Appalto integrato – Requisiti per la progettazione – Decreto Caivano 


1. Contratti pubblici – Appalto integrato – Requisiti di capacità tecnica per la progettazione – Il certificato rilasciato da un consorzio privato non comprova il requisito quando il servizio è stato prestato a favore di un soggetto pubblico: il disciplinare richiedeva il certificato dell’amministrazione contraente – La carenza non è sanabile con il soccorso istruttorio quando i documenti pertinenti vengono trasmessi dopo la stipula del contratto e nel corso del giudizio
2. Contratti pubblici – Appalto integrato – Inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a.: la dichiarazione ha effetto ex tunc quando l’aggiudicatario era carente dei requisiti per la progettazione – La ricorrente seconda classificata non potrebbe subentrare solo ex nunc nella fase esecutiva su una progettazione predisposta da soggetto privo dei requisiti
3. Contratti pubblici – Deroga alla disciplina ordinaria degli appalti ex d.l. n. 123/2023 per gli interventi urgenti nel Comune di Caivano – La portata derogatoria è perimetrata dalla determina a contrarre – La deroga all’aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti non include la riserva di verifica in sede di stipula del contratto – L’urgenza non esclude la dichiarazione di inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. 

1. Quando il disciplinare prevede che i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici siano dimostrati mediante «originale o copia conforme del certificato rilasciato dall’Amministrazione/Ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione», il certificato rilasciato da un consorzio privato — ancorché attestante che la consorziata esecutrice ha svolto il servizio — è «inidoneo al fine di dimostrare lo svolgimento del predetto servizio», in quanto rilasciato «non già dall’Amministrazione contraente, ma dal Consorzio HUB, quindi un soggetto del tutto diverso da quello abilitato, e avente, per giunta, veste e natura meramente privatistica». La carenza non è sanabile con il soccorso istruttorio quando «documenti potenzialmente fondamentali, che l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere ed esaminare al fine del superamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti, le sono stati invece trasmessi dall’aggiudicataria solo successivamente alla stipula del contratto e alla introduzione del presente giudizio». Avendo la controinteressata «dimostrato, nei fatti, e per tutto il corso del processo, di non disporre della certificazione della committente pubblica», sarebbe stato «indebito concederle anche un eventuale soccorso istruttorio».
«tale documento non è affatto idoneo al fine di dimostrare lo svolgimento del predetto servizio» poiché «rilasciato non già dall’Amministrazione contraente (cioè Soresa s.p.a.), ma dal Consorzio HUB, quindi un soggetto del tutto diverso da quello abilitato, e avente, per giunta, veste e natura meramente privatistica» (§ 3)

2. L’art. 122 c.p.a. configura la dichiarazione di inefficacia del contratto come conseguenza dell’esercizio di un potere officioso del giudice che pronunci l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva. Quando l’aggiudicazione è annullata perché la parte aggiudicataria «è risultata carente dei requisiti per la progettazione, non avendo dimostrato di possedere la professionalità all’uopo richiesta dalla lex specialis», la progettazione esecutiva «è stata effettuata senza i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dal disciplinare di gara». In tale ipotesi, la dichiarazione di inefficacia del contratto non può che avere «portata retroattiva», in quanto «trattandosi di appalto integrato, è preferibile inibire l’inizio o la prosecuzione di lavori che potrebbero poi risultare non coerenti con un diverso progetto esecutivo quale quello che il nuovo aggiudicatario potrebbe decidere di predisporre» (Cons. Stato, n. 1032/2018). La ricorrente «non possa subentrare solo ex nunc nella esecuzione del contratto, in quanto ciò comporterebbe che la ricorrente dovrebbe eseguire la fase dei lavori sulla base di una progettazione predisposta dall’aggiudicataria», la quale difetta proprio dei requisiti per la progettazione. Il contratto è pertanto dichiarato inefficace con decorrenza ex tunc.
«trattandosi di appalto integrato, è preferibile inibire l’inizio o la prosecuzione di lavori che potrebbero poi risultare non coerenti con un diverso progetto esecutivo quale quello che il nuovo aggiudicatario potrebbe decidere di predisporre» (§ 5.4, con citazione di Cons. Stato n. 1032/2018)

3. Il d.l. n. 123/2023 consente la realizzazione degli interventi infrastrutturali nel Comune di Caivano «in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento». La portata derogatoria rispetto al d.lgs. n. 36/2023 «è stata specificata, per la gara per cui è causa, nell’art. 3 della determina a contrarre», che ha consentito l’aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti ma «non anche la possibilità che analoga riserva fosse contenuta nel susseguente contratto». La deroga all’art. 17, comma 5, del Codice non comprende deroghe ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla determina a contrarre. «La portata derogatoria del d.l. n. 123 del 2023 rispetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 non preclude, per l’ipotesi di accoglimento di ricorso proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione, la possibilità di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro nel rapporto».

