1. Contratti pubblici – Lex specialis – Discrasia numerica interna tra capitolato tecnico e allegato: l’operatore economico è tenuto, in forza del principio di buona fede ex art. 5, d.lgs. n. 36/2023, a far riferimento al documento aritmeticamente corretto – L’errore di calcolo elementare e evidente non integra violazione dei principi di trasparenza e certezza
2. Contratti pubblici – Lex specialis – Il termine per la presentazione delle offerte può essere individuato per relationem tramite rinvio alla piattaforma di approvvigionamento e ai siti istituzionali della stazione appaltante – L’assenza di indicazione espressa nel disciplinare non integra violazione dei principi di trasparenza e par condicio quando il termine è comunque univocamente ricavabile
3. Contratti pubblici – Lex specialis – Chiarimenti della stazione appaltante che qualificano come refuso un importo del capitolato: non impongono rettifica formale e riapertura dei termini quando la lex specialis prevede l’accettazione incondizionata dei chiarimenti resi noti sul sito – Principio di buona fede e criterio di interpretazione sistematica
4. Contratti pubblici – Lex specialis – Clausola sul subappalto a cascata e requisiti tecnico-funzionali specifici: non immediatamente escludenti – Impugnabili solo con gli atti applicativi (esclusione o aggiudicazione) – La discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella determinazione dei requisiti di partecipazione è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza
5. Contratti pubblici – Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ex art. 9, d.lgs. n. 36/2023 – Si applica ai contratti già stipulati in caso di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, non alle condizioni di gara di un contratto ancora da concludere
1. In presenza di una discrasia numerica interna tra capitolato tecnico e allegato della lex specialis, «solo il secondo documento è caratterizzato da un’elementare coerenza aritmetica interna». Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, «Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento». «L’obbligo di buona fede non grava solo sulla stazione appaltante, ma anche sull’operatore economico, che ben avrebbe potuto (come in effetti ha fatto) cogliere la discrasia tra i due documenti di gara e tener conto solo del secondo, in considerazione degli errori di calcolo, evidenti ed elementari, contenuti nel primo». L’errore di calcolo elementare ed evidente non integra violazione dei principi di trasparenza, certezza e buona amministrazione né vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o illogicità manifesta, non potendo alcun operatore economico di normale diligenza professionale fare affidamento su operazioni aritmetiche palesemente errate.
2. L’assenza di espressa indicazione del termine per la presentazione delle offerte nel disciplinare di gara non integra violazione dei principi di trasparenza, certezza e par condicio quando tale termine «può essere individuato per relationem tramite il rinvio ai siti internet» della centrale di committenza e della stazione appaltante «nonché alla piattaforma di approvvigionamento» espressamente richiamata dal disciplinare. La previsione che l’offerta debba essere inviata «entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno indicato in piattaforma» costituisce modalità idonea a rendere il termine univocamente ricavabile dagli operatori economici interessati.
3. I chiarimenti della stazione appaltante che qualificano come «refuso» un importo difforme indicato nel capitolato tecnico, confermando i valori del disciplinare, non impongono una rettifica formale del capitolato e la riapertura dei termini quando la lex specialis prevede espressamente che «l’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara … nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti». Sarebbe «contrario al principio di buona fede e al criterio di interpretazione sistematica del contratto (art. 1363 c.c.) contestare i chiarimenti legittimamente resi noti dalla stazione appaltante, pretendendo che ciò implichi la necessità di una rettifica formale del Capitolato tecnico e della riapertura dei termini».
4. La clausola che vieta il subappalto a cascata «non ha una portata immediatamente lesiva in quanto non preclude alla ricorrente di partecipare e neppure, ex ante, di risultare aggiudicataria». Analogamente, i requisiti tecnico-funzionali contestati (numero di provette caricabili, numero minimo di metodiche on board, inclusione di analiti specifici) non si appalesano tali da impedire la partecipazione alla gara o da imporre oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, con la conseguenza che «eventuali censure potranno essere mosse contro di essi solo in sede di impugnazione di atti futuri ed eventuali, come l’esclusione della ricorrente o l’aggiudicazione a terzi». «La determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara e dei criteri di valutazione delle offerte è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, come tale sottratta — se non in caso di manifesta irragionevolezza e/o illogicità e/o arbitrarietà — al sindacato giurisdizionale» (TAR Lazio, Sez. IV, n. 10497/2025; Cons. Stato, Sez. V, n. 2602/2018).
