Chi gestisce un’impresa in difficoltà lo scopre quasi sempre nel momento peggiore: il contratto di fornitura, il leasing del macchinario, l’appalto con il committente principale o la licenza del software contengono una clausola che dice, più o meno, “il contratto si intende risolto di diritto se una delle parti presenta domanda di concordato o di altra procedura concorsuale”. Sono le cosiddette clausole ipso facto: fanno scattare lo scioglimento non per un inadempimento, ma per il solo fatto che l’impresa ha chiesto di accedere a uno strumento di regolazione della crisi. A queste si affiancano le clausole risolutive espresse legate al mancato pagamento, le clausole di decadenza dal beneficio del termine e i patti che consentono al contraente di sospendere le forniture.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con le modifiche del D.Lgs. 83/2022 e del correttivo D.Lgs. 136/2024, ha preso una posizione netta: nel concordato preventivo i contratti pendenti proseguono e i patti contrari sono inefficaci. Ma tra la regola scritta e la sua applicazione c’è uno spazio ampio, che negli ultimi tre anni è stato riempito dai giudici. Su questo tema, oggi, conta più sapere come decidono i tribunali e la Cassazione che leggere la norma: quando il blocco opera già nella fase “in bianco”, quali clausole cadono e quali restano, come l’impresa può sciogliersi da un contratto che la sta soffocando. È la promessa di questa analisi: le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi deposita la domanda e per chi sta dall’altra parte del contratto.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la gestione dei rapporti contrattuali con fornitori, banche e clienti durante la crisi è il cuore del lavoro dell’esperto, che deve preservare la continuità mentre l’impresa tratta con i creditori. A questa abilitazione si somma la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di difendere le stesse tesi sulla sorte dei contratti dal tribunale fino alla Suprema Corte.
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Il quadro normativo in breve: le tre norme su cui si sono pronunciati i giudici
Per capire le decisioni che commenteremo serve avere chiare poche disposizioni. Non è necessario conoscerle a memoria: basta sapere che cosa ciascuna dice e a quale momento della procedura si riferisce.
L’art. 97 CCII: i contratti pendenti proseguono
La regola di base è contenuta nell’art. 97 CCII, erede dell’art. 169-bis della vecchia legge fallimentare. I contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda proseguono anche durante il concordato, e i patti contrari sono inefficaci. È qui che si trova la prima, generale, risposta alla domanda del titolo: la clausola che prevede la risoluzione automatica per effetto della domanda di concordato non produce effetti.
La stessa norma consente però al debitore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere uno o più contratti, quando la prosecuzione non è coerente con il piano o ne pregiudica l’esecuzione. Il contraente in bonis ha diritto a un indennizzo, che viene trattato come credito anteriore alla procedura, quindi soggetto alla falcidia concordataria. Alcuni rapporti sono esclusi da questo potere di scioglimento (tra gli altri, i rapporti di lavoro subordinato).
L’art. 94-bis CCII: il divieto di autotutela nel concordato in continuità
Il D.Lgs. 83/2022, recependo la Direttiva (UE) 2019/1023, ha introdotto l’art. 94-bis, dedicato al concordato in continuità aziendale. Il primo comma stabilisce che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, dell’emissione del decreto di apertura (art. 47) o della richiesta o concessione di misure protettive o cautelari. Le clausole contrarie sono inefficaci.
Il secondo comma riguarda i creditori colpiti dalle misure protettive concesse ai sensi dell’art. 54, comma 2: non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione, né provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Sono essenziali i contratti necessari alla gestione corrente dell’impresa, comprese le forniture la cui interruzione impedirebbe la prosecuzione dell’attività.
Il correttivo del 2024 e la fase “con riserva”
Il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter) ha inserito nell’art. 44 CCII il comma 1-quater: il debitore che deposita una domanda con riserva (il vecchio “concordato in bianco”) può depositare anche un progetto di piano redatto secondo le regole dello strumento scelto e chiedere di applicare da subito il relativo regime, in deroga al rinvio ai soli effetti dell’art. 46. È proprio questa modifica che ha riaperto la discussione sull’applicabilità dell’art. 94-bis prima del deposito della domanda piena.
Per completezza, discipline analoghe si trovano nell’art. 64, commi 3 e 4, CCII per gli accordi di ristrutturazione e nell’art. 18 CCII per la composizione negoziata, dove i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o risolverli per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.