Sintesi della Sentenza 

1) La vicenda
Il Commissario Straordinario per il Comune di Caivano aveva aggiudicato un appalto integrato per la riqualificazione dell’auditorium. Il secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria non aveva dimostrato il possesso dei requisiti tecnici per la progettazione nella categoria strutture S.04: il principale servizio speso a comprova era stato attestato non dall’amministrazione committente (Soresa s.p.a.) ma dal consorzio privato di cui la mandante Missere Ingegneria era consorziata. L’aggiudicataria aveva trasmesso tale certificato dopo la stipula del contratto e dopo la notifica del ricorso.

2) La decisione
Il TAR accoglieva il ricorso su tutti i fronti. Il certificato del consorzio privato era inidoneo a comprovare il requisito. La carenza non era sanabile con il soccorso istruttorio. L’aggiudicazione era illegittima per mancanza del requisito tecnico-professionale. La stipula del contratto era avvenuta in deroga ai limiti della determina a contrarre. L’inefficacia del contratto doveva essere dichiarata ex tunc perché la ricorrente non poteva subentrare nella sola fase esecutiva su una progettazione predisposta senza i requisiti prescritti.

3) L’esito
Il TAR accoglieva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullava l’aggiudicazione, dichiarava l’inefficacia ex tunc del contratto, accoglieva la domanda della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e stipulare il contratto (salvo buon esito delle verifiche dei requisiti), e compensava le spese.

Pubblicato il 28/05/2026
N. 03376/2026 REG.PROV.COLL.
​N. 01164/2025 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA
​IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto, in relazione alla procedura CIG B4C89E1307, da OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per il Risanamento e la Riqualificazione del Territorio nel Comune di Caivano, e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; 
nei confronti
OMISSIS s.c. a r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con OMISSIS Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Melucci e Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
1) della determina n. 10 del 9 Gennaio 2025, pubblicata sulla piattaforma della procedura in data 3 Febbraio 2025, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per il risanamento e la riqualificazione del territorio comunale di Caivano ha determinato di procedere, nelle more della completa definizione del processo di verifica dei requisiti di cui all’art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, con l’aggiudicazione, dichiarandola definitiva ed efficacie, all’operatore economico ATI OMISSIS s.c. a r.l., della “procedura negoziata senza bando di tipo aperta per l’appalto integrato per la riqualificazione dell’auditorium ex Caivano Arte” – CIG B4C89E1307;
2) del verbale n. 11 del 9 Gennaio 2025, con il quale il Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture Ufficio Amministrazione Sezione Contratti ha proposto l’aggiudicazione della gara all’operatore economico ATI OMISSIS s.c. a r.l., e valutato congruo il costo della manodopera indicato da quest’ultimo nella propria offerta economica, nonché dei verbali delle sedute del 7 Gennaio 2025, di apertura della documentazione amministrativa, dell’8 Gennaio 2025, di verifica della documentazione amministrativa, e del 9 Gennaio 2025, di apertura, verifica e valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione, agli avvisi di trasparenza relativi alle sedute di gara, al bando di gara, al disciplinare di gara e relativi allegati, al capitolato tecnico, allo schema di contratto e a tutti gli allegati ai predetti atti di gara, oltre che ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante;
4) ove adottato, del verbale di consegna in via di urgenza in favore dell’operatore economico ATI OMISSIS s.c. a r.l.;
nonché
a) per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della società OMISSIS s.r.l. a conseguire l’aggiudicazione della commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa;
b) in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla società OMISSIS s.r.l. per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS s.r.l. il 18\10\2025, per l’annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa, e di OMISSIS s.c. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il dispositivo n. 3113 del 15 maggio 2026;
 
1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato la OMISSIS s.r.l., premettendo di essersi graduata seconda, alle spalle della prima graduata OMISSIS s.c.a.r.l., questa quale capogruppo mandataria del RTI con OMISSIS Consorzio Stabile s.c.a.r.l., ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determina n. 10 del 9 gennaio 2025, pubblicata sulla piattaforma della procedura in data 3 febbraio 2025, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per il risanamento e la riqualificazione del territorio comunale di Caivano ha determinato di procedere, nelle more della completa definizione del processo di verifica dei requisiti di cui all’art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, all’aggiudicazione all’operatore economico Ati OMISSIS s.c.a.r.l. della “procedura negoziata senza bando di tipo aperta per l’appalto integrato per la riqualificazione dell’auditorium ex Caivano Arte”. La ricorrente ha domandato altresì la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il subentro nell’aggiudicazione, chiedendo in subordine la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
Si è costituita, altresì, la parte controinteressata OMISSIS s.c.a.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con OMISSIS Consorzio Stabile s.c.a.r.l., sostenendo anch’essa l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 2624 del 2025 la Sezione, ai sensi dell’art. 116 c. 2 c.p.a., ha ordinato l’ostensione della copia integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, di cui l’Amministrazione aveva denegato l’accesso ritenendo sussistente, in senso ostativo, il segreto tecnico e commerciale.