5. «Ai sensi dell’art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali». Il principio «non risulta violato» dalle clausole contrattuali della lex specialis: sia «perché riferito al caso di un mutamento straordinario e imprevedibile dell’equilibrio di un contratto già stipulato (e non al caso di un contratto ancora da concludere), sia perché la parte ricorrente si è limitata ad allegare che le condizioni contrattuali sarebbero tali da determinare un eccessivo squilibrio tra le parti, senza tuttavia fornirne alcuna dimostrazione».
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
Un operatore del settore della diagnostica in vitro aveva impugnato il bando, il disciplinare e il capitolato di una procedura aperta per la fornitura quinquennale di sistemi analitici per un’azienda ospedaliera, deducendo una pluralità di vizi: discrasie numeriche interne nella griglia di valutazione, divieto di subappalto a cascata privo di motivazione, requisiti tecnici eccessivamente specifici tali da restringere la concorrenza e favorire il fornitore uscente, abnorme incidenza premiale degli analiti opzionali, mancata indicazione del termine di presentazione delle offerte, squilibrio contrattuale, contraddizione tra capitolato e disciplinare sull’importo a base d’asta.
2) La decisione
Il TAR respingeva il ricorso. La discrasia numerica interna era rilevabile da qualsiasi operatore diligente che, in forza della buona fede, era tenuto a fare riferimento all’allegato aritmeticamente corretto. Il termine di presentazione delle offerte era ricavabile per relationem dalla piattaforma richiamata dal disciplinare. I chiarimenti che qualificavano come refuso l’importo del capitolato non imponevano rettifica formale e riapertura termini. La clausola sul subappalto a cascata e i requisiti tecnico-funzionali non erano immediatamente escludenti. Il principio di equilibrio contrattuale si applica ai contratti già stipulati, non alle condizioni di gara.
3) L’esito
Il TAR respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in € 10.000 oltre accessori, tenuto conto del valore ingente della controversia.
Pubblicato il 01/06/2026
N. 03462/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02511/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2511 del 2026, proposto da OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Carnevale, Nunzio Aponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OMISSIS S.p.A., non costituita in giudizio;
Azienda di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Chiosi e Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto presso lo studio in Napoli, via Giosuè Carducci n. 61;
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari collegiali:
– del bando, del disciplinare di gara e del capitolato, pubblicati in data 16.03.2026, relativi alla procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi analitici per l’esecuzione degli esami della UOC Patologia Clinica dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli;
– del provvedimento che li approva, ossia della delibera n. 292 del 10.03.2026;
– se ed in quanto occorra, dell’All. 8 “Questionario Tecnico”;
– se ed in quanto occorra, della nota prot. 17583 del 09.04.2026;
– se ed in quanto occorra, dei chiarimenti resi in data 13.04.2026;
– di ogni altro atto antecedente, presupposto e connesso.
Nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla rettifica e ripubblicazione degli atti della procedura, con conseguente proroga del termine per la presentazione delle offerte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda di rilievo nazionale “A. Cardarelli”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 14.04 e depositato il 20.04.2026, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
– di operare nel settore della produzione e commercializzazione di strumenti diagnostici e soluzioni avanzate per laboratori clinici e di ricerca;
– che, con delibera n. 292 del 10.03.2026, l’A.O.R.N. “A. Cardarelli” aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi analitici per l’esecuzione degli esami per le esigenze della UOC di Patologia Clinica, ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023, articolata in 42 lotti, per la durata di cinque anni, con un importo a base d’asta pari ad € 41.981.500,00, oltre IVA ed oneri per rischi da interferenza stimati in € 82.900,00, non soggetti a ribasso, prevedendo l’opzione di cui all’art. 120, co. 9, D. Lgs n. 36/2023 per € 740.000,00, oltre i.v.a., ed un ulteriore importo per forniture opzionali/auspicabili pari a € 2.967.500,00, oltre i.v.a., tutto oltre oneri per rischi da interferenza stimati in € 7.470,00;
– che, in data 16.03.2026, il relativo bando veniva pubblicato nella G.U.U.E. contestualmente ai relativi atti di gara;
– di avere riscontrato, a seguito della pubblicazione degli atti di gara, una pluralità di criticità;
– di avere trasmesso all’amministrazione, in data 09.04.2026, una formale diffida di sollecito all’esercizio dei poteri di autotutela, chiedendo, in particolare, la sospensione della procedura, il riesame complessivo della lex specialis, la rettifica delle discrasie economiche e redazionali, la riformulazione dei criteri tecnici e premiali, la revisione della disciplina del subappalto e il riequilibrio dell’assetto contrattuale;
– che l’amministrazione, anziché attivare un riesame in autotutela, invitava la ricorrente a formulare richieste di chiarimenti attraverso la piattaforma telematica, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;
– di essersi conformata a tale indicazione e di avere formalizzato i rilievi già esposti nella diffida mediante richiesta di chiarimenti sulla piattaforma SIAPS;
– che, con i chiarimenti resi in data 13.04.2026, la Stazione Appaltante confermava sostanzialmente l’impostazione originaria degli atti di gara, qualificando, in particolare come mero “refuso” l’importo di euro 42.181.500,00 indicato nel capitolato tecnico e confermando i valori riportati nel disciplinare;
– che inoltre l’amministrazione ribadiva la correttezza delle griglie di valutazione, richiamava il principio di equivalenza con riguardo ai requisiti tecnici, confermava la clausola sul subappalto a cascata, sosteneva che il termine di presentazione delle offerte fosse comunque desumibile dalla piattaforma e dagli ulteriori canali di pubblicazione.
2. Tanto premesso, la ricorrente impugnava gli atti suddetti sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 83 e 108 del d.lgs. n. 36/2023; violazione dei principi di trasparenza, certezza, affidamento, par condicio e buona amministrazione; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca degli atti di gara. Illogicità manifesta. Illegittimità della procedura per intrinseca contraddittorietà dei dati di valutazione di cui alla griglia tecnica del Capitolato”.
Denunciava la ricorrente che il Capitolato tecnico, individuato dal disciplinare come sede delle tabelle di attribuzione del punteggio tecnico, conteneva delle discrasie interne idonee a generare un’oggettiva incertezza circa il reale peso dei singoli criteri premiali e, dunque, circa le modalità con cui la Commissione sarebbe stata chiamata a valutare le offerte.
Deduceva in particolare, in riferimento al lotto n. 1, che il criterio n. 4 (“Soluzioni che garantiscono la continuità operativa a fronte di anomalie di sistema o totale blocco dell’automazione con specifico riferimento a”) prevedeva l’attribuzione di n. 4 punti totali, ancorché la somma dei punteggi dei sub-criteri fosse pari a n. 3 punti; e che il criterio n. 9 (“Programma di gestione Amministrativa magazzino”) prevedeva l’attribuzione di n. 5 punti totali, ancorché la somma dei punteggi previsti dai sub-criteri fosse pari a n. 7 punti.
Argomentava che la sussistenza di contraddizioni numeriche interne comprometterebbe la stessa possibilità di formulare un’offerta pienamente consapevole, calibrata e competitiva.
Asseriva che tale criticità non era stata superata dai chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, che si era limitata ad affermare che le griglie di valutazione sarebbero correttamente riportate nell’Allegato 8, senza procedere ad alcuna modifica formale del Capitolato tecnico.
Sosteneva che, in presenza di una contraddizione interna agli atti di gara, l’amministrazione avrebbe dovuto rettificare formalmente gli atti e riaprire termini, non limitandosi ad un chiarimento privo di efficacia modificativa.
2.2. “Illegittimità del disciplinare per violazione e falsa applicazione dell’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione”.