| Norma | Strumento | Cosa vieta o consente | Da quando opera |
|---|---|---|---|
| Art. 97 CCII | Concordato preventivo (ogni tipo) | Prosecuzione dei contratti pendenti; inefficacia dei patti contrari; scioglimento o sospensione solo su autorizzazione | Deposito della domanda |
| Art. 94-bis, c. 1, CCII | Concordato in continuità | Divieto di rifiuto, risoluzione, anticipata scadenza o modifica in danno per il solo fatto della domanda o delle misure | Deposito della domanda, decreto di apertura, richiesta o concessione di misure |
| Art. 94-bis, c. 2, CCII | Concordato in continuità con misure protettive | Divieto di autotutela sui contratti essenziali per crediti anteriori non pagati | Concessione delle misure ex art. 54, c. 2 |
| Art. 44, c. 1-quater, CCII | Domanda con riserva | Possibilità di anticipare il regime dello strumento scelto tramite progetto | Deposito del progetto e provvedimento del tribunale |
| Art. 18 CCII | Composizione negoziata | Divieto analogo per i creditori interessati dalle misure protettive | Pubblicazione dell’istanza di misure |
| Art. 1456 c.c. | Diritto comune | Clausola risolutiva espressa: risoluzione con dichiarazione di avvalersene | Dichiarazione del contraente |
L’orientamento consolidato: il contratto resta in piedi, e l’uscita passa dal giudice
La Suprema Corte, pur pronunciandosi in larga parte su casi ancora regolati dalla legge fallimentare, ha costruito un insieme di principi che oggi si applicano senza strappi anche all’art. 97 CCII, perché la logica della norma è rimasta la stessa: il contratto pendente è un bene dell’impresa in crisi, e nessuna delle due parti può disporne da sola.
Cass. civ., Sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17997: la volontà unilaterale del debitore non basta
La vicenda nasce da un concordato che prevedeva lo scioglimento di alcuni contratti preliminari di compravendita ancora pendenti e la successiva vendita degli immobili a terzi. La Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente che il debitore avesse manifestato, nel piano, la volontà di sciogliersi dai preliminari.
La Suprema Corte ha chiarito che lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato non si produce per effetto della sola dichiarazione del debitore, ma richiede un decreto motivato del tribunale che, sentito l’altro contraente, accolga l’istanza. La sentenza d’appello è stata cassata perché il giudice di merito doveva verificare se un’autorizzazione vi fosse stata, oppure se i preliminari, che richiedono la forma scritta, si fossero sciolti per un mutuo consenso anch’esso documentato per iscritto.
Il principio, calato nella pratica, significa che la simmetria è completa: come il contraente in bonis non può far scattare la clausola risolutiva per il solo fatto della domanda, così l’impresa in concordato non può “liberarsi” di un contratto scomodo scrivendolo nel piano. In altre parole, se sei il fornitore e ricevi la notizia che il tuo contratto “è stato sciolto dal concordato”, la prima domanda da porre è: c’è un decreto del tribunale che lo autorizza, emesso dopo averti sentito?
Cass. civ., n. 18019 del 2024: come si contesta il provvedimento sullo scioglimento
Una seconda pronuncia dello stesso anno, la n. 18019/2024, si è occupata del provvedimento con cui il tribunale autorizza la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso, indicando attraverso quali strumenti processuali va fatta valere la nullità o l’inefficacia di quel provvedimento. Il tema è tecnico, ma la ricaduta è concreta: il contraente che si vede sciogliere il contratto, o il debitore che si vede negare l’autorizzazione, non può scegliere liberamente la strada per contestare la decisione. Deve percorrere quella che l’ordinamento concorsuale gli assegna, con i relativi termini.
L’orientamento si è consolidato nel senso che il decreto autorizzativo è un provvedimento della procedura, e che le sue eventuali patologie vanno fatte valere con gli strumenti e nei tempi che la Corte ha individuato, senza poterle aggirare con una causa ordinaria scelta liberamente. Chi sbaglia il canale rischia di perdere la possibilità di contestare lo scioglimento, anche se avrebbe avuto buone ragioni nel merito.
L’orientamento della Prima Sezione sulle anticipazioni bancarie come contratti pendenti
Il terreno su cui la Cassazione ha più lavorato è quello delle anticipazioni bancarie su crediti (anticipo fatture, salvo buon fine con mandato all’incasso e patto di compensazione). La Prima Sezione, in un orientamento ampiamente ripreso dai commentatori, ha affermato che il debitore che propone il concordato può chiedere lo scioglimento dell’anticipazione con mandato all’incasso e patto di compensazione quando il rapporto è ancora pendente, cioè quando l’utilizzo non ha raggiunto il limite massimo pattuito. Gli estremi delle singole ordinanze vanno ricontrollati sulle banche dati prima di citarle in un atto; qui interessa il principio, che è stabile.
Il principio, calato nella pratica, ha una doppia faccia. Per l’impresa significa che il contratto di anticipo non è un vincolo inespugnabile: se la banca continua a incassare le fatture e a compensarle con il saldo debitore, l’impresa può chiedere al tribunale di sciogliere il rapporto e recuperare la liquidità che arriva dai clienti. Per la banca significa che la clausola che consente di trattenere gli incassi non la mette al riparo dagli effetti della procedura, se il contratto è qualificabile come pendente.
Cass. civ., n. 23287 del 2024: anche la clausola risolutiva espressa passa dal filtro della buona fede
Fuori dalla materia concorsuale in senso stretto, ma decisiva per capire come si muovono i giudici, è la pronuncia n. 23287/2024 sul mancato pagamento dei canoni in presenza di clausola risolutiva espressa. La Suprema Corte ha ribadito che l’esistenza della clausola non esonera il giudice dal valutare se il contraente che se ne avvale agisca secondo buona fede, tenendo conto della condotta complessiva delle parti.
