rigore documentale e tutela effettiva


Avv. Alessio Scatigna.

Il dato, ancora riferito alla fase iniziale dell’attività dell’organismo, esclude che il procedimento possa essere considerato una sede naturalmente favorevole al cliente e conferma il peso assunto dalla qualità del fascicolo. L’assicurato deve individuare la garanzia invocata, provare il verificarsi del rischio e il nesso causale, quantificare la prestazione richiesta; l’impresa deve motivare il diniego e dimostrare i fatti che rendono applicabile una clausola di esclusione.

Le prime pronunce mostrano, nello stesso tempo, una particolare attenzione alla funzione sostanziale del reclamo, alla buona fede nell’esecuzione del contratto e alla necessità che le eccezioni dell’impresa siano specifiche e verificabili.

1. Dalla disciplina dell’istituto alla prima giurisprudenza

L’Arbitro Assicurativo, operativo presso l’IVASS dal 15 gennaio 2026, ha introdotto nel settore assicurativo un sistema specialistico di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti, imprese e intermediari. Il procedimento trova fondamento nell’art. 187.1 del Codice delle assicurazioni private ed è disciplinato dal D.M. 6 novembre 2024, n. 215, oltre che dalle disposizioni tecniche emanate dall’IVASS.


Il ricorso si presenta online, presuppone un preventivo reclamo all’impresa o all’intermediario e non richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato. La decisione non costituisce titolo esecutivo e non impedisce alle parti di rivolgersi successivamente al giudice ordinario. L’effettività del sistema si fonda soprattutto sull’adempimento spontaneo dell’operatore e sulle conseguenze reputazionali derivanti dall’eventuale mancata conformazione.

La semplicità delle forme convive, tuttavia, con una cognizione essenzialmente documentale. L’Arbitro può chiedere chiarimenti e integrazioni, ma non dispone degli ordinari mezzi istruttori del processo civile: non assume testimonianze, non svolge interrogatori e non può affidare a un consulente tecnico l’accertamento dei fatti controversi. La qualità e la completezza delle allegazioni assumono, di conseguenza, un peso determinante.

Le prime decisioni permettono ora di verificare come tale struttura operi nella pratica. Il dato che emerge non è quello di un organismo orientato ad accogliere le pretese del cliente in ragione della sua posizione di debolezza contrattuale, ma di una sede specializzata nella quale la tutela dipende dalla possibilità di ricostruire documentalmente il rapporto tra polizza, evento, danno e prestazione richiesta.

L’analisi è condotta sulle prime decisioni pubblicate nella sezione “Decisioni” del sito ufficiale dell’Arbitro Assicurativo. Il campione esaminato comprende cinquantasei pronunce, rese disponibili nei primi mesi di attività dell’organismo, e consente di cogliere alcuni orientamenti iniziali, pur senza autorizzare valutazioni statistiche definitive. Dieci ricorsi sono stati accolti integralmente e quattro parzialmente; ventitré sono stati respinti, quindici dichiarati inammissibili, tre si sono conclusi con la cessazione della materia del contendere e una pronuncia presenta un esito misto. Gli accoglimenti, totali o parziali, rappresentano dunque il venticinque per cento del campione, mentre rigetti e inammissibilità raggiungono complessivamente quasi il settanta per cento.

Il campione è ancora limitato e non consente valutazioni statistiche definitive. È tuttavia già sufficiente a escludere che l’Arbitro possa essere considerato una sede naturalmente favorevole all’assicurato. Ancora più significativo del numero dei rigetti è il dato delle inammissibilità, che mostra come l’ostacolo alla tutela non dipenda sempre dall’inesistenza del diritto, ma spesso dalla difficoltà di tradurre la pretesa in una domanda precisa e sostenuta da documentazione adeguata.


Non devono invece essere assimilate alle decisioni sfavorevoli le pronunce di cessazione della materia del contendere, che possono derivare dalla soddisfazione della pretesa dopo la presentazione del ricorso e non implicano una valutazione negativa della sua fondatezza.

La prima indicazione è quindi piuttosto netta: la procedura è accessibile nelle forme, ma selettiva nei presupposti. La debolezza contrattuale del cliente non può supplire alla debolezza probatoria del ricorso.

