1. Contratti pubblici – DGUE: documento amministrativo che attesta i requisiti di partecipazione, non parte dell’offerta – La contraddizione tra DGUE e offerta tecnica in materia di subappalto è sanabile con soccorso istruttorio – Il soccorso istruttorio è vietato solo in relazione all’offerta tecnica ed economica, non al DGUE e alla documentazione amministrativa
2. Contratti pubblici – Valutazione dell’offerta tecnica: espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante – Sindacato giurisdizionale limitato a travOMISSISento di fatto, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione – Il giudice non può sostituire le proprie valutazioni soggettive a quelle della commissione esaminatrice
3. Contratti pubblici – Illecito professionale grave da risoluzione contrattuale – La stazione appaltante non è tenuta a motivare analiticamente le ragioni dell’ammissione del concorrente che ha subito risoluzioni – La motivazione implicita per facta concludentia (ammissione alla gara) è sufficiente – Solo l’esclusione richiede motivazione puntuale – Il principio di fiducia ex art. 2, d.lgs. n. 36/2023 valorizza l’autonomia decisionale della stazione appaltante
1. Il DGUE «altro non è che un’autodichiarazione preliminare volta a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, in sostituzione della documentazione certificativa» e, come tale, «non contribuisce all’espressione della proposta negoziale». Il contenuto del DGUE «spesso si ripete tra una gara e l’altra, il che può far cadere le imprese partecipanti a più gare in errori materiali o refusi nella compilazione dello stesso». Pertanto la scelta della stazione appaltante di «dare prevalenza al contenuto dell’offerta, consentendo la “regolarizzazione formale” del DGUE, è pienamente in linea con tale impostazione di base», alla quale si ispira l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, «che, nel dettare la disciplina specifica del soccorso istruttorio, lo vieta (soltanto) in relazione all’offerta tecnica ed economica, consentendolo pienamente, invece, con riferimento al DGUE e alla documentazione amministrativa». La censura relativa alla contraddittorietà dell’offerta è infondata quando la contraddizione si colloca tra il DGUE e l’offerta tecnica, non all’interno dell’offerta stessa.
«il DGUE altro non è che un’autodichiarazione preliminare volta a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, in sostituzione della documentazione certificativa e, come tale, non contribuisce all’espressione della proposta negoziale» (in diritto, primo motivo)
«l’art. 101 del d.lgs. 36/2023 vieta [il soccorso istruttorio] (soltanto) in relazione all’offerta tecnica ed economica, consentendolo pienamente, invece, con riferimento al DGUE e alla documentazione amministrativa» (in diritto, primo motivo)
2. La valutazione dell’offerta tecnica «costituisce espressione, da parte della stazione appaltante, di un’estesa discrezionalità tecnica, i cui risultati possono essere sindacati in sede giurisdizionale solo per travOMISSISenti di fatto ovvero per profili di manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione, con la conseguente inammissibilità di censure che comportino il superamento di tali limiti, sostanzialmente implicanti un’indebita “sostituzione” delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice con valutazioni soggettive del ricorrente prima e del giudice poi» (Cons. Stato, Sez. III, n. 4654/2024; n. 3387/2024). L’organizzazione del lavoro si valuta non soltanto per il numero di squadre utilizzate e per il numero di interventi previsti, ma anche in base ad altri fattori quali la chiarezza della proposta, il sistema di coordinamento, la composizione, i mezzi, la capacità di operare in sicurezza: trattasi di valutazione articolata e multifattoriale. Quando il disciplinare richieda la disponibilità di attrezzature, è sufficiente che il concorrente le indichi nell’offerta senza che sia necessaria la prova della disponibilità immediata, in omaggio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (Cons. Stato, Sez. V, n. 11037/2022).
