EPD: leggere una dichiarazione ambientale senza errori



Il progettista ha aperto due EPD (Environmental Product Declaration) sullo stesso schermo. Pavimenti in calcestruzzo, stesso spessore, stessa destinazione d’uso. A sinistra GWP-fossile 78 kg CO₂e per metro quadro. A destra 142. Ha scelto il primo, ha messo il riferimento in capitolato, ha vinto la gara. Sei mesi dopo, una verifica sollevata da un concorrente escluso ha rilevato che le due dichiarazioni non si potevano confrontare: PCR diverse, energy mix differenti, scenari di fine vita opposti. Il prodotto più sostenibile sulla carta era, nei fatti, indistinguibile dall’altro. La contestazione ha aperto un procedimento amministrativo con sospensione del cantiere.

Non è uno scenario teorico. È statistica. Uno studio del Journal of Cleaner Production del 2022 ha analizzato centinaia di Environmental Product Declaration nel settore costruzioni: solo lo 0,04% è pienamente comparabile con un’altra del proprio gruppo, e l’89,15% dei confronti possibili non è metodologicamente valido. Il documento che dovrebbe proteggere dal greenwashing è, nel suo uso quotidiano, una superficie più fragile di quanto suggerisca la copertina.

Dal 2 febbraio 2026 questa superficie fragile diventa lo standard obbligatorio degli appalti pubblici italiani.

La contraddizione di febbraio 2026

Il DM del 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, ha approvato i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia. Sostituisce in blocco il DM 256/2022 e il suo correttivo dell’agosto 2024, e diventa obbligatorio in tutte le specifiche tecniche di gara dal 2 febbraio 2026 (D.Lgs. 36/2023, art. 57 comma 2). I CAM mettono l’EPD al centro del meccanismo di selezione: per dimostrare conformità su contenuto di riciclato, impatti climatici e origine delle materie prime, il documento richiesto è una dichiarazione ambientale verificata.

Sembra una svolta, e in parte lo è. Il problema è che la norma che impone l’EPD non risolve il difetto strutturale del sistema EPD. Stesso prodotto, due laboratori diversi: due numeri diversi. Un paper del 2023 sull’International Journal of Life Cycle Assessment ha modellato la LCA dello stesso vetro a triplo strato seguendo le PCR di operatori europei differenti. Risultato: variazioni superiori al 10% tra scenari base perfettamente compliant. Stesso vetro, stesso ciclo di vita, due dichiarazioni divergenti. La debolezza, scrivono gli autori, “can in the worst case be exploited by producers to obtain lower results”.

Per il progettista la conseguenza è precisa: dal febbraio 2026 c’è un obbligo nuovo, una documentazione opaca, e una responsabilità che ricade direttamente sul redattore del capitolato. Se la stazione appaltante accetta una EPD non conforme e un concorrente la contesta, l’esclusione retroattiva è già accaduta in altri ambiti CAM, dal contenuto di riciclato nei calcestruzzi alle prestazioni acustiche dichiarate. Non è uno scenario remoto: è il rischio operativo della transizione.

Perché due EPD non sono confrontabili

Un’EPD non è un’etichetta nutrizionale. È un documento metodologico che condensa una LCA, e una LCA è un esercizio di scelte: quale database per i background process (ecoinvent o GaBi?), quale mix energetico per la fabbrica, quale scenario di trasporto, quale vita utile dichiarata, come si allocano gli impatti tra co-prodotti, come si modella il fine vita. Cambia solo l’energy mix di partenza e il GWP-fossile può variare del 15-20%.

Le regole che dovrebbero armonizzare questo quadro si chiamano PCR, Product Category Rules: documenti di settore che fissano cosa è in scope, cosa no, come si calcola. Una PCR per il calcestruzzo definisce come si modella il clinker, quali moduli sono obbligatori, quali scenari di fine vita usare. Il punto è che le PCR sono molte: una per programma EPD (EPD International, IBU tedesca, INIES francese, EPD Italy), una per regione, una per anno di emissione. Stesso prodotto, PCR diverse, calcoli diversi, EPD divergenti. Tutte legittime. Tutte non confrontabili tra loro.