2. L’accesso al merito: reclamo e determinatezza della domanda

Il previo reclamo costituisce una condizione necessaria per rivolgersi all’Arbitro, ma i Collegi evitano di trasformarlo in un adempimento meramente formale. Ciò che rileva non è il nome attribuito alla comunicazione, bensì la sua idoneità a manifestare l’insoddisfazione del cliente e a consentire all’impresa di conoscere e riesaminare la contestazione.

La decisione n. 383 del 20 maggio 2026 ha riconosciuto valore di reclamo a una comunicazione denominata «Sollecito di pagamento – Invito alla negoziazione assistita». L’atto descriveva la vicenda, contestava il mancato pagamento dell’indennizzo e intimava all’impresa di adempiere. Il contenuto e la funzione della comunicazione sono stati ritenuti sufficienti a integrare la dichiarazione scritta di insoddisfazione richiesta dalla disciplina.

Il medesimo criterio emerge dalla decisione n. 449 dell’11 giugno 2026. L’impresa eccepiva che il ricorrente non avesse depositato il “reale” reclamo, pur ammettendo di averlo ricevuto e riscontrato e producendolo essa stessa nel procedimento. Il Collegio ha considerato pacifica la presentazione della contestazione preventiva, evitando che una carenza documentale ormai superata dagli atti impedisse l’esame del merito.


La prevalenza della sostanza sulla denominazione non rende però superflua una contestazione riconoscibile. La semplice denuncia del sinistro, quando si limita a comunicare l’evento e a chiedere l’apertura della pratica, non contiene necessariamente quella manifestazione di insoddisfazione che caratterizza il reclamo. È quindi opportuno che la comunicazione identifichi il diniego o la liquidazione contestata, esponga le ragioni della doglianza e indichi la prestazione richiesta.

Un rigore maggiore emerge nella valutazione del ricorso. L’Arbitro può leggerlo insieme al reclamo e ai documenti allegati e non pretende l’impiego delle formule proprie dell’atto di citazione. Non può tuttavia individuare al posto della parte quale garanzia venga azionata, quale somma sia richiesta o quali voci compongano il danno.

La decisione n. 533 del 22 giugno 2026 è esemplificativa. Il ricorrente domandava il ristoro integrale di danni patrimoniali, morali ed esistenziali e del lucro cessante, senza quantificarli né produrre documenti dai quali fosse possibile determinarne l’entità. Chiedeva inoltre un confronto diretto con alcuni testimoni, attività incompatibile con la struttura documentale del procedimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il fascicolo non permetteva di ricostruire con sufficiente precisione né la domanda né il danno.

La semplificazione non elimina dunque la necessità di un petitum determinato o almeno determinabile. L’autosufficienza assume qui un significato concreto: gli atti devono contenere gli elementi necessari affinché il Collegio possa decidere senza svolgere un’istruttoria diversa dalla valutazione dei documenti prodotti.

Il dato quantitativo sulle inammissibilità acquista, sotto questo profilo, un significato che va oltre la singola controversia. Un procedimento concepito per essere utilizzabile senza difensore può risultare formalmente accessibile, ma sostanzialmente selettivo quando la corretta costruzione della domanda richieda conoscenze contrattuali, probatorie e giuridiche non sempre disponibili al cliente.


3. Limiti di valore e natura della domanda

Le prime decisioni affrontano anche il rapporto tra la natura della domanda e i limiti di competenza dell’Arbitro.

Le garanzie contro l’invalidità derivante da malattia o infortunio vengono ricondotte alle assicurazioni contro i danni e non alle assicurazioni sulla vita. Trova pertanto applicazione, per le richieste di pagamento, il limite di venticinquemila euro previsto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 215 del 2024.

La decisione n. 490 del 16 giugno 2026 ha dichiarato inammissibile una domanda pecuniaria relativa a una prestazione per invalidità totale e permanente superiore a tale soglia. Alla medesima conclusione è giunta la decisione n. 382 del 20 maggio 2026.

