13/03/2026 – Nei primi giorni di febbraio del 2026 il Parlamento italiano ha approvato la Legge 24/2026 per “la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia” [1], un provvedimento di grande rilievo non solo perché atteso da anni ma soprattutto perché esso rappresenta il primo quadro normativo organico nazionale per tutelare e regolamentare lo sviluppo del turismo lento e itinerante.
Cosa prevede la nuova legge sui Cammini d’Italia
La legge che si compone di soli 9 articoli stabilisce quanto segue:
- L’art. 1 chiarisce la finalità ovvero la valorizzazione dei cammini, anche comprensivi delle vie d’acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l’ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati….
L’articolo, sembra ispirarsi alla definizione di greenway dell’European Greenways Association cristallizzata nella Dichiarazione di Lille[2], considerati come vie di comunicazione riservate esclusivamente per spostamenti non motorizzati, sviluppate in modo integrato, che migliorino sia l’ambiente che la qualità della vita della zona circostante.
Sicurezza, qualità dell’accoglienza e accessibilità universale
- Il comma 2 dell’art. 1, in particolare focalizza l’attenzione sul concetto di “promozione e valorizzazione dei cammini” finalizzata ad assicurare la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell’accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità.
In questo comma viene implicitamente introdotto il concetto di “accessibilità universale” che garantisce che tutti gli individui, indipendentemente da abilità o condizioni, abbiano accesso equo e autonomo a spazi, infrastrutture, prodotti e servizi. Definito dalla Convenzione ONU come un diritto fondamentale, mira ad abbattere barriere architettoniche, sensoriali e cognitive, abbracciando il principio di “Universal Design” per progettare ambienti fruibili da chiunque senza adattamenti speciali.
Banca dati dei Cammini d’Italia e mappa digitale nazionale
- L’ Art. 2 riguarda la costituzione della “Banca dati dei cammini d’Italia”[3] che, istituita presso il Ministero del Turismo, dovrà essere integrata da una mappa digitale con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, e finalizzata ad orientare il potenziale fruitore. Verranno inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:
- i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d’Europa[4] e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
- i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
- i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
Ai suddetti cammini, il Ministero del turismo assegnerà la qualifica di «cammino d’Italia»[5].
Cabina di regia, tavolo permanente e programma triennale
Entro centoventi giorni dalla sua data di entrata in vigore, inoltre, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia (all’articolo 3) verranno definiti:
- le linee guida per la realizzazione, la gestione e l’aggiornamento della banca dati;
- gli standard di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l’inserimento nella banca dati;
- le modalità e i termini per l’inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.
- L’art. 3 qualifica il ruolo della “Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia” mentre l’art. 4 definisce il “Tavolo permanente per i cammini d’Italia” (che verrà istituito entro sessanta giorni dalla data in vigore della legge presso il Ministero del turismo). E proprio alla Cabina di regia, sentito il Tavolo permanente, è demandato il compito di predisporre il “Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia” (art. 5) di durata triennale.
Nei restanti articoli si rimarca il ruolo del Ministero del Turismo e del Ministero della Cultura che hanno il compito di promuovere e realizzare studi e ricerche scientifiche (art. 6) – anche in collaborazione con università e altre istituzioni – finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini. Nel successivo art. 7 si indicano alcune attività di valorizzazione come quelle delle campagne di promozione dei cammini (di livello nazionale e internazionale) come forme di incentivazione alla fruizione del turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio[6].
I cammini come leva di rigenerazione territoriale, culturale e turistica
Da quanto sopra riportato è evidente che la promozione dei cammini risulta strettamente legata allo sviluppo del turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio che dovrà fondarsi attraverso un’azione attenta di costruzione della rete dei cammini (italiani) da proporre ai mercati turistici nazionali e internazionali. Il conseguente riconoscimento degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici sarà la cartina tornasole per connotare la qualità e, l’autenticità e l’identità culturale dei luoghi in cui essi ricadono.
Il turismo lento è in forte crescita negli ultimi anni, sorretto dal desiderio di conoscere luoghi lontani sia dalle destinazioni di massa che dai viaggi mordi e fuggi. In tal senso, esso va inteso come un nuovo approccio all’offerta e alla fruizione di prodotti turistici che interagiscono secondo diverse modalità, in primis la possibilità di celebrare le specificità dei luoghi offrendo prodotti e servizi non standardizzati e in grado di esaltare le differenze, con le sue peculiarità ed eccellenze.
I Cammini possono, quindi, diventare le direttrici di un progetto di sviluppo territoriale che attraversa territori poco conosciuti o fuori dalle classiche rotte turistiche: colline, alte vie montane, antiche vie di pellegrinaggio, borghi medievali e paesaggi naturali poco frequentati. Da qui la valorizzare del patrimonio culturale in quanto i Cammini spesso raccontano storie antiche di pellegrinaggi, culture e tradizioni locali (la via Francigena, il Cammino di San Francesco, la Via degli Dei, la Via Appia Antica, il Cammino Materano, ecc). Riconoscerli ufficialmente significa proteggere la memoria storica e promuovere l’identità locale.
Normalmente un cammino è un itinerario a prevalente vocazione escursionistica o spirituale, spesso suddiviso in tappe, che non sempre ha infrastrutture dedicate (può includere sentieri, strade bianche, tratti asfaltati, tratturi, ecc). È auspicabile che i cammini possano configurarsi come vere e proprie greenway secondo la classica definizione di C. E. Little (1990) [7] e progettati e gestiti come percorsi prevalentemente ciclopedonali immersi nel verde e in contesti naturali. Tale connotazione ci porta ad immaginarli come dei veri e propri “corridoi ecologici e culturali”[8], pensati per integrare mobilità dolce, natura e valorizzazione territoriale.
Per il funzionamento della banca dati, il Ministero del Turismo ha autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2028. È stata inoltre autorizzata una spesa aggiuntiva di euro 1.000.000 per l’anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per l’attuazione sempre dell’art. 2.
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Emanuela Coppola – INU, prof.ssa associata di urbanistica Università di Napoli Federico II
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