Con l’ordinanza n. 18407, pubblicata l’8 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di prova dei requisiti dimensionali per la non assoggettabilità alla procedura della liquidazione giudiziale, sui principi che governano l’onere probatorio a carico del debitore e, soprattutto, sulla natura e l’ampiezza dei poteri-doveri di valutazione del giudice di merito di fronte a una documentazione contabile non formalmente perfetta.
IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità traeva origine dal reclamo proposto ai sensi dell’art. 51 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) dall’amministratrice di una società a responsabilità limitata avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di quest’ultima.
La reclamante eccepiva la propria non assoggettabilità alla procedura concorsuale sul presupposto del possesso dei requisiti dimensionali di “impresa minore” sanciti dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Come prova delle proprie difese produceva una serie di documenti, tra cui i bilanci degli ultimi tre esercizi, sebbene non approvati né depositati presso il Registro delle Imprese, i bilanci relativi ad esercizi precedenti regolarmente pubblicati, modelli fiscali e altri atti gestionali.
Il reclamo veniva rigettato dalla Corte d’appello la quale rilevava che i bilanci relativi all’ultimo triennio non erano stati né approvati né depositati presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2435 del Codice Civile. Evidenziava, inoltre, che in difetto di regolare approvazione e deposito, il giudice poteva prescindere da tali bilanci e che l’assenza della nota integrativa ex art. 2427 c.c. precludeva in radice la verifica della correttezza dei criteri di valutazione delle singole voci contabili, escludendo così l’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’impresa.
Contro tale decisione, la legale rappresentante della società sottoposta alla procedura concorsuale proponeva ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo, l’omesso esame di documenti decisivi che attestavano lo stato di inattività e di sottodimensionamento della società (in particolare, bilanci storici pubblicati, modelli fiscali Unico e IRAP del triennio rilevante e atti gestionali relativi al licenziamento dei dipendenti e alla dismissione degli investimenti). Lamentava, inoltre, la violazione delle norme del codice civile in materia di microimprese, per essere la società esonerata ex lege dalla redazione della nota integrativa (terzo motivo).
LA DECISIONE: Gli Ermellini, hanno accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di provenienza in diversa composizione.
La questione centrale sottoposta all’esame della Suprema Corte riguardava il valore probatorio dei bilanci non approvati e depositati e, più in generale, degli strumenti probatori alternativi a disposizione del debitore per dimostrare la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell’art. 121 CCII, l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di esenzione dalla liquidazione giudiziale grava interamente sul debitore. Il legislatore ha inteso porre a carico del fallendo/debitore tale dimostrazione in forza del principio di vicinanza o prossimità della prova, disponendo l’imprenditore dei libri e delle scritture contabili della propria attività.
Nell’interpretare la portata di tale onere, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti l’istanza di apertura della procedura costituiscono mezzo di prova privilegiato. Ciò discende dalla funzione informativa e di pubblicità-notizia che il bilancio assolve a tutela dei terzi che entrano in contatto con l’impresa. Tuttavia, come evidenziato dall’ordinanza in commento, il carattere “privilegiato” della prova non equivale a “prova legale”. I dati contabili non vincolano il giudice di merito, ma restano soggetti alla sua prudente valutazione ex art. 116 c.p.c.
Pertanto:
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se i bilanci sono prodotti ma privi dei requisiti di regolare approvazione e deposito ex art. 2435 c.c., il giudice può “motivatamente” non tenerne conto, insorgendo il legittimo sospetto di una loro redazione ad hoc a ridosso dell’istruttoria prefallimentare
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specularmente, proprio perché il bilancio non è prova legale, la sua assenza, la sua mancata approvazione o il mancato deposito non integrano una preclusione assoluta all’accertamento dei fatti impeditivi.
Il debitore mantiene la facoltà di assolvere all’onere probatorio per altre vie. Può farlo avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa.
La sentenza della Corte d’Appello è stata censurata dalla Cassazione anche sull’impossibilità di verifica dei criteri di valutazione per l’assenza della nota integrativa ex art. 2427 c.c.
Secondo gli Ermellini, i giudici della Corte Territoriale nel decidere non hanno minimamente considerato la possibilità che la società si qualificasse come “microimpresa” ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. Tale qualifica, se sussistente, avrebbe esonerato la società dalla redazione della nota integrativa, rendendo il principale argomento dei giudici territoriali del tutto irrilevante e infondato. L’omessa verifica di tale circostanza fattuale e giuridica costituisce un vizio che inficia la correttezza dell’intera decisione.
Infine, sotto il profilo processuale, l’ordinanza offre un chiarimento di rilievo pratico fondamentale in merito alle tempistiche di deposito dei documenti in sede di gravame.
La società creditrice che aveva depositato l’istanza per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, nel corso del giudizio innanzi alla Corte d’Appello, aveva eccepito l’irrilevanza o l’inutilizzabilità dei documenti che la reclamante aveva depositato sì nel corso del giudizio di reclamo, ma successivamente al deposito del ricorso introduttivo (ancorché prima dell’udienza camerale).
Tale impostazione formalistica è stata respinta dalla Cassazione la quale ha esteso al rito del reclamo ex art. 51 CCII, l’orientamento consolidatosi sotto la vigenza dell’art. 18 l.fall.
La disciplina del reclamo esige che il ricorso indichi i mezzi di prova e i documenti prodotti, ma non prevede alcuna sanzione di decadenza o inammissibilità per le produzioni documentali integrative effettuate in corso di causa, purché avvengano nel rispetto del contraddittorio e prima dell’udienza di comparizione delle parti. Pertanto, i documenti depositati dalla reclamante prima della discussione in camera di consiglio sono stati considerati dai giudici di legittimità pienamente ammissibili.
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Avv. Giovanni Iaria
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