Massimario appalti numero 22 del 12 giugno 2026


A cura di Ornella Cutajar e Alessandro Massari
con la collaborazione di Maurizio Greco e Carla Ragionieri
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Indice

Contratti pubblici – Soccorso istruttorio
TAR Umbria – Perugia (sez. I) sentenza 5 giugno 2026, n. 266

1. Contratti pubblici – Soccorso istruttorio – Requisiti di capacità tecnica e professionale – Obbligo di attivare il soccorso istruttorio per integrare documentazione contabile prodotta in modo incompleto in sede di comprova dei requisiti già dichiarati nel DGUE – La carente produzione documentale relativa a forniture già dichiarate non equivale a mancato possesso del requisito e non legittima l’esclusione diretta
2. Contratti pubblici – Soccorso istruttorio – La richiesta di chiarimenti volta a integrare i contratti prodotti per accertarne il valore effettivo non costituisce già attivazione del soccorso istruttorio – Il soccorso richiede l’esistenza di omissione, inesattezza o irregolarità nella domanda e non è esaurito dalla richiesta di chiarimenti su documentazione formalmente prodotta
3. Contratti pubblici – Soccorso istruttorio – Distinzione tra integrazione di documentazione relativa a forniture già dichiarate e sostituzione di forniture diverse – La produzione di fatture relative a contratti precedenti nell’ambito della medesima fornitura con il medesimo committente non integra sostituzione inammissibile ma integrazione legittima 

1. L’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 consente di «integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa» e di «sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante», con esclusione della sola documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Quando la stazione appaltante abbia richiesto in sede di verifica le fatture a comprova di requisiti di capacità tecnico-professionale già dichiarati nel DGUE, e il concorrente abbia prodotto documentazione incompleta, la stazione appaltante è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio prima di disporre l’esclusione, non potendo trarre dalla carenza documentale la conclusione del mancato possesso del requisito. «Il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione alla data di presentazione della domanda non è sanabile e determina l’esclusione dalla procedura di gara»; ma la carente produzione di documenti a comprova di un requisito effettivamente posseduto è invece sanabile. «Gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le predette garanzie sostanziali, in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano cioè nessun concorrente a discapito degli altri, non possono avere portata espulsiva» (TAR Umbria, n. 423/2025; Cons. Stato, Sez. VII, n. 5712/2024).

2. La richiesta di integrazione documentale rivolta alla concorrente prima dell’esclusione — volta a chiedere le fatture a supporto dei contratti già prodotti, ritenuti dalla stazione appaltante non sufficienti a inferirne il valore reale perché riferiti ad accordi quadro — non costituisce attivazione del soccorso istruttorio, poiché «era originata dalla necessità, avvertita dalla stazione appaltante, di integrare quanto emergeva dai contratti regolarmente prodotti» e non da una omissione, inesattezza o irregolarità della domanda della ricorrente. Il soccorso istruttorio in senso proprio avrebbe dovuto essere attivato in un momento successivo, quando la documentazione prodotta dalla concorrente è risultata incompleta, consentendo a quest’ultima di integrare le fatture mancanti prima dell’adozione dell’esclusione.

3. Va distinto il caso in cui il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione relativa a contratti con i medesimi committenti e il medesimo oggetto indicati nel DGUE — riferita ad un periodo di efficacia precedente rispetto all’ultimo segmento temporale dichiarato — dal caso in cui sostituisca le forniture dichiarate con forniture diverse, mai indicate in sede di gara. Nel primo caso «non c’è stata alcuna sostituzione, ma solo integrazione (anche dal punto di vista della decorrenza temporale) delle fatture relative alle medesime forniture già dichiarate»: i contratti precedenti non sono «diversi» da quelli dichiarati perché non riferiti a committenti diversi né ad oggetto diverso, riguardando semplicemente un periodo di efficacia precedente nell’ambito di accordi quadro pluriennali con i medesimi operatori. Tale integrazione è consentita dal soccorso istruttorio perché non introduce ex novo nella procedura elementi non presenti, ma chiarisce e completa dati già esistenti. È invece inammissibile — come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 1300/2026 — la sostituzione, «a gara conclusa», di un servizio di punta dichiarato e rivelatosi insufficiente «con un altro, mai dichiarato in gara, il cui certificato è stato prodotto solo in corso di giudizio».

Finanza di progetto – Silenzio-inadempimento
TAR Lazio – Roma (sez. II-bis) sentenza 8 giugno 2026, n. 10514

1. Contratti pubblici – Finanza di progetto ex art. 193, d.lgs. n. 36/2023 – Ampia discrezionalità insindacabile dell’amministrazione nella valutazione della rispondenza della proposta all’interesse pubblico – Il proponente non ha alcuna aspettativa giuridicamente tutelata circa l’esito della valutazione né circa l’ottenimento della gestione dell’opera – L’accantonamento del progetto nella fase preliminare è eventualità fisiologica rientrante nel rischio d’impresa
2. Contratti pubblici – Finanza di progetto ex art. 193, d.lgs. n. 36/2023 – Silenzio-inadempimento – Obbligo di pronunciarsi espressamente sulla proposta quando si è instaurata una protratta interlocuzione procedimentale con rielaborazioni su richiesta dell’amministrazione – Tale interlocuzione genera in capo all’amministrazione l’obbligo di definire il procedimento con provvedimento espresso
3. Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Il termine annuale del ricorso avverso il silenzio non è un termine di decadenza ma una presunzione legale assoluta relativa alla persistenza dell’interesse ad agire – La riproposizione dell’istanza fa decorrere un nuovo termine – La decorrenza si computa dalla presentazione della nuova istanza
4. Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Nomina preventiva del commissario ad acta contestualmente alla sentenza – Il compenso del commissario costituisce danno erariale a carico dei soggetti responsabili dell’inerzia 