Applicata alla crisi d’impresa, la regola rafforza la protezione del debitore: anche quando la clausola non è “ipso facto” ma è legata a un inadempimento vero (un canone non pagato), il suo esercizio a ridosso della domanda di concordato può essere letto come uno strumento per sottrarsi alla procedura, e la buona fede diventa un criterio per misurarne la legittimità.
Prima questione aperta: il divieto opera già quando la domanda è “con riserva”?
La questione
Molte imprese non depositano subito il piano completo: chiedono un termine al tribunale con la domanda con riserva dell’art. 44 CCII. È in quei mesi, però, che i contraenti più forti si muovono: la società di leasing invoca la clausola, il fornitore chiede il pagamento anticipato, la banca riduce gli affidamenti. La domanda pratica è semplice: in questa fase l’art. 94-bis mi protegge oppure no?
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Milano, con decreto del 30 marzo 2023, ha affermato in un obiter dictum che l’art. 94-bis presuppone la domanda piena di concordato in continuità: nella fase prenotativa non è possibile chiedere misure atipiche che impediscano ai creditori di esercitare l’autotutela contrattuale. Sulla stessa linea il Tribunale di Arezzo, 9 agosto 2024, secondo cui le misure ulteriori rispetto a quelle tipiche dell’art. 54, comma 2, non sono concedibili nella fase con riserva, perché la norma richiede che il debitore abbia già scelto la continuità e presentato un piano.
Il quadro è cambiato dopo il correttivo. Il Tribunale di Verona, 16 ottobre 2024, si è occupato del contenuto del progetto da depositare ai sensi del nuovo comma 1-quater dell’art. 44, richiedendo che rispetti le indicazioni della check-list approvata con il decreto ministeriale del 21 marzo 2023, con alcune precisazioni sulle informazioni che possono essere integrate dal commissario. Il Tribunale di Avellino, 13 febbraio 2025, ha chiarito che il deposito del progetto non produce in automatico l’anticipazione del regime: serve un provvedimento del tribunale che ne verifichi completezza e plausibilità. Il Tribunale di Modena, 18 febbraio 2025, ha precisato che, in assenza di indicazione dello strumento o di un progetto, si applica il regime generale dell’art. 46, ma le lacune possono essere colmate anche per analogia con le norme sul concordato preventivo.
C’è contrasto?
Sì, almeno sul piano diacronico. Le pronunce del 2023 e del 2024 (Milano e Arezzo) escludono che l’art. 94-bis operi prima del piano; quelle successive al correttivo aprono a un’applicazione anticipata, ma a condizioni precise. L’assunzione prudenziale è questa: senza un progetto dettagliato e un provvedimento del tribunale che lo recepisca, non contare sull’art. 94-bis nella fase con riserva. Contare invece sull’art. 97, che protegge la prosecuzione dei contratti dal deposito della domanda, e sulle misure protettive e cautelari.
Cosa significa per te
Se stai per depositare una domanda con riserva e hai contratti strategici con clausole ipso facto, la scelta di depositare insieme un progetto di concordato in continuità non è un dettaglio formale: è ciò che può far scattare il divieto di autotutela fin da subito. Il progetto va costruito con la stessa cura di un piano, perché è su quella base che il tribunale deciderà se anticipare la protezione. Se invece sei il contraente in bonis, prima di invocare la clausola verifica che cosa è stato depositato: la stessa dichiarazione di risoluzione può essere efficace o inefficace a seconda del contenuto del fascicolo della procedura.
Seconda questione aperta: quali clausole cadono e quali sopravvivono?
La questione
Non tutte le clausole sono uguali. Una cosa è la clausola che risolve il contratto “se il cliente presenta domanda di concordato”; altra cosa è quella che lo risolve “se il cliente non paga due fatture consecutive”. Il dubbio del lettore è: se il mio cliente è in concordato e non mi paga, posso ancora risolvere? E, specularmente: se sono l’impresa in crisi, il fornitore può smettere di consegnare perché non gli ho pagato le fatture vecchie?
Cosa hanno deciso i giudici
Qui la lettera della legge fa buona parte del lavoro, e i giudici l’hanno letta nel senso più coerente con lo scopo. L’art. 94-bis, comma 1, colpisce le reazioni contrattuali fondate sul solo fatto della domanda o delle misure: è il divieto delle clausole ipso facto in senso stretto. Il comma 2 va oltre e, per i contratti essenziali e in presenza di misure protettive, vieta anche le reazioni fondate sul mancato pagamento di crediti anteriori. Ne deriva una gerarchia: le clausole ipso facto sono inefficaci; le clausole risolutive per inadempimento di debiti anteriori sono paralizzate se il contratto è essenziale e sono state concesse misure protettive; resta libero l’esercizio dei rimedi per gli inadempimenti successivi alla domanda.
Il Tribunale di Ancona, 27 marzo 2025, ha aggiunto un tassello importante: l’effetto inibitorio può essere ottenuto anche nella fase con riserva tramite una misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII, cioè chiedendo al giudice un ordine specifico che impedisca a quel contraente di risolvere o sospendere quel contratto. È uno strumento mirato, che richiede di dimostrare perché quel rapporto è indispensabile al piano.