La ricorrente affermava l’illegittimità degli atti di gara nella parte in cui introducono un divieto generalizzato di subappalto a cascata, in asserita violazione della disciplina di cui all’art. 119 D. lgs. n. 36/2023 e dei principi eurounitari di concorrenza e accesso al mercato.
Sosteneva che la clausola era carente di motivazione, in quanto si limitava a richiamare disposizioni normative di carattere generale estranee al diverso e ulteriore profilo del subappalto “a cascata”.
Allegava che né il disciplinare, né la delibera a contrarre, né gli altri atti di gara contenevano una motivazione in ordine alle ragioni per cui il subappalto a cascata dovrebbe essere vietato in questa procedura.
Stigmatizzava che la clausola impugnata avrebbe determinato una compressione della libertà organizzativa degli operatori economici, incidendo sulla possibilità di strutturare la loro offerta attraverso modelli di cooperazione e filiera che costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica.
2.3. “Illegittimità del Capitolato. Violazione dei principi di concorrenza, proporzionalità, equivalenza, neutralità tecnologica e massima partecipazione. Violazione dei principi di determinatezza dell’oggetto e dell’importo contrattuale. Eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, sviamento, disparità di trattamento e preordinazione della gara. Illegittimità del Capitolato per configurazione artificiosa dei requisiti tecnico funzionali e dei criteri premiali e per indeterminatezza economica connessa agli analiti opzionali e auspicabili”.
Sosteneva la ricorrente che i requisiti tecnico-funzionali e i criteri premiali erano stati configurati in modo tale da restringere artificiosamente il confronto concorrenziale, in violazione dei principi di equivalenza, neutralità tecnologica e massima partecipazione.
In particolare, rilevava la previsione di requisiti minimi eccessivamente specifici e non funzionali (il numero di provette caricabili contemporaneamente; il numero minimo di metodiche “on board” per singolo analizzatore; l’inclusione, tra i reagenti indispensabili, di analiti non strettamente pertinenti al perimetro del “corelab”).
Sosteneva che tali previsioni non rispondevano a esigenze oggettive e proporzionate e favorivano operatori economici dotati di specifiche configurazioni tecnologiche, restringendo indebitamente la platea dei partecipanti.
Stigmatizzava altresì la valorizzazione, in sede premiale, di caratteristiche tecniche possedute da un numero estremamente limitato di operatori, senza adeguata corrispondenza nella base d’asta, nonché una combinazione tra requisiti minimi e criteri tecnici tale da restringere in concreto la platea dei partecipanti.
Rilevava, in particolare, con riferimento al lotto 10, che la lex specialis attribuiva un peso determinante a taluni elementi tecnici e, soprattutto, agli analiti c.d. “auspicabili”, la cui incidenza nella struttura complessiva dell’offerta risultava sproporzionata rispetto al loro carattere non essenziale.
Asseriva che la combinazione tra i requisiti tecnico-funzionali particolarmente specifici, la valorizzazione premiale di caratteristiche altamente selettive e l’incidenza significativa degli analiti opzionali/auspicabili avrebbe determinato un effetto distorsivo, tale da premiare configurazioni tecniche possedute da un numero estremamente ristretto di operatori, se non da un unico operatore economico.
2.4. “Illegittimità della lex specialis per sproporzionata valorizzazione premiale degli analiti opzionali/auspicabili, non ricompresi nella base d’asta. Violazione dei principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza, determinatezza dell’oggetto contrattuale, buon andamento e sana gestione delle risorse pubbliche. Eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, sviamento, illogicità manifesta e alterazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Sosteneva la ricorrente l’illegittimità della mancata valorizzazione economica degli analiti opzionali e auspicabili, i quali, pur incidendo significativamente sulla struttura dell’offerta e sulla valutazione tecnica, non rientravano nella base d’asta.
Allegava che, con particolare riguardo al lotto n. 10, la lex specialis prevedeva analiti fondamentali in Tabella A e analiti opzionali in Tabella B, precisando che la mancata offerta degli analiti di Tabella B non avrebbe comportato l’esclusione, ma sarebbe stata valutata ai fini della qualità e completezza dell’offerta, mentre l’offerta economica sarebbe stata valutata solo con riguardo agli analiti indispensabili di cui alla Tabella A.