Nelle more del giudizio, e una volta presa conoscenza della sottoscrizione del contratto di appalto, la OMISSIS s.r.l. ha proposto motivi aggiunti sia avverso i medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo per analoghi motivi, sia per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, adducendo che non risultava compiuta dall’Amministrazione alcuna verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione. 
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. L’impugnativa è fondata.
Con il ricorso introduttivo la OMISSIS s.r.l. ha lamentato l’illegittimità della aggiudicazione impugnata per violazione, tra l’altro, dei punti 6, 6.3. e 6.5 del disciplinare di gara, in quanto difetterebbero in capo all’aggiudicataria i requisiti richiesti per l’esecuzione della progettazione.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto in proposito che:
– dall’esame delle dichiarazioni rese dell’aggiudicataria è risultato che quest’ultima, non essendo in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione della progettazione, ha indicato quale progettista il Raggruppamento temporaneo di professionisti tra il Consorzio Stabile Sirio Ingegneria (mandatario) e la società di Ingegneria Missere Ingegneria s.r.l.;
– i componenti di tale Raggruppamento, ai fini della dimostrazione del possesso, da parte loro, dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la progettazione, hanno dichiarato a loro volta di “aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della procedura, servizi di ingegneria e di architettura (progettazione definitiva e/o esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione”, elencando quindi una serie di servizi di progettazione da loro asseritamente resi per committenti pubblici;
– in dettaglio, e con riferimento alla categoria di progettazione Strutture S.04, per la quale era richiesto dalla lex specialis della gara l’espletamento di servizi di ingegneria e di architettura per lavori di importo minimo di € 1.936.828,32, il relativo requisito veniva soddisfatto per € 318.300,00 dal capogruppo Consorzio Stabile Sirio Ingegneria, e per € 3.039.625,53 dalla mandante Missere Ingegneria s.r.l., con le ulteriori precisazioni che:
a) il servizio di ingegneria nella categoria S.04 per lavori ricadenti in detta categoria per € 318.300,00 fornito dal Consorzio Stabile Sirio Ingegneria era costituito dalla “Progettazione Esecutiva ed esecuzioni dei lavori per la realizzazione del nuovo Palascherma “Casa della Scherma” – CIIG:8948490F8A – CUP: G47B20001790007“, resa per il Comune di Jesi;
b) il servizio di ingegneria nella categoria S.04 per lavori ricadenti in detta categoria per € 3.039.625,53 fornito dalla società Missere Ingegneria s.r.l. era costituito dalla “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione definitiva compreso la relazione geologica per la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero in Sessa Aurunca CIG: 8692089ABF – CUP C51B20000830003“, bandita da Soresa s.p.a.;
– l’operatore che si è reso aggiudicatario di quest’ultima gara, bandita da So.Re.Sa. s.p.a. per l’affidamento del progetto definitivo del nuovo ospedale di Sessa Aurunca, non era però stata la società Missere Ingegneria s.r.l., bensì il Raggruppamento temporaneo di professionisti tra HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.a.r.l. e la società SD Partner s.r.l.;
– non potendo, quindi, la società Missere Ingegneria s.r.l., mandante del Raggruppamento temporaneo di professionisti indicato dall’aggiudicatario per la progettazione, spendere detto servizio ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara per cui è causa, l’ATI ora aggiudicataria sarebbe stata carente del requisito tecnico – professionale richiesto per la progettazione, costituito dall’avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura (progettazione definitiva e/o esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) relativi a lavori appartenenti alla categoria S.04: infatti l’unico servizio comprovato tra quelli spesi in gara dal Consorzio Stabile Sirio Ingegneria era relativo a lavori ricadenti nella categoria S.04 solo per un importo pari ad € 318.300,00, e, quindi, inferiore all’importo minimo di € 1.936.828,22 richiesto dal disciplinare di gara.
La parte controinteressata, dal canto suo, ha opposto l’infondatezza della censura, sostenendo di avere dimostrato, con la documentazione prodotta in sede di gara, il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione della progettazione. 
In particolare, la controinteressata ha contestato l’assunto avversario che l’operatore resosi aggiudicatario della procedura bandita da So.Re.Sa. s.p.a. per l’affidamento del progetto definitivo del nuovo ospedale di Sessa Aurunca non sarebbe stata la società Missere Ingegneria s.r.l. ma il Raggruppamento temporaneo di professionisti tra HUB Engineering Consorzio Stabile Scarl e la società SD Partner s.r.l., e che, quindi, la mandante Missere Ingegneria s.r.l. non avrebbe potuto giovarsi di detto servizio. 