A questo si somma il filtro della buona fede richiamato da Cass. n. 23287/2024: anche la clausola risolutiva per inadempimento può essere ritenuta abusiva se esercitata in modo pretestuoso, per esempio per un ritardo minimo, con l’evidente scopo di uscire dal rapporto prima che la procedura lo protegga.
C’è contrasto?
Sulla qualificazione delle clausole non si registra un vero contrasto, ma un’area grigia: la nozione di contratto essenziale. La legge offre un criterio (necessità per la gestione corrente; forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività), ma non un elenco. L’assunzione prudenziale è considerare essenziali solo i contratti di cui l’impresa sa dimostrare, con dati, che senza di essi l’attività si fermerebbe. Una fornitura sostituibile in pochi giorni a condizioni simili difficilmente sarà ritenuta essenziale.
Cosa significa per te
Per l’impresa in crisi, il lavoro da fare prima del deposito è una mappatura contratto per contratto: che tipo di clausola contiene, a che cosa è legata, se il rapporto è essenziale, se è stato pagato fino a quando. Questa mappatura è il primo atto di difesa, perché decide quali contratti sono protetti in automatico e per quali serve chiedere al giudice una misura specifica. Per il fornitore, invece, la regola pratica è che le nuove forniture vanno pagate: il divieto di autotutela non obbliga a lavorare gratis, e i crediti sorti dopo la domanda per prestazioni rese all’impresa in continuità godono di un trattamento diverso dai debiti vecchi.
È proprio sulla gestione di questi rapporti durante la crisi che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, concentra l’analisi del fascicolo: contratto per contratto, prima che il contraente si muova.
Terza questione aperta: l’impresa può sciogliersi da un contratto che la danneggia?
La questione
La protezione delle clausole ha un rovescio. Ci sono contratti che l’impresa vorrebbe chiudere: un affitto di un capannone ormai inutilizzato, un contratto di fornitura a prezzi fuori mercato, un’anticipazione bancaria che assorbe tutti gli incassi. La domanda è: il concordato mi consente di uscire da questi contratti, e a quale prezzo?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta della Cassazione, con l’ordinanza n. 17997 del 1 luglio 2024, è che l’uscita è possibile ma non è autogestita: serve un’istanza motivata, il contraddittorio con l’altra parte e un decreto del tribunale. La pronuncia n. 18019/2024 ha poi definito come contestare quel decreto. L’orientamento della Prima Sezione sulle anticipazioni bancarie ha mostrato come questo potere si applichi a contratti bancari complessi come le anticipazioni con mandato all’incasso, purché ancora pendenti.
Sul piano economico, l’art. 97 CCII prevede che il contraente in bonis abbia diritto a un indennizzo pari al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, trattato come credito anteriore. Il risultato è che l’indennizzo concorre con gli altri crediti chirografari (o con il rango che gli spetta) e viene pagato nella misura prevista dal piano.
C’è contrasto?
Non sul principio dell’autorizzazione, che è ormai stabile. Il dibattito riguarda piuttosto i confini della nozione di contratto pendente (quando le prestazioni principali possono dirsi “non compiutamente eseguite”) e la quantificazione dell’indennizzo. L’assunzione prudenziale è che il tribunale valuti in concreto lo stato di esecuzione del contratto e la coerenza dello scioglimento con il piano: un’istanza generica, che non spiega perché quel contratto ostacola il risanamento, rischia il rigetto.
Cosa significa per te
Se sei l’impresa, lo scioglimento è uno strumento di ristrutturazione: va motivato con numeri (quanto costa proseguire, quanto si risparmia sciogliendo, quanto pesa l’indennizzo nel piano). Se sei il contraente, il contraddittorio è il tuo momento: è lì che devi spiegare perché il contratto non è pendente, o perché lo scioglimento non serve al piano, o quanto vale realmente il tuo danno. Chi non partecipa all’audizione rinuncia, di fatto, a incidere sulla misura dell’indennizzo.
Due approfondimenti che i giudici danno per presupposti
Il ponte con la composizione negoziata
Molte imprese arrivano al concordato dopo aver tentato la composizione negoziata della crisi, lo strumento disciplinato dagli artt. 12 e seguenti CCII che ha preso il posto del D.L. 118/2021. Anche in quella fase la legge si preoccupa dei contratti: l’art. 18 CCII prevede che i creditori interessati dalle misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. La logica è la stessa che i giudici hanno applicato al concordato: il tempo concesso all’impresa per trattare non deve essere consumato dalla fuga dei contraenti strategici.
Il principio, calato nella pratica, significa che la tutela dei contratti può essere costruita in continuità: durante la composizione negoziata, con le misure protettive e il lavoro dell’esperto nel dialogo con fornitori e banche; poi nel concordato, con l’art. 97 e l’art. 94-bis. Chi passa da uno strumento all’altro deve però curare che non si apra un vuoto tra la cessazione delle misure della composizione e l’operatività delle protezioni concordatarie, perché è in quei giorni che un contraente può tentare di avvalersi della clausola.
