Capita di ricevere in studio proprietari che arrivano con tutto in ordine: il CIN per affitti brevi ottenuto, l’annuncio aggiornato su Airbnb o Booking, il codice pronto da esporre, magari un property manager che gestisce check-in, pulizie e ospiti. Poi mostrano la mail dell’amministratore: “Il regolamento vieta il bed and breakfast in condominio. Dovete smettere”.
Non è più il mondo piccolo della stanza libera affittata ogni tanto. Nel 2024 l’Istat rileva oltre 232 mila esercizi extra-alberghieri e AIGAB stima per gli affitti brevi un impatto economico complessivo sul PIL nazionale di 66 miliardi tra prenotazioni, indotto e gestione degli immobili Quello che per il proprietario è un investimento, però, per il palazzo può diventare altro: ospiti che cambiano ogni settimana, check-in, pulizie, citofoni, ascensori occupati e un regolamento condominiale magari scritto quando gli affitti brevi non erano ancora un’abitudine.
Il CIN mette in regola anche davanti al condominio?
L’art. 13-ter del d.l. n. 145 del 2023, convertito dalla l. n. 191 del 2023, ha introdotto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche, locazioni brevi e strutture turistico-ricettive. La sua funzione è far emergere gli immobili, collegare gli annunci a un codice verificabile e rendere più controllabile l’offerta contrastando l’ospitalità irregolare.
Chi ottiene il CIN compie uno step necessario per la regolarità amministrativa dell’attività; ma ciò non basta a renderlo compatibile con il condominio. Se il regolamento contiene un divieto valido e opponibile, o se l’uso dell’appartamento crea pregiudizi concreti alla quiete, alla sicurezza, al decoro o alle parti comuni, il B&B in condominio può ancora essere oggetto di contestazioni.
Il codice identifica l’attività nel sistema pubblico. Il regolamento condominiale guarda al rapporto interno tra chi usa l’appartamento e il fabbricato in cui quell’appartamento si trova. Per questo il CIN può dimostrare che l’attività non è clandestina, ma non cancella un divieto privatistico valido né rende lecita qualunque forma di ospitalità organizzata dentro lo stabile.
È davvero un B&B o è solo un affitto breve?
“Prima di chiedersi se il regolamento può fermare l’attività, bisogna capire quale attività si svolge nell’appartamento”.
Rileva, dunque, l’uso concreto dell’immobile:
- semplice concessione dell’alloggio per pochi giorni;
- ospitalità organizzata con servizi rivolti agli ospiti.
“La locazione turistica resta una locazione anche se nasce per una vacanza”.
L’art. 53 del Codice del Turismo la riporta nell’area del Codice Civile, perché il proprietario concede il godimento dell’immobile senza trasformarlo, solo per questo, in una struttura ricettiva. La legge n. 431 del 1998 la distingue dalle locazioni abitative ordinarie e l’art. 1573 c.c. lascia alle parti il margine per regolare la durata del rapporto entro i limiti civilistici.
“La locazione breve aggiunge il dato della durata”.
L’art. 4 del D. l. n. 50 del 2017 riguarda i contratti non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa, anche tramite intermediari o portali telematici. Un appartamento pubblicato online e affittato per pochi giorni può restare, quindi, una locazione.
Il B&B e l’affittacamere hanno un’altra consistenza. Non si guarda solo al letto messo a disposizione, ma al modo in cui l’ospitalità viene organizzata: colazione, servizi alla persona, cambio sistematico della biancheria, pulizie durante il soggiorno, gestione continuativa degli ospiti, rapporto stabile con il pubblico.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 514 del 26 febbraio 2026, ha ragionato proprio su questo confine. Il condominio sosteneva che l’appartamento fosse usato come B&B o affittacamere, attività vietate dal regolamento. Il proprietario aveva documentato una locazione turistica dell’intera unità immobiliare, senza servizi aggiuntivi. Per i giudici mancava la prova di una vera attività ricettiva.