Si aggiunge il salto di standard. La EN 15804+A2 del 2019 ha ristrutturato l’intero impianto rispetto alla versione del 2012: ha disaggregato il GWP in tre indicatori (fossile, biogenico, LULUC), ha reso obbligatori i moduli di fine vita C1-C4 (prima opzionali), ha cambiato gli indicatori di impatto. Una EPD pre-2019 e una post-2019 dello stesso prodotto possono sembrare identiche e in realtà raccontare due cose diverse, perché contano cose diverse. Alcune EPD vecchie restano in circolazione, nei materiali commerciali e nei capitolati non aggiornati.

Le tre domande che riducono il rischio in gara

Il progettista non può fare LCA al posto del produttore. Quello che può fare è una verifica metodologica in novanta secondi, prima di mettere un prodotto in capitolato. Tre domande, in quest’ordine.

Chi ha verificato il documento. Il paragrafo 2.1.2 dei CAM 2025 è esplicito: solo le EPD verificate da un ACB (Accredited Certification Body) sono accettate in gara. Una EPD validata da un singolo Individual Verifier, più rapida ed economica per il produttore, non passa il CAM. CSQA, DNV, Bureau Veritas, TÜV Italia, Kiwa, ICMQ sono tra gli enti accreditati come ACB in Italia per il programma EPD International. Se il documento non riporta il nome dell’ACB con il codice di accreditamento, in fase di verifica CAM la documentazione è non conforme. L’esposizione amministrativa, in caso di contestazione, ricade sulla stazione appaltante e, a cascata, sul redattore del capitolato.

Quale PCR è stata usata, e quale programma EPD lo certifica. EPD Italy, EPD International, IBU, INIES: ogni programma pubblica le proprie PCR e ammette differenze metodologiche tra loro. Due EPD dello stesso prodotto sotto programmi diversi non si confrontano direttamente: è legittimo usarle come fonte di dati per il computo carbon di progetto, è scorretto sommarle o classificare i prodotti sulla loro base. Una scelta basata su un confronto improprio è contestabile in qualsiasi fase del procedimento, anche dopo l’aggiudicazione.

Su quale versione di EN 15804 è costruita. Se il documento cita solo “EN 15804” senza specificare “+A2” (la versione del 2019), probabilmente è una EPD pre-aggiornamento. Le EPD post-2019 hanno tre indicatori GWP separati (fossile, biogenico, LULUC); le vecchie ne hanno uno solo, aggregato. Confrontarle è un errore metodologico, anche quando il numero in fondo alla pagina sembra suggerire altrimenti.

Cosa guardare davvero, e cosa ignorare

Tutte le EPD presentano una tabella con decine di indicatori per ciascun modulo del ciclo di vita. La tentazione è leggerla come una pagella: numeri bassi buoni, alti cattivi. È la lettura sbagliata, ed è quella che espone maggiormente in fase di controllo.

Il GWP-fossile in kg CO₂e è l’indicatore primario di carbon footprint per la fase di estrazione e produzione (moduli A1-A3, cradle-to-gate). È quello che entra nei conteggi di whole-life carbon di edifici certificati LEED, BREEAM, Living Building Challenge. Per il calcestruzzo si misura in kg CO₂e per m³, per i materiali ceramici per m² o per kg, per le finestre per pezzo. Cambia l’unità funzionale, cambia il numero, e confrontare prodotti di categorie diverse usando solo il GWP-fossile è il primo errore tecnico da non fare, oltre a essere quello con maggior probabilità di essere segnalato in fase di verifica.

I moduli C (C1, C2, C3, C4) raccontano il fine vita: smontaggio, trasporto a discarica o riciclo, smaltimento. Sono i meno guardati dai progettisti, e spesso sono proprio quelli dove l’asimmetria tra produttori emerge meglio: chi modella un fine vita ottimistico (riciclo al 95%) ottiene un C basso, chi usa lo scenario europeo medio ottiene un numero più alto. Il modulo D, opzionale ma molto utilizzato, conteggia i benefici di riciclo oltre il sistema: può abbassare il GWP totale in modo significativo, e va letto con cautela, soprattutto quando viene presentato come “ridotto del X% rispetto allo standard”.