I contratti esclusi e le clausole che non toccano la risoluzione
Non tutti i rapporti seguono le regole viste. L’art. 97 CCII sottrae al potere di scioglimento alcune categorie di contratti, tra cui i rapporti di lavoro subordinato, per i quali valgono le regole proprie del diritto del lavoro. Per altre figure, come i preliminari di vendita immobiliare trascritti o le locazioni in cui l’impresa è locatrice, la disciplina prevede limiti specifici che vanno verificati sul testo vigente prima di impostare qualsiasi istanza.
C’è poi un’area che i giudici non hanno ancora esplorato a fondo: le clausole che non risolvono il contratto ma ne cambiano l’equilibrio, come l’aumento automatico del prezzo, la richiesta di garanzie aggiuntive o il passaggio al pagamento anticipato in caso di procedura. L’art. 94-bis vieta anche di modificare il contratto in danno dell’imprenditore per il solo fatto della domanda: è ragionevole ritenere che queste clausole siano colpite dallo stesso divieto, ma in assenza di pronunce specifiche l’assunzione prudenziale è contestarle formalmente appena vengono invocate, senza dare per scontato che il tribunale le dichiari inefficaci d’ufficio.
La pronuncia più recente e rilevante: Tribunale di Milano, 2 novembre 2025
Il contesto
Il decreto del Tribunale di Milano del 2 novembre 2025 è, alla data di pubblicazione di questa analisi, la presa di posizione più esplicita sull’applicazione anticipata dell’art. 94-bis nella fase prenotativa. Arriva da un tribunale che solo due anni e mezzo prima, con il decreto del 30 marzo 2023, aveva espresso l’opinione opposta, e proprio per questo segna un cambio di prospettiva.
Il caso riguardava un’impresa che aveva depositato una domanda con riserva accompagnata da un progetto di concordato in continuità. Alcuni contraenti considerati strategici avrebbero potuto esercitare le clausole di risoluzione o di sospensione, compromettendo la prosecuzione dell’attività nei mesi necessari a completare il piano.
La motivazione in linguaggio piano
Il giudice delegato ha valorizzato due elementi. Il primo è il nuovo comma 1-quater dell’art. 44 CCII, introdotto dal correttivo D.Lgs. 136/2024: se il debitore può chiedere di applicare da subito il regime dello strumento scelto, e quello strumento è il concordato in continuità, allora il regime comprende anche l’art. 94-bis. Il secondo è l’art. 97, comma 7, CCII, che già prevede che le istanze sui contratti pendenti possano essere proposte nella fase con riserva: segno che il legislatore ha considerato la sorte dei contratti un tema da governare fin dall’inizio, non solo dopo il deposito del piano.
La conclusione è che l’art. 94-bis può operare già nella fase prenotativa, a condizione che il debitore abbia depositato un progetto di concordato in continuità adeguatamente dettagliato. Non basta dichiarare l’intenzione di proseguire l’attività: il progetto deve consentire al tribunale di capire quale continuità si propone e perché quei contratti le servono.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima del correttivo, la protezione nella fase con riserva si fondava sull’art. 97 (prosecuzione dei contratti pendenti) e, per ottenere un effetto inibitorio su un contraente specifico, su una misura cautelare. Con la lettura milanese del 2025, condivisa nella sostanza dal Tribunale di Avellino quanto alla necessità di un provvedimento che verifichi il progetto, si apre una via più diretta: il debitore che investe nella qualità del progetto può ottenere sin dall’inizio l’effetto pieno del divieto di autotutela.
Il principio, calato nella pratica, significa che la qualità del progetto non è più soltanto una questione di credibilità verso i creditori, ma diventa un presupposto per la tutela contrattuale. Un progetto superficiale lascia i contratti strategici esposti nei mesi più delicati; un progetto dettagliato può metterli al riparo prima ancora del deposito del piano.
Va detto con chiarezza che si tratta di un decreto di merito e che altri tribunali, come visto, hanno seguito impostazioni diverse. Finché non interverrà la Cassazione, la soluzione dipenderà anche dal tribunale competente.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come gli orientamenti visti si traducono in scelte concrete. Date e importi sono di fantasia, ma coerenti con le regole richiamate.
Ipotesi 1: il leasing del macchinario e la clausola ipso facto
Un’impresa metalmeccanica ha in leasing un centro di lavoro con canone mensile di 4.870 €; restano 31 canoni, per un debito residuo di 150.970 €. Il contratto prevede la risoluzione di diritto in caso di presentazione di domanda di concordato. Il 14 gennaio 2026 l’impresa deposita domanda di concordato in continuità con il piano completo. Il 21 gennaio la società di leasing comunica di volersi avvalere della clausola e chiede la restituzione del bene.