Sul punto, la controinteressata, per dimostrare il proprio possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione della progettazione, con riferimento alla gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva dell’ospedale di Sessa Aurunca ha difatti sostenuto quanto segue: 
– la società Missere Ingegneria è una consorziata del Consorzio HUB, designata come esecutrice; 
– e il Consorzio Hub ha documentato che la consorziata esecutrice Missere Ingegneria, nella richiamata gara indetta da So.Re.Sa. s.p.a., ha effettivamente svolto l’attività di progettazione definitiva, per cui è integrato il requisito per l’esecuzione della progettazione richiesto dalla lex specialis della gara per cui è causa;
– nel dettaglio, la società OMISSIS ha documentato il possesso del requisito in esame con il “certificato Hub attestante svolgimento da parte di Missere Ingegneria dell’appalto in Sessa Aurunca” (cfr. produzione della parte controinteressata del 24.3.2025);
– avendo quindi il Consorzio HUB attestato che la Missere Ingegneria aveva svolto l’attività di progettazione nella citata gara bandita da So.Re.Sa. s.p.a., il RTI OMISSIS ben poteva utilizzare tale requisito esperienziale della società Missere Ingegneria per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti per la gara per cui è causa.
3. Il Collegio ritiene che la descritta censura del presente ricorso introduttivo sia fondata.
Va osservato che il Disciplinare di gara prevede:
– nell’art. 6, che «I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti»;
– nell’art. 6.3, che «Nel caso in cui l’operatore economico intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come esecutore dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per la progettazione»;
– nell’art. 6.5, che «In caso di servizi prestati a favore di Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici devono essere dimostrati (in fase di verifica sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario) mediante: – originale o copia conforme del certificato rilasciato dall’Amministrazione/Ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione».
Ed è pacifico che la società OMISSIS s.c.a.r.l., non essendo in possesso in proprio dei requisiti richiesti per l’esecuzione della progettazione, ha indicato, quale progettista, il Raggruppamento temporaneo di professionisti tra il Consorzio Stabile Sirio Ingegneria (mandatario) e la società di Ingegneria Missere Ingegneria s.r.l.. 
Ciò premesso, con specifico riguardo alla categoria di progettazione Strutture S.04, per la quale la lex specialis di gara ha richiesto l’espletamento di servizi di ingegneria e di architettura per lavori di importo minimo di € 1.936.828,32, secondo le resistenti il requisito sarebbe stato soddisfatto per € 318.300,00 dal capogruppo Consorzio Stabile Sirio Ingegneria e per € 3.039.625,53 dalla mandante Missere Ingegneria s.r.l. Nel dettaglio, il servizio di ingegneria nella categoria S.04 per lavori ricadenti in detta categoria per € 318.300,00 speso dal Consorzio Stabile Sirio Ingegneria era costituito dalla “Progettazione Esecutiva ed esecuzioni dei lavori per la realizzazione del nuovo Palascherma “Casa della Scherma” – CIIG:8948490F8A – CUP: G47B20001790007” resa per il Comune di Jesi; viceversa, il servizio di ingegneria nella categoria S.04 per lavori ricadenti in detta categoria per € 3.039.625,53 speso dalla società Missere Ingegneria s.r.l. sarebbe stato costituito dalla “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione definitiva compreso la relazione geologica per la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero in Sessa Aurunca CIG: 8692089ABF – CUP C51B20000830003“, appalto bandito da Soresa s.p.a..
Orbene il profilo su cui si incentrano le doglianze di parte ricorrente è costituito proprio dal servizio di ingegneria nella categoria S.04 per lavori ricadenti in detta categoria che sarebbe stato svolto dalla società Missere Ingegneria s.r.l. nell’ambito dell’appalto indetto per la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero in Sessa Aurunca da Soresa s.p.a., 
Sul punto, la società OMISSIS rivendica di avere sufficientemente documentato il possesso del requisito in esame producendo il “certificato Hub attestante svolgimento da parte di Missere Ingegneria dell’appalto in Sessa Aurunca”. 
Il Collegio ritiene tuttavia che tale documento non sia affatto idoneo al fine di dimostrare lo svolgimento del predetto servizio. 
La società Missere, infatti, avrebbe svolto tale servizio nell’ambito della gara per realizzazione di un presidio ospedaliero indetta da Soresa s.p.a., che è una società in house della Regione Campania, e quindi un soggetto pubblico qualificabile come Amministrazione ai fini della disciplina dell’evidenza pubblica. Di conseguenza, in base alla previsione dell’art. 6.5 del Disciplinare di gara, sopra richiamata, l’esecuzione di tale servizio da parte della società Missere, poiché il medesimo era stato prestato a favore di un soggetto pubblico, avrebbe dovuto essere dimostrata mediante «originale o copia conforme del certificato rilasciato dall’Amministrazione/Ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione». 