L’indice di riciclato del produttore non è una metrica EPD, è un’informazione aggiuntiva dichiarata. Vale come declaration ma non come obbligo normativo. Quando i CAM chiedono “contenuto di riciclato minimo del X%”, quel valore si verifica tramite l’EPD se è dichiarato esplicitamente, altrimenti tramite certificazione separata (ReMade in Italy, ICMQ Eco). Darlo per scontato leggendo solo i numeri di impatto è un’altra fonte di rischio in fase di verifica documentale.

Greenwashing legale e responsabilità in carico al progettista

Per anni un produttore poteva scrivere sostenibile, eco-friendly, low-carbon sulla scheda commerciale e cavarsela senza prove specifiche. La Direttiva UE 2024/825, da recepire entro marzo 2026 e applicabile da settembre 2026, è esplicita: i claim ambientali generici senza supporto verificabile sono vietati. Vale per tutti i settori, edilizia inclusa. La Green Claims Directive, più dettagliata, è in stand-by da novembre 2025: l’iter è rallentato, ma la 2024/825 è già operativa.

Tradotto: dal settembre 2026 un produttore che dichiara il proprio pavimento “ecologico” senza una EPD verificata o equivalente terza parte rischia sanzioni amministrative, oltre alla scivolata reputazionale. Il CPR 2024/3110, entrato in vigore il 7 gennaio 2025 e in piena applicazione dal 2026 per l’indicatore climatico (altri indicatori dal 2030 e dal 2032), aggiunge un secondo strato: i dati ambientali entreranno nella Dichiarazione di Prestazione e Conformità che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione. Non più dichiarazione opzionale, ma compliance europea con passaporto digitale del prodotto.

Per il progettista la conseguenza è doppia. La selezione tecnica diventa più solida quando i materiali in capitolato hanno EPD verificate da ACB, perché riduce il rischio di esclusione in gara o di contestazione post-aggiudicazione. Allo stesso tempo, la responsabilità professionale per le scelte ambientali in capitolato si fa più visibile: indicare un prodotto sulla base di claim non documentati può esporre il professionista in caso di verifica successiva o di esposto da parte di concorrenti. Il margine di greenwashing puro – “lo dico ma non lo dimostro” – si stringe; il margine di greenwashing tecnico – “lo dimostro ma con metodologia opaca” – resta tutto da gestire.

Lavorare con uno strumento imperfetto sapendolo imperfetto

Le EPD sono uno strumento incompleto, strutturalmente debole, e dal 2026 obbligatorio. Non è una contraddizione che il sistema risolva da solo. Le PCR si moltiplicheranno prima di armonizzarsi, i programmi continueranno a divergere su metodologia, le EPD pre-2019 continueranno a circolare per qualche anno. Nel mezzo c’è il progettista, che firma un capitolato e si prende la responsabilità di una scelta che il documento gli mostra in modo ambiguo.

La domanda interessante non è “le EPD funzionano?”: funzionano in modo parziale, e questo è documentato. La domanda è come si lavora con uno strumento imperfetto sapendolo imperfetto. La pratica più solida osservata in fase di gara e nelle commissioni di verifica è quella metodologica: verificare l’ente accreditante, controllare la PCR, leggere la versione di EN 15804, e quando un dato sembra fuori scala chiedere il rapporto LCA completo. Non risolve l’asimmetria di sistema. Riduce l’esposizione, e in fase di contestazione la differenza si vede.

Dal 2 febbraio 2026 l’assenza di questa verifica smette di essere un’opzione metodologica: diventa un rischio operativo concreto, scritto nei CAM e attivabile da chiunque abbia interesse a contestare l’aggiudicazione.

In sintesi

Cosa: Guida critica per interpretare un’EPD nel settore costruzioni, riconoscere i limiti del sistema e usarla in modo metodologicamente corretto in gara CAM.

Per chi: Architetti, ingegneri, direttori dei lavori, BIM coordinator, responsabili sostenibilità di studio che operano su appalti pubblici e privati in cui l’EPD è richiesta in capitolato.

Il punto: L’EPD è obbligatoria negli appalti pubblici italiani dal 2 febbraio 2026 per effetto dei nuovi CAM Edilizia, ma il sistema è strutturalmente poco comparabile: solo lo 0,04% delle EPD analizzate è pienamente confrontabile con un’altra. Tre verifiche metodologiche – ente accreditante, PCR, versione di EN 15804 – permettono di distinguere documentazione utile da documentazione non conforme.