Alla luce dell’art. 94-bis, comma 1, e dell’art. 97 CCII, la clausola è inefficace: la risoluzione è fondata sul solo fatto della domanda. Il contratto prosegue. Se però l’impresa, dopo il deposito, non paga i canoni di febbraio e marzo (9.740 €), quegli inadempimenti sono successivi alla domanda e la società di leasing può reagire con i rimedi ordinari, valutati anche alla luce della buona fede richiamata da Cass. n. 23287/2024. La lezione è che la protezione copre il passato e la domanda, non autorizza a smettere di pagare il presente.
Ipotesi 2: la fornitura essenziale nella fase con riserva
Un’impresa alimentare deposita il 3 marzo 2026 una domanda con riserva ex art. 44 CCII, senza progetto. Il suo unico fornitore di imballaggi certificati, al quale deve 38.420 € per forniture di novembre e dicembre, comunica il 9 marzo la sospensione delle consegne invocando la clausola che gliela consente in caso di mancato pagamento.
In questa configurazione, seguendo la linea di Trib. Milano 30 marzo 2023 e Trib. Arezzo 9 agosto 2024, l’art. 94-bis non è invocabile perché manca il piano di continuità. Le strade sono due. La prima è chiedere una misura cautelare ex art. 54, comma 1, come ammesso da Trib. Ancona 27 marzo 2025, dimostrando che senza quegli imballaggi la produzione si ferma in pochi giorni. La seconda, se i tempi lo consentono, è integrare la domanda con un progetto di concordato in continuità ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, e chiedere che il tribunale ne anticipi il regime, nella prospettiva di Trib. Milano 2 novembre 2025 e Trib. Avellino 13 febbraio 2025. Se l’impresa avesse depositato il 3 marzo anche un progetto dettagliato e ottenuto il provvedimento, la sospensione del 9 marzo avrebbe potuto essere qualificata come inefficace già in quella fase.
Ipotesi 3: l’anticipo fatture che assorbe gli incassi
Un’impresa di servizi ha un contratto di anticipo fatture con mandato all’incasso e patto di compensazione, con fido di 250.000 € utilizzato per 187.650 €. Dopo il deposito della domanda di concordato, la banca continua a ricevere i pagamenti dei clienti e li trattiene in compensazione: in sei settimane trattiene 64.310 €.
Seguendo l’orientamento della Prima Sezione, il rapporto è ancora pendente perché l’utilizzo è sotto il tetto pattuito. L’impresa può chiedere al tribunale, con istanza motivata e nel contraddittorio con la banca (Cass. n. 17997/2024), l’autorizzazione allo scioglimento. Ottenuto il decreto, gli incassi successivi non possono più essere trattenuti e il credito della banca, con l’eventuale indennizzo, concorre nel concordato secondo il suo rango. Se la banca intende contestare il decreto, deve farlo con lo strumento indicato da Cass. n. 18019/2024.
Ipotesi 4: il mutuo chirografario e la decadenza dal beneficio del termine
Un’impresa di logistica ha un mutuo chirografario con debito residuo di 412.380 €, rimborsabile in rate trimestrali fino al 2030. Il contratto prevede che la banca possa dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, esigendo subito l’intero residuo, se il mutuatario presenta domanda di accesso a una procedura concorsuale. L’impresa deposita il 6 maggio 2026 domanda di concordato in continuità con piano completo; il 12 maggio la banca comunica la decadenza e chiede il pagamento immediato dell’intera somma.
L’art. 94-bis, comma 1, CCII vieta espressamente al creditore di anticipare la scadenza del contratto per il solo fatto della domanda: la decadenza comunicata il 12 maggio, fondata sulla presentazione della domanda, è inefficace. Il credito della banca resta un credito anteriore, che sarà soddisfatto secondo il trattamento previsto dal piano per la sua classe. Va però verificato se il mutuo sia ancora un contratto “pendente” in senso tecnico: una volta erogata la somma, la prestazione principale della banca è eseguita, e la questione si sposta dalla prosecuzione del rapporto al trattamento concordatario del credito. È un passaggio che il tribunale valuta in concreto e che conviene affrontare già nella redazione del piano, indicando come si intende trattare il debito residuo.
Ipotesi 5: l’appalto con il committente principale
Un’impresa edile esegue un appalto privato del valore di 1.286.500 €, con stato di avanzamento al 58%. Il contratto prevede che il committente possa risolvere in caso di “stato di crisi dell’appaltatore”. L’impresa ottiene il 20 aprile 2026 le misure protettive in una procedura di concordato in continuità; il 27 aprile il committente invoca la clausola e affida i lavori residui a un’altra impresa.