3. «La scelta della stazione appaltante di ammettere la controinteressata alla procedura senza motivare espressamente sulla rilevanza o meno delle vicende contrattuali indicate nel DGUE va considerata — non già come un’omessa valutazione, bensì — come un implicito giudizio di irrilevanza di quelle vicende contrattuali pregresse». «Qualora non ritenga che la pregressa vicenda abbia inficiato la moralità professionale del concorrente, la stazione appaltante non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di tale convincimento, potendo la relativa motivazione risultare anche implicitamente o per facta concludentia, cioè con l’ammissione alla gara dell’impresa interessata» (Cons. Stato, Sez. V, n. 8661/2025). «Semmai è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di una gravità tale da elidere l’affidabilità del concorrente, a richiedere un particolare onere motivazionale, essendo, quindi, la stazione appaltante chiamata a motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni» (Cons. Stato, Sez. V, n. 2850/2020). Il principio della fiducia di cui all’art. 2, d.lgs. n. 36/2023 «impone una rilettura della disciplina sul grave illecito professionale che conduce a valorizzare l’autonomia decisionale della stazione appaltante nell’esercizio del relativo potere di valutazione sull’affidabilità o meno del concorrente».
«la scelta della stazione appaltante di ammettere la controinteressata alla procedura senza motivare espressamente sulla rilevanza o meno delle vicende contrattuali indicate nel DGUE della controinteressata va considerata — non già come un’omessa valutazione, bensì — come un implicito giudizio di irrilevanza di quelle vicende contrattuali pregresse» (in diritto, terzo motivo)
«la stazione appaltante è chiamata a motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni» (in diritto, terzo motivo, con citazione di Cons. Stato, Sez. V, n. 2850/2020)
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
ANAS aveva aggiudicato un lotto per la manutenzione del verde stradale in Sardegna al primo classificato con un ribasso del 34,6%. Il secondo classificato (RTI OMISSIS) aveva impugnato l’aggiudicazione su tre profili: (i) l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per contraddizione tra DGUE (subappalto 49%) e offerta tecnica (subappalto 0%), sanata con soccorso istruttorio; (ii) i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dell’aggiudicataria erano irragionevoli; (iii) la stazione appaltante aveva omesso di valutare tre risoluzioni contrattuali subite dall’aggiudicataria nel 2024-2025.
2) La decisione
Il TAR rigettava il ricorso su tutti e tre i fronti. Il DGUE è documento amministrativo, non parte dell’offerta, e la contraddizione con l’offerta tecnica era sanabile con soccorso istruttorio. I punteggi tecnici rientravano nella discrezionalità della commissione, non sindacabile per valutazioni soggettive del ricorrente. L’ammissione del concorrente con precedenti risoluzioni integrava un implicito giudizio di irrilevanza, non necessitante motivazione analitica; solo l’esclusione richiede motivazione puntuale.
3) L’esito
Il TAR rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ANAS e dell’aggiudicataria, liquidate in € 2.000 ciascuno.
Pubblicato il 25/05/2026
N. 00835 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2026, proposto da: della OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7DDA5E1B3, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
dell’Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
Della OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione
degli atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara indetta da ANAS S.p.A., per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ricorrente delle opere in verde sulle stradi statali di competenza dell’Area Gestione Rete di Cagliari – Lotto 4: Opere in verde e pulizia pertinenze lungo le SS.SS. del Centro Manutentorio D di Oristano (CIG B7DDA5E1B3)”, nella parte in cui con gli stessi la S.A. ha aggiudicato il Lotto 4 Oristano alla OMISSIS S.r.l. e, in particolare:
del provvedimento Prot. n. CDG-0123584-I del 12 febbraio 2026, recante aggiudicazione immediatamente efficace della procedura in favore di OMISSIS S.r.l.;
della nota prot. n. U.0131295 del 13 febbraio 2026, a mezzo della quale è stata data comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023;
del verbale di seduta riservata del 16 gennaio 2026, recante proposta di aggiudicazione in favore di OMISSIS S.r.l.;
del verbale di seduta riservata del 18 dicembre 2025 e del 19 dicembre 2025, con il quale, all’esito della verifica della documentazione amministrativa, è stato attivato il soccorso istruttorio;