Asseriva che ciò avrebbe comportato l’indeterminatezza dell’oggetto economico dell’appalto e che, in tal modo, l’offerta economica si sarebbe fondata su un perimetro non pienamente definito, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Stigmatizzava l’abnorme incidenza premiale degli analiti opzionali, che, per il lotto n. 10, potevano valere fino ad un massimo n. 20 punti su n. 70.
Deduceva quindi che la lex specialis premiava in modo eccezionalmente incisivo (non ciò che è essenziale, ma) ciò che è solo eventuale, complementare, opzionale.
2.5. “Illegittimità della lex specialis per incompletezza e indeterminatezza del termine di presentazione delle offerte. Violazione dei principi di trasparenza, certezza, par condicio e massima partecipazione. Eccesso di potere per ambiguità e difetto di chiarezza”.
La ricorrente deduceva la mancata indicazione univoca del termine di presentazione delle offerte, in quanto il Disciplinare di gara (artt. 1.1 e 2.2, pagg. 4-5) non recava un’indicazione chiara e autosufficiente del termine ultimo per la presentazione delle offerte, rinviando alle informazioni presenti sul sistema TED e/o sulla piattaforma telematica.
2.6. “Illegittimità del Capitolato per violazione del principio di equilibrio contrattuale e per indebita traslazione del rischio sull’operatore economico. Violazione dell’art. 7 D.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione e squilibrio sinallagmatico”.
Sosteneva la ricorrente che l’assetto contrattuale ed esecutivo delineato dal Capitolato tecnico presentava profili di illegittimità, in quanto comportava l’indeterminatezza delle condizioni di esecuzione e una sostanziale traslazione del rischio contrattuale in capo all’operatore economico. Il riferimento era in particolare alle clausole di cui agli artt. 5 e 18.
Argomentava che quella configurazione avrebbe determinato uno squilibrio tra le parti, trasferendo integralmente sull’operatore economico i rischi connessi all’incertezza dei tempi di attivazione, alla gestione logistica della fornitura e alla variabilità del fabbisogno, in violazione del principio di equilibrio contrattuale di cui all’«art. 7 D. lgs. n. 36/2023».
2.7. “Illegittimità della procedura per violazione del principio del risultato. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria. Inidoneità della struttura della gara a garantire l’effettiva utilità dell’affidamento”.
Sosteneva che la procedura era viziata in quanto contraria al principio del risultato, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.
Argomentava che era infatti prevista una significativa distanza temporale tra il momento dell’aggiudicazione e quello dell’effettivo avvio della fornitura e che tale distanza risultava critica in un settore, quale quello delle tecnologie diagnostiche, caratterizzato da una rapidissima evoluzione tecnologica, sicché ne sarebbero derivati riflessi negativi sull’efficienza del servizio sanitario, sulla qualità delle prestazioni diagnostiche e sulla corretta allocazione delle risorse pubbliche.
2.8. “Illegittimità della procedura per rischio di lock-in tecnologico. Violazione dei principi di concorrenza, neutralità tecnologica e massima partecipazione. Eccesso di potere per sviamento e restrizione del mercato”.
Sosteneva la ricorrente che la configurazione dei lotti, i requisiti di integrazione dei sistemi, la combinazione tra requisiti minimi e criteri premiali apparivano tali da risultare coerenti con le specifiche tecniche dell’attuale fornitore, così rendendo più onerosa – se non di fatto impraticabile – la partecipazione di operatori alternativi.
Argomentava che tale impostazione avrebbe determinato una barriera all’ingresso nel mercato, riducendo la contendibilità della gara e limitando la possibilità per l’Amministrazione di beneficiare di soluzioni tecnologiche alternative e potenzialmente più efficienti.
2.9. “Illegittimità della legge di gara per contrasto tra il capitolato tecnico, il bando e il disciplinare di gara”.
