20/05/2026 – Applicare in Italia gli obiettivi europei per il ripristino della natura, cioè degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali, fluviali e urbani: è questa la finalità del Dlgs 80 dell’8 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 31 maggio 2026.
Il decreto adegua la normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura e costruisce l’assetto istituzionale necessario per arrivare al Piano nazionale di ripristino della natura.
Il provvedimento individua le autorità competenti, assegna le responsabilità attuative e istituisce un Tavolo di coordinamento presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le singole misure progettuali di ripristino saranno invece definite nel Piano nazionale.
Regolamento UE sul ripristino della natura, gli obiettivi
Il Regolamento UE 2024/1991, entrato in vigore il 18 agosto 2024, istituisce un quadro comune per il ripristino degli ecosistemi degradati negli Stati membri.
L’obiettivo generale europeo è mettere in atto misure di ripristino su almeno il 20% delle zone terrestri e sul 20% delle aree marine dell’Unione entro il 2030, e su tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.
Il ripristino riguarda ecosistemi urbani, terrestri, costieri, d’acqua dolce, marini, agricoli e forestali, con obiettivi specifici anche per impollinatori, fiumi, spazi verdi urbani e copertura arborea.
MASE e MASAF autorità nazionali competenti
Il Dlgs 80/2026 individua come autorità nazionali competenti il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF).
Il MASE è autorità competente per l’applicazione delle disposizioni relative a ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce, ecosistemi urbani e connettività naturale dei fiumi. Il MASAF è competente, in coordinamento con Regioni e Province autonome, per gli ecosistemi agricoli e forestali.
Per alcuni ambiti il decreto prevede un coordinamento tra i due Ministeri. È il caso degli ecosistemi marini, del ripristino delle popolazioni di impollinatori e del contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi.
Piano nazionale di ripristino, come e da chi sarà attuato
Il decreto disciplina il Piano nazionale di ripristino della natura, lo strumento con cui l’Italia dovrà programmare le misure per raggiungere gli obiettivi europei.
Il Regolamento europeo prevede che ogni Stato membro presenti alla Commissione europea un progetto di Piano nazionale di ripristino entro il 1° settembre 2026. Il Piano sarà poi riesaminato e aggiornato secondo le scadenze previste dal Regolamento.
Sono individuate anche le amministrazioni responsabili dell’attuazione del Piano, distinguendo le competenze in base ai diversi ecosistemi. Il MASE e il MASAF, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili dell’attuazione del Piano per gli obblighi relativi agli ecosistemi marini, fatte salve le competenze attribuite agli altri soggetti attuatori.
Regioni, Province autonome, enti gestori delle aree naturali protette e Autorità di bacino distrettuali sono responsabili, per quanto di competenza, delle misure relative agli ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce, agli ecosistemi marini ricadenti nei siti della rete Natura 2000 nelle acque territoriali, agli impollinatori e agli ecosistemi agricoli.
Gli stessi soggetti, anche avvalendosi dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, sono responsabili del ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle pianure alluvionali. Per gli ecosistemi forestali, il decreto attribuisce responsabilità a Regioni, Province autonome, enti gestori delle aree naturali protette ed enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o private.
Ecosistemi urbani: Comuni, Città metropolitane e Province
Un passaggio rilevante riguarda gli ecosistemi urbani. Il Dlgs 80/2026 stabilisce che Comuni, Città metropolitane e Province sono responsabili dell’attuazione del Piano con riferimento agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani.
Restano ferme le competenze e le funzioni dei Comuni e delle Città metropolitane in materia di pianificazione urbanistica. Questo significa che le misure di ripristino della natura dovranno essere coordinate con strumenti urbanistici, piani del verde, strategie di rigenerazione urbana, interventi sugli spazi aperti, adattamento climatico e infrastrutture verdi e blu.
Su questo tema, ISPRA ha elaborato una mappa degli ecosistemi urbani italiani da ripristinare dal 2031, utile a individuare gli ambiti in cui dovranno essere monitorati spazi verdi urbani e copertura arborea.
Spazi verdi urbani e copertura arborea
Il Regolamento UE stabilisce obiettivi specifici per gli ecosistemi urbani. Entro il 2030 gli Stati membri dovranno evitare una perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani e della copertura della volta arborea urbana rispetto al 2024.
Dal 2031 dovrà essere conseguita una tendenza all’aumento degli spazi verdi urbani, anche attraverso l’integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture, e della copertura arborea urbana.
Questo obbligo potrà tradursi in una maggiore attenzione a soluzioni come verde urbano, alberature, tetti verdi, pareti verdi, continuità ecologica, superfici permeabili e interventi di rinaturalizzazione degli spazi pubblici.
Fiumi, agricoltura e foreste
Il Piano nazionale dovrà riguardare anche il ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle pianure alluvionali.
Gli Stati membri dovranno predisporre un inventario delle barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali e individuare quelle da rimuovere, contribuendo all’obiettivo europeo di ripristinare almeno 25mila chilometri di fiumi a scorrimento libero entro il 2030.
Sono previsti inoltre obiettivi per invertire il declino degli impollinatori, rafforzare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e forestali e contribuire all’impegno europeo di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030, nel rispetto dei principi ecologici.
Coordinamento strategico e monitoraggio
È istituito presso il MASE un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti, della Presidenza del Consiglio, delle Regioni e degli enti locali, con la partecipazione di un rappresentante di Comuni e Città metropolitane individuato dall’ANCI.
Il Tavolo si riunirà ogni anno per coordinare l’attuazione del Regolamento UE e del Piano nazionale e coinvolgere i soggetti interessati.
Le amministrazioni responsabili dovranno inoltre monitorare l’attuazione delle misure e trasmettere i dati necessari alla Commissione europea. Diventeranno quindi centrali la mappatura degli ecosistemi, gli indicatori sul verde urbano e le informazioni sullo stato di habitat, specie e infrastrutture ecologiche.
Attuazione senza nuovi oneri
Il decreto contiene una clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni interessate dovranno attuare le disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La capacità di realizzare gli interventi dipenderà quindi dalle risorse già disponibili, dagli stanziamenti che saranno eventualmente previsti in coerenza con il Piano e dal coordinamento con altri strumenti di programmazione e finanziamento.
Consultazione pubblica sul Piano fino al 9 giugno 2026
Nel frattempo, il MASE, di concerto con il MASAF e con il supporto di ISPRA, ha avviato la consultazione pubblica sul Piano Nazionale di Ripristino della Natura, aperta dal 23 aprile al 9 giugno 2026 sulla piattaforma ParteciPA.
Cittadini, istituzioni, enti territoriali, comunità scientifica e portatori di interesse possono consultare i materiali e inviare contributi, che saranno considerati nella definizione del Piano nazionale.
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Rossella Calabrese
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