degli ulteriori verbali di gara, anche istruttori, ancorché non conosciuti e, in particolare, dei verbali relativi all’apertura delle buste amministrative (seduta riservata del 3 ottobre 2025), dei verbali riguardanti la valutazione delle offerte tecniche (sedute riservate del 29 ottobre 2025 e del 3 novembre 2025) e di quelli inerenti all’apertura delle offerte economiche e alla verifica del costo del personale (sedute riservate del 12 novembre 2025, del 19 novembre 2025 e del 15 dicembre 2025);
delle operazioni, delle attività e dei giudizi adottati dalla S.A. in sede di valutazione degli illeciti professionali;
delle operazioni, delle attività e dei giudizi adottati dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche;
delle valutazioni compiute dal Seggio di gara in sede di soccorso istruttorio;
di ogni altro atto, operazione o valutazione adottato o posto in essere dalla S.A.;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto; con richiesta:
-di subentro del RTI ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il soggetto controinteressato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a., non comportando i vizi dedotti l’obbligo di rinnovare la gara;
-in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio della OMISSIS S.r.l. e dell’Anas S.p.A. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2026 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con bando di gara pubblicato in data 1 agosto 2025 ANAS S.p.A. ha indetto una Gara europea in forma telematica per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle opere in verde sulle strade statali dell’AGR di Cagliari (Struttura Territoriale Sardegna), suddivisa in n. 4 Lotti, nello specifico: -LOTTO 1 Centro Manutentorio “A” di Monastir; -LOTTO 2 Centro Manutentorio “B” di Iglesias; -LOTTO 3 Centro Manutentorio “C” di Lanusei; – LOTTO 4: Centro Manutentorio “D” di Oristano. Alla gara per l’affidamento del Lotto 4, oggetto del presente giudizio, di importo complessivo pari a euro 7.037.042,13 e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, hanno partecipato, tra gli altri, l’odierno ricorrente tra OMISSIS S.r.l. (mandataria) – OMISSIS S.C.A.R.L. – OMISSIS S.r.l. – OMISSIS S Soc. Coop. a r.l. – Alma S.r.l. (da qui in poi R.T.I. OMISSIS), nonché la OMISSIS S.r.l., odierna controinteressata. All’esito delle operazioni selettive quest’ultima è stata collocata al primo posto della graduatoria con il punteggio di 98,128 (di cui 70 per la qualità dell’offerta -all’esito della riparametrazione- e 28,128 per l’offerta economica, a fronte di un ribasso del 34,612%), mentre il R.T.I. OMISSIS si è classificato al secondo posto con punteggio di 97,714 (di cui 63,80 per la qualità dell’offerta -all’esito della riparametrazione- e punti 33,914 per l’offerta economica, a fronte di un ribasso del 38,2%). Pertanto, con provvedimento del 12 febbraio 2026, comunicato alle concorrenti con nota del 13 febbraio 2026, ANAS S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione definitiva del Lotto 4 in favore di OMISSIS S.r.l. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 marzo 2026, il OMISSIS ha chiesto l’annullamento di tali esiti di gara, deducendo, qui in estrema sintesi, che:
-la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere fornito indicazioni contraddittorie riguardo alla volontà di ricorrere o meno al subappalto;
-alcune voci di punteggio attribuite alla controinteressata per il merito dell’offerta tecnica sarebbero ictu oculi irragionevoli e/o immotivate;
-la stazione appaltante non avrebbe valutato la rilevanza escludente di precedenti condotte inadempienti tenute dalla controinteressata in precedenti rapporti contrattuali, proprio per questo oggetto di risoluzione nel corso dell’anno 2025. Inoltre la ricorrente ha chiesto disporsi il proprio subentro nel rapporto contrattuale ovvero, in subordinata alternativa, che ANAS S.p.A. sia condannata a risarcirle per equivalente i danni da mancata esecuzione dell’appalto. Si sono costituite in giudizio ANAS S.p.A. e OMISSIS S.r.l., entrambe opponendosi all’accoglimento del gravame, nonché sollevando eccezioni di inammissibilità della seconda e della terza censura dedotte in ricorso. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, con l’accordo delle parti, l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata dichiarata assorbita nel merito. È seguito lo scambio di memorie con cui le parti hanno ribadito le rispettive tesi. Inoltre la difesa della controinteressata, con la memoria conclusiva del 30 aprile 2026, ha comunicato che “in data 20 aprile 2026 è stato stipulato il contratto di appalto DGACQ 50-25 LOTTO 4, recante Rep. n. 7961/3762 (CIG B7DDA5E1B3), con cui ANAS ha affidato alla OMISSIS il servizio di manutenzione ricorrente delle opere in verde sulle strade statali dell’AGR di Cagliari (Struttura Territoriale Sardegna) – LOTTO