La Cassazione con sentenza n. 22711 del 2017 aveva già escluso che il divieto di pensione o albergo impedisca sempre la locazione per brevi periodi o in modo saltuario. La Suprema Corte ha poi ricordato che le clausole del regolamento capaci di limitare l’uso delle proprietà esclusive vanno interpretate in modo restrittivo, perché incidono sul diritto del singolo proprietario (Cass. sentenza n. 6769/2018).
Quando il regolamento condominiale può fermare un B&B?
“L’art. 1138 c.c. consente al regolamento di disciplinare l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, il decoro dell’edificio e l’amministrazione”.
Il regolamento condominiale organizza la vita del fabbricato ma non può, a maggioranza, comprimere i diritti dei singoli sulle proprietà esclusiva. Una delibera approvata oggi per vietare in modo generale B&B, affitti brevi o attività ricettive negli appartamenti incontra quindi un limite strutturale.
Il regolamento contrattuale se nasce dall’accordo di tutti i condòmini, o viene accettato nei singoli atti di acquisto. In quel caso può contenere limiti più incisivi all’uso degli appartamenti, ma il divieto deve essere chiaro, specifico e riferibile proprio all’attività contestata.
Gli artt. 2659 e 2665 c.c. servono a vincolare anche i futuri acquirenti, la limitazione deve risultare dalla trascrizione in modo idoneo, senza affidarsi a richiami generici al regolamento. Se la clausola limita la proprietà esclusiva, la giurisprudenza la tratta come una servitù atipica.
“Le clausole del regolamento che limitano l’uso delle proprietà esclusive si interpretano restrittivamente, perché incidono sul diritto del proprietario (Cass. sent. n. 6769/2018)”.
Questo criterio spiega perché un divieto generico di pensione o albergo non impedisce sempre la locazione per brevi periodi o in modo saltuario (Cass. sent. n. 22711 del 2017).
Il condominio ha argomenti più forti se il regolamento contrattuale vieta in modo espresso attività incompatibili con l’uso abitativo, case di alloggio, affittacamere, attività commerciali o forme organizzate di ospitalità, e l’attività concreta presenta servizi, continuità e rapporto con il pubblico. In quel caso non si discute più di una semplice locazione, ma di un’attività ricettiva in condominio.
Il limite può colpire anche chi gestisce materialmente il B&B. La Cassazione ha confermato che il condominio può agire nei confronti del conduttore se il regolamento contrattuale trascritto contiene un divieto chiaro e opponibile (Cass. sent. n. 2770/2025). Affidare l’appartamento a un soggetto diverso non neutralizza il vincolo, se quell’uso deriva da chi era già tenuto a rispettarlo.
Rumori e viavai bastano per far chiudere un B&B?
Rumori, valigie, citofoni e ospiti che cambiano possono rendere più difficile la vita del palazzo, ma non trasformano ogni B&B rumoroso in un’attività da far chiudere.
La sentenza della Corte d’Appello meneghina, ha indicato i due riferimenti da usare in questi casi:
In sostanza bisogna capire se quell’attività altera l’uso delle parti comuni o produce immissioni superiori a ciò che, in concreto, può essere tollerato in un edificio condominiale.
Nel caso esaminato, le lamentele riguardavano citofonate notturne, valigie lasciate nell’androne per pochi minuti, uso dell’ascensore per caricare e scaricare bagagli, rumori diurni collegati alle pulizie degli appartamenti. Per i giudici, senza una prova seria della gravità del pregiudizio, questi episodi non bastavano a bloccare l’attività. Servono episodi precisi, documentati, ripetuti, collegati all’attività contestata e capaci di incidere sulla quiete condominiale, sulla sicurezza, sul decoro o sull’uso normale di scale, ascensore, ingresso e altre parti comuni.
Anche il tema delle spese condominiali del B&B vanno maneggiate con cautela. Il maggiore uso dell’ascensore, delle scale o dei servizi comuni può diventare un tema di gestione interna, ma non prova da solo l’illegittimità dell’attività.
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