Dichiararsi disoccupati non è sufficiente per evitare una condanna per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli. Se dai social network emerge che il genitore svolge attività lavorative, anche non dichiarate, quei contenuti possono diventare un elemento di prova per dimostrare che disponeva di risorse economiche e che avrebbe potuto contribuire al sostentamento della prole.
È questo, in sostanza, il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza 15018/2026, che affronta più aspetti interessanti: dall’utilizzabilità dei profili web come fonte di prova del “nero”, ai limiti della cosiddetta “incapacità economica”, fino all’applicazione del reato di mancato mantenimento anche ai figli nati da genitori mai sposati.
Il caso concreto, padre condannato per il mancato sostegno economico al figlio minore
La vicenda nasce a Torino. Un uomo, padre di un bambino nato da una relazione con una donna che non aveva mai sposato, era stato condannato dal tribunale civile a versare 250 euro al mese per il mantenimento del figlio, oltre a contribuire alle spese straordinarie.
Secondo l’accusa, però, questo dovere non era mai stato rispettato. Per questo, sia in primo che in secondo grado, la magistratura piemontese lo aveva penalmente condannato per violazione dell’obbligo di assistenza familiare.
Di seguito, l’uomo ha impugnato la sentenza d’appello in Cassazione sostenendo:
- di non aver avuto conoscenza né del procedimento né del provvedimento civile che gli imponeva il pagamento dell’assegno mensile;
- di essere praticamente privo di redditi, avendo incassato poco più di 4mila euro complessivi negli anni 2020 e 2021, grazie al lavoro stagionale di bagnino;
- che le ulteriori attività lavorative attribuitegli erano semplici “pettegolezzi” ricavati dai social network.
La responsabilità per il mantenimento c’è anche se i genitori non sono sposati
Prima di affrontare il tema del lavoro — quello più interessante di tutta la vicenda — la Cassazione chiarisce un principio fondamentale: il reato di mancato mantenimento (art. 570-bis codice penale) — per violazione degli obblighi economici di assistenza familiare — si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio.
È stata quindi respinta la difesa dell’uomo, secondo cui la legge riguarderebbe solo coniugi separati o divorziati. Anzi, seguendo un ormai costante indirizzo giurisprudenziale, la Corte ribadisce che ciò che conta non è il matrimonio tra i genitori, ma l’esistenza di un dovere di mantenimento accertato dal giudice. La tutela, quindi, è identica per tutti i figli e ha fondamento nel concetto costituzionale di solidarietà.
È stata bocciata anche un’altra difesa dell’uomo, quella secondo cui non avrebbe mai saputo del provvedimento del tribunale civile perché notificato a un indirizzo in cui non abitava più. In base ai suoi precedenti, infatti, è stata accertata la sua piena consapevolezza dell’obbligo di mantenimento.
I social possono dimostrare l’esistenza di un lavoro “in nero”
Oggi i social network sono diffusissimi e popolarissimi, è cosa nota. È però meno nota la loro “capacità” di fare prova. In tribunale è emerso che l’uomo — oltre al lavoro stagionale regolarmente dichiarato come bagnino — aveva pubblicato sui propri profili web contenuti che lo ritraevano, mentre svolgeva attività di fotografo e di istruttore in palestra. Ma secondo la sua difesa si trattava soltanto di voci e supposizioni.
La Suprema Corte, invece, ha condiviso la valutazione dei giudici di merito, sottolineando che non si era affatto in presenza di semplici “pettegolezzi” e chiacchiere condite da basi infondate. Le dichiarazioni della madre del minore, in veste di parte civile, e della persona offesa — il figlio stesso — trovavano infatti un riscontro oggettivo proprio nella consultazione dei profili social dell’uomo.
Le fotografie, i post e i contenuti pubblicati online hanno quindi contribuito a dimostrare che il padre effettivamente svolgeva altre e ulteriori attività lavorative, dalle quali poteva ricavare entrate economiche non formalmente dichiarate allo Stato. La “vita digitale” può allora assumere un peso decisivo anche in un’aula di giustizia (basti pensare alle foto come prova di un tradimento), quando documenta fatti concretamente idonei a smentire una ricostruzione difensiva.
Quando la difficoltà economica esclude il reato
La pronuncia chiarisce anche che la semplice disoccupazione, o la riduzione del reddito, non sono sufficienti a evitare la responsabilità penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Per escludere il reato occorre dimostrare una situazione di incapacità economica — e di impossibilità di rispettare l’obbligo di mantenimento — che, come scritto dalla Cassazione, sia assoluta:
integrando una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato.
In altre parole, il genitore deve provare che — nonostante ogni ragionevole sforzo — gli era concretamente impossibile procurarsi le risorse necessarie per contribuire al mantenimento del figlio.
Non basta allora aver dichiarato uno stato di disoccupazione (non sufficiente neanche ad avere un assegno di mantenimento come ex coniuge) ed essere registrati presso i servizi pubblici per l’impiego come disponibile a lavorare. Il giudice deve verificare se il genitore abbia realmente cercato un lavoro, se abbia sfruttato le proprie capacità professionali e se abbia fatto tutto il possibile per reperire nuove fonti di reddito.
In questo caso, l’imputato non aveva indicato alcun impedimento oggettivo che gli impedisse di lavorare. Anzi, proprio le attività documentate sui social dimostravano che possedeva competenze professionali e che era concretamente in grado di svolgere altri lavori.
Ricapitolando, la Suprema Corte ha sostanzialmente respinto il ricorso dell’uomo e accertato le sue responsabilità in modo definitivo.
Che cosa cambia
La sentenza 15018/2026 della Cassazione conferma alcuni principi ormai consolidati ma di particolare interesse pratico. Sintetizziamoli come segue:
- il reato di mancato mantenimento tutela tutti i figli, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati oppure no;
- la difficoltà economica può escludere la responsabilità penale soltanto quando sia reale, assoluta e non imputabile al comportamento dell’obbligato;
- i social network e le attività con i propri profili web possono assumere un ruolo di fonte di prova, anche di lavoro nero (oggi oggetto anche di nuovi controlli digitalizzati) nascosto a Inps e Fisco;
- la tutela dei figli minori prevale sulle dichiarazioni formali di disoccupazione.
Su delicati temi come questi proprio il “mondo digitale” non va oggi sottovalutato, perché può contribuire a incastrare una persona alle sue responsabilità. Grazie alle immagini, ai commenti e a ogni altro elemento utile, può ampiamente documentare attività lavorative giornaliere che fanno scattare gli obblighi di mantenimento verso la prole.
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