Ne consegue l’inidoneità del certificato prodotto dalla controinteressata per dimostrare il possesso del requisito, in quanto rilasciato non già dall’Amministrazione contraente (cioè Soresa s.p.a.), ma dal Consorzio HUB, quindi un soggetto del tutto diverso da quello abilitato, e avente, per giunta, veste e natura meramente privatistica. Inidoneità dalla quale consegue che, stante l’assenza di una certificazione da parte dell’Amministrazione, non è possibile ricondurre alla società Missere tale progettazione per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero in Sessa Aurunca. 
Ne discende che la controinteressata risulta carente del descritto requisito di partecipazione, di cui non ha fornito alcuna dimostrazione. 
Né tale carenza, ad avviso del Collegio, è sanabile con lo strumento del soccorso istruttorio. 
Sul punto non è secondario rilevare che tale certificato, emesso sine titulo dal Consorzio HUB, è stato comunque trasmesso dall’aggiudicataria alla Stazione appaltante solo con PEC del 20.3.2025, e prodotto in giudizio il successivo giorno 24, quindi posteriormente sia alla aggiudicazione del 9.1.2025, sia finanche alla stipula del contratto, avvenuta in data 12.2.2025 (contratto nel cui testo l’Amministrazione aveva peraltro dato atto di avere svolto positivamente le verifiche sul possesso dei requisiti), sia, infine, dopo la stessa notifica in data 5.3.2025 del ricorso introduttivo, con il quale parte ricorrente aveva lamentato, appunto, la mancata dimostrazione del requisito in parola. 
In altri termini, a fronte della espressa e fondata doglianza, contenuta nel ricorso notificato il 5.3.2025, in base alla quale, ai sensi del citato art. 6.5 del Disciplinare, l’esecuzione del servizio in favore di Soresa s.p.a. avrebbe potuto essere dimostrata solo con il certificato rilasciato dalla relativa Amministrazione, l’aggiudicataria, almeno nella propria successiva comunicazione alla Stazione appaltante del 20.3.2025, avrebbe avuto l’onere di trasmettere, o produrre direttamente in giudizio, l’eventuale certificato rilasciato dalla Soresa s.p.a., che però, invece, non è stata mai in grado di depositare, in luogo di quello, inidoneo, rilasciato dal Consorzio HUB, ossia un soggetto privato. 
Ne consegue, per un verso, che la controinteressata nella pendenza del presente giudizio non ha fatto alcunché per potersi avvalere di un ipotetico soccorso istruttorio c.d. processuale; per altro verso, che, avendo essa dimostrato, nei fatti, e per tutto il corso del processo, di non disporre della certificazione della committente pubblica (o, quantomeno, di non volersela procurare facendo uso della necessaria diligenza), sarebbe stato indebito concederle anche un eventuale soccorso istruttorio. 
Quindi il ricorso introduttivo risulta fondato, con conseguente annullabilità dell’aggiudicazione impugnata, in quanto il mancato possesso del descritto requisito di partecipazione comporta motivo di esclusione della parte controinteressata, come previsto nell’art. 6 del Disciplinare.
Conclusione, questa, che troverà ulteriore conforto dallo scrutinio dei motivi aggiunti della ricorrente. 
4. In considerazione della sopravvenuta conoscenza della sottoscrizione del contratto di appalto, prodotto in giudizio dall’Amministrazione in data 3.9.2025, la soc. OMISSIS ha proposto motivi aggiunti avverso i medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, dei quali ha lamentato l’illegittimità per difetto di istruttoria in quanto non risulterebbe compiuta, dall’Amministrazione stipulante, alcuna verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione. 
Con lo stesso atto di motivi aggiunti la ricorrente è tornata a chiedere altresì la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato in data 12.2.2026.
4.1. Con la prima doglianza dei motivi aggiunti viene dedotto quindi, sotto il profilo della carenza di istruttoria, che la Stazione appaltante nemmeno in preparazione della stipula avrebbe compiuto alcuna verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione. 
Secondo OMISSIS s.r.l., in particolare, l’Amministrazione si sarebbe limitata ad acquisire dalla controinteressata, per la dimostrazione dei requisiti, soltanto, e come detto, solo dopo la stipula, il descritto inidoneo certificato del Consorzio HUB, e “null’altro è stato acquisito dalla Stazione appaltante né trasmesso dall’aggiudicatario ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per la progettazione”. 