1. Nell’ambito delle procedure di finanza di progetto, «deve riconoscersi in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione della rispondenza della proposta formulata dal soggetto privato alle esigenze di interesse pubblico». Il proponente «dialoga con l’amministrazione nella definizione di un obiettivo di interesse generale, senza poter nutrire alcuna aspettativa giuridicamente tutelata circa la sua effettiva individuazione» (Cons. Stato, Sez. V, n. 5184/2023), né circa l’ottenimento della gestione dell’opera, che «transita indefettibilmente per una successiva fase di individuazione del contraente mediante procedura di gara». «L’accantonamento del progetto nella preliminare fase di valutazione dell’interesse pubblico, a prescindere dall’entità dagli investimenti realizzati per la sua elaborazione e dallo stato di avanzamento delle interlocuzioni con l’amministrazione, rappresenta dunque un’eventualità del tutto fisiologica, rientrante nel naturale rischio d’impresa implicitamente accettato dall’operatore economico» (Cons. Stato, Sez. III, n. 8072/2022). «Le scelte dell’Amministrazione sul punto risultano del tutto incoercibili e il privato non può vantare rispetto ad esse alcuna pretesa tutelabile, neppure sottoforma di risarcimento del danno precontrattuale», la cui configurabilità è esclusa «fino al momento di aggiudicazione della concessione» (Cons. Stato, Sez. V, n. 196/2024). «Il promotore, in ogni caso, non può pretendere che l’amministrazione dia corso alla procedura di project financing, posto che tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa» che «non può essere resa coercibile nell’ambito del giudizio di legittimità» (Cons. Stato, Sez. V, n. 207/2017).

2. Impregiudicata la discrezionalità insindacabile dell’amministrazione sull’esito della valutazione, «nella peculiare fattispecie caratterizzata da una protratta e articolata interlocuzione tra le parti, sussiste in capo alla resistente Amministrazione comunale l’obbligo di pronunciarsi in maniera espressa sulla proposta». Tale obbligo si radica nella circostanza che «il proponente, nel corso del tempo, ha ripetutamente adeguato la propria proposta alle richieste di correttivi, modifiche e rielaborazione formulate dall’Amministrazione, dando luogo a un confronto procedimentale stabile e significativo, idoneo a ingenerare in capo alla medesima Amministrazione l’obbligo di definire in maniera espressa il procedimento avviato». In virtù dei «principi generali di doverosità e certezza dei tempi dell’azione amministrativa, unitamente a quello dell’affidamento del privato nel corretto esercizio del potere pubblico» (Cons. Stato, Sez. V, n. 5772/2007; Sez. VI, n. 2318/2007), che trovano espresso riconoscimento nell’art. 2 della l. n. 241/1990 e si ricollegano al canone costituzionale del buon andamento, il Comune era tenuto a definire il procedimento con un provvedimento espresso.

3. Ai sensi degli artt. 117, comma 1, e 31, comma 2, del c.p.a., il ricorso avverso il silenzio può essere proposto «fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento». Tale termine «non costituisce un vero e proprio termine di decadenza, regolato dagli articoli 2964 e ss. cod. civ., ma una mera presunzione legale assoluta, avente ad oggetto la persistenza dell’interesse ad agire in giudizio per il rilascio del provvedimento richiesto»: «mentre nei casi di decadenza l’inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dal legislatore con la perdita della situazione giuridica stessa, nella fattispecie in esame l’inerzia dell’interessato non preclude, per espressa previsione di legge, la possibilità di proporre nuovamente l’istanza laddove ne ricorrano i presupposti». La riproposizione dell’istanza da parte del privato evidenzia il «perdurante interesse all’esame della relativa proposta» e fa decorrere un nuovo termine annuale.

4. In caso di accertamento del silenzio-inadempimento il giudice può nominare contestualmente alla sentenza un commissario ad acta che si insedierà allo spirare del termine assegnato all’amministrazione per provvedere, qualora non risulti pervenuta comunicazione dell’avvenuta adozione del provvedimento espresso. Il commissario provvede in sostituzione dell’amministrazione inadempiente entro il termine di sessanta giorni dall’insediamento, personalmente o tramite funzionario formalmente delegato in possesso di idonea qualifica professionale e comprovata competenza nella materia. «I compensi ed i rimborsi del Commissario ad acta, se dovuti per effetto del suo insediamento, sono sin d’ora posti a carico dell’Ente locale». «Costituisce danno erariale patrimoniale il compenso che la P.A. corrisponde al Commissario ad acta nominato dal Giudice amministrativo per effetto dell’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione delle decisioni giudiziali» (Corte dei Conti, Sez. I giurisd. centrale d’appello, n. 255/2020).

Ricorso straordinario al PdR in materia di contratti pubblici
Consiglio di Stato (sez. I) parere 5 giugno 2026, n. 982

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Contratti pubblici – Inammissibilità: l’art. 120, comma 1, c.p.a. esclude espressamente la proponibilità del ricorso straordinario in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici – Il rimedio giurisdizionale è unico e si riduce al solo ricorso al TAR competente – Scelta coerente con l’accentuata specialità del rito in materia di appalti
​2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Rimessione in termini per errore scusabile – Presupposti: giustificata incertezza concreta sugli strumenti di tutela derivante da situazione normativa obiettivamente ambigua o da omessa indicazione del termine per l’impugnazione nel provvedimento – Istituto di carattere eccezionale – La valutazione spetta al giudice amministrativo competente

1. In materia di contratti pubblici, «l’art. 120, comma 1, del codice del processo amministrativo prevede che gli atti delle procedure di affidamento “sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”, escludendo in tal modo espressamente la proponibilità del ricorso straordinario nel contenzioso sui pubblici appalti». Tale esclusione era già prevista dall’art. 245 del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dal d.lgs. n. 53/2010 di attuazione della direttiva n. 2007/66/CE. «In materia di pubblici affidamenti, il rimedio giurisdizionale avverso gli atti illegittimi facenti parte delle relative procedure è unico, e si riduce al solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, con esclusione, quindi, del ricorso straordinario al Capo dello Stato», scelta «coerente con l’accentuata specialità che connota il nuovo rito in materia di appalti» (Cons. Stato, Sez. V, n. 2518/2022; TAR Lazio, Sez. II-quater, n. 519/2024). Il principio trova «applicazione in chiave espansiva anche in contesti procedurali affini, assoggettati al medesimo rito speciale».