4: Centro Manutentorio “D” di Oristano per l’importo complessivo di euro 5.385.100,94”. All’esito della pubblica udienza del 19 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione. Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che la Società controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere presentato un’offerta contraddittoria nella parte in cui: -da un lato, nel DGUE, ha manifestato la volontà di subappaltare l’esecuzione della prestazione per una percentuale pari al 49,99%, confermando implicitamente tale intento nella domanda di partecipazione inserendovi l’impegno ad applicare il C.C.N.L. indicato dalla legge di gara; – dall’altro lato, nell’offerta tecnica, ha indicato nella misura dello 0% la percentuale di ricorso al subappalto e ciò le ha consentito di ottenere 5 punti premiali, secondo quanto previsto al punto E della relativa Tabella contenuta nel Disciplinare di gara. Su tali presupposti la ricorrente contesta, in particolare, il fatto che -rilevata tale discrasia- la stazione appaltante abbia concesso a OMISSIS S.r.l. il soccorso istruttorio, all’esito del quale la stessa controinteressata ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto, mentre avrebbe dovuto immediatamente escluderla per avere presentato un’offerta insanabilmente contraddittoria, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. 36/2023 -a mente del quale “Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito”-a garanzia dei principi di buon andamento, imparzialità, economicità e certezza dell’azione amministrativa, nonché del canone di par condicio tra le imprese concorrenti alla gara. La censura è infondata. Si evidenzia, in primo luogo, che le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla ricorrente non assumono rilievo nel caso in esame, riferendosi tutte a fattispecie in cui la contraddizione dichiarativa emergeva all’interno dell’offerta formulata dal concorrente, rectius tra diverse parti dell’offerta stessa, mentre nella vicenda ora in esame l’offerta di OMISSIS S.r.l. indica univocamente l’intenzione di non ricorrere al subappalto, mentre la differente indicazione (subappalto per il 49%) è leggibile soltanto nel DGUE, documento che (al pari della domanda di partecipazione) è deputato -non già ad esprimere la proposta contrattuale del concorrente, interamente evincibile dalla sua offerta, bensì-ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione ovvero ad assolvere ulteriori “adempimenti burocratici”.
Difatti, secondo la sua stessa definizione normativa rintracciabile all’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE, il DGUE altro non è che un’autodichiarazione preliminare volta a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, in sostituzione della documentazione certificativa (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio, n. 1438) e, come tale, non contribuisce all’espressione della proposta negoziale. Inoltre, proprio perché trattasi di un documento di natura (e funzione) squisitamente amministrativa, il contenuto del DGUE spesso “si ripete” tra una gara e l’altra, il che può far cadere le imprese partecipanti a più gare in errori materiali o refusi nella compilazione dello stesso, proprio come accaduto nel caso ora in esame. Pertanto la scelta della stazione appaltante di dare prevalenza al contenuto dell’offerta, consentendo la “regolarizzazione formale” del DGUE, è pienamente in linea con tale impostazione di base, alla quale, peraltro, si ispira lo stesso art. 101 del d.lgs. 36/2023, che, nel dettare la disciplina specifica del soccorso istruttorio, lo vieta (soltanto) in relazione all’offerta tecnica ed economica, consentendolo pienamente, invece, con riferimento al DGUE e alla documentazione amministrativa. In altre parole, dunque, quello concesso a OMISSIS S.r.l. è stato un mero e legittimo “chiarimento” sul contenuto di documenti (DGUE e domanda di partecipazione) non direttamente incidenti sulla formulazione dell’offerta e, dunque, sul confronto paritario tra le concorrenti (si veda, ex multis, la sentenza del TAR Brescia n. 723/2025, che ha ritenuto legittimo il ricorso al soccorso istruttorio proprio con riferimento a un caso di formale discrasia tra offerta e DGUE relativamente alla volontà di ricorrere al subappalto). Con il secondo motivo parte ricorrente deduce svariate doglianze accomunate dall’intento di contestare il giudizio espresso dalla stazione appaltante sull’offerta tecnica della controinteressata OMISSIS S.r.l., a suo dire inficiato da macroscopici profili di erroneità, illogicità e sviamento. La censura è inammissibile e, comunque, infondata.
