Concessioni demaniali marittime – Rigetto dell’istanza di concessione


1. Concessioni demaniali marittime – Ampia discrezionalità del Comune nel decidere se rilasciare la concessione o mantenere la libera fruizione – La mancata adozione del Piano Comunale delle Coste mantiene inalterata la piena discrezionalità sull’impiego del demanio – Il Piano Regionale delle Coste non obbliga i Comuni al rilascio delle concessioni compatibili con le sue previsioni
2. Concessioni demaniali marittime – Legittimità del richiamo a una precedente delibera consiliare sulla libera fruizione in assenza del Piano Comunale delle Coste – Il richiamo non opera in funzione sostitutiva dell’attività pianificatoria ma costituisce espressione della scelta discrezionale concreta adottata dall’amministrazione a fronte dell’istanza
3. Concessioni demaniali marittime – Obbligo di gara pubblica ex art. 4, l. n. 118/2022 – Il rigetto dell’istanza di concessione diretta è legittimato dall’obbligatorietà della procedura selettiva, ormai principio consolidato – Obbligo del Comune di interpretare l’istanza del privato secondo la volontà manifestata, senza sostituire la propria valutazione a quella del richiedente
4. Provvedimento plurimotivato – Struttura motivazionale su più livelli progressivi non contraddittoria – Sufficienza di una ragione autonoma per il rigetto del ricorso con assorbimento delle censure sulle altre ragioni – La completezza della motivazione su più profili non costituisce contraddittorietà 

1. «Il principio cardine in materia di concessioni demaniali è che la decisione spettante all’ente locale in ordine al rilascio di tali titoli ha natura ampiamente discrezionale, competendo quindi solo al Comune di stabilire se attribuire il bene in uso al privato richiedente, ovvero lasciarlo alla libera fruizione collettiva. Ne consegue che, a seguito di istanza di concessione demaniale marittima, all’Amministrazione è riconosciuta ampia discrezionalità in ordine all’individuazione dell’utilizzo del bene il quale risponda al più rilevante interesse pubblico, anche nell’ottica della sua più proficua utilizzazione» (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5023/2024). La mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non implica che l’amministrazione, a fronte di un’istanza compatibile con il Piano Regionale, sia tenuta a rilasciare la concessione o ad avviare procedure di gara: «tale istanza ha il solo effetto di stimolare l’amministrazione all’esercizio di una valutazione in ordine all’utilizzo del bene pubblico, per la quale la mancanza della preventiva attività pianificatoria ha il solo effetto di mantenere inalterata la piena discrezionalità sull’impiego del demanio, giustificando quindi anche la semplice scelta di non rilasciare la concessione e di mantenere il bene di pubblica fruizione». Il Piano Regionale delle Coste «si limita a stabilire disposizioni minime in ordine all’uso della costa, alle quali i singoli Comuni devono conformarsi nell’esercizio dell’attività pianificatoria a livello locale», ma «non obbliga i Comuni al rilascio delle concessioni, anche ove in astratto compatibili con le sue previsioni».

2. Il richiamo nel provvedimento di rigetto a una delibera del Consiglio Comunale con cui era stata manifestata la volontà di mantenere di libera fruizione il tratto di litorale «deve ritenersi legittimo, in quanto lo stesso non è stato operato in funzione sostitutiva dell’attività pianificatoria, ma costituisce piuttosto l’espressione, proprio in ragione della mancata adozione del Piano Comunale delle Coste, della scelta discrezionale operata nel caso concreto dall’amministrazione a fronte dell’istanza di rilascio della concessione». Tale scelta è «non manifestamente erronea o illogica, in quanto espressiva di una specifica e legittima volontà di impiego del bene pubblico incompatibile con il rilascio di una concessione a vantaggio di un privato» e pertanto «da sola idonea a giustificare il rigetto dell’istanza».

