Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)


Come funziona e quali agevolazioni prevede il sistema premiale 

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) hanno sostituito ormai da otto anni gli Studi di Settore, e interessano la maggior parte degli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, in forma individuale o collettiva (società di persone, di capitali, associazioni professionali, ecc.) che ogni anno producono ricavi o compensi inferiori a 5.164.569,00 euro. 

A differenza degli Studi di Settore, gli ISA funzionano più come uno strumento di “compliance”: dopo l’elaborazione e l’analisi dei dati economici e contabili forniti, relativi a più periodi d’imposta, e il confronto dei risultati con il contesto economico, alle imprese e ai lavoratori autonomi viene attribuita una valutazione da 1 a 10. Chi ottiene una valutazione elevata (superiore a 8) può aderire a un “regime premiale” che prevede agevolazioni importanti. 

A tal proposito, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2026, sono stati stabilite le misure delle valutazioni ottenute dalle imprese e dai professionisti che fanno scattare le singole agevolazioni previste dal regime premiale. 


Le agevolazioni previste dal regime premiale sono le seguenti. 

  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di credito IVA per un importo non superiore a 70.000 euro, scaturente dalla dichiarazione annuale relativa al 2026 (che verrà presentata nel 2027) e/o relativamente ai crediti IVA infrannuali, maturati nei primi tre trimestri del 2027 e per la compensazione per un importo non superiore a 50.000 euro per crediti per imposte sui redditi e/o per l’ IRAP, scaturenti dalle dichiarazioni annuali relative all’anno 2025 (da presentarsi entro il 31 ottobre 2026). Per la fruizione di questa agevolazione è necessaria una valutazione almeno pari a 9 corrispondente all’applicazione dell’indice solo sul 2025 o alla media semplice delle valutazioni ottenute applicando l’indice sul 2024 e sul 2025. Attenzione: le soglie previste per la compensazione dei crediti IVA sono cumulative; quindi, i crediti compensabili senza apposizione del visto di conformità durante l’anno 2027 non dovranno essere complessivamente superiori a 70.000 euro.  
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di credito IVA per un importo non superiore a 50.000 euro, scaturente dalla dichiarazione annuale relativa al 2026 (che verrà presentata nel 2027) e/o relativamente ai crediti IVA infrannuali, maturati nei primi tre trimestri del 2027 e per la compensazione per un importo non superiore a 20.000 euro per crediti per imposte sui redditi e/o per l’ IRAP scaturenti dalle dichiarazioni annuali relative all’anno 2025 (da presentarsi entro il 31 ottobre 2026). Per la fruizione di questa agevolazione è necessario l’ottenimento di una valutazione almeno pari a 8 (OTTO) corrispondente all’applicazione dell’indice solo sul 2025 o almeno pari a 8,5 (OTTO E MEZZO) corrispondente alla media semplice delle valutazioni ottenute applicando l’indice sul 2024 e sul 2025. Attenzione: le soglie previste per la compensazione dei crediti IVA sono cumulative; quindi, i crediti compensabili senza apposizione del visto di conformità durante l’anno 2027 non dovranno essere complessivamente superiori a 50.000 euro.  
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA a credito, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, scaturente dalla dichiarazione IVA relativa al 2026 (da presentarsi nel 2027) e/o dell’IVA a credito infrannuale, maturata nei primi tre trimestri del 2027, per un importo non superiore a 70.000 euro. Per la fruizione della suddetta agevolazione è necessario l’ottenimento di una valutazione almeno pari a 9 corrispondente all’applicazione dell’indice solo sul 2025 o alla media semplice delle valutazioni ottenute applicando l’indice sul 2024 e sul 2025. Le soglie previste per il rimborso dei crediti iva sono cumulative; quindi, i crediti rimborsabili senza apposizione del visto di conformità o della prestazione della garanzia non devono essere complessivamente superiori a 70.000 euro nell’anno 2027. 
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA a credito, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, scaturente dalla dichiarazione IVA relativa al 2026 (da presentarsi nel 2027) e/o dell’IVA a credito infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per un importo non superiore a 50.000 euro.  

 Per la fruizione della suddetta agevolazione è necessario l’ottenimento di una valutazione almeno pari a 8 corrispondente all’applicazione dell’indice solo sul 2025 o almeno pari a 8,5 corrispondente alla media semplice delle valutazioni ottenute applicando l’indice sul 2024 e sul 2025. Le soglie previste per il rimborso dei crediti iva sono cumulative; quindi, i crediti rimborsabili senza apposizione del visto di conformità o della presentazione della garanzia non devono essere complessivamente superiori a 50.000 euro nell’anno 2027. 

  • Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l’anno 2025Per la fruizione della suddetta agevolazione è necessario l’ottenimento di una valutazione almeno pari a 9 corrispondente all’applicazione dell’indice solo sul 2025 o alla media semplice delle valutazioni ottenute applicando l’indice sul 2024 e sul 2025.  
  • Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per l’anno 2025. Per la fruizione di questa agevolazione è necessario l’ottenimento di una valutazione almeno pari a 8,5 corrispondente all’applicazione dell’indice solo sul 2025 o almeno pari a 9 corrispondente alla media semplice delle valutazioni ottenute applicando l’indice sul 2024 e sul 2025.  
  • Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l’anno 2025. Per la fruizione di questa agevolazione è necessario l’ottenimento di una valutazione almeno pari a 8 corrispondente all’applicazione dell’indice solo sul 2025.  
  • Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Per la fruizione di questa agevolazione è necessario l’ottenimento di una valutazione almeno pari a 9 corrispondente all’applicazione dell’indice solo sul 2025 o alla media semplice delle valutazioni ottenute applicando l’indice sul 2024 e sul 2025.  

 

I contribuenti che producono nello stesso periodo d’imposta sia redditi di impresa che di lavoro autonomo, per poter accedere al regime premiale devono applicare gli ISA relativi alle attività svolte, rientranti nelle due categorie di reddito. Inoltre, i punteggi ottenuti dall’applicazione degli singoli ISA per le suddette attività, anche sulla base di più periodi d’imposta, devono essere pari o superiori a quelli minimi previsti per l’accesso al citato “regime premiale”.  

Al punto 6 del provvedimento del 22 aprile 2026 viene previsto che ai fini della definizione delle strategie dei controlli che verranno effettuate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale, si terrà conto della valutazione ISA ottenuta per l’anno 2025 dai singoli operatori economici che sia pari o inferiore a 6.  


Si ricorda che per migliorare la valutazione derivante dall’elaborazione degli ISA i soggetti possono integrare le proprie dichiarazioni fiscali, relative al 2025, indicando ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell’IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.  

 


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Diana Egidi

Source link

Di