettronica, anche “leggera”, per la specifica approvazione delle clausole ex art. 1341, secondo comma, c.c.
Ciò significa predisporre un form dedicato che, ad esempio, richieda all’utente l’inserimento di un codice ricevuto sul proprio cellulare o via email per poter validamente accettare clausole quali la deroga alla competenza territoriale, limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso per il predisponente, ecc.
In assenza di tale accorgimento, queste clausole, pur presenti nel contratto, saranno considerate inefficaci, con conseguenze potenzialmente molto gravi per l’impresa predisponente, che si vedrà privata di importanti tutele contrattuali e sarà esposta a contenziosi in fori non preventivati e all’inapplicabilità di pattuizioni per lei vantaggiose.
In conclusione, l’ordinanza in commento segna un punto di svolta, allineando la prassi del commercio elettronico alla ratio di tutela del contraente aderente sottesa alla normativa codicistica.
La Corte non frena l’innovazione, ma la canalizza verso soluzioni che, pur garantendo efficienza, non sacrifichino la consapevolezza e la ponderazione necessarie quando si accettano patti particolarmente onerosi.
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Avv. Giovanni Iaria
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