Inoltre, nel contratto stipulato in data 12.2.2025 l’Amministrazione avrebbe dato atto del positivo svolgimento delle verifiche istruttorie, che invece non sarebbero state da essa svolte, o comunque non sarebbero state effettuate a norma di legge.
4.2. Il Collegio ritiene fondata anche questa censura.
In via preliminare, va osservato che la gara per cui è causa è stata indetta nell’ambito degli “interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. E che il comma 2 dell’art. 1 di tale d.l. n. 123 del 2023 recita: “Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”. 
La norma citata non individua quali siano, per le richiamate gare pubbliche indette nell’ambito degli “interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano”, le deroghe alla disciplina ordinaria che regola l’evidenza pubblica. Tali deroghe sono state però specificate, per la gara per cui è causa, nell’art. 3 della determina a contrarre n. 62 del 6 novembre 2024 emessa dal Commissario Straordinario di Governo, che dispone quanto segue.
«È autorizzata, ricorrendone i presupposti, data la straordinaria urgenza per l’avvio delle attività connesse alla realizzazione delle opere di riqualificazione e realizzazione del Polo culturale nel sedime ex Caivano Arte di via Necropoli ed al fine di consentire il rispetto del Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159”, approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, la deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
a. articolo 17, comma 5, per la quale si procederà a disporre l’aggiudicazione immediatamente efficace prima della verifica del possesso dei requisiti in capo al migliore offerente;
b. articolo 50, comma 2, e dell’Allegato II.1, per le procedure di affidamento concernenti la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 76, comma 2, lettera c), attraverso la possibilità di ricorrere al sorteggio o ad altre metodologie di estrazione casuale o randomica tra gli operatori qualificati; saranno individuati gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglierà l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose;
c. articolo 107, comma 3, è ammesso il ricorso all’inversione procedimentale per le procedure di affidamento aperte».
Ciò premesso, si dà atto che con la determina n. 10 del 9 gennaio 2025 la Stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione in contestazione “nelle more della completa definizione del possesso dei requisiti di cui all’art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023”, legittimamente così riservandosi, quindi, di svolgere successivamente le necessarie verifiche non ancora svolte al momento dell’aggiudicazione, ciò essendo consentito dalla descritta deroga alla ordinaria disciplina delle gare pubbliche, così come specificato nell’art. 3 lett. a) della pertinente determina a contrarre. 
Di contro l’Amministrazione, al momento della successiva stipula del contratto, ha affermato di avere svolto tutte le verifiche sui requisiti di controparte, e con esito positivo; infatti nel contratto stipulato in data 12.2.2025 è stato espressamente precisato che “il giorno 09/01/2025 su proposta formulata dall’organo preposto alla valutazione delle offerte veniva disposta l’aggiudicazione definitiva, con determina n. 10 in data 09/01/2025, dopo averla ritenuta legittima e conforme all’interesse pubblico e dopo aver verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’offerente, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice a favore dell’Appaltatore ATI OMISSIS scarl”. 
Dinanzi, dunque, alla riserva di verifica successiva dei requisiti recata dal provvedimento di aggiudicazione, e alle illustrate precisazioni contenute nel successivo contratto, dovrebbe logicamente desumersi che la verifica sul possesso dei requisiti dell’aggiudicataria sia stata svolta dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto. 
Il Collegio, tuttavia, osserva che tale conclusione è smentita per tabulas dalla circostanza che documenti potenzialmente fondamentali, che l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere ed esaminare al fine del superamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti, le sono stati invece trasmessi dall’aggiudicataria solo successivamente alla stipula del contratto e alla introduzione del presente giudizio. 
In particolare, il certificato di svolgimento del servizio da parte della società Missere Ingegneria s.r.l. è stato comunicato dall’aggiudicataria alla Stazione appaltante solo con PEC del 20.3.2025, e quindi oltre un mese dopo la stipula del contratto. Sicché il certificato in esame, pur strumentale alla verifica del possesso dei requisiti per la progettazione, è stato tardivamente trasmesso all’Amministrazione dopo la stipula del contratto: e, per quanto già detto, risulta oltretutto anche inidoneo allo scopo, per le ragioni illustrate, in quanto rilasciato dal soggetto privato Consorzio HUB, e non da un soggetto pubblico, come invece richiesto nell’art. 6.5 del Disciplinare.
L’Amministrazione resistente ha replicato, sul punto, che il già citato d.l. 15 settembre 2023, n. 123, richiamato nell’art. 3 della determina a contrarre, consentirebbe la realizzazione di interventi infrastrutturali in deroga alla disciplina ordinaria dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, per cui legittimamente l’aggiudicazione e la stipula del contratto sarebbero avvenute con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali dell’operatore economico aggiudicatario. 
Il Collegio non ritiene però possibile aderire a questa prospettazione difensiva.