2. La rimessione in termini per errore scusabile «è istituto di carattere eccezionale che può trovare applicazione nel caso in cui, nel caso concreto, sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto». I presupposti che la giustificano «devono sempre riguardare il caso concreto e la verifica di una condizione di giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili», dovuta «ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta o ad eventuali sopravvenute modifiche normative». «L’omessa indicazione da parte della pubblica amministrazione, nei provvedimenti amministrativi, in violazione dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990, del termine per l’impugnazione, seppure non comporta la loro illegittimità, reca con sé la possibilità di riconoscere l’errore scusabile ai fini della tempestività del ricorso», ferma restando la necessità di verificare caso per caso «che l’omissione determini una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili» (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2001). Nel caso in cui il provvedimento impugnato contenga in calce il riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quale rimedio esperibile, la valutazione dell’errore scusabile «spetta al Giudice Amministrativo dinanzi al quale il ricorso verrà eventualmente introdotto ex novo, all’esito della conclusione del presente contenzioso».

Requisiti minimi dell’offerta tecnica – Prova pratica – Termine impugnazione
TAR Lombardia – Milano (sez. II) sentenza 5 giugno 2026, n. 2922

1. Contratti pubblici – Requisiti minimi dell’offerta tecnica – L’esito positivo della prova pratica non sana l’offerta carente dei requisiti minimi se l’idoneità è accertata mediante l’impiego di componenti essenziali non quotate dal concorrente 
2. Contratti pubblici – Requisiti minimi dell’offerta tecnica – L’operatore che offre un prodotto privo di caratteristica tecnica prescritta dalla lex specialis quale requisito minimo a pena di esclusione deve essere escluso dalla procedura – La difformità configura aliud pro alio – La stazione appaltante non può disapplicare la lex specialis nemmeno per ragioni funzionali o sostanzialistiche né per perseguire il principio del risultato
3. Contratti pubblici – Requisiti minimi dell’offerta tecnica – Interpretazione: il requisito ha carattere «strutturale» quando la lex specialis non esplicita le finalità che esso è destinato a soddisfare – L’interpretazione conservativa impone di dare prevalenza alla clausola che mantiene gli effetti – Le dichiarazioni generiche di possesso del requisito non sostituiscono la sua effettiva dimostrazione nell’offerta
4. Contratti pubblici – Ricorso principale e ricorsi incidentali escludenti – Il ricorso principale deve essere esaminato per primo – L’accoglimento del ricorso incidentale non determina ex se l’improcedibilità del ricorso principale – L’interesse strumentale alla rinnovazione della gara persiste anche se l’offerta del ricorrente principale risulta irregolare – Accoglimento di tutti i ricorsi con declaratoria di gara deserta
5. Processo amministrativo – Rito appalti – Termine per impugnare l’aggiudicazione: decorre dalla piena conoscenza degli atti di gara – Quando la stazione appaltante omette di mettere a disposizione le offerte degli aggiudicatari ai sensi dell’art. 36, d.lgs. n. 36/2023, si applica l’ordinario procedimento di accesso ex l. n. 241/1990 con dilazione del termine di impugnazione
 
1. Nelle procedure di affidamento relative a forniture, non assume alcuna efficacia sanante la circostanza che i prodotti offerti abbiano superato con pieno successo una prova pratica di idoneità indetta dalla Commissione giudicatrice, qualora tale esito positivo sia stato conseguito ricorrendo all’utilizzo di elementi accessori e strumentali (nel caso di specie, i cavi di collegamento dell’elettrobisturi) richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis, ma non compresi in maniera integrale né quotati nell’offerta tecnica ed economica del concorrente. L’accertamento empirico dell’idoneità del macchinario non può supplire alla mancata offerta dei suoi componenti necessari, in quanto ciò esporrebbe inevitabilmente la stazione appaltante, in fase di esecuzione, al rischio di una fornitura incompleta o all’insorgenza di oneri e costi aggiuntivi non preventivati in sede di gara.  

2 «L’operatore economico che offre una prestazione o un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara» (Cons. Stato, Sez. V, n. 2471/2026; Sez. IV, n. 3988/2025; Sez. IV, n. 7296/2024). «La difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un “aliud pro alio” idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione». La lex specialis «vincola rigidamente l’operato dell’Amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti» (Cons. Stato, Sez. V, n. 4659/2024). «Non è consentito disapplicare la lex specialis, neppure allorquando dovesse emergere che caratteristiche diverse da quelle richieste potrebbero meglio rispondere alle esigenze pubbliche sottese all’appalto, poiché in tal modo, in carenza di adeguata base legale, si violerebbero i principi della trasparenza, della prevedibilità e della par condicio tra i concorrenti» (Cons. Stato, Sez. III, n. 668/2026). «Il principio del risultato non si pone in chiave antagonista rispetto al principio di legalità» (Cons. Stato, Sez. III, n. 5217/2025): la mancata offerta di componenti essenziali andrebbe peraltro anche a detrimento del risultato, visti i maggiori costi legati al loro acquisto in fase esecutiva.

3. «La qualificazione in termini strutturali o funzionali di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare» (Cons. Stato, Sez. III, n. 668/2026; n. 3853/2026; n. 4155/2024). Quando la finalità non è esplicitata, il requisito ha carattere strutturale e la sua assenza nel prodotto offerto configura aliud pro alio. Conformemente al principio dell’interpretazione conservativa, «ove fosse sussistito un dubbio sulla portata della disposizione, avrebbe comunque dovuto essere seguita l’interpretazione che le avrebbe consentito di mantenere gli effetti anziché quella che ne avrebbe determinato la privazione» (Cons. Stato, Sez. III, n. 7897/2024; n. 5744/2021). Le dichiarazioni generiche di conformità ai requisiti minimi inserite nella documentazione di gara non sostituiscono la dimostrazione effettiva del loro possesso: la mancata offerta e quotazione economica dei componenti prescritti smentisce le affermazioni di conformità contenute nelle dichiarazioni.

