Alla fine c’è un’opposizione a undici che ragiona nella stessa maniera, almeno su un tema istituzionale quale l’elezione del presidente del Consiglio comunale e dell’ufficio di presidenza a Palazzo Munari. E’ partita infatti ieri pomeriggio una richiesta formale di chiarimento rivolta al Prefetto di Frosinone – Ufficio Territoriale del Governo, al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale delle Autonomie Locali e – per conoscenza – al Segretario Generale del Comune di Frosinone.
I consiglieri comunali di Forza Italia, Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia, del gruppo Futura, Teresa Petricca e Giovambattista Martino, del gruppo ex Lista Mastrangeli ed ex Lega Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone e del Pd Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi, con l’aggiunta dell’ex sindaco Paolo Fanelli, che a questo punto è apertamente lontano da FdI e vicino al terzo polo Fi-Futura, hanno sottoscritto un documento per sollecitare un “parere in merito alla legittimità e ai limiti dei poteri di convocazione del Consiglio Comunale in caso di vacanza contemporanea del Presidente del Consiglio Comunale e di due componenti dell’Ufficio di Presidenza – individuazione del soggetto legittimato a convocare e perimetro delle materie trattabili”.
Tutto è iniziato con le dimissioni di Tagliaferri
Innanzitutto viene ricostruita la vicenda, partendo dalle dimissioni del presidente Max Tagliaferri rassegnate il 30 maggio scorso. “Successivamente, in data 30.6.2026 e 3.7.2026 due componenti dell’Ufficio di Presidenza – nella fattispecie due tra i Vicepresidenti e Consiglieri Segretari – hanno anch’essi rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche. Ne consegue una situazione di vacanza strutturale e contestuale dell’intera Presidenza del Consiglio Comunale e di parte dell’Ufficio di Presidenza. Questa situazione non è assimilabile alla mera assenza temporanea o all’impedimento occasionale del Presidente: si tratta di una cessazione definitiva dalla carica che priva il Consiglio Comunale del suo organo di governo interno nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare”.
“Dall’insorgere di tale situazione – ricordano gli 11 consiglieri comunali -, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale vengono esercitate dal Vicepresidente Vicario, in forza dell’art. 39 co.6 dello Statuto. Il Segretario Generale ha espresso l’avviso che tale supplenza sia pienamente legittima e priva di limitazioni quanto all’oggetto e alla durata delle convocazioni. I sottoscritti Consiglieri nutrono fondati dubbi giuridici su tale interpretazione”. Da qui la richiesta di parere su una serie di quesiti.
Le funzioni vicarie del presidente affidate per statuto al consigliere anziano
Il ragionamento giuridico parte dalla norma che assegna al Presidente del Consiglio eletto i “poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio” e stabilisce che, “quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano”. La norma statale dunque – riassumono i consiglieri -: a. attribuisce le funzioni vicarie, in via di default, al consigliere anziano, non al vicepresidente; b. ammette la deroga statutaria, ma circoscrive il suo ambito al solo limite della disposizione contraria dello statuto; c. non equipara la supplenza vicaria (strumento di garanzia temporanea) all’esercizio pieno e stabile delle funzioni presidenziali.
Viene citato lo Statuto che deroga al Testo unico enti locali (Tuel) all’articolo 40, comma 3: “Al vice Presidente non compete alcuna indennità, eccetto nei casi di sostituzione totale del Presidente, come disciplinato dal regolamento del consiglio comunale”. Questa norma introduce espressamente la categoria giuridica della “sostituzione totale del Presidente” come fattispecie distinta e specifica, diversa dalla semplice supplenza per assenza o impedimento temporaneo, e ne rinvia la disciplina al Regolamento Consiliare. Vengono citate altre norme sui poteri del Presidente del Consiglio comunale, sul ruolo del consigliere anziano e sulla ricostituzione dell’ufficio di presidenza. Il documento giunge, quindi, ai quesiti.