Va in primo luogo osservato che il contratto non è stato stipulato dalle resistenti sotto riserva di una successiva verifica dei requisiti, in quanto, come sopra evidenziato, nel contratto è espressamente affermato che le verifiche sono state già positivamente svolte, In secondo luogo, occorre evidenziare che la portata derogatoria del d.l. n. 123 del 2023 rispetto alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento alla gara in esame, è stata specificata dalla determina a contrarre, la quale, nell’art. 3 lett. a), ha previsto la possibilità di aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti, ma non anche la possibilità che analoga riserva fosse contenuta nel susseguente contratto.
Ne consegue che il difetto di istruttoria lamentato dalla parte ricorrente risulta sussistente, in quanto l’Amministrazione non ha in alcun modo dimostrato di avere compiuto quanto dichiarato nel contratto, cioè di avere correttamente effettuato con esito positivo la verifica sul possesso dei requisiti dell’aggiudicataria.
La prima censura contenuta nei motivi aggiunti è pertanto fondata, e tanto concorre, con la già riscontrata fondatezza del ricorso introduttivo, a giustificare l’annullamento degli atti impugnati. 
5. Raggiunta la conclusione della necessità di annullare l’aggiudicazione per i motivi sopra espositi, occorre a questo punto esaminare la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro nel rapporto formulata nel ricorso introduttivo e con il secondo capo dei motivi aggiunti.
In particolare, nel ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato, articolando la domanda in modo ampio, senza delimitarla ad una delle ipotesi di inefficacia del contratto disciplinate dall’art. 121 c.p.a., o alla previsione generale di cui all’art. 122 c.p.a. 
Nei motivi aggiunti, invece, la ricorrente ha proposto domanda di declaratoria di inefficacia del contratto per la lamentata violazione dell’art. 121 c. 1 lett. c) del c.p.a., che deriverebbe, in tesi, dalla circostanza che il contratto sia stato stipulato il 12 febbraio 2025, cioè ancor prima della comunicazione dell’aggiudicazione avvenuta in data 28 febbraio 2025, così che sarebbe stato asseritamente impedito alla ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto; secondo la ricorrente tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, avrebbe influito sulle sue possibilità di ottenere l’affidamento. 
A fronte del descritto contenuto più ampio della domanda di accertamento dell’inefficacia contrattuale formulata nel ricorso introduttivo rispetto a quella formulata nei motivi aggiunti, il Collegio ritiene che il thema decidendum includa sia le ipotesi di inefficacia del contratto previste dall’art. 121 c.p.a. che quella prevista dall’art. 122 c.p.a.. 
5.1. Al riguardo, principiando con l’esame della domanda di inefficacia del contratto proposta nei motivi aggiunti, il Collegio osserva che l’articolo 121 comma 1 lettera c) del c.p.a. prevede che “Il giudice che annulla l’aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell’articolo 120 dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi: (…) 
c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”.
5.2. Orbene, il Collegio ritiene che nel caso in esame la ricorrente abbia avuto la possibilità di tutelare in modo pieno ed efficace i propri interessi, proponendo il ricorso introduttivo già prima della stipula del contratto. Quindi il fatto di non essere stata a conoscenza dell’avvenuta sottoscrizione del contratto non ha compromesso la sua facoltà di adire tempestivamente il giudice per articolare le proprie doglianze nel ricorso introduttivo, sostanzialmente poi reiterate in modo analogo con i motivi aggiunti proposti pur dopo essere venuta a conoscenza della stipula del contratto, ciò dimostrando che la ricorrente ha potuto esercitare adeguatamente i mezzi di tutela a sua disposizione già prima della stipulazione del contratto. 
Ne deriva che non è fondatamente invocabile dalla ricorrente l’articolo 121 comma 1 lettera c) del c.p.a.
5.3. Nondimeno il Collegio ritiene che, seppur l’inefficacia del contratto non debba essere dichiarata ai sensi del richiamato articolo 121 comma 1 lettera c) del c.p.a., possa essere ugualmente dichiarata ai sensi dell’art. 122 c.p.a., in accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto formulata nel descritto ampio senso nel ricorso introduttivo.
Sul punto, in via preliminare, va osservato che non merita positivo vaglio da parte del Collegio il rilievo dell’Amministrazione resistente secondo cui il citato d.l. 15 settembre 2023, n. 123, richiamato nell’art. 3 della determina a contrarre, escluderebbe a priori la possibilità di una declaratoria di inefficacia del contratto in ragione delle esigenze di urgenza e di speditezza dei lavori. Invero, deve ribadirsi che la portata derogatoria del d.l. n. 123 del 2023 rispetto alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento alla gara in esame, è stata perimetrata dalla determina a contrarre, la quale non prevedeva alcuna deroga all’art. 122 c.p.a., e pertanto non preclude, per l’ipotesi di accoglimento di ricorso proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione, la possibilità di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro nel rapporto.