La parte ricorrente deduceva che:
– secondo il capitolato tecnico, la base d’asta per la durata di 60 mesi era fissata in euro 42.181.500,00, oltre i.v.a.;
– secondo il bando pubblicato, la base d’asta era di € 41.981.500,00, oltre oneri di sicurezza;
– che lo stesso bando riportava altresì importi specifici per quinto d’obbligo e reagenti opzionali pari, rispettivamente, a € 741.240,00 e € 2.973.730,00;
– che la stessa Stazione Appaltante, nei chiarimenti, aveva affermato che l’importo di € 42.181.500,00 contenuto nel capitolato sarebbe stato “chiaramente un refuso”, confermando invece i valori del disciplinare e degli altri atti.
Sosteneva che tale sequenza costituiva un vizio di legittimità, in quanto, in una procedura pubblica, l’operatore economico dovrebbe poter ricavare dalla documentazione di gara, in modo diretto e immediato, il contenuto delle regole applicabili.
Argomentava che tale divergenza non potrebbe costituire una mera irregolarità formale, ma avrebbe comportato la necessità di una rettifica formale del capitolato, con la conseguente rimessione in termini degli operatori.
2.10. “Sull’obbligo di rettifica e ripubblicazione degli atti della procedura”.
Sosteneva la ricorrente che l’illegittimità degli atti della procedura, per i plurimi vizi dedotti nei motivi che precedono, non era suscettibile di essere sanata mediante una mera correzione o mediante chiarimenti auto-interpretativi della Stazione Appaltante, ma imponeva la ripubblicazione degli atti di gara, previamente emendati dai vizi riscontrati, con conseguente riapertura integrale dei termini di partecipazione.
Proponeva quindi la domanda di condannare l’amministrazione a ripubblicare gli atti della procedura, previamente corretti in conformità ai principi di legge, e a riaprire i termini di partecipazione.
3. Con memoria depositata in data 23.04.2026, si costituiva in giudizio l’Azienda ospedaliera resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso, sulla base della tesi secondo cui le clausole del bando censurate non sarebbero immediatamente lesive, e opponendosi comunque nel merito, sulla base di varie argomentazioni, all’accoglimento del ricorso.
4. Con memoria depositata in data 07.05.2026, la parte resistente insisteva nelle proprie argomentazioni difensive e conclusioni.
5. All’udienza pubblica del 26 maggio 2026, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
6. Il primo motivo di ricorso è infondato.
È pur vero che si registra un’evidente discrasia tra quanto previsto nel Capitolato tecnico e quanto stabilito nel citato Allegato n. 8, ma è altresì vero che solo il secondo documento è caratterizzato da un’elementare coerenza aritmetica interna.
Infatti, in riferimento al criterio n. 4 (“Soluzioni che garantiscono la continuità operativa a fronte di anomalie di sistema o totale blocco dell’automazione”), il Capitolato tecnico prevede, in sostanza, che la somma di 1+1+1 sia pari a 4, mentre l’Allegato n. 8 prevede che la somma di 2+1+1 sia pari a 4.
Parimenti, in riferimento al criterio n. 9 (“Programma di gestione amministrativa Magazzino reagenti”), il Capitolato tecnico prevede, in sostanza, che la somma di 4+3 sia pari a 5, mentre l’Allegato n. 8 prevede che la somma di 3+2 sia pari a 5.
È quindi evidente a chiunque che le somme in questione, come riportate nel Capitolato tecnico, sono errate, mentre quelle contenute nell’Allegato n. 8 sono corrette, con la conseguenza che solo queste ultime – in base al principio di buona fede – potrebbero essere tenute in considerazione dagli operatori economici interessati per decidere se e come partecipare alla procedura di gara.
Infatti, ai sensi dell’art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 36/2023, «Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento».
L’obbligo di buona fede quindi non grava solo sulla stazione appaltante, ma anche sull’operatore economico, che, nel caso di specie, ben avrebbe potuto (come in effetti ha fatto) cogliere la discrasia tra i due documenti di gara e tener conto solo del secondo, in considerazione degli errori di calcolo, evidenti ed elementari, contenuti nel primo.
Non si ravvisa quindi alcuna violazione dei principi di trasparenza, certezza dell’affidamento e buona amministrazione, né alcun vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o illogicità manifesta.
7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 119, co. 17, D. lgs. n. 36/2023, «Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali».