Una soluzione diversa è stata adottata nella decisione n. 333 del 13 maggio 2026. La ricorrente non aveva chiesto l’immediato pagamento della prestazione, ma l’accertamento dell’illegittimità del diniego e del proprio diritto all’indennizzo. Il Collegio ha osservato che il limite quantitativo riguarda le domande di corresponsione di somme, mentre non impedisce l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti al rapporto assicurativo.

La distinzione può assumere una rilevante utilità pratica, ma deve essere riferita al contenuto sostanziale della domanda. Non è sufficiente evitare il termine “condanna” per trasformare una pretesa pecuniaria in un mero accertamento. Quest’ultimo ricorre quando il cliente chiede che venga stabilita l’operatività della copertura o l’illegittimità del diniego, lasciando a una fase successiva la quantificazione o la corresponsione dell’indennizzo.


L’orientamento attribuisce all’Arbitro una funzione che non si esaurisce nel pagamento di somme. Una pronuncia dichiarativa può indurre l’impresa a riesaminare la propria posizione, circoscrivere il successivo contenzioso e, in alcuni casi, evitare il processo. Resta però necessario che la domanda sia formulata in modo coerente con tale funzione e non costituisca una condanna pecuniaria soltanto dissimulata.

4. Rischio incluso ed esclusione: la distribuzione dell’onere della prova

La questione di maggiore interesse sistematico riguarda la ripartizione degli oneri probatori nel contratto di assicurazione.

La decisione n. 448 del 9 giugno 2026 distingue tra rischi inclusi, rischi del tutto estranei all’oggetto della polizza e rischi che, pur astrattamente riconducibili alla garanzia generale, sono sottratti alla copertura da una specifica clausola. La terminologia utilizzata dal Collegio separa così il rischio non assicurato fin dall’origine dal rischio escluso attraverso una delimitazione contrattuale.

La distinzione incide direttamente sulla prova. L’assicurato deve dimostrare che si è verificato l’evento descritto positivamente dalla polizza, che ne è derivato il danno e che tra i due sussiste un rapporto causale. L’avveramento del rischio assicurato costituisce il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo.

Quando l’impresa invoca una clausola che sottrae alla copertura un rischio altrimenti compreso, deve invece provare i fatti che ne consentono l’applicazione. L’esclusione integra un fatto impeditivo e non può essere opposta attraverso il semplice richiamo al testo contrattuale.


La soluzione accolta dall’Arbitro evita di imporre all’assicurato la prova negativa dell’inesistenza di ogni possibile causa di esclusione, ma non consente di confondere il danno con il rischio assicurato. La mera esistenza di un pregiudizio non dimostra che esso derivi da un evento compreso nella polizza.

La stessa decisione n. 448 offre un esempio della differenza. La copertura sottoscritta riguardava la responsabilità civile della vita privata e non quella derivante dalla proprietà del fabbricato. Il guasto a un impianto elettrico interrato aveva provocato danni agli elettrodomestici del vicino. Il Collegio ha escluso che il fatto generatore fosse riconducibile alla vita privata, alla vita di relazione o alle attività del tempo libero dell’assicurato. Non si trattava dunque di applicare una clausola di esclusione a un rischio coperto, ma di constatare che l’evento non apparteneva all’oggetto della garanzia acquistata.

La decisione n. 452 dell’11 giugno 2026 mostra, sull’altro versante, la consistenza della prova richiesta al ricorrente. Alcune infiltrazioni erano state attribuite a eventi atmosferici e, a sostegno della domanda, era stato prodotto un bollettino della Protezione civile recante un’allerta gialla. La polizza richiedeva però un fenomeno caratterizzato da violenza riscontrabile negli effetti prodotti su una pluralità di beni e la presenza di rotture o lesioni al fabbricato dalle quali fosse derivato il bagnamento interno.

Il bollettino documentava la previsione di possibili fenomeni intensi in una certa area, ma non dimostrava che presso l’immobile si fosse effettivamente verificato un evento dotato delle caratteristiche richieste dal contratto. Neppure le fotografie permettevano di individuare con chiarezza una rottura della grondaia causalmente collegata al fenomeno. Il ricorso è stato quindi respinto per mancata prova del rischio incluso e del nesso causale.

L’allerta meteorologica attesta una situazione di pericolo potenziale; non prova il fatto storico. La distinzione è importante perché impedisce che un dato generale, riferito a un’area geografica, venga automaticamente utilizzato per dimostrare l’evento concretamente verificatosi sul bene assicurato.


