Monopattini elettrici 2026: tutto sulla nuove norme


In questo articolo troverai una guida aggiornata al 2026 sui monopattini elettrici: cosa prevede la normativa su casco, targa e assicurazione, i requisiti tecnici e le regole di circolazione per fugare ogni dubbio, anche a proposito di multe.

I monopattini elettrici sono da tempo entrati stabilmente nella micromobilità personale e condivisa, ma, a seguito dell’entrata in vigore a fine 2024 del Nuovo Codice della Strada e dopo un periodo di caos normativo e operativo, ora il loro uso è disciplinato da regole molto più precise rispetto al passato. Chi li usa per spostarsi in città infatti deve fare i conti con nuovi obblighi e nuovi limiti: le novità più importanti riguardano casco, contrassegno identificativo e assicurazione RC, ma non sono le uniche cose da sapere.

Oggi il monopattino elettrico non è più un mezzo di trasporto “libero” nel senso più informale del termine. È un veicolo da usare secondo le regole, con obblighi che coinvolgono chi lo guida, il mezzo stesso e, in alcuni casi, anche il modo in cui viene acquistato o registrato.


In questa guida trovi tutto quello che serve per capire come metterti in regola e circolare senza rischiare sanzioni.

Monopattini elettrici: le nuove regole entrate in vigore nel 2026

Le nuove disposizioni non arrivano per complicare la vita a chi usa il monopattino elettrico, ma per mettere ordine in un settore non regolamentato e cresciuto molto velocemente. Negli ultimi anni, infatti, la micromobilità si è diffusa nelle città italiane con una rapidità superiore rispetto alla capacità normativa di seguirne l’evoluzione. Il risultato è stato un quadro normativo frammentato, spesso limitato a buone pratiche piuttosto che regolamentato in modo univoco.

I nuovi obblighi intervengono proprio per colmare queste lacune, per ridurre le incertezze e per rendere il monopattino un mezzo più sicuro per chi lo guida e per gli altri utenti della strada. La logica di fondo è semplice: se un mezzo circola nello spazio urbano condividendolo con auto, bici e pedoni, deve rispettare regole chiare e verificabili. È da qui che nascono i tre grandi obblighi che hanno scatenato discussioni e controversie, fino alla messa in atto di questi ultimi mesi: il contrassegno identificativo (il cosiddetto “targhino“), l’assicurazione RC e l’obbligo del casco per tutti.

Queste le tre date chiave:

Nuova regola In vigore dal Fonte normativa
Casco per tutti 14 dicembre 2024 L. 177/2024, art. 18
Targhino identificativo 16 maggio 2026 DD MIT n. 110/2026, G.U. 63/2026
Assicurazione RC verso terzi 16 luglio 2026 Circolare MIT-MIMIT 17/04/2026


Il casco è obbligatorio per tutti

Monopattini elettrici 2026_casco

Il primo punto da chiarire è che ora il casco è obbligatorio per chiunque guidi un monopattino elettrico, senza distinzione di età. Non vale più solo per i minorenni e non esistono eccezioni legate al tipo di percorso o alla durata dello spostamento. Questa regola ha il chiaro obiettivo di ridurre la gravità degli incidenti, soprattutto in ambito urbano, dove frenate improvvise, ostacoli e asfalto irregolare possono aggravare gli esiti di una caduta.

Non serve un modello speciale pensato solo per il monopattino: bastano i caschi per bici o skateboard, purché conformi agli standard richiesti dalla normativa, in particolare UNI EN 1078 o UNI EN 1080. Come quello per sciare, un buon casco deve stare fermo, coprire bene la testa e non essere troppo largo o troppo pesante. Se è mal regolato, perde gran parte della sua utilità.

Il contrassegno identificativo, o “targhino”

Nel caso del monopattino elettrico non si tratta di una targa tradizionale come quella dell’auto o della moto, ma di un contrassegno identificativo personale, collegato al proprietario e non al mezzo. Non trasforma il monopattino in un ciclomotore: rimane un mezzo di micromobilità con un regime normativo specifico.