La clausola, legata allo stato di crisi e non a un inadempimento specifico, ricade nel divieto dell’art. 94-bis: il committente non può provocare la risoluzione per il solo fatto della domanda o delle misure. Se il committente lamenta anche ritardi nell’esecuzione, occorre separare i ritardi anteriori, che rilevano diversamente, da quelli successivi alla domanda, e valutare la condotta complessiva alla luce della buona fede. Per l’impresa, la prima mossa è diffidare il committente documentando l’inefficacia della clausola; se l’appalto è centrale nel piano, può essere opportuno chiedere al tribunale un provvedimento cautelare che inibisca l’affidamento a terzi.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Serve come promemoria rapido: per ciascuna indica la questione decisa, il principio ridotto a una riga e la ragione per cui conta nella pratica. Le prime tre sono della Corte di Cassazione; le altre sono provvedimenti di merito, che non vincolano gli altri giudici ma indicano la direzione in cui si muovono i tribunali delle procedure concorsuali. Leggerle insieme permette di cogliere l’evoluzione: un primo periodo in cui l’art. 94-bis era riservato alla domanda piena, e un secondo periodo, dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, in cui la protezione si è progressivamente estesa alla fase con riserva, a condizione che il debitore investa in un progetto serio.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17997 | Scioglimento dei contratti pendenti nel concordato | Serve un decreto motivato del tribunale, sentito il contraente; la volontà unilaterale del debitore non basta | Né il debitore né il contraente possono sciogliere da soli il contratto |
| Cass. civ., n. 18019/2024 | Contestazione del provvedimento su sospensione o scioglimento | Le patologie del decreto vanno fatte valere con lo strumento processuale proprio | Sbagliare canale fa perdere la contestazione |
| Cass. civ., n. 23287/2024 | Clausola risolutiva espressa e mancato pagamento dei canoni | L’esercizio della clausola resta soggetto al vaglio di buona fede | Limita l’uso pretestuoso delle clausole per inadempimento |
| Trib. Milano, 30 marzo 2023 | Art. 94-bis nella fase prenotativa | Opera solo con la domanda piena di continuità (obiter) | Orientamento restrittivo pre-correttivo |
| Trib. Arezzo, 9 agosto 2024 | Misure atipiche nella fase con riserva | Non concedibili; l’art. 94-bis presuppone il piano | Conferma la linea restrittiva |
| Trib. Verona, 16 ottobre 2024 | Contenuto del progetto ex art. 44, c. 1-quater | Il progetto deve seguire la check-list del D.M. 21 marzo 2023 | Indica lo standard qualitativo richiesto |
| Trib. Avellino, 13 febbraio 2025 | Effetti del deposito del progetto | Nessun effetto automatico: serve un provvedimento autorizzativo | Il debitore deve chiedere espressamente l’anticipazione del regime |
| Trib. Modena, 18 febbraio 2025 | Regime in assenza di progetto | Si applica l’art. 46, con lacune colmabili per analogia | Delimita cosa accade senza progetto |
| Trib. Ancona, 27 marzo 2025 | Inibitoria nella fase con riserva | Ottenibile con misura cautelare ex art. 54, c. 1 | Strada alternativa per proteggere un contratto specifico |
| Trib. Milano, 2 novembre 2025 | Art. 94-bis nella fase prenotativa | Applicabile se c’è un progetto di continuità dettagliato | Apre alla protezione anticipata dei contratti strategici |
La sintesi operativa
Riducendo l’insieme delle decisioni a regole da tenere a mente, il quadro è il seguente.
- La clausola che risolve il contratto per il solo fatto della domanda di concordato è inefficace: il contratto pendente prosegue (art. 97 e art. 94-bis CCII).
- Nel concordato in continuità il creditore non può rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare il contratto in danno dell’impresa per effetto della domanda, del decreto di apertura o delle misure protettive.
- Per i contratti essenziali, con misure protettive concesse, è paralizzata anche la reazione fondata sul mancato pagamento di crediti anteriori.
- Gli inadempimenti successivi alla domanda restano rilevanti: la protezione non autorizza a non pagare le prestazioni nuove.
- Anche le clausole risolutive per inadempimento vanno esercitate secondo buona fede (Cass. n. 23287/2024).
- Nella fase con riserva l’art. 94-bis non opera in automatico: serve un progetto di concordato in continuità dettagliato e un provvedimento del tribunale (Trib. Avellino 2025, Trib. Milano 2025).
- In alternativa, nella fase con riserva si può chiedere una misura cautelare mirata ex art. 54, comma 1 (Trib. Ancona 2025).
- L’impresa può sciogliersi da un contratto pendente solo con decreto motivato del tribunale, sentito il contraente (Cass. n. 17997/2024).
- Il contraente sciolto ha diritto a un indennizzo, trattato come credito anteriore e quindi soggetto al piano.
- Il decreto sullo scioglimento si contesta con lo strumento processuale proprio, nei tempi previsti (Cass. n. 18019/2024).
- Le anticipazioni bancarie con mandato all’incasso, se sotto il tetto pattuito, possono essere sciolte come contratti pendenti.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Ho firmato un contratto con clausola “risoluzione automatica in caso di procedura concorsuale”: è nullo?
Non è nullo in sé, ma è inefficace nei confronti dell’impresa in concordato. Le parti possono averlo pattuito, ma la legge gli toglie effetto quando la procedura si apre: l’art. 97 e l’art. 94-bis CCII dichiarano inefficaci i patti contrari alla prosecuzione. In altre parole, il contraente che invoca quella clausola dopo la domanda non ottiene la risoluzione.
Il fornitore mi ha mandato la PEC di risoluzione prima che depositassi la domanda: vale?