La decisione n. 333 affronta invece una clausola di carenza. L’impresa sosteneva che la malattia fosse stata diagnosticata durante il periodo escluso dalla garanzia, richiamando un precedente accertamento nel quale era stata ipotizzata una formazione benigna. La neoplasia maligna era stata individuata soltanto in un momento successivo.

Il Collegio ha escluso che la precedente ipotesi potesse essere retroattivamente qualificata come diagnosi della patologia poi accertata. La locuzione contrattuale «malattie diagnosticate» richiedeva un riscontro medico sufficientemente certo e riferibile alla medesima malattia. Spettava all’impresa provare che tale diagnosi fosse intervenuta nel periodo di carenza.

Le prime decisioni delineano così una sequenza probatoria coerente: l’assicurato dimostra l’evento coperto, il danno e il nesso causale; l’impresa prova la circostanza concreta che rende applicabile l’esclusione. Nessuna delle parti può trasferire sull’altra le insufficienze della propria allegazione.

5. Interpretazione delle clausole e buona fede

Le pronunce mostrano una particolare attenzione all’interpretazione complessiva delle condizioni di assicurazione. I Collegi applicano i criteri degli artt. 1362 e seguenti c.c., il principio di buona fede e, nei rapporti con i consumatori, la disciplina delle clausole vessatorie.

Non emerge tuttavia un orientamento diretto ad ampliare sistematicamente la copertura. Il criterio previsto dall’art. 1370 c.c. opera quando la clausola predisposta dall’impresa presenti un’effettiva ambiguità; non consente di includere nella polizza un rischio chiaramente estraneo alla garanzia.


La decisione n. 383 costituisce una significativa applicazione della buona fede esecutiva. L’assicurata aveva annullato una crociera per ragioni mediche e aveva prodotto documenti idonei a dimostrare sia l’impedimento sia la penale applicata dall’organizzatore. L’impresa aveva negato l’indennizzo perché non era stata trasmessa l’intera documentazione contrattuale relativa al viaggio.

Il Collegio ha rilevato che gli atti disponibili permettevano già di accertare gli elementi rilevanti ai fini della copertura. La richiesta di ulteriori documenti non rispondeva quindi, nel caso concreto, a una reale necessità probatoria, ma subordinava il pagamento a una formalità priva di utilità. Il comportamento è stato valutato alla luce della buona fede e della disciplina consumeristica, che considera abusive le previsioni idonee a rendere eccessivamente gravoso l’esercizio dei diritti del consumatore.

La decisione non nega che l’impresa possa chiedere documenti. La richiesta resta legittima quando serve a verificare il sinistro, la garanzia o la misura della prestazione. Diviene censurabile quando riguarda circostanze già adeguatamente provate e viene utilizzata come autonoma ragione per sottrarsi al pagamento.

La decisione n. 522 del 19 giugno 2026 conferma, nello stesso tempo, che un’interpretazione favorevole all’assicurato non sostituisce la prova della pretesa. La controversia riguardava una cisterna interrata che la ricorrente riteneva danneggiata dalla caduta di un fulmine.

Il Collegio ha ricompreso la cisterna nella definizione contrattuale di fabbricato, poiché le condizioni includevano le opere interrate e gli impianti stabilmente destinati al servizio dell’immobile. Ha però respinto la domanda perché non risultavano sufficientemente provati il danno diretto prodotto dal fulmine e le spese effettivamente sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.


La pronuncia esprime bene il metodo seguito dall’Arbitro: correggere una lettura artificiosamente restrittiva del contratto non significa considerare dimostrato il sinistro. L’interpretazione individua il perimetro astratto della garanzia; la prova stabilisce se il caso concreto vi rientri.

Analogamente, quando il contratto prevede in modo chiaro un sottomassimale, delimita le prestazioni sanitarie rimborsabili o stabilisce criteri di deprezzamento, i Collegi applicano la pattuizione, purché sia trasparente e non abusiva. La buona fede non serve a creare una copertura inesistente, ma impedisce che quella promessa venga svuotata nella fase di gestione e liquidazione del sinistro.