4. «L’accoglimento del gravame incidentale non determina ex se l’improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara» (Cons. Stato, Sez. V, n. 1536/2022; Sez. VI, n. 9468/2025; Sez. IV, n. 7323/2025). In conformità con la sentenza CGUE del 5 settembre 2019 (C-333/18), il ricorso principale deve essere esaminato per primo, e sia esso che il ricorso incidentale devono essere entrambi esaminati a prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti. Quando il ricorso principale e i ricorsi incidentali sono entrambi fondati — per mancanza del medesimo requisito minimo in tutte le offerte presentate — il giudice annulla i provvedimenti di aggiudicazione e di ammissione di tutti i concorrenti con declaratoria di gara deserta.

5. Quando la stazione appaltante, «in violazione del disposto di cui all’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri quattro concorrenti e la restante documentazione di gara, deve applicarsi l’ordinario procedimento di accesso agli atti, disciplinato dalla l. n. 241/1990, e la disciplina processuale ricavabile dall’art. 116 c.p.a.». In tale ipotesi, la tempestiva proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara — formulata nei quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione — comporta la dilazione temporale dei termini di impugnazione, quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 12/2020; Sez. V, n. 1631/2025; n. 8352/2024; n. 2882/2024; TAR Lombardia, Sez. IV, n. 2520/2024). Il ricorso è tempestivo quando notificato entro trenta giorni dall’ostensione della documentazione di gara, non potendo il termine iniziare a decorrere prima di tale data.

Principio di autovincolo – Revoca implicita aggiudicazione
TAR Campania – Napoli (sez. II) sentenza 8 giugno 2026, n. 3596

1. Contratti pubblici – Esame ricorso principale e incidentale
​2. Contratti pubblici – Decorrenza del termine per impugnare una clausola escludente del bando di gara
​3. Contratti pubblici – Gara pubblica- Aggiudicazione- Revoca- Implicita con la nuova aggiudicazione
​4. Contratti pubblici – Disciplina di gara – Principio di autovincolo
5. Contratti pubblici – Gara pubblica – Giudizio di verifica dell’anomalia- Tratti distintivi- Giudizio positivo- Sufficienza motivazione Per relationem – Utile modesto
6. Contratti pubblici – Requisito di capacità tecnico professionale- Fatturato specifico

1. In adesione ai più recenti orientamenti concernenti il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale in materia di appalti, deve esaminarsi prioritariamente il ricorso principale come integrato dai motivi aggiunti, in quanto dal suo eventuale respingimento deriverebbe l’improcedibilità del ricorso incidentale: tuttavia, dall’eventuale fondatezza di quest’ultimo, non potrebbe in ogni caso conseguire l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 7226/2025; sez. IV, n. 6151/2020, n. 4431/2020; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 16064/2024; sez. III-quater, n. 11602/2021).
Nello svolgimento delle gare d’appalto rilevano interessi legittimi “eterogenei”, essendo meritevoli di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto sia l’interesse legittimo “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, e ciò in quanto l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare una nuova procedura di affidamento (CGUE, sez. X, sentenza 5 settembre 2019, causa C-333/18, punti 23, 27 e 28).
L’accoglimento del ricorso incidentale non può determinare l’improcedibilità del ricorso principale, permanendo in capo alla ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale. Ne consegue che “il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale” (Cons. Stato, sez. V, n. 1536/2022).
Tale indirizzo, ispirato a ragioni di economia processuale, è coerente con il principio di ordine logico secondo cui il “rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o condizionato all’accoglimento di quello principale” (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015). (Rif.: Articolo 209 (articolo 120, comma 11 c.p.a.-Esame ricorso principale e incidentale) del dlgs. 36 del 2023)

2. In materia di gare pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di gara nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostativi all’ammissione dell’interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; la mancata tempestiva impugnazione della lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale.
In termini, è stato osservato: “La mancata tempestiva impugnazione della lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale. Né in senso opposto induce la previsione di cui all’art. 42, comma 1, c.p.a., giacché nel processo amministrativo è inammissibile l’introduzione in via incidentale (o meglio, entro i termini del ricorso incidentale) di una domanda diretta ad ampliare la materia del contendere, domanda che l’interessato aveva l’onere di proporre mediante un tempestivo e rituale ricorso avverso il provvedimento dal quale era sorta in lui un’autonoma ed immediata lesione e un conseguente e diretto interesse ad agendum (cfr. Tar Lazio, sez. II ter, 2 gennaio 2012, n. 4). (Rif.: Articolo 83 e 209 (Articolo 120, comma 2: la decorrenza del termine per impugnare una clausola escludente del bando di gara ) del dlgs. 36 del 2023)

3. Il provvedimento di revoca della precedente aggiudicazione deve ritenersi implicito nell’atto di nuova aggiudicazione, senza che possa predicarsi la necessità di una formale, espressa, determina in tal senso: in proposito è noto che “nel campo del diritto amministrativo, è ammessa la sussistenza del provvedimento implicito quando l’amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali … attraverso un comportamento conseguente” cfr. Cons. St., A.P., 20 gennaio 2020, n. 3, e sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589; Tar Lazio, Roma, nr. 7831/2026). (Rif.: Articolo 5 del dlgs. 36 del 2023)

4. La controinteressata, censurando una clausola della disciplina di gara, avrebbe dovuto impugnare la lex di gara nell’ordinario termine processuale.
Ne discende che, in difetto di tale impugnazione, la stazione appaltante non poteva che ritenersi vincolata al rispetto delle prescrizioni da essa stessa dettata (in termini: “Il bando di gara, per la natura di atto amministrativo generale anche se non normativo, è vincolante per l’amministrazione appaltante, che non può disapplicarlo quando, in ipotesi, ritenga che le sue regole risultino inopportune o incongrue”, cfr. C.d.S., Sez. V, 23/11/2020, n. 7257). (Rif.: Articolo 83, comma 1 del dlgs. 36 del 2023)

5. Occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza in tema di sindacabilità del giudizio di congruità reso all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Secondo tale orientamento, il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (Cons. Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2951); solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una puntuale motivazione.
Quanto invece alle modalità attraverso cui tale valutazione deve essere espressa “…La motivazione del giudizio di non anomalia pertanto non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedimentali ed alle giustificazioni fornite dall’impresa. La stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa ed inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (Cons. Stato, III, 14 novembre 2018, n. 6430)” (Cons. St., Sez. V, 05.09.2023, n. 8176).
Va dunque dato atto dell’irrilevanza della forma con cui la commissione di gara ha espresso la sua valutazione di congruità sulle giustificazioni formulate dall’operatore controinteressato, essendo all’uopo sufficiente anche un mero rinvio per relationem alle stesse, trattandosi di un giudizio positivo di attendibilità.
Inoltre non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala, potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283; sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437), fatto salvo il più complesso caso in cui il margine positivo risulti pari a zero. (Rif.: Articolo 110 del dlgs. 36 del 2023)

6. “Il nuovo codice dei contratti pubblici qualifica espressamente come requisito di capacità tecnico-professionale il requisito esperienziale del c.d. fatturato specifico (art. 100, comma 11, d.lg. n. 36/2023). Sotto la vigenza del precedente codice dei contratti pubblici (d.lg. n. 50/2016), gli interpreti avevano spesso dibattuto sulla natura del fatturato specifico, quale requisito di capacità economica-finanziaria – soggetto ad avvalimento c.d. di garanzia – o quale requisito di capacità tecnico-organizzativa – soggetto ad avvalimento c.d. tecnico-operativo. Considerata, però, la nuova formulazione della legge applicabile alla materia, deve essere evidenziato che attraverso il requisito di capacità tecnica-professionale la stazione appaltante mira ad accertare non già la solidità economica dell’impresa, ma la sua idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto, la quale può essere desunta da precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione richiesta. Ne consegue che la tesi secondo cui il fatturato specifico atterrebbe alla capacità economico-finanziaria di un operatore economico, e non alla capacità tecnica-professionale dello stesso, non può essere condivisa” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 11/09/2025, n. 7281). (Rif.: Articolo 100, comma 1 del dlgs. 36 del 2023.)

La garanzia e l’assistenza fornite dal produttore del bene non configurano avvalimento
TAR Lazio – Roma (sez. IV-bis) sentenza 4 giugno 2026, n. 10258

1. Contratti pubblici – Accordo quadro per fornitura di apparecchiature tecnologiche – Avvalimento irrituale: non sussiste quando le dichiarazioni del produttore nell’offerta attengono alle caratteristiche tecniche del prodotto e non ai requisiti soggettivi di partecipazione del fornitore – La garanzia e il supporto tecnico del produttore sono componenti intrinseche del prodotto offerto e non servizi autonomi
2. Contratti pubblici – Offerta tecnica – Prescrizioni formali della lex specialis interpretate alla luce del principio del risultato – L’articolazione dell’offerta in più allegati non è causa di esclusione in assenza di sanzione espulsiva e di impatto sul giudizio della Commissione – L’uso parziale della lingua inglese è ammesso per estratti di manuali tecnici se espressamente consentito dalle linee guida della lex specialis
3. Contratti pubblici – Valutazione discrezionale dell’offerta tecnica – Il punteggio numerico attribuito in applicazione dei criteri della lex specialis costituisce motivazione adeguata – Sindacabilità limitata ai casi di manifesta illogicità o travisamento di fatto – La deduzione di equivalenza tecnica tra le soluzioni dei concorrenti non è sufficiente a censurare il punteggio in assenza di elementi concreti di illogicità 

1. Non integra avvalimento irrituale ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 la circostanza che l’offerta tecnica del concorrente contenga formulazioni riferite al produttore degli apparati («Panasonic include questi elementi nella garanzia standard», «Panasonic garantisce», «Panasonic può decidere di intervenire»). Tali formulazioni «non costituiscono una forma di disimpegno dalla responsabilità dell’offerta ma al contrario l’impegno della stessa aggiudicataria, assunto direttamente, ad assicurare che il prodotto fosse in linea con le prescrizioni della lex specialis in tema di assistenza e garanzia». Le prestazioni di garanzia e supporto tecnico strettamente legate ai beni oggetto di fornitura «non vanno intese come servizio a sé stante ma come qualità intrinseca del prodotto stesso». L’avvalimento «soccorre il partecipante nell’assicurare i requisiti di partecipazione di cui questo è carente»: quando l’unico requisito di ammissione previsto dal disciplinare è l’iscrizione al Registro delle Imprese — pacificamente posseduto in via autonoma dall’offerente — il riferimento all’avvalimento è inconferente, poiché le dichiarazioni del produttore riguardano «le caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara» e non i requisiti soggettivi del fornitore.

2. «Le prescrizioni della lex specialis vanno interpretate alla luce del principio del risultato, evitando formalismi ai quali non corrisponda una concreta ed effettiva esigenza di tutela di interessi rilevanti e che non siano accompagnati da una precisa sanzione espulsiva» (Cons. Stato, Sez. V, n. 8567/2025). L’articolazione dell’offerta tecnica in più allegati anziché in un documento unico non integra causa di esclusione «nella misura in cui non ha impedito alla Commissione di compiere una piena e consapevole valutazione del pregio dell’offerta tecnica, non essendovi la dimostrazione che le modalità redazionali abbiano inciso sul giudizio discrezionale o sulla par condicio tra i concorrenti». Il ricorso alla lingua inglese è ammesso se limitato ad estratti di manuali tecnici o brochure, quando espressamente consentito dalle linee guida della lex specialis, purché le parti essenziali siano articolate in lingua italiana nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare.

3. «Le valutazioni del seggio di gara sull’offerta tecnica espresse attraverso l’attribuzione di punteggi costituiscono apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità o travisamento di fatto». È consolidato il principio per cui «il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta, in applicazione dei criteri della lex specialis, costituisce di per sé una motivazione adeguata». Le censure che «mirano prevalentemente a sovrapporsi alla valutazione svolta dalla Commissione nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica ad essa riservata» devono essere disattese. La deduzione di una «pretesa equivalenza tecnica tra le due soluzioni, senza l’indicazione di alcun elemento concreto da cui possa desumersi la manifesta illogicità o da travisamento dei fatti» non è sufficiente a censurare l’attribuzione di coefficienti diversi ai concorrenti.