Ciò premesso, l’art. 122 c.p.a. riconosce al giudice amministrativo che annulli l’aggiudicazione il potere di stabilire se dichiarare inefficace il contratto (fissando in tal caso la decorrenza di tale declaratoria), e questo tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità, per il ricorrente, di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentro sia stata proposta (tra le tante, Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3415). 
E la giurisprudenza, al riguardo, ha svolto le seguenti, importanti puntualizzazioni. «L’art. 122 c.p.a. configura la dichiarazione di inefficacia del contratto come conseguenza dell’esercizio di un potere officioso riconosciuto al giudice che pronunci l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva; in questo caso, infatti, il giudice è chiamato anche a valutare, sulla base dei parametri specificati nella norma, se privare o meno di effetti il contratto stipulato; soltanto ai fini dell’eventuale subentro nel rapporto, è richiesta una specifica domanda di parte, come si ricava, oltre che dall’articolo in parola, anche dal successivo art. 124 c.p.a.» (Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2017, n. 2445); sotto tale ultimo profilo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 13 del 2017, nel riconoscere in linea generale la possibilità di regolare gli effetti conformativi dell’accoglimento del ricorso, ha evidenziato, con riguardo alla materia degli appalti, che è “altresì ammessa la possibilità per il giudice amministrativo di modellare nel caso concreto l’efficacia delle sentenze in materia di contratti pubblici (cfr. artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo)“.
5.4. Orbene, la Sezione, una volta pervenuta alla decisione di annullare l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della parte controinteressata, ritiene di determinarsi sulle espresse domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro formulate dalla ricorrente (seconda graduata) nel senso che il contratto debba essere dichiarato inefficace con decorrenza ex tunc
Occorre infatti muovere dalla considerazione che oggetto della gara è un appalto integrato, relativo alla progettazione ed esecuzione dei lavori per la riqualificazione dell’auditorium “ex Caivano Arte”; e che la fase di progettazione, nel caso in esame, riveste una sicura importanza, riguardando anche parti strutturali dell’edificio, essenziali per la statica e la sicurezza. 
Ciò premesso il Collegio, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’art. 122 c.p.a., ritiene che la declaratoria di inefficacia del contratto, nella fattispecie concreta in esame, non possa che avere portata retroattiva, in ragione dei seguenti rilievi.
In primo luogo, in termini di considerazione generale, va richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, secondo cui, «trattandosi di appalto integrato, è preferibile inibire l’inizio o la prosecuzione di lavori che potrebbero poi risultare non coerenti con un diverso progetto esecutivo quale quello che il nuovo aggiudicatario potrebbe decidere di predisporre» (Cons. Stato n. 1032 del 2018).
In secondo luogo, assume rilievo dirimente la considerazione che l’aggiudicazione in epigrafe è stata qui reputata illegittima, e pertanto da annullare, in quanto, per i motivi già illustrati, la parte aggiudicataria è risultata carente dei requisiti per la progettazione, non avendo dimostrato di possedere la professionalità all’uopo richiesta dalla lex specialis. Ne deriva che la progettazione esecutiva, pur probabilmente già ultimata nelle more dalla stessa controinteressata, è stata effettuata senza i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dal disciplinare di gara. 
E tanto convince il Collegio che parte ricorrente non possa subentrare solo ex nunc nella esecuzione del contratto, in quanto ciò comporterebbe che la ricorrente dovrebbe eseguire la fase dei lavori sulla base di una progettazione predisposta dall’aggiudicataria OMISSIS, la quale tuttavia difetta proprio dei requisiti per l’esecuzione della progettazione richiesti a pena di esclusione dalla disciplina di gara.
5.5. Per quanto esposto, il Collegio deve quindi dichiarare la totale inefficacia ex tunc del contratto stipulato in data 12.2.2025. 
E l’accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro comporta il logico assorbimento della domanda risarcitoria per equivalente proposta dalla ricorrente in via subordinata. 
6. In conclusione, in accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, è annullata l’aggiudicazione in epigrafe, e dichiarata l’inefficacia ex tunc del contratto stipulato tra l’Amministrazione e la parte controinteressata, con l’accoglimento della domanda della parte ricorrente di conseguire l’aggiudicazione (salvo il buon esito delle verifiche dei requisiti da parte della stazione appaltante) e di stipulare il contratto.
7. In ragione della complessità delle questioni esaminate in fatto e in diritto e della loro novità (con particolare riguardo ai limiti applicativi del d.l. n. 123 del 2023), sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
2) dichiara l’inefficacia del contratto stipulato tra l’Amministrazione e la parte controinteressata, e accoglie la domanda della parte ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di stipulare il contratto;
3) spese compensate

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO
 


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