6. Perizie, questioni tecniche e limiti della cognizione documentale

La natura documentale del procedimento costituisce la principale ragione della sua rapidità, ma anche il limite entro il quale l’Arbitro deve mantenere il proprio accertamento.

Le relazioni dei fiduciari dell’impresa non godono di un valore probatorio privilegiato. Restano documenti provenienti da una delle parti e devono essere confrontati con fotografie, fatture, certificazioni, relazioni tecniche e ogni altro elemento presente nel fascicolo. Il Collegio può disattendere una stima non sorretta da criteri verificabili e può valorizzare contro la compagnia circostanze emerse dagli stessi accertamenti da essa commissionati.

L’esistenza di una questione tecnica non determina, di per sé, l’inammissibilità. La decisione n. 443 del 9 giugno 2026, relativa alla durata dell’inabilità temporanea conseguente a un infortunio, mostra che il Collegio può esaminare certificati, referti e valutazioni specialistiche e può invitare le parti a produrre documenti già richiamati nel fascicolo.


La documentazione acquisita ha permesso di ricostruire senza interruzioni il periodo di inabilità e di riconoscere anche alcune spese mediche che l’impresa non aveva dimostrato essere estranee all’infortunio. Il Collegio non ha svolto una consulenza medico-legale, ma ha valutato documenti tecnici già formati.

Il confine non passa dunque tra controversie tecniche e controversie semplici, poiché gran parte delle liti assicurative presenta inevitabilmente profili medici, meccanici o ingegneristici. La distinzione corre tra valutazione di prove tecniche già disponibili e necessità di formarne di nuove.

L’Arbitro può leggere una perizia, confrontare due relazioni, interpretare un referto e verificare la coerenza cronologica delle certificazioni. Non può effettuare sopralluoghi, assumere testimoni o affidare a un consulente l’accertamento della causa del danno. La stessa controversia può quindi risultare decidibile quando il fascicolo è completo e inammissibile quando richiede una nuova indagine.

L’elevato numero di inammissibilità risente anche di questo limite. Non sempre esso segnala l’infondatezza della pretesa; può indicare che la verità del fatto non è accessibile attraverso i soli documenti prodotti.

7. Le strutture antifrode e il contraddittorio

Particolarmente delicato è il rapporto tra la cognizione dell’Arbitro e la devoluzione del sinistro alle strutture antifrode dell’impresa.


Le compagnie hanno sostenuto, in alcuni procedimenti, che l’assegnazione della pratica a un’unità speciale rendesse il ricorso inammissibile, poiché il Collegio non dispone degli strumenti necessari per accertare l’eventuale fraudolenza del sinistro.

La decisione n. 486 del 16 giugno 2026 ha escluso ogni automatismo. La semplice affermazione che il fascicolo è stato trasmesso all’area antifrode non basta a sottrarre la controversia alla decisione. L’impresa deve fornire almeno una minima spiegazione, compatibile con le esigenze di riservatezza, che consenta al cliente di comprendere la questione e al Collegio di valutare se occorrano effettivamente accertamenti incompatibili con il procedimento.

La soluzione evita che una scelta organizzativa unilaterale dell’impresa possa determinare l’ammissibilità del ricorso. Il limite della cognizione deve dipendere dalla natura delle verifiche concretamente necessarie, non dalla denominazione interna attribuita alla pratica.

Ciò non significa che l’Arbitro debba pronunciarsi anche quando la ricostruzione del sinistro dipenda da indagini che non può svolgere. In tali casi l’inammissibilità resta possibile, ma deve derivare dall’effettiva impossibilità di decidere sulla base degli atti, non dalla mera evocazione di un sospetto.

L’orientamento assume particolare rilievo in un procedimento caratterizzato da una forte asimmetria informativa. L’impresa dispone di strutture tecniche e di dati che il cliente non conosce; non può tuttavia utilizzare tale vantaggio per opporre un’eccezione sottratta a qualsiasi verifica. Anche l’esigenza di riservatezza deve essere conciliata con un nucleo minimo di contraddittorio.


