Il Csm approva le nuove linee guida sulla comunicazione dei magistrati



Il testo prevede che, se un ufficio giudiziario ha diffuso una comunicazione sulle indagini preliminari, sarà poi tenuto ad adottare «successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale»

Dopo un plenum fiume, il Consiglio superiore della magistratura ha approvato le nuove linee guida sulla comunicazione degli uffici giudiziari, che aggiornano quelle precedenti alle nuove previsioni legislative in materia di presunzione di innocenza.

La votazione, due volte rinviata, è stata molto complessa: inizialmente approvato all’unanimità in commissione, il testo ha poi subìto uno stop in seguito alle polemiche sui giornali che hanno sollevato il timore che potesse diventare una sorta di bavaglio. L’aspetto considerato più problematico dai critici riguardava l’obbligo per un ufficio che abbia divulgato un comunicato stampa relativo alle indagini preliminari di dare conto di decisioni di segno opposto arrivate successivamente alla prima comunicazione.

Sul punto è stato presentato un emendamento – poi bocciato 10 a 20, con 2 astenuti – da parte dei togati di Area, che prevedeva «l’eliminazione di un dovere generalizzato di rettifica (termine che implica in sé l’erroneità della notizia data) e valorizzazione del rapporto con gli organi di informazione, i quali restano gli unici titolari della valutazione dell’interesse alla pubblicità delle notizie, fermo il diritto-dovere dell’ufficio giudiziario di darvi diffusione nel caso di ritenuto interesse per la collettività». Marcello Basilico ha spiegato il senso dell’emendamento: «Non dobbiamo indurre a comunicare di meno e avere solo l’ossessione della reputazione. Dobbiamo indurre i colleghi a comunicare di più e meglio».

Infine, il testo è stato approvato a maggioranza, con 4 contrari e 3 astenuti, nella formulazione della commissione, solo con alcuni chirurgici emendamenti. 

l nuovo testo prevede che «quando l’ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, con individuazione nominativa delle persone coinvolte, esso cura, su richiesta dell’interessato o, nella fase delle indagini preliminari, anche d’ufficio, l’adozione di successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale».

La relatrice della delibera, la consigliera laica di centrodestra Claudia Eccher, ha parlato di «pagina importante e di portata storica per la tutela dei diritti dei cittadini, della presunzione di innocenza e della reputazione delle persone coinvolte nei procedimenti penali» e ha definito la delibera «una scelta di grande equilibrio e responsabilità, aggiornando le regole sulla comunicazione istituzionale della magistratura alla realtà del nostro tempo. Nell’ecosistema digitale, infatti, una notizia giudiziaria non si esaurisce più nella cronaca del giorno dopo, ma resta indicizzata, permanente e capace di produrre effetti duraturi sulla vita personale, familiare e professionale dei cittadini. Le nuove Linee guida non rappresentano una limitazione del diritto di cronaca, ma definiscono criteri chiari, oggettivi e non discriminatori per garantire una comunicazione corretta, sobria, tracciabile e rispettosa dei diritti fondamentali».

il dibattito in plenum

In plenum il dibattito si è protratto per oltre tre ore e sono intervenuti quasi tutti i consiglieri. Nessuno contrario alle linee guida, ma tutti con una chiave per interrogarsi sui principi in gioco: la presunzione di innocenza di un indagato, gli effetti dannosi del processo mediatico, il diritto all’oblio.

In particolare, si è dibattuto molto sul presunto carico burocratico che le linee guida imporrebbero agli uffici, tenuti appunto a dare conto della prosecuzione delle indagini nel caso di un primo comunicato. 

«Guardiamo in faccia la realtà: una notizia lanciata nella fase iniziale delle indagini rimane online per sempre, assumere l’onere di una comunicazione successiva non è un fardello burocratico, ma un dovere etico e di civilità giuridica. Se si ritiene sia utile comunicare dell’inizio dell’azione penale, si deve avere lo stesso rigore nell’indicarne il ridimensionamento o la cessazione», ha ragionato Eccher, aggiungendo che «parlare di bavaglio è una falsificazione degli intenti, si rendono operativi principi e regole che sono capisaldi dell’ordinamento giuridico».

Sul punto è intervenuto anche il procuratore generale della Cassazione, Piero Gaeta, che ha sottolineato come, però, «il diritto all’oblio è un diritto indisponibile, dunque bisognerebbe valutare se l’interessato abbia interesse a che prosecuzione del procedimento si comunichi» e ha proposto un emendamento per cui la pubblicazione successiva avvenga su richiesta di parte e non su iniziativa del magistrato.

Dubbioso anche primo presidente della Cassazione Pasquale D’Ascola, secondo cui il rischio è che effettivamente ci sia una riduzione dell’informazione, perché le linee guida potrebbero di produrre l’effetto che «gli uffici non diano più notizie per non avere poi gli oneri successivi», ha detto chiedendo che il testo tornasse in commissione.

Di avviso opposto il consigliere di Unicost, Marco Bisogni, che ha ricordato come «se gli uffici decidono in modo autonomo di dare comunicazione di una indagine, lo decidono loro: è una scelta che l’ufficio adotta quando ritiene che quella comunicazione sia importante, non per l’ufficio ma perché nella fase delle indagini preliminari ha interesse pubblico. Una volta che l’ufficio ritiene che questo interesse è talmente predominante rispetto al principio di innocenza, non si capisce come questa scelta iniziale della procura non possa seguire a un aggiornamento che impatta sulla reputazione dell’indagato, né perchè debba essere rimessa a soggetto diverso da quello che ha deciso inizialmente».

Quanto alla burocrazia aggiuntiva che le linee guida provocherebbero è intervenuto il consigliere indipendente Roberto Fontana, che ha riportato i numeri dei comunicati stampa e conferenze stampa nel 2025: 29 comunicati e nessuna conferenza stampa a Milano; 6 comunicati e nessuna conferenza stampa a Torino, 5 comunicati e nessuna conferenza stampa a Genova;  29 comunicati e nessuna conferenza stampa a Venezia. «Prospettare grandi ricadute in termini di attacco al diritto dell’informazione o di oneri burocratici mi sembra enfatico», ha detto Fontana. Questo ha corroborato la tesi di Bisogni, secondo cui «il problema non è organizzativo ma culturale».

Anche la togata di Magistratura indipendente Bernadette Nicotra ha parlato di necessità di una «simmetria informativa tra notizia iniziale e assoluzione», tuttavia «anche l’avvocatura deve fare autocritica, ogni volta che fa circo mediatico trasferendo la difesa nei talk show come sta accadendo con Garlasco». Il laico Felice Giuffrè ha aggiunto che «il tema non è impedire alla stampa di informare i cittadini ma evitare che la fase delle indagini preliminari, in cui la gestione dell’informazione è interamente nelle mani della procura, si trasformi in un processo parallelo mediatico». 

La conclusione più netta è stata quella della laica di centrodestra Isabella Bertolini, favorevole alle linee guida ma scettica sugli effetti: «Non è la delibera dei miracoli, mostra le storture ed è un monito, ma senza sanzioni. Verrà rispettata? Questa delibera è un richiamo alla continenza, ma già oggi ci sono i mezzi per fare corretta informazione».

Ora le linee guida verranno trasmesse ai dirigenti degli uffici, al ministro della giustizia e al presidente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

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 Giulia Merlo

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