Revoca dell’aggiudicazione per internalizzazione del servizio
C.G.A. Sicilia (sez. giurisdizionale) sentenza 29 maggio 2026, n. 319

1. Contratti pubblici – Revoca dell’aggiudicazione per internalizzazione del servizio – Obbligo di motivazione rafforzata: la revoca deve essere preceduta da confronto procedimentale con il destinatario, deve esplicitare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico perseguito e deve dimostrarne la prevalenza sull’interesse del privato aggiudicatario – Non è sufficiente il generico richiamo al contenimento dei costi o alla sopravvenuta disponibilità di personale e mezzi
2. Contratti pubblici – Revoca dell’aggiudicazione per internalizzazione del servizio – Obbligo di valutazione comparativa tra i costi dell’esternalizzazione e quelli dell’autoproduzione – La mancata considerazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario rende la motivazione carente – Il contenimento dei costi operativi non equivale all’internalizzazione e può essere perseguito con altri strumenti 

1. Il potere di revoca dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, pur rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, «rimane sottoposto a sindacato giurisdizionale laddove omette un’adeguata considerazione e un’appropriata protezione delle esigenze del legittimo affidamento ingenerato nel privato e dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall’atto originario, nonché, più in generale, alla stabilità dei provvedimenti amministrativi». La giurisprudenza ha precisato i canoni di esercizio del potere di revoca: «a) la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell’atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario; d) la motivazione della revoca deve essere profonda e convincente, nell’esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole» (Cons. Stato, Sez. III, n. 5026/2016). «Non è sufficiente per contro argomentare il richiamo alla previsione della debenza di un indennizzo ai privati».
«a) la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario dev’essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell’atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario; d) la motivazione della revoca dev’essere profonda e convincente, nell’esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole» (§ V, con citazione di Cons. Stato, Sez. III, n. 5026/2016)

2. Il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione fondato sulla scelta di internalizzare il servizio è illegittimo quando «risulta carente di una puntuale motivazione circa il concreto perseguimento del dedotto interesse al contenimento della spesa attraverso l’internalizzazione del servizio». «Tale lacuna appare tanto più evidente a fronte della mancata valutazione del ribasso offerto dall’odierna appellata e della natura del servizio ai fini del raffronto del costo del servizio esternalizzato con quello internalizzato». Manca «quella motivazione particolarmente convincente circa i contenuti e l’esito della necessaria valutazione comparativa dei predetti interessi, sulla base della sicura verifica dell’inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l’avvio della procedura». La tesi contraria porterebbe a «un inaccettabile sacrificio dell’affidamento ingenerato nelle imprese concorrenti circa la serietà e la stabilità della gara, ma anche con un rischio concreto di inquinamento e di sviamento dell’operato delle stazioni appaltanti» (Cons. Stato, Sez. III, n. 5026/2016). Il «contenimento dei costi operativi» costituisce nozione distinta dall’internalizzazione di servizi, perseguibile mediante altri strumenti: il richiamo a obiettivi generali di contenimento della spesa non è pertanto idoneo a giustificare la revoca dell’aggiudicazione.

Appalto integrato – Requisiti per la progettazione – Decreto Caivano
TAR Campania – Napoli (sez. I) sentenza 28 maggio 2026, n. 3376

1. Contratti pubblici – Appalto integrato – Requisiti di capacità tecnica per la progettazione – Il certificato rilasciato da un consorzio privato non comprova il requisito quando il servizio è stato prestato a favore di un soggetto pubblico: il disciplinare richiedeva il certificato dell’amministrazione contraente – La carenza non è sanabile con il soccorso istruttorio quando i documenti pertinenti vengono trasmessi dopo la stipula del contratto e nel corso del giudizio
2. Contratti pubblici – Appalto integrato – Inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a.: la dichiarazione ha effetto ex tunc quando l’aggiudicatario era carente dei requisiti per la progettazione – La ricorrente seconda classificata non potrebbe subentrare solo ex nunc nella fase esecutiva su una progettazione predisposta da soggetto privo dei requisiti
3. Contratti pubblici – Deroga alla disciplina ordinaria degli appalti ex d.l. n. 123/2023 per gli interventi urgenti nel Comune di Caivano – La portata derogatoria è perimetrata dalla determina a contrarre – La deroga all’aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti non include la riserva di verifica in sede di stipula del contratto – L’urgenza non esclude la dichiarazione di inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. 

1. Quando il disciplinare prevede che i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici siano dimostrati mediante «originale o copia conforme del certificato rilasciato dall’Amministrazione/Ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione», il certificato rilasciato da un consorzio privato — ancorché attestante che la consorziata esecutrice ha svolto il servizio — è «inidoneo al fine di dimostrare lo svolgimento del predetto servizio», in quanto rilasciato «non già dall’Amministrazione contraente, ma dal Consorzio HUB, quindi un soggetto del tutto diverso da quello abilitato, e avente, per giunta, veste e natura meramente privatistica». La carenza non è sanabile con il soccorso istruttorio quando «documenti potenzialmente fondamentali, che l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere ed esaminare al fine del superamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti, le sono stati invece trasmessi dall’aggiudicataria solo successivamente alla stipula del contratto e alla introduzione del presente giudizio». Avendo la controinteressata «dimostrato, nei fatti, e per tutto il corso del processo, di non disporre della certificazione della committente pubblica», sarebbe stato «indebito concederle anche un eventuale soccorso istruttorio».
«tale documento non è affatto idoneo al fine di dimostrare lo svolgimento del predetto servizio» poiché «rilasciato non già dall’Amministrazione contraente (cioè Soresa s.p.a.), ma dal Consorzio HUB, quindi un soggetto del tutto diverso da quello abilitato, e avente, per giunta, veste e natura meramente privatistica» (§ 3)