La parte ricorrente censura la seguente clausola contenuta nel disciplinare di gara: «Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto, ai sensi dell’art. 119, co. 1, del Codice, l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché, nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione delle medesime.
Per le motivazioni di cui sopra, le prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata)».
Il Collegio ritiene sul punto fondata l’eccezione di inammissibilità della censura, condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola concernente il subappalto non ha una portata immediatamente lesiva in quanto non preclude alla ricorrente «di partecipare e neppure, ex ante, di risultare aggiudicataria. Impeditive, a questi fini, possono considerarsi soltanto le disposizioni del bando di gara che, prescrivendo requisiti di partecipazione ostativi per chi non ne sia in possesso, manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza, l’onere di una loro tempestiva impugnazione senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione (giurisprudenza costante: da ultimo, Consiglio Stato, sez. V, 06 aprile 2009 n. 2143; Consiglio Stato , sez. V, 28 febbraio 2006, n. 880; Consiglio Stato , sez. V, 24 febbraio 2003 , n. 980)»
(T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 03/03/2010, n. 522).
Il Collegio ritiene quindi di dover confermare l’indirizzo ermeneutico già manifestato anche dal T.A.R. per la Campania secondo cui «in adesione all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, (…) nell’ambito delle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, va escluso che possano essere oggetto di immediata impugnativa le clausole del bando o della lettera di invito che non incidano direttamente ed immediatamente sull’interesse del privato a partecipare alla gara e che, dunque, non determinino per lo stesso un immediato arresto procedimentale; (…) Viceversa, l’onere di immediata impugnazione della lex specialis si configura solo per le clausole che comportino la sicura esclusione dalla gara, mentre le rimanenti devono essere contestate unitamente all’aggiudicazione, giacché proprio con l’intervenuta aggiudicazione in favore di altri sorge nel concorrente l’interesse a gravare il bando e gli atti della procedura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2005 n. 1079; TAR Liguria, Sez. II, 31 gennaio 2008 n. 144; TAR Lazio Roma, Sez. I, 4 giugno 2007 n. 5147; TAR Campania Napoli, Sez. I, 14 luglio 2006 n. 7517)» (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, 10.03.2009, n. 1371).
Per le ragioni esposte il motivo in esame deve essere ritenuto inammissibile.
8. Valgono considerazioni analoghe per il terzo, il quarto e l’ottavo motivo di ricorso, con i quali si denuncia che sarebbero stati introdotti dalla lex specialis requisiti minimi tecnico-funzionali e criteri premiali (soprattutto in riferimento all’abnorme incidenza premiale degli “analiti” richiesti come opzionali e, in quanto tali, non essenziali) eccessivamente specifici, tali da restringere in concreto la platea dei partecipanti o, addirittura, da risultare coerenti con le sole specifiche tecniche dell’attuale fornitore, così rendendo più onerosa (se non di fatto impraticabile) la partecipazione di operatori alternativi e determinando una barriera all’ingresso nel mercato in questione.
Il Collegio condivide infatti il consolidato orientamento, cui si è già fatto cenno, secondo cui soggiacciono all’onere dell’immediata impugnazione del bando di gara le sole clausole che impediscono la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta, impedendo il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; invece – per le altre previsioni, comprese quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi – l’interesse al ricorso nasce con gli atti applicativi, quali l’esclusione o l’aggiudicazione a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30/04/2018, n. 2602).
Poiché i requisiti tecnico-funzionali contestati dalla ricorrente (numero di provette caricabili contemporaneamente; numero minimo di metodiche “on board” per singolo analizzatore; inclusione, tra i reagenti indispensabili, di analiti non strettamente pertinenti al perimetro del “corelab”) non si appalesano tali da impedirne la partecipazione alla gara o imporre oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, si deve concludere che eventuali censure potranno essere mosse contro di essi solo in sede di impugnazione di atti futuri ed eventuali, come l’esclusione della ricorrente o l’aggiudicazione a terzi, ma non in sede di impugnazione del bando.