In apice si evidenzia che, secondo il granitico e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, la valutazione dell’offerta tecnica costituisce espressione, da parte della stazione appaltante, di un’estesa discrezionalità tecnica, i cui risultati possono essere sindacati in sede giurisdizionale solo per travOMISSISenti di fatto ovvero per profili di manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione, con la conseguente inammissibilità di censure che comportino il superamento di tali limiti, sostanzialmente implicanti un’indebita “sostituzione” delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice con valutazioni soggettive del ricorrente prima e del giudice poi (sul punto può farsi riferimento, ex multis, a Consiglio di Stato, Sezione III, 24 maggio 2024, n. 4654, e 10 aprile 2024, n. 3387). E nella specifica vicenda ora in esame non è dato riscontrare alcuno dei suddetti profili di evidente travOMISSISento, illogicità o difetto di motivazione, come emergerà dalla seguente analisi di maggior dettaglio. Con riferimento ai criteri B.1 (“Periodi e/o frequenze”) e B2 (“Organizzazione del lavoro”), il RTI OMISSIS contesta che la stazione appaltante le abbia attribuito il medesimo punteggio riconosciuto, per dette voci, anche a OMISSIS S.r.l., benché quest’ultima avesse previsto l’impiego di sole quattro squadre di lavoro (numero minimo richiesto dalla legge di gara) a fronte delle dodici indicate dal RTI ricorrente, nonché garantito tre interventi annui a fronte dei n. 12 interventi annui proposti dal medesimo ricorrente. La doglianza è infondata perché, come correttamente osserva la difesa della controinteressata, l’organizzazione del lavoro si valuta -non soltanto per il numero di squadre utilizzate e per il numero di interventi previsti, ma anche- in base ad altri fattori, quali la chiarezza della proposta, il sistema di coordinamento delle squadre, la loro composizione, i mezzi di cui sono dotate, la capacità di operare in sicurezza e così via.
Trattasi, cioè, di una valutazione articolata e multifattoriale, il che esclude la fondatezza di una censura che, invece, si concentra soltanto su uno dei criteri valutativi potenzialmente rilevanti. Inoltre si evidenzia, con specifico riferimento al numero di interventi proposti, che la controinteressata ha offerto, oltre ai tre interventi “base”, anche tre ulteriori passaggi per sfalcio delle banchine laterali, rami di svincolo, scarpate e aree particolari, aggiungendo la propria disponibilità ad intervenire su richiesta della stazione appaltante (cfr. pagg. 17 e ss. del doc. 5.2.2), per cui quest’ultima ha non irragionevolmente ritenuto che una simile pianificazione fosse ampiamente idonea a garantire un efficace livello del servizio, premiandola con il punteggio infondatamente contestato. Completamente infondato è, poi, l’assunto della ricorrente secondo cui OMISSIS S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere riferito la Relazione tecnica allegata all’offerta relativa al Lotto 3 (Comprensorio di Lanusei) anziché al Lotto 4 (Comprensorio di Oristano) ora in discussione, come si evincerebbe dall’intestazione della Relazione stessa. Trattasi, infatti, con tutta evidenza, di un mero errore materiale che non ha impedito alla stazione appaltante di riferire la Relazione al Lotto 4 ora in discussione, sulla base dei seguenti elementi univoci: – indicazione dello stesso Lotto 4 nella prima pagina della Relazione, indicante anche il relativo CIG; – intestazione dell’Allegato 10 alla Relazione (doc. 5.2.3) indicante il Lotto 4 e il relativo CIG, nonché riportante la scheda analitica dei mezzi relativa al medesimo; – intestazione dell’allegato 11 alla Relazione (doc. 5.2.4) riferita al Lotto 4 e al relativo CIG. Ugualmente non coglie nel senso il rilievo avente a oggetto l’indicazione, da parte di OMISSIS S.r.l., di due distinte sedi operative, sia perché ciò non era vietato dalla legge di gara sia perché quest’ultima richiedeva la disponibilità della sede stessa -non già prima dell’eventuale aggiudicazione, bensì- soltanto in fase esecutiva.