L’obbligo del contrassegno è scattato il 16 maggio 2026 (Decreto Direttoriale MIT n. 110 del 6 marzo 2026, pubblicato in G.U. n. 63/2026). Dal momento in cui è entrato in vigore, chi circola a bordo di un monopattino elettrico su strada pubblica deve esporre il contrassegno secondo le modalità previste. L’obiettivo è rendere più semplice l’identificazione del veicolo in caso di controlli, incidenti o violazioni.

Il targhino è legato al codice fiscale del proprietario, non al mezzo. Se vendi il monopattino, devi annullare il tuo contrassegno tramite il Portale dell’Automobilista e il nuovo proprietario dovrà richiederne uno a suo nome. Se invece sostituisci il monopattino, puoi spostare il tuo targhino sul nuovo mezzo.

Come si richiede il targhino: la procedura passo per passo

Se hai SPID di livello 2 o CIE, la procedura si fa interamente online in circa trenta minuti e ha un costo relativamente basso:

  1. Vai sul Portale dell’Automobilista e accedi con SPID di livello 2 oppure con la tua Carta d’Identità Elettronica;
  2. Nella sezione Gestione Pratiche Online (GPO) seleziona la pratica “RILASCIO CONTRASSEGNO MONOPATTINI” e compila il modulo con i tuoi dati personali e quelli del monopattino;
  3. Effettua il pagamento tramite PagoPA: il costo base è di € 8,66 (costo di produzione del contrassegno, a cura dell’IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) + € 16,00 di imposta di bollo + circa € 9,00 di diritti di motorizzazione, per un totale di circa € 33. Il codice-tariffa da usare è N174 per la maggior parte del territorio nazionale (varia per Valle d’Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia);
  4. Carica i documenti: il modulo firmato, la ricevuta PagoPA e una copia del documento di identità in corso di validità;
  5. Prenota un appuntamento per il ritiro fisico del contrassegno presso un Ufficio della Motorizzazione Civile o un’agenzia di consulenza automobilistica abilitata. Dal 5 giugno 2026 (Decreto Direttoriale n. 289/2026) il ritiro è possibile anche direttamente presso gli studi di consulenza accreditati, senza dover andare alla Motorizzazione;
  6. Al momento del ritiro presenta il documento di identità usato in fase di richiesta.

Se non hai SPID o CIE puoi rivolgerti a un’agenzia di consulenza automobilistica accreditata, che gestisce l’intera pratica per te. Il costo aggiuntivo si aggira tra i € 75 e i € 170. Chi è minorenne deve far presentare l’istanza al genitore o al tutore, con una fotocopia del proprio documento.

Dove applicare il targhino

Una volta ritirato, il contrassegno va applicato su una superficie preventivamente pulita e asciutta, nella posizione indicata dalla normativa:


  • sul parafango posteriore, nell’apposito alloggiamento, se presente;
  • sul piantone dello sterzo (cannotto anteriore), in assenza del parafango, a un’altezza compresa tra 20 cm e 1,20 m dal suolo.

Va applicato in posizione verticale e leggibile, rispettando le istruzioni di rimozione dal supporto siliconato e i tempi di adesione indicati. Un contrassegno applicato male, danneggiato o non leggibile può essere contestato durante un controllo.

L’assicurazione RC obbligatoria

L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi è obbligatoria dal 16 luglio 2026. È la seconda grande novità del 2026 e avvicina il monopattino a una logica di responsabilità già nota per auto e moto: chi usa il mezzo deve essere coperto per i danni che potrebbe causare a terzi.

La data originaria dell’obbligo era il 16 maggio 2026, ma è stata prorogata di due mesi su richiesta dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), che aveva bisogno di tempo per strutturare i prodotti e calibrare i premi su una categoria di rischio completamente nuova (Circolare congiunta MIT-MIMIT del 17 aprile 2026).