8. I primi orientamenti in materia di R.C. Auto

Le controversie automobilistiche mostrano con particolare evidenza il metodo adottato dai Collegi, che non si arrestano alla lettura isolata dei moduli o delle risultanze amministrative, ma ricostruiscono la vicenda attraverso il complesso degli elementi documentali.

Nella decisione n. 449 dell’11 giugno 2026, i due conducenti avevano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole. I veicoli si trovavano affiancati a un’intersezione: quello del ricorrente nella corsia destinata alla prosecuzione rettilinea, l’altro in quella con obbligo di svolta a sinistra. Entrambi avevano proseguito diritto e si erano urtati in corrispondenza del successivo restringimento della carreggiata.

Il Collegio ha ricordato che il CAI sottoscritto congiuntamente genera una presunzione relativa circa le circostanze del sinistro, ma non possiede efficacia confessoria piena nei confronti dell’impresa. La responsabilità non poteva essere ricavata dalla sola crocettatura delle caselle, tanto più che il caso concreto non coincideva con gli schemi standardizzati.

Occorreva invece considerare la corsia scelta prima dell’intersezione e l’obbligo imposto dalla segnaletica. Poiché il veicolo antagonista aveva proseguito diritto nonostante l’obbligo di svolta a sinistra, il Collegio ha riconosciuto le ragioni del ricorrente e disposto il pagamento del danno documentato.

La decisione n. 387 del 25 maggio 2026 riguarda la classe universale di merito. Il contraente aveva indicato dati inesatti durante la stipula online, ottenendo l’applicazione della CU9, ma aveva successivamente prodotto un attestato di rischio valido dal quale risultava la CU1 maturata con un precedente veicolo.


L’impresa riteneva che la classe attribuita non potesse essere corretta perché il dato originario era stato inserito dallo stesso cliente. Il Collegio ha invece riconosciuto il diritto alla CU1, disponendo la rettifica con decorrenza dalla stipula, il ricalcolo del premio, la restituzione della differenza e l’aggiornamento della banca dati.

L’errore iniziale del contraente non autorizza dunque la compagnia a mantenere una classificazione che, dopo l’acquisizione della documentazione, risulta oggettivamente inesatta. Anche in questo caso il dato sostanziale prevale sulla cristallizzazione formale dell’informazione inserita durante la preventivazione.

La decisione n. 535 del 22 giugno 2026 ha affrontato l’applicazione del malus. Il Collegio ne ha dichiarato l’illegittimità perché l’impresa non aveva dimostrato di aver informato adeguatamente l’assicurato della denuncia di sinistro e di avergli consentito di formulare osservazioni. Una tracciatura postale incompleta, priva di elementi idonei a collegare la consegna al destinatario, non è stata considerata sufficiente.

Le tre decisioni esprimono un principio comune: il modulo, il dato informatico o la spedizione non vengono valutati isolatamente, ma in relazione alla funzione che devono svolgere. Il CAI deve permettere di ricostruire la dinamica, l’attestato deve rappresentare correttamente la storia assicurativa, la comunicazione deve porre l’interessato nella condizione effettiva di conoscere il sinistro.

9. La libertà di scelta del difensore nella tutela legale

Tra gli orientamenti più rilevanti per l’avvocatura vi sono quelli relativi alla libertà dell’assicurato di scegliere il professionista nelle polizze di tutela legale.


Le decisioni nn. 536 e 537 del 22 giugno 2026 hanno esaminato clausole che attribuivano all’impresa la gestione iniziale della vertenza e che, secondo la compagnia, avrebbero imposto all’assicurato di utilizzare nella fase stragiudiziale un avvocato appartenente al network fiduciario.

Il Collegio ha interpretato tali previsioni alla luce dell’art. 174 del Codice delle assicurazioni private e della disciplina europea sulla tutela legale. La questione consisteva nello stabilire se la libertà di scelta operasse anche nella mediazione obbligatoria, formalmente esterna al processo ma necessaria per introdurlo.

La risposta valorizza la funzione della mediazione più della sua qualificazione formale. Quando essa costituisce condizione di procedibilità e richiede l’assistenza di un avvocato, partecipa del percorso di tutela giudiziaria e può incidere sulla successiva strategia processuale. L’assicurato non può pertanto essere costretto ad affidarsi a un professionista scelto dalla compagnia proprio nella fase in cui vengono definite le domande, le possibili concessioni e l’impostazione dell’eventuale causa.