Secondo la ricorrente sarebbe, altresì, illegittima l’attribuzione del medesimo punteggio a sé e al RTI controinteressato relativamente al criterio A.1) “Modalità tecnico/operative”, sul presupposto che la propria offerta fosse, al riguardo, preferibile e che l’offerta della controparte fosse troppo “Generica e non pertinente”. Tale doglianza è inammissibile nella parte in cui pretende di sostituire valutazioni soggettive della ricorrente a quelle discrezionalmente espresse dalla stazione appaltante. In ogni caso la Relazione tecnica prodotta da OMISSIS S.r.l. mostra un’indicazione sufficientemente dettagliata delle principali criticità, delle modalità di intervento e delle relative attrezzature, per cui la censura è anche infondata. Discorso analogo vale per il criterio A.2) “Tecnologie, mezzi, macchinari ed attrezzature”, rispetto al quale, anche questa volta senza indicare specifici vizi sindacabili nella presente sede, parte ricorrente sostanzialmente “invade” il campo del merito amministrativo, oltre a muovere nei confronti dell’offerta avversaria alcuni rilievi di asserita genericità che non trovano riscontro nell’analisi dell’offerta stessa, recante un dettagliato documento di riepilogo dei mezzi utilizzati (Allegato 10, doc. 5.2.3). Ugualmente infondate le censure relative ai punteggi ricollegabili al Criterio A.3) – “Modalità di controllo e presidio della sicurezza” e al Criterio A.4) – “Modalità che rendano la realizzazione dei servizi meno impattanti per l’utenza”, fondate su contestazioni sostanzialmente apodittiche, e come tali inammissibili, a fronte della puntuale indicazione, nell’offerta di OMISSIS S.r.l., delle attività previste ai fini del controllo e presidio della sicurezza (cfr. doc. 5.2.2, pagg. 13 e segg.), nonché della scelta di un Sistema di Qualità Integrato, munito della certificazione UNI EN ISO 39001:2012, per la gestione della Sicurezza Stradale e per minimizzare i disagi alla circolazione, peraltro capace di integrare adeguatamente i servizi di manutenzione stradale, sicurezza del cantiere, sicurezza degli operatori e sicurezza dell’utenza sono profili tra loro integrati. Chiaramente inammissibili, perché relative al merito di valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla Commissione, sono le censure che la ricorrente muove nei confronti dei punteggi attribuiti per il Criterio D.2) – “Elementi migliorativi”, rispetto al quale, peraltro, OMISSIS S.r.l. ha inserito nella propria offerta numerose proposte ¬quali piani programmati di gestione razionale del patrimonio verde per macrostagioni climatiche, un sistema avanzato di monitoraggio e previsione del rischio incendi applicato alle aree verdi adiacenti alla rete stradale, un sistema di mappatura del dissesto idrogeologico, un progetto specifico per la rilevazione della vegetazione infestante per la gestione delle specie infestanti lungo le tratte stradali (pagg. 25 e ss., doc. 5.2.2)-che la Commissione ha legittimamente valutato positivamente e correlativamente premiato in termini di punteggio. Chiaramente infondata è la contestazione relativa al punteggio attribuito a OMISSIS S.r.l. sul Criterio D.3. “Rimorchio di presegnalamento con attenuatore d’urto”, rispetto al quale la ricorrente contesta la mancata prova della disponibilità del relativo mezzo. Difatti il disciplinare di gara non esigeva la disponibilità immediata del mezzo, limitandosi a richiedere soltanto l’indicazione “nell’apposita sezione del Form online di RISPOSTA TECNICA, “Rimorchio di presegnalamento” se in possesso di uno o più rimorchi”, il che si riscontra pienamente nell’offerta di OMISSIS S.r.l. (cfr. doc. 5.2.2, pag. 29): cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2022, n. 11037, secondo cui, laddove l’amministrazione aggiudicatrice indichi tra i criteri di selezione qualitativa aspetti che attengono alle modalità esecutive della prestazione in appalto, al concorrente è sufficiente inserire in offerta l’impegno a rispettare tali condizioni in fase esecutiva, in omaggio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Resta ora da esaminare il terzo motivo, con cui parte ricorrente denuncia il fatto che la stazione appaltante ha ammesso alla gara OMISSIS S.r.l. senza valutare la (e tanto meno motivare sulla) possibile rilevanza escludente di vicende risolutorie intervenute in relazione a pregressi rapporti contrattuali pubblici, peraltro puntualmente indicate nel DGUE presentato dalla stessa controinteressata, in particolare:
risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, del contratto avente ad oggetto il “Servizio di sfalcio erba, potatura siepi e spollonatura di parchi, aree verdi comunali e giardini scolastici siti nelle aree urbane ed extraurbane della città di Asti -48 mesi- Lotto 2 Zona Urbana Est -C.I.G. 98740969C8”, disposta dal Comune di Asti con determinazione n. 140 del 28 gennaio 2025;
risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, del contratto avente a oggetto il “Servizio di sfalcio erba, potatura siepi e spollonatura di parchi, aree verdi comunali e giardini scolastici siti nelle aree urbane ed extraurbane della città di Asti -48 mesi -Lotto 1 Zona Urbana Ovest -C.I.G. 987406F5E”, disposta dal Comune di Asti con determinazione n. 139 del 28 gennaio 2025;
risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 122, comma 3 del D.lgs. 36/2023, del contratto avente a oggetto il “Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico circoscrizionale – lotto 2 e lotto 4- CIG: A01B969432 – A01B9B3144”, disposta dal Comune di Torino con determinazione dirigenziale n. 4281 del 19 luglio 2024. La censura è infondata. Come noto la disciplina relativa alla valutazione della affidabilità/inaffidabilità dell’operatore economico alla luce delle sue pregresse vicende contrattuali è stata oggetto di una sistematica rivisitazione con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, il quale ha inteso valorizzare, sia in termini generali che con riferimento allo specifico aspetto ora in discussione, il principio della fiducia, previsto all’art. 2 del Codice dei Contratti e, in particolare, declinato al comma 2, a mente del quale “Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”. Orbene la particolare valenza riconosciuta a tale principio (anche) dall’art. 4 dello stesso d.lgs. n. 36/2023, quale parametro interpretativo delle disposizioni codicistiche, impone una rilettura della disciplina sul grave illecito professionale che conduce a valorizzare l’autonomia decisionale della stazione appaltante nell’esercizio del relativo potere di valutazione sull’affidabilità o meno del concorrente, sia pur nei limiti disegnati dall’art. 98 dello stesso Codice, a mente del quale costituisce causa di esclusione soltanto la precedente risoluzione contrattuale legata a inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Pertanto, in questo generale contesto normativo, la scelta della stazione appaltante di ammettere la controinteressata alla procedura senza motivare espressamente sulla rilevanza o meno delle vicende contrattuali indicate nel DGUE della controinteressata va considerata -non già come un’omessa valutazione, bensì- come un implicito giudizio di irrilevanza di quelle vicende contrattuali pregresse. Difatti, secondo l’ormai costante orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 7 novembre 2025, n. 8661), qualora non ritenga che la pregressa vicenda abbia inficiato la moralità professionale del concorrente, la stazione appaltante non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di tale convincimento, potendo la relativa motivazione risultare anche implicitamente o per facta concludentia, cioè con l’ammissione alla gara dell’impresa interessata. Semmai è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di una gravità tale da elidere l’affidabilità del concorrente, a richiedere un particolare onere motivazionale, essendo, quindi, la stazione appaltante chiamata a motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850).
Peraltro, con specifico riferimento al caso in esame, OMISSIS S.r.l., nell’indicare le precedenti vicende risolutorie, ha specificato trattarsi di provvedimenti emessi in carenza dei relativi presupposti, come implicitamente confermato dal fatto che la stessa controinteressata e la Città di Asti hanno, poi, perfezionato un accordo per la risoluzione consensuale degli accordi quadro intercorsi, rinunciando alle reciproche contestazioni (cfr. doc. 11) e un analogo accordo è intervenuto anche con la Città di Torno (cfr. memoria difensiva di OMISSIS S.r.l). Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto, con spese di lite che seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) in favore sia di ANAS S.p.A. che di OMISSIS
S.r.l. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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