Cosa copre e cosa no

La polizza RC copre i danni causati a terzi durante la guida: lesioni a pedoni, danni ad altri veicoli, qualsiasi conseguenza economica derivante da un sinistro di cui sei ritenuto responsabile. I massimali minimi obbligatori per legge sono gli stessi già previsti per automobili e motocicli: € 6,45 milioni per i danni alle persone e € 1,3 milioni per i danni alle cose.

La polizza RC non copre automaticamente i danni al tuo monopattino né i tuoi eventuali infortuni, salvo che tu scelga garanzie aggiuntive specifiche.


Attenzione: la polizza RC “capofamiglia” non è sufficiente. Molte coperture di questo tipo escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di RC auto e, in ogni caso, non sono configurate per gestire il codice del contrassegno identificativo, che deve essere riportato esplicitamente nella polizza per avere validità legale.

Quanto costa

Le stime di Assoutenti parlano di una forchetta annuale tra € 25 e € 150, a seconda della compagnia e delle garanzie aggiuntive scelte. Un margine così ampio riflette la novità del prodotto: le compagnie infatti non hanno ancora dati storici sufficienti per affinare i calcoli e il mercato si sta strutturando proprio in queste settimane.

Cosa verificare prima di firmare

Prima di sottoscrivere una polizza, è meglio verificare alcuni aspetti:

  • Il targhino deve già essere in tuo possesso. La polizza RC viene associata al contrassegno: se non l’hai ancora ottenuto, non puoi assicurare il mezzo;
  • Se il monopattino è condiviso in famiglia, verifica che la polizza copra tutti i conducenti e non solo l’intestatario;
  • Scegli una polizza specifica per i monopattini, non una generica RC o una RC capofamiglia;
  • Indennizzo diretto non previsto (almeno per i primi due anni): chi subisce un danno da un monopattino dovrà rivolgersi all’assicurazione del responsabile, non alla propria.

La piattaforma MIT-ANIA

La piattaforma del Ministero delle Infrastrutture è interoperabile con quella dell’ANIA. Questo significa che ogni contrassegno viene automaticamente associato ai dati della polizza, permettendo alle forze dell’ordine di effettuare le verifiche in tempo reale: in caso di controllo, basta il targhino per risalire immediatamente alla copertura assicurativa o alla sua assenza.

Visitare le città italiane in monopattino:
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Le regole di circolazione con il monopattino elettrico

Monopattini elettrici 2026 regoleMonopattini elettrici 2026 regole

A questo punto può essere utile una sintesi delle regole già in vigore in materia di monopattini elettrici.

Il monopattino elettrico può circolare su:

  • strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h;
  • piste ciclabili e corsie riservate alle bici;
  • zone 30 e aree pedonali, a passo d’uomo (max 6 km/h).

È invece vietato circolare:


  • sui marciapiedi (solo conduzione a mano);
  • sulle strade extraurbane (statali, provinciali, autostrade);
  • sulle strade urbane con limite superiore a 50 km/h;
  • nelle aree private non accessibili al pubblico senza autorizzazione.

I limiti di velocità:

Contesto Limite
Strade urbane aperte al traffico 20 km/h
Aree pedonali (dove consentito) 6 km/h (a passo d’uomo)
Strade extraurbane Vietato
Marciapiedi Vietato (solo conduzione a mano)

Il monopattino deve essere dotato di un regolatore di velocità impostabile su entrambi i limiti.

Gli altri obblighi di comportamento

Oltre al casco e al targhino, il Codice della Strada prevede una serie di regole di condotta che restano valide:

  • Età minima: 14 anni (nessuna patente richiesta);
  • Divieto di trasporto di passeggeri, animali o oggetti che compromettano l’equilibrio o la visibilità;
  • Divieto di traino;
  • Luci anteriori e posteriori obbligatorie nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità;
  • Giubbotto o bretelle retroriflettenti obbligatori di notte (da mezz’ora dopo il tramonto fino all’alba);
  • Indicatori luminosi di svolta e di frenata obbligatori sul mezzo;
  • Divieto di uso del telefono durante la guida.

