La questione della retribuzione durante le ferie è uno dei terreni più delicati del diritto del lavoro, soprattutto in quei settori in cui una parte significativa della paga è composta da indennità legate alle mansioni effettivamente svolte. Nei periodi di riposo e vacanza, è davvero giusto ricevere una busta paga più “leggera”?
La Cassazione con la sentenza 18529/2026 è recentemente tornata proprio su questo tema, chiarendo come stabilire se e quali voci retributive debbano essere incluse nel trattamento economico feriale.
Il caso concreto, un macchinista e due indennità contestate
La vicenda giudiziaria riguardava un macchinista di un’azienda del settore ferroviario, che rivendicava il diritto a vedersi riconoscere — anche durante le ferie — due specifiche voci dello stipendio:
- la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (Iup);
- l’indennità per assenza dalla residenza.
L’uomo sosteneva che entrambe le somme, inizialmente negate dal datore di lavoro, andavano incluse nella retribuzione feriale perché non occasionali e, anzi, strettamente collegate alle mansioni tipiche del personale viaggiante.
In appello la corte territoriale ha bocciato la sentenza di primo grado, favorevole al lavoratore. Infatti, la magistratura ha evidenziato che il tribunale si era limitato a verificare natura e non occasionalità di queste voci per trarne automaticamente l’inclusione nella retribuzione feriale.
Il principio comunitario: la retribuzione feriale non deve disincentivare il riposo
La Suprema Corte ha confermato il ragionamento della corte d’appello, ma lo ha arricchito di considerazioni utili alla generalità dei rapporti lavorativi.
Al di là dell’esito del caso concreto, la sentenza 18529/2026 ha una portata generale perché chiarisce una volta per tutte un pilastro del diritto dell’Unione Europea, ossia il principio giurisprudenziale della “retribuzione feriale adeguata”. Questo principio trae fondamento sia dalla nota direttiva 2003/88/CE sul tempo di lavoro, sia dall’apparato di tutele di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Ma quando uno stipendio percepito nelle vacanze può definirsi adeguato?
A ribadirlo è la Corte di giustizia dell’UE, secondo la quale il dipendente in ferie deve ricevere una retribuzione “ordinaria”, cioè tale da non disincentivare il riposo. Lo stipendio deve essere comparabile, non per forza identico.
Il limite europeo viene superato solo quando la riduzione economica è tale da poter influenzare concretamente la scelta del lavoratore, inducendolo a rinunciare alle ferie. In altre parole, il vero parametro non è la mera differenza aritmetica, ma l’eventuale effetto dissuasivo. Quest’ultimo — spiega la Corte — non ricorre se c’è paragonabilità delle buste paga (che è preferibile saper leggere) tra ferie e resto dell’anno.
I fattori collegamento e deterrenza per accertare l’adeguatezza della busta paga
Nella sentenza la Cassazione parla chiaramente della necessità di un doppio passaggio logico e di verifica:
- collegamento funzionale e continuativo della voce retributiva o indennità a mansioni e status personale professionale del lavoratore;
- deterrenza, intesa come potenzialità della voce esclusa a incidere sulla retribuzione complessiva.
Solo se ricorrono insieme sia collegamento che deterrenza, la loro combinazione può giustificare l’inclusione nella retribuzione feriale e, quindi, l’accoglimento delle richieste economiche del dipendente in tribunale.
In questa vicenda non c’è però stata alcuna violazione del diritto UE e nazionale (a differenza di un recente caso di caporalato) perché — come già accertato dai giudici d’appello — l’incidenza delle due indennità era molto contenuta e pari a circa il 3,37% della retribuzione annua. Troppo poco per poter parlare di dissuasione dal fare le ferie e spinta a continuare a lavorare come macchinista.
Il criterio temporale del confronto su base omogenea
Un altro aspetto interessante chiarito dalla Cassazione riguarda il metodo di calcolo. Il lavoratore aveva effettuato il confronto con la retribuzione mensile, ma la Corte ha ritenuto questo criterio non corretto. Infatti:
- siccome le ferie maturano su base annuale, anche la verifica dell’eventuale perdita economica deve essere effettuata su un parametro coerente come la retribuzione annua;
- il confronto tra perdita annuale e stipendio mensile altererebbe, invece, la percezione dell’incidenza reale, causando risultati artificialmente amplificati.
Ricapitolando, la Suprema Corte ha così bocciato il ricorso del dipendente, confermando la correttezza del calcolo della retribuzione da parte dell’azienda datrice. L’uomo è stato anche condannato a pagare le spese processuali.
Che cosa cambia
In materia di buste paga e misura del compenso, i chiarimenti delle istituzioni non sono mai troppi. Basti pensare al recente intervento dell’Aran in tema di diritti dei dipendenti pubblici che lavorano di domenica. La sentenza 18529/2026 della Cassazione si inserisce nel solco di un costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale in materia di retribuzione feriale non esistono automatismi. Il fatto che una determinata voce retributiva sia stabile, collegata alle mansioni svolte e percepita con regolarità dal lavoratore non comporta infatti, di per sé, il suo consequenziale inserimento nella busta paga spettante durante le ferie.
Secondo i giudici, il principio da rispettare non è quello della perfetta identità tra retribuzione percepita nei periodi di lavoro e quella corrisposta durante il riposo annuale. Il diritto europeo richiede piuttosto che il lavoratore riceva una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella ordinaria, tale da non compromettere la funzione delle ferie e da non creare incentivi economici a rinunciare al riposo.
Per stabilire se una certa indennità debba essere inclusa nella retribuzione feriale, è quindi necessario che uffici HR, consulenti del lavoro e responsabili del personale verifichino concretamente l’impatto economico della sua esclusione. Solo quando la mancata corresponsione di una voce retributiva determina una riduzione significativa della retribuzione complessiva — tale da poter scoraggiare il lavoratore dal godere delle ferie — potrà configurarsi una violazione dei principi delle norme e giurisprudenza UE.
La portata della decisione, quindi, va ben oltre il comparto ferroviario. I principi affermati dalla Suprema Corte potrebbero infatti interessare tutti i lavoratori che percepiscono somme aggiuntive rispetto alla retribuzione base e che ne chiedono l’inclusione nella busta paga delle ferie. Si pensi, ad esempio, ai settori della logistica, della sanità, della sicurezza e, più in generale, a tutte quelle attività nelle quali una parte della retribuzione è costituita da indennità o compensi accessori.
Gli effetti della pronuncia potrebbero allora riflettersi su numerose controversie future riguardanti indennità di turno, di reperibilità, di disagio, di trasferta, di produttività e altre componenti variabili della retribuzione.
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