Dati chiave

EPD pienamente comparabili tra loro: 0,04% del campione (Journal of Cleaner Production, 2022)
Confronti tra EPD metodologicamente non validi: 89,15% dei possibili (idem)
EPD con tutte le informazioni obbligatorie: 5,04% del campione (idem)
Variazioni LCA dello stesso prodotto con PCR diverse: oltre il 10% (Int. J. of LCA, 2023)
CAM Edilizia obbligatori dal 2 febbraio 2026 (DM 24 novembre 2025, GU n. 281 del 3 dicembre 2025)
CPR 2024/3110 in vigore dal 7 gennaio 2025, indicatore climatico obbligatorio dal 2026
Direttiva UE 2024/825 applicabile dal settembre 2026 (recepimento entro marzo 2026)

Domande frequenti

Cosa è un’EPD e a cosa serve in edilizia?
EPD è l’acronimo di Environmental Product Declaration, in italiano Dichiarazione Ambientale di Prodotto: è un documento di Tipo III secondo ISO 14025, verificato da terza parte, che riporta gli impatti ambientali di un prodotto da costruzione lungo il suo ciclo di vita (energia, emissioni climatiche, consumo di risorse, fine vita). È basato su un’analisi LCA condotta secondo regole di categoria (PCR) e sullo standard EN 15804+A2 per il settore edile. Serve a fornire dati ambientali confrontabili per la progettazione sostenibile, le certificazioni di edificio (LEED, BREEAM) e la conformità CAM negli appalti pubblici.

Come si legge una EPD per materiali da costruzione?
Si parte da tre verifiche metodologiche: chi è l’ente accreditato (ACB) che ha verificato il documento, quale PCR è stata usata, e a quale versione di EN 15804 fa riferimento (+A2 del 2019 è lo standard attuale). Solo dopo si guardano i numeri: in particolare il GWP-fossile per i moduli A1-A3 (cradle-to-gate) e gli scenari di fine vita C1-C4. Il GWP totale isolato dal contesto metodologico non è una metrica affidabile.

Le EPD sono obbligatorie negli appalti pubblici italiani dal 2026?
Sì. I nuovi CAM Edilizia approvati con DM 24 novembre 2025 (in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025) diventano obbligatori dal 2 febbraio 2026 per tutte le stazioni appaltanti, in attuazione del D.Lgs. 36/2023. Le specifiche tecniche di gara devono includere requisiti ambientali verificabili tramite EPD, e solo le EPD verificate da un ACB sono accettate in conformità CAM §2.1.2.

Come faccio a capire se due EPD si possono confrontare?
Sono confrontabili solo se rispettano contemporaneamente quattro condizioni: stessa PCR di riferimento, stesso programma EPD (es. EPD Italy con EPD Italy), stessa unità funzionale o dichiarata, stessa versione di EN 15804. In tutti gli altri casi possono essere usate come fonte di dati ma non sommate né classificate l’una contro l’altra. Uno studio del 2022 ha rilevato che solo lo 0,04% delle EPD analizzate è pienamente comparabile.

Qual è la differenza tra EPD verificata da ACB e da verificatore individuale?
Un ACB (Accredited Certification Body) è un ente terzo accreditato per la verifica di EPD secondo ISO 17065 dal programma di riferimento. Un Verificatore Individuale è una singola figura accreditata, generalmente con costi e tempi minori per il produttore. I nuovi CAM Edilizia 2025 (§2.1.2) accettano in gara solo le EPD verificate da un ACB: quelle validate da Individual Verifier sono escluse, anche se metodologicamente identiche.

Risorse correlate

Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 – DM CAM Edilizia 24 novembre 2025
EUR-Lex – Regolamento UE 2024/3110 (CPR – Prodotti da Costruzione)
EUR-Lex – Direttiva UE 2024/825 (Empowering Consumers – claim ambientali)
ISO 14025:2006 – Environmental labels and declarations Type III
CEN/TC 350 – Sustainability of construction works (EN 15804+A2)

Illustrazione: AI-generated / OpenAI Sora




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 Giuseppe Paccione

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