2. L’art. 122 c.p.a. configura la dichiarazione di inefficacia del contratto come conseguenza dell’esercizio di un potere officioso del giudice che pronunci l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva. Quando l’aggiudicazione è annullata perché la parte aggiudicataria «è risultata carente dei requisiti per la progettazione, non avendo dimostrato di possedere la professionalità all’uopo richiesta dalla lex specialis», la progettazione esecutiva «è stata effettuata senza i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dal disciplinare di gara». In tale ipotesi, la dichiarazione di inefficacia del contratto non può che avere «portata retroattiva», in quanto «trattandosi di appalto integrato, è preferibile inibire l’inizio o la prosecuzione di lavori che potrebbero poi risultare non coerenti con un diverso progetto esecutivo quale quello che il nuovo aggiudicatario potrebbe decidere di predisporre» (Cons. Stato, n. 1032/2018). La ricorrente «non possa subentrare solo ex nunc nella esecuzione del contratto, in quanto ciò comporterebbe che la ricorrente dovrebbe eseguire la fase dei lavori sulla base di una progettazione predisposta dall’aggiudicataria», la quale difetta proprio dei requisiti per la progettazione. Il contratto è pertanto dichiarato inefficace con decorrenza ex tunc.
«trattandosi di appalto integrato, è preferibile inibire l’inizio o la prosecuzione di lavori che potrebbero poi risultare non coerenti con un diverso progetto esecutivo quale quello che il nuovo aggiudicatario potrebbe decidere di predisporre» (§ 5.4, con citazione di Cons. Stato n. 1032/2018)

3. Il d.l. n. 123/2023 consente la realizzazione degli interventi infrastrutturali nel Comune di Caivano «in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento». La portata derogatoria rispetto al d.lgs. n. 36/2023 «è stata specificata, per la gara per cui è causa, nell’art. 3 della determina a contrarre», che ha consentito l’aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti ma «non anche la possibilità che analoga riserva fosse contenuta nel susseguente contratto». La deroga all’art. 17, comma 5, del Codice non comprende deroghe ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla determina a contrarre. «La portata derogatoria del d.l. n. 123 del 2023 rispetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 non preclude, per l’ipotesi di accoglimento di ricorso proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione, la possibilità di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro nel rapporto».

Concessioni demaniali marittime – Nomina commissario ad acta
TAR Campania – Napoli (sez. VII) sentenza 4 giugno 2026, n. 3530

1. Concessioni demaniali marittime – Proroga generalizzata al 30.09.2027 disposta da un Comune – Illegittimità: viola l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e l’art. 49 TFUE – L’obbligo di disapplicazione della normativa interna incompatibile incombe sulle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale – Le esigenze organizzative e pianificatorie interne non possono giustificare il ritardo nell’indizione delle gare
2. Concessioni demaniali marittime – «Proroga tecnica»: istituto eccezionale ammissibile solo se la procedura selettiva è già avviata o da indire in tempi brevissimi – Non è ammissibile una proroga di durata indeterminata fino a due stagioni balneari – Il termine ragionevole per il completamento delle procedure selettive non può essere superiore a sei mesi
3. Concessioni demaniali marittime – Ricorso AGCM ex art. 21-bis l. n. 287/1990 – Modulazione degli effetti dell’annullamento con decorrenza ex nunc per evitare vuoti regolativi pregiudizievoli al bene della vita tutelato – Obbligo di riadozione degli atti entro 90 giorni con nomina del commissario ad acta per inadempimento 

1. «Le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, incidendo su risorse scarse, devono essere affidate mediante procedure selettive conformi ai criteri di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 49 TFUE». «Tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva» (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 17/2021; Sez. VII, n. 1688/2025; CGUE, 20 aprile 2023, C-348/22; Corte cost., n. 109/2024). Il differimento disposto dal Comune sino al 30 settembre 2027 in applicazione dell’art. 3 della l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024 — disposizioni che avrebbero dovuto essere disapplicate — «si traduce, nella sostanza, in una proroga generalizzata delle concessioni in essere, non assistita da idonei presupposti giustificativi». «Esigenze organizzative o pianificatorie interne, subordinate anch’esse a tempi affatto incerti e indeterminati, non possono legittimare il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE, né giustificare un ritardo così ampio nell’indizione delle gare». «La mancata approvazione del Piano Comunale delle Coste non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza non può, pertanto, giustificare la sospensione generalizzata delle procedure» (Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 3840/2025; n. 971/2025).

2. «La proroga tecnica ha carattere eccezionale e può ritenersi ammissibile solo in presenza di ragioni oggettive e nei limiti strettamente necessari ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more dell’immediato espletamento di una procedura selettiva già avviata o comunque da indire in tempi brevissimi»: «le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi» (TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 2345/2024). «Non è certamente giustificabile una proroga di durata indeterminata e, comunque, tale da coprire fino a ben due stagioni balneari», poiché «una simile estensione temporale risulta affatto incongrua, eccedendo manifestamente i limiti della temporaneità e dell’eccezionalità propri dell’istituto, traducendosi in un sostanziale rinnovo delle concessioni in assenza di gara». «Le procedure selettive, unitamente alle attività preparatorie, ben possono e devono essere completate in un termine ragionevole, che, nella fattispecie, può ritenersi non superiore a sei mesi, non potendo più giustificarsi la procrastinazione dei tempi procedurali oltre la presente stagione balneare», onde consentire «almeno entro la fine dell’anno corrente 2026, l’ordinato svolgimento delle operazioni propedeutiche al subentro dei nuovi concessionari». L’amministrazione «deve procedere senza indugio e in tempi brevissimi» all’indizione della gara, alla quale le attività necessarie devono risultare «non solo giustificate ma anche contenute entro un determinato arco temporale, che deve risultare congruo, proporzionato e, comunque, strettamente funzionale».