Dipende da che cosa la fonda. Se la risoluzione si basa su un inadempimento reale e anteriore, e il contratto si è risolto prima del deposito, il rapporto non è più pendente e la protezione non lo recupera. Se invece la PEC è arrivata quando la domanda era già depositata, o si fonda sul solo fatto della crisi annunciata, la valutazione cambia. Va esaminata anche la buona fede nell’esercizio della clausola, secondo il criterio richiamato da Cass. n. 23287/2024.
Ho depositato la domanda con riserva: sono protetto?
Sei protetto dall’art. 97 quanto alla prosecuzione dei contratti, ma non automaticamente dall’art. 94-bis. Secondo i tribunali che hanno applicato il correttivo, la protezione piena richiede un progetto di concordato in continuità e un provvedimento che la riconosca (Trib. Avellino 13 febbraio 2025; Trib. Milano 2 novembre 2025). In alternativa puoi chiedere una misura cautelare ex art. 54, comma 1 (Trib. Ancona 27 marzo 2025).
Posso scrivere nel piano che il contratto di affitto del capannone è sciolto?
No: scriverlo nel piano non basta. Serve un’istanza al tribunale, l’audizione del locatore e un decreto motivato che autorizzi lo scioglimento, come ha chiarito Cass. n. 17997/2024. Il locatore avrà diritto a un indennizzo che concorre come credito anteriore.
Sono il fornitore: devo continuare a consegnare senza essere pagato?
Devi rispettare il contratto, ma le prestazioni rese dopo la domanda vanno pagate e, se non lo sono, puoi reagire. Quello che non puoi fare, se il contratto è essenziale e sono state concesse misure protettive, è interrompere le forniture per i debiti vecchi. È una distinzione temporale che conviene documentare con cura, fattura per fattura.
Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo
Le decisioni analizzate hanno un valore solo se vengono applicate al singolo contratto, con le sue date, le sue clausole e i suoi numeri. È quello che facciamo, per l’impresa in crisi e per il contraente che si trova dall’altra parte.
- Mappiamo tutti i contratti pendenti dell’impresa, classificando per ciascuno il tipo di clausola (ipso facto, risolutiva per inadempimento, decadenza dal termine, sospensione), lo stato di esecuzione e il livello di essenzialità per la continuità.
- Verifichiamo la tempistica di ogni dichiarazione di risoluzione o sospensione ricevuta, confrontandola con la data di deposito della domanda, del decreto di apertura e delle misure protettive.
- Eccepiamo l’inefficacia delle clausole ipso facto ai sensi degli artt. 97 e 94-bis CCII, con diffida motivata al contraente che le invoca.
- Costruiamo il progetto di concordato in continuità da depositare con la domanda con riserva ex art. 44, comma 1-quater, CCII, secondo gli standard indicati dai tribunali, per chiedere l’anticipazione del regime dell’art. 94-bis.
- Predisponiamo le istanze di misure protettive e cautelari ex art. 54 CCII, documentando con dati perché un singolo contratto è indispensabile all’attività.
- Redigiamo le istanze di sospensione o scioglimento ex art. 97 CCII, con l’analisi economica del risparmio e della stima dell’indennizzo, e seguiamo il contraddittorio davanti al tribunale.
- Analizziamo i contratti bancari di anticipazione, verificando con i commercialisti dello staff utilizzi, tetti e compensazioni operate dopo la domanda.
- Assistiamo il contraente in bonis nella valutazione di cosa può ancora fare: quali crediti sono successivi alla domanda, come documentarli, come partecipare all’audizione e contestare l’indennizzo.
- Impugniamo i provvedimenti sulla sorte dei contratti con lo strumento processuale corretto, nei termini, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che riguarda la gestione dei rapporti con i creditori e i contraenti mentre l’impresa cerca il risanamento, cioè proprio il terreno su cui si gioca la sorte delle clausole risolutive. A questa si unisce la qualifica di cassazionista: gli orientamenti che abbiamo visto sono in evoluzione e spesso contrastanti tra tribunali, e la possibilità di difenderli con lo stesso difensore e la stessa strategia dall’istanza iniziale fino alla Corte di Cassazione evita che la linea cambi a ogni grado.
Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulle clausole e sugli atti, i secondi sui numeri del piano, sull’essenzialità dei contratti e sulla quantificazione degli indennizzi. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare ogni contratto, verificare ogni termine e costruire la strategia più coerente con gli orientamenti dei giudici.
In chiusura: il contratto è un pezzo del piano
La sorte delle clausole risolutive nel concordato preventivo non si decide una volta per tutte con la lettura della legge: si decide contratto per contratto, alla luce di una giurisprudenza che, dopo il correttivo del 2024, si sta muovendo verso una protezione più ampia ma più esigente. Chi deposita la domanda senza aver studiato i propri contratti rischia di perdere proprio i rapporti che servono a salvare l’impresa.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che riguarda esattamente la gestione dei rapporti contrattuali e con i creditori durante la crisi, ed è avvocato cassazionista, così da poter sostenere le stesse tesi sui contratti pendenti in ogni grado di giudizio. Lo staff di avvocati e commercialisti completa l’analisi con i numeri che il tribunale chiede.
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