Le sanzioni

Nuove norme portano con sé nuove sanzioni. Le infrazioni più comuni riguardano chi circola senza rispettare gli obblighi di base – casco, contrassegno identificativo, assicurazione e conformità del mezzo – e possono sommarsi tra loro se vengono contestate più violazioni nello stesso momento.


Infrazione Sanzione
Circolazione senza targhino €100–€400
Circolazione senza assicurazione RC (dal 16/07/2026) €100–€400
Circolazione senza casco €50–€200
Circolazione su marciapiedi o strade extraurbane €50–€250
Monopattino non conforme ai requisiti tecnici €200–€800

Le sanzioni sono cumulabili: chi viene fermato senza targhino, senza casco e con un mezzo non conforme può ricevere più contestazioni nello stesso verbale. Vale anche la pena ricordare che il mancato rispetto di una sola regola può far scattare il controllo su tutti gli altri aspetti del mezzo e del suo utilizzo.

Un caso speciale: se il monopattino ha una potenza nominale superiore a 500 W, viene classificato come ciclomotore non immatricolato. In questo caso le sanzioni superano i € 2.000 ed è previsto il sequestro del mezzo.

I requisiti tecnici del monopattino

Non tutti i monopattini elettrici possono circolare liberamente sulle strade italiane. La normativa richiede specifiche tecniche precise, pensate per garantire sicurezza e controllabilità del mezzo in ambito urbano. Per essere ammesso alla circolazione, un monopattino deve avere:

  • Marcatura CE;
  • Potenza nominale ≤ 500 W (attenzione: è la potenza nominale, non quella di picco);
  • Doppio freno indipendente (anteriore e posteriore);
  • Indicatori di direzione (frecce direzionali);
  • Regolatore di velocità impostabile su 20 km/h e 6 km/h;
  • Luci anteriore e posteriore;
  • Campanello udibile a 30 metri;
  • Catadiottri laterali e posteriori.

Un monopattino acquistato anni fa, su marketplace internazionali o all’estero potrebbe non soddisfare questi requisiti. In caso di dubbio, controlla la scheda tecnica del modello e la documentazione del produttore. La normativa italiana sanziona l’utente finale e verificare la conformità del mezzo è responsabilità di chi lo usa.


Chi usa il monopattino con frequenza dovrebbe verificare periodicamente anche lo stato del mezzo e provvedere alla manutenzione: freni, luci, pneumatici, campanello e impianto elettrico. Un controllo periodico può evitare guasti, incidenti e contestazioni.

Il monopattino elettrico in sharing

Monopattini elettrici 2026 sharingMonopattini elettrici 2026 sharing

Le nuove norme valgono anche per chi usa i monopattini in condivisione – i servizi di sharing o i fleet aziendali: le regole di circolazione valgono allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia privato o condiviso.

La differenza sostanziale è che su un monopattino privato tutti gli adempimenti amministrativi (targhino, assicurazione) sono in capo al proprietario. Su un mezzo in sharing, invece, la responsabilità del contrassegno identificativo e dell’assicurazione RC ricade sull’operatore del servizio, che deve registrare individualmente ogni mezzo della propria flotta e associare a ciascuno una copertura assicurativa. Un processo che, secondo le associazioni di categoria, comporta costi significativi e ha già aperto un confronto con il Ministero sulle modalità applicative.

Per l’utente di mobilità in sharing, dunque, non cambiano gli adempimenti burocratici personali, ma restano fermi tutti gli obblighi di condotta: il casco va indossato anche su un monopattino preso in affitto, i limiti di velocità vanno rispettati e le zone vietate restano precluse. Prima di sbloccare un mezzo, verifica che il servizio sia attivo in modo regolare e che il mezzo sia conforme.


Articolo Modificato Il:3 Luglio 2026


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 Rossella Rocco Corallini

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