3. L’annullamento degli atti illegittimi può essere modulato con decorrenza ex nunc «al fine di evitare che l’annullamento in parte qua di atti dell’amministrazione a carattere generale possa generare una condizione amministrativa di vuoto regolatorio, tale da determinare effetti peggiorativi della posizione giuridica tutelata col ricorso» (Cons. Stato, n. 2755/2011). Il Collegio accerta l’illegittimità degli atti, ne mantiene fermi gli effetti fino all’adozione dei nuovi atti necessari, e dichiara l’obbligo del Comune di procedere entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza alla rinnovata emanazione degli atti di indirizzo e gestione necessari per l’avvio delle gare, con individuazione della nuova scadenza per la proroga tecnica e conclusione delle procedure entro il 31 dicembre 2026. Per il caso di inadempimento nomina commissario ad acta il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Campania, con possibilità di delega ad altro dirigente o funzionario con le necessarie competenze, su istanza dell’Autorità ricorrente, entro l’ulteriore termine di 90 giorni, con spese a carico del Comune.

Calcolo e verifica della correttezza della soglia di anomalia
TAR Lazio – Roma (sez. I-quater) sentenza 4 giugno 2026, n. 10366

1. Contratti pubblici – Appalti sopra soglia comunitaria – Verifica dell’anomalia dell’offerta – Distinzione tra «calcolo» e «verifica» della soglia di anomalia – Il metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023 può essere utilizzato per individuare le offerte sospette di anomalia ma non legittima l’esclusione automatica – L’art. 110 impone il contraddittorio anche per le forniture standardizzate – Il carattere standardizzato rileva per la scelta del criterio di aggiudicazione ma non esonera dalla verifica in contraddittorio
​2. Contratti pubblici – Principio del risultato – Non può essere invocato per derogare al dato letterale della legge o per sostenerne interpretazioni contra legem – Il risultato concorre ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale ma non costituisce principio nomopoietico in grado di creare regole antinomiche rispetto alle disposizioni di legge
​3. Contratti pubblici – Esclusione per anomalia dell’offerta – Omessa comunicazione dell’esclusione: violazione dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 – La proposta di aggiudicazione è atto endoprocedimentale non soggetto a onere di immediata impugnazione – Le indicazioni della piattaforma telematica prive di ratifica umana non hanno valore provvedimentale – Il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
​4. Contratti pubblici – Esclusione per anomalia dell’offerta in appalto sopra soglia – Accoglimento parziale: annullamento dell’esclusione e obbligo di rideterminarsi con avvio della verifica in contraddittorio – Impossibilità di dichiarare l’inefficacia del contratto e di disporre il subentro quando residua un’attività valutativa discrezionale della stazione appaltante

1. Negli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria «le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa» (art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023), e sono tenute a richiedere «per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti» (art. 110, comma 2). Occorre distinguere nettamente tra il «calcolo» della soglia di anomalia — «un’operazione aritmetica che serve ad individuare un valore sopra il quale le offerte sono solo “sospettate” di anomalia» — e la «verifica» dell’anomalia — «il sub-procedimento per mezzo del quale la stazione appaltante accerta, in contraddittorio con l’operatore economico, se l’offerta è o meno congrua, seria e sostenibile». Il riferimento ai criteri dell’Allegato II.2 (metodo A) nel disciplinare di gara di un appalto sopra soglia non implica l’integrale applicazione della disciplina dell’esclusione automatica prevista dall’art. 54 per gli appalti sotto soglia. L’argomento della natura standardizzata della fornitura non è fondato: «anche negli appalti di forniture, i processi di fabbricazione e di assemblaggio dei materiali ed i loro vari passaggi nella catena di approvvigionamento e distributiva si prestano ad analisi di congruità economica ai fini di un giudizio di affidabilità dell’offerta». Il carattere standardizzato rileva ai sensi dell’art. 108, comma 3, per la scelta del criterio di aggiudicazione ma «non esonera la stazione appaltante dalla successiva “verifica” dell’anomalia dell’offerta».

2. «Il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili» (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7361/2025; Sez. III, n. 2866/2024). «Il principio del risultato non possa essere strumentalmente invocato per “forzare” il dato letterale delle disposizioni del codice o per sostenerne interpretazioni contra legem e, quindi, quale principio nomopoietico in grado di derogare al diritto positivo e di creare regole del caso concreto antinomiche rispetto alle disposizioni di legge». «Se, per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, il legislatore ha voluto che per la verifica dell’anomalia dell’offerta si proceda sempre in contraddittorio con l’operatore economico, nessuna esigenza di semplificazione o di celerità in nome del principio del risultato può consentire indebite contrazioni o amputazioni della fase partecipativa in danno dell’offerente».

3. L’esclusione per anomalia dell’offerta è «una fattispecie per la quale il codice prevede un obbligo di comunicazione a carico della stazione appaltante» ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023. L’omissione di tale comunicazione impone di verificare quando l’impresa abbia avuto effettiva conoscenza dell’esclusione. Le indicazioni visibili sulla piattaforma telematica di negoziazione non hanno valore provvedimentale: ai sensi dell’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, «affinché possa essere riconosciuto spessore provvedimentale ad una manifestazione di attività automatizzata è necessario che esista evidenza dell’intervento di una persona fisica che è con l’ente in rapporto di immedesimazione organica che ne ratifichi l’operato, appropriandosene ed esprimendo, in tal modo, una chiara volontà procedimentale»; la sola predisposizione di un elenco delle offerte anomale da parte del sistema non è sufficiente. La proposta di aggiudicazione è atto endoprocedimentale non soggetto a onere di impugnazione prima dell’emanazione dell’atto conclusivo della procedura (TAR Napoli, Sez. IX, n. 7150/2025; TAR Catania, Sez. II, n. 2960/2022). Il termine per l’impugnazione decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 120, c.p.a.

4. Il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’esclusione illegittima e obbligo della stazione appaltante di riprendere il procedimento «avviando la verifica dell’anomalia della sua offerta nei termini previsti dall’art. 110, co. 2 e 5, del codice e rideterminandosi sulla sua candidatura». Non può essere dichiarata l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato né può essere disposto il subentro del ricorrente «residuando un’attività valutativa discrezionale della stazione appaltante non compatibile con giudizi prognostici sulla sorte del contratto».




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