Le clausole sulla gestione bonaria sono state quindi interpretate come facoltà dell’impresa di tentare una definizione della vertenza e di partecipare alla valutazione della strategia, non come potere di imporre il difensore. Una soluzione diversa concentrerebbe nello stesso soggetto il controllo della copertura e quello del professionista chiamato a contestarne l’applicazione.

L’orientamento tutela la posizione dell’assicurato e, nello stesso tempo, preserva l’indipendenza della difesa, che non può essere subordinata alle scelte organizzative dell’assicuratore.


10. Una tutela rigorosa, non automatica

Le prime decisioni restituiscono l’immagine di un organismo selettivo, più vicino a un giudice documentale specializzato che a un conciliatore chiamato a distribuire equitativamente le ragioni delle parti.

La prevalenza dei ricorsi respinti o dichiarati inammissibili non dimostra, da sola, un orientamento favorevole alle imprese. Rigetto e inammissibilità rispondono a logiche diverse: il primo presuppone una valutazione negativa del merito, la seconda segnala che la domanda non può essere decisa nella forma in cui è stata proposta o con gli strumenti disponibili.

Il dato mostra però che l’accesso telematico, il costo contenuto e l’assenza dell’obbligo di difesa tecnica non rendono semplice la costruzione della pretesa. Il cliente deve individuare la garanzia, produrre le condizioni contrattuali, dimostrare l’evento e il nesso causale, quantificare la prestazione e confrontarsi con le ragioni del diniego. Una narrazione plausibile ma non documentata non è sufficiente.

Lo stesso rigore viene rivolto all’impresa. La compagnia deve provare il fatto che rende applicabile l’esclusione, non può subordinare il pagamento a formalità prive di funzione, non può rendere inammissibile la controversia attraverso il semplice richiamo alla struttura antifrode e non può mantenere dati assicurativi errati dopo aver acquisito gli elementi necessari per correggerli.

La prima giurisprudenza sembra così tentare un riequilibrio delle asimmetrie attraverso le regole probatorie e l’interpretazione secondo buona fede. Il Collegio non diminuisce il livello della prova richiesto all’assicurato, ma pretende che anche l’impresa renda verificabili le proprie difese e utilizzi le facoltà contrattuali in modo coerente con la loro funzione.


Rimangono alcune aree di incertezza. Il confine tra valutazione documentale e accertamento tecnico non è sempre agevole; una controversia medico-legale può risultare decidibile quando il fascicolo contiene certificazioni complete e inammissibile quando richiede una consulenza. Anche il rapporto tra strutture antifrode e cognizione arbitrale dovrà consolidarsi, così come la distinzione tra domanda dichiarativa e domanda di pagamento ai fini dei limiti di valore.

Si tratta di incertezze inevitabili nella fase iniziale di attività dell’organismo. Il dato più significativo è che stanno già emergendo criteri riconoscibili: prevalenza della sostanza sulla forma del reclamo; necessaria determinatezza della domanda; distinzione tra rischio incluso ed esclusione; controllo sulla buona fede; valutazione non privilegiata delle perizie dell’impresa; rifiuto degli automatismi in materia antifrode.

L’effettività dell’Arbitro dipenderà dalla stabilità e dalla conoscibilità di questi orientamenti. In un procedimento nel quale l’assistenza legale è facoltativa e l’accertamento si svolge interamente attraverso gli atti scritti, la pubblicazione sistematica delle decisioni costituisce essa stessa una forma di tutela, perché consente al cliente e al professionista di comprendere quali fatti allegare, quali documenti produrre e quali questioni assumano rilievo decisivo.

Il danno, di per sé, non genera il diritto all’indennizzo; il richiamo a una clausola, di per sé, non rende legittimo il diniego. Tra questi due estremi occorre ricostruire la concreta fattispecie assicurativa, individuando il rischio assunto, le modalità con cui si è verificato e le conseguenze che ne sono derivate. È dalla qualità di questa ricostruzione che dipende la capacità del nuovo Arbitro di trasformare l’accessibilità formale del procedimento in tutela effettiva.


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