In ogni caso, e nel merito, il Collegio condivide l’orientamento ermeneutico secondo cui la determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara e dei criteri di valutazione delle offerte è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, come tale sottratta – se non in caso di manifesta irragionevolezza e/o illogicità e/o arbitrarietà – al sindacato giurisdizionale, avendo la stazione appaltante ampia facoltà, nell’esercizio della propria discrezionalità, di conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale ai requisiti e ai criteri ritenuti più significativi (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV, 30/05/2025, n. 10497).
9. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
Si legge infatti all’art. 1.1 del Disciplinare di gara (contestato dalla parte ricorrente per l’asserita assenza di univocità nell’indicazione del termine di presentazione delle offerte): «Ai sensi dell’articolo 28, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul sito So.Re.Sa SpA al link https://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx nonché sul profilo del committente
(http://www.ospedalecardarelli.it, in home page, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti”) e sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Osservatorio Contratti Pubblici” (https://www.serviziocontrattipubblici.it). I risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente http://www.ospedalecardarelli.it».
Più avanti si stabilisce, all’art. 12, co. 6, dello stesso Disciplinare: «L’offerta, a pena di esclusione, deve essere inviata attraverso il Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno indicato in piattaforma SIAPS. Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice».
Pertanto, pur corrispondendo al vero che il termine per la presentazione delle offerte non risulta espressamente indicato nel Disciplinare di gara, è altresì vero che esso può essere individuato per relationem tramite il rinvio ai siti internet di “Soresa” e dello stesso Ospedale Cardarelli, nonché alla piattaforma di approvvigionamento “SIAPS”.
10. Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono infondati.
Anche a voler ritenere ammissibili le censure con le quali si contesta l’assetto contrattuale delineato dal Capitolato tecnico (sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, tra le clausole immediatamente escludenti, rientrano anche quelle che impongono condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; cfr. T.A.R. Campania – Napoli sez. IV, 4/05/2023, n. 2729), si deve reputare che le clausole contestate non si pongano in contrasto con il principio dell’equilibrio contrattuale, invocato dalla parte ricorrente (riferendosi, probabilmente erroneamente, all’art. 7 D. lgs. n. 36/2023, essendo piuttosto l’art. 9 rubricato “Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”).
Ai sensi dell’art. 9, co. 1, infatti, «Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali».
Il principio non risulta quindi violato. Sia perché riferito al caso di un mutamento straordinario e imprevedibile dell’equilibrio di un contratto già stipulato (e non al caso, come quello di specie, di un contratto ancora da concludere), sia perché la parte ricorrente si è limitata ad allegare che le condizioni contrattuali in questione sarebbero tali da determinare un eccessivo squilibrio tra le parti, senza tuttavia fornirne alcuna dimostrazione.
11. Il nono motivo di ricorso è infondato.
Secondo le stesse allegazioni della parte ricorrente, la base d’asta indicata nel Capitolato tecnico era pari ad € 42.181.500,00 oltre i.v.a., mentre la Stazione appaltante aveva spiegato nei propri chiarimenti che quell’importo costituiva un refuso e che erano corretti i valori indicati nel Disciplinare e negli altri atti di gara (in particolare, era indicata nel bando una base d’asta di € 41.981.500,00, oltre oneri di sicurezza).
Si stabilisce all’art. 4, co. 3, del suddetto Disciplinare: «L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti».
Sarebbe quindi contrario al principio di buona fede innanzi richiamato (art. 5, co. 1, D. lgs. n. 36/2023) e al criterio di interpretazione sistematica del contratto (di cui all’art. 1363 cod. civ.) contestare, da parte della ricorrente, i chiarimenti legittimamente resi noti dalla stazione appaltante, pretendendo che ciò implichi la necessità di una rettifica formale del Capitolato tecnico e della riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
12. Le censure esaminate si rivelano pertanto in parte inammissibili e in parte infondate, con la conseguente necessità di respingere il ricorso, inclusivo della domanda (di cui al suddetto § 2.10) di condannare l’amministrazione a ripubblicare gli atti della procedura, previamente corretti, e a riaprire i termini di partecipazione.
13. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo il principio della soccombenza, tenuto conto del valore ingente della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente, liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
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