Ponti termici, novità nel Decreto Requisiti Minimi



Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti Minimi, definizione, calcolo e verifica dei ponti termici sono aggiornati rispetto alla versione del 2015.

Il DM 28 ottobre 2025 definisce il ponte termico come una zona dell’involucro edilizio caratterizzata da una dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico, e all’utilizzo di materiali con diversa conduttività, in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO 10211.

Non si tratta di una semplice riformulazione, ma di una modifica rilevante all’approccio progettuale: il ponte termico non è più una correzione marginale da applicare a posteriori, ma una componente effettiva della prestazione dell’involucro, da considerare sin dalle prime fasi di progetto.

Approfondisci come e dove si crea un ponte termico nell’articolo dedicato.

Ristrutturazioni di secondo livello: la nuova verifica dei ponti termici

Una delle novità più significative introdotte dal decreto riguarda le ristrutturazioni importanti di secondo livello, ovvero gli interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

In questi casi, oltre al rispetto dei valori di trasmittanza termica delle singole componenti dell’involucro, il decreto introduce l’obbligo di verificare la trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici.

Rispetto al passato non basta più dimostrare che una parete o una copertura raggiunga il valore limite tabellare in una zona rappresentativa e priva di discontinuità. Nelle ristrutturazioni di secondo livello, il comportamento dell’elemento edilizio deve essere valutato considerando anche l’incidenza dei nodi lineari presenti nell’area di intervento.

Ponti termici nel nuovo Decreto Requisiti Minimi, come si calcola la trasmittanza

L’Appendice B introduce il metodo di verifica per le ristrutturazioni importanti di secondo livello.

La trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici si calcola sommando il contributo delle superfici e quello dei ponti termici lineari, poi rapportando il risultato all’area di intervento.

Il calcolo si effettua con la seguente formula:

( ΣA · U + Σψ · L ) / ΣA

dove:

  • A è l’area di intervento [m²]
  • U è la trasmittanza di progetto della sezione corrente [W/m²K]
  • L è la lunghezza del ponte termico [m]
  • ψ è la trasmittanza termica lineica di progetto, da valutare in accordo con le indicazioni della UNI/TS 11300-1 [W/mK]

A questa si affianca il calcolo della trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici:

( ΣA · U_lim + Σψ_tab · L ) / ΣA

In questo caso U_lim è la trasmittanza limite ricavata dalle tabelle 1,2,3 e 4 dell’Appendice B e ψ_tab è il coefficiente lineico di trasmissione riportato nelle tabelle da 5 a 7 della stessa Appendice.

Il valore della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici non deve essere superiore alla trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici.

Sono considerati nel calcolo unicamente i ponti termici presenti nelle tabelle da 5 a 7: le tipologie non comprese non devono essere conteggiate né per il calcolo della trasmittanza di progetto né per quello della trasmittanza limite.

Formula ponti termici: alcune precisazioni

I coefficienti lineici tabellari ψtab non sono valori unici, ma dipendono dalla posizione dell’isolante, esterno, interno o in intercapedine, e dalla zona climatica. Il coefficiente ψ di progetto, invece, deve essere valutato secondo le indicazioni della UNI/TS 11300-1.

Per i calcoli funzionali alla verifica si utilizzano le misure esterne lorde. Superfici (A) e lunghezze (L) devono quindi essere rilevati in modo coerente con questo criterio geometrico.

Viene inoltre chiarito un aspetto metodologico spesso ambiguo in passato: ogni ponte termico situato tra due diverse tipologie di strutture opache deve essere attribuito equamente (al 50%) a ciascuna delle due strutture incidenti.

Ponti termici nel nuovo Decreto Requisiti Minimi, cosa cambia nella relazione tecnica

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, il progettista deve inserire nella relazione tecnica i calcoli e le verifiche previste dal decreto, documentando la trasmittanza comprensiva dei ponti termici per le ristrutturazioni importanti di secondo livello.

La relazione dovrà essere coerente con la geometria reale dell’intervento. Non sarà sufficiente allegare il valore di trasmittanza della stratigrafia opaca, perché il calcolo richiede una lettura integrata tra area e nodi. Anche la scelta del lato di posa dell’isolante dovrà essere esplicitata, perché le tabelle dell’Appendice B distinguono isolante esterno, interno e in intercapedine.

Per i professionisti, questo comporta una maggiore attenzione alla fase preliminare. Rilievo geometrico, abaco dei nodi, stratigrafie, verifica dei serramenti e individuazione delle discontinuità devono essere coordinati prima della definizione esecutiva dell’intervento.

Cosa cambia per il progettista

Con le novità introdotte dal nuovo Decreto Requisiti Minimi, nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello non basta più dimostrare che una parete, una copertura o un pavimento rispettino il valore limite di trasmittanza in una sezione rappresentativa e priva di discontinuità. La verifica deve tenere conto anche dell’incidenza dei nodi lineari presenti nell’area di intervento.

Una parete valutata nella sola sezione corrente può risultare conforme ai valori tabellari. La stessa parete, se valutata includendo il ponte termico generato da un balcone, da una spalla finestra o da un cassonetto non trattato, può invece superare il limite previsto. La prestazione non dipende quindi solo dalla qualità della stratigrafia, ma anche dal modo in cui l’isolamento si raccorda con gli altri elementi dell’involucro.

Per il progettista, questo significa passare da una verifica “per elemento” a una lettura “per nodo e per sistema”. Pilastri, balconi, serramenti, cassonetti, solai interpiano, coperture e angoli dell’edificio diventano punti da analizzare fin dalle prime scelte progettuali, perché possono incidere sulla prestazione complessiva anche quando il singolo componente rispetta il valore limite di trasmittanza.

L’involucro edilizio va quindi considerato come un sistema continuo di superfici, materiali e discontinuità.

Interventi sull’esistente, cosa cambia per la riqualificazione energetica?

Per gli interventi di riqualificazioni energetiche, cioè quelli che interessano una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i requisiti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento.

La verifica resta quindi concentrata sul rispetto dei valori limite di trasmittanza termica dei singoli componenti edilizi, come una parete, una copertura, un pavimento o un serramento. Questo significa che il confronto con i valori limite riportati nell’Appendice B si effettua sulla parte corrente del componente, senza includere nel calcolo l’incidenza dei ponti termici.

Nelle riqualificazioni energetiche il progettista verifica la prestazione del singolo elemento edilizio interessato dai lavori.




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 Rossella di Gregorio

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