Il dilemma su chi oggi possa convocare l’assise di Palazzo Munari
Il primo: “in presenza di dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale (vacanza definitiva della carica, non assenza temporanea), chi è il soggetto legittimato a disporre la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 25 del Regolamento e dell’art. 28, comma 6, dello Statuto?” In particolare, gli 11 consiglieri chiedono se: “a) la legittimazione spetti al Vicepresidente Vicario, in forza dell’art. 39 co.6 dello Statuto che menziona la “vacanza”; b) ovvero la legittimazione spetti al consigliere anziano, quale soggetto individuato in via di default dall’art. 39 co.1 TUEL, avuto riguardo al fatto che il Regolamento (artt. 16 e 32) non disciplina espressamente la vacanza definitiva del Presidente e che la deroga statutaria al TUEL va interpretata restrittivamente in assenza di disciplina specifica della “sostituzione totale”; c) oppure la legittimazione spetti al Prefetto in via sostitutiva”.
Il secondo. “Ammesso che il Vicepresidente Vicario abbia il potere di convocare il Consiglio durante la vacanza del Presidente, tale potere è illimitato nell’oggetto – e quindi esteso a qualsiasi materia di ordinaria attività consiliare – oppure è circoscritto ai soli adempimenti strettamente necessari a ricostituire l’organo? ossia: a) l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale (art. 39 co.1 Statuto; art. 32 Regolamento); b) la contestuale elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri Segretari dell’Ufficio di Presidenza (art. 33 Regolamento; art. 39 co.3 e 4 Statuto).
Chiarimenti chiesti sul vicepresidente vicario e sull’ufficio di presidenza
Il terzo. “Le dimissioni contestuali del Presidente del Consiglio e di due componenti dell’Ufficio di Presidenza determinano una situazione di vacanza strutturale dell’organo. L’art. 33 del Regolamento impone la rielezione dei Vicepresidenti e dei Segretari in caso di vacanza. Si chiede pertanto: a) se tale obbligo di ricostituzione integrale dell’Ufficio di Presidenza debba essere adempiuto prioritariamente rispetto alla trattazione di qualsiasi altro punto all’OdG; b) se la deliberazione dei punti dell’OdG già iscritti, adottata in assenza del Presidente eletto e con l’Ufficio di Presidenza incompleto, sia da considerarsi valida, annullabile o invalida”.
Il quarto. Procedura di elezione del Presidente del Consiglio Comunale: votazioni ad oltranza o rinvio alla seduta successiva. Si chiede di chiarire quale sia la corretta procedura da seguire per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale nel caso in cui le votazioni vadano deserte o non raggiungano il quorum richiesto. In particolare, “si domanda se: a) la seduta debba essere aggiornata e rinviata al successivo Consiglio Comunale, con una prima votazione a maggioranza qualificata ed una seconda votazione a maggioranza semplice. In tal caso, si richiede inoltre di precisare entro quale termine debba essere convocato il nuovo Consiglio Comunale nel caso in cui si opti per l’aggiornamento e il rinvio della seduta;
b) oppure se, in assenza di espressa disciplina regolamentare, l’organo debba procedere ad oltranza, continuando le votazioni nella medesima seduta fino all’elezione del Presidente, trattandosi di adempimento obbligatorio e indefettibile per la ricostituzione dell’organo consiliare”.
Il parere sulla compatibilità della procedura ad oltranza col quadro normativo
Si richiede pertanto un parere sulla compatibilità della procedura “a oltranza” con il quadro normativo vigente (Statuto e Regolamento), nonché sulla eventuale prevalenza del principio di continuità dell’organo consiliare rispetto al rinvio alla seduta successiva. Cirillo e colleghi sottolineano, infine, come “la distinzione tra assenza/impedimento temporaneo e vacanza definitiva della carica presidenziale non è meramente nominalistica: produce effetti giuridici sostanziali”. (…)
“Questa lacuna normativa – concludono i consiglieri comunali – non può essere colmata equiparando la vacanza definitiva all’assenza temporanea e attribuendo al Vicepresidente Vicario la pienezza dei poteri presidenziali a tempo indeterminato. Tale interpretazione trasformerebbe uno strumento di garanzia temporanea in un regime stabile di esercizio del potere presidenziale da parte di un soggetto che non ne è il titolare eletto – in contrasto con il principio democratico che fonda la legittimazione del Presidente del Consiglio sul voto del Consiglio medesimo”.
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