3. «Costituendo l’obbligatorietà della gara principio ormai consolidato» (Cons. Stato, Sez. VII, n. 10131/2024), «a fronte di un’istanza direttamente volta a richiedere il rilascio della concessione, il rilievo dell’amministrazione sul punto costituisce un’ulteriore ragione idonea a giustificarne il diniego». L’obbligo di interpretare e riqualificare l’istanza del privato secondo il suo effettivo oggetto e contenuto, in ottica di buona fede e leale collaborazione, «è circoscritto nei limiti dell’effettiva volontà manifestata dalla parte, in quanto, diversamente ragionando, l’amministrazione finirebbe per dover sostituire la propria personale valutazione in ordine alla natura della richiesta rispetto a quella del richiedente». Pertanto, se la parte ha richiesto il rilascio della concessione e non anche la messa a gara, l’amministrazione non è tenuta ad avviare la procedura competitiva d’ufficio.

4. La struttura motivazionale del provvedimento articolata su più livelli — impossibilità di rilascio diretto, scelta discrezionale di libera fruizione, incompatibilità progettuale con gli strumenti pianificatori — «non manifesta alcuna contraddittorietà dell’azione amministrativa, risolvendosi soltanto nella maggiore compiutezza della motivazione, la quale è articolata su più livelli, posti su piani logici e giuridici progressivi, nell’ambito dei quali le ragioni ostative all’accoglimento sono vagliate nella loro interezza». «Laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell’atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento» (Cons. Stato, Sez. V, n. 1215/2025; Sez. V, n. 7093/2025).

Sintesi della Sentenza 

1) La vicenda
Una società titolare di una struttura ricettiva in prossimità del litorale di un Comune pugliese aveva chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima nell’area prospiciente la propria struttura. Il Comune aveva rigettato l’istanza adducendo tre ragioni: la delibera consiliare del 2008 con cui era stata manifestata la volontà di mantenere il tratto di litorale di libera fruizione; l’impossibilità di procedere al rilascio in via diretta, richiedendo la normativa vigente lo svolgimento di una gara pubblica ex art. 4 della l. n. 118/2022; la non conformità della proposta progettuale con il Piano Regionale delle Coste e il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. La società aveva impugnato il diniego lamentando l’errata qualificazione dell’istanza, la contraddittorietà della motivazione e l’erroneità dei rilievi tecnici.

2) La decisione
Il TAR rigettava il ricorso. L’amministrazione aveva correttamente interpretato l’istanza come richiesta di concessione diretta, non essendo tenuta ad avviare d’ufficio una gara non richiesta. La scelta di mantenere il litorale di libera fruizione era espressione di discrezionalità non manifestamente illogica. La mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non obbligava il Comune al rilascio della concessione ma manteneva inalterata la sua piena discrezionalità. Il richiamo alla delibera consiliare del 2008 era legittimo come espressione della scelta discrezionale concreta. L’obbligo di gara era ulteriore ragione autonoma di rigetto. Le ragioni erano autonome e non contraddittorie, consentendo l’assorbimento delle censure sulle ulteriori motivazioni tecniche.

3) L’esito
Il TAR rigettava il ricorso e compensava le spese in ragione della peculiarità delle questioni sottese. 

Pubblicato il 01/06/2026
N. 00806/2026 REG.PROV.COLL.
​N. 01046/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
​IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2025, proposto da 
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Liviello, con domicilio eletto presso il suo studio in Taviano, viale Vittime di via Fani n. 6; 
per l’annullamento
– della nota prot. n. 13010 del 25.8.2025, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di OMISSIS ha rigettato l’istanza di concessione demaniale trasmessa dall’odierna ricorrente ed acquisita al prot. dell’Ente al n. 3863 del 13.3.2025, sollecitata con le note acquisite al prot. ai n. 9122 del 13.6.2025 e 10963 del 14.7.2025;
– della nota prot. n. 11989 del 30.7.2025, trasmessa a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto preavviso di rigetto sull’istanza di concessione demaniale;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese, ove occorra, la delibera di Consiglio Comunale del Comune di OMISSIS n. 28 del 28.7.2008 e la nota prot. n. 11230 del 20.11.2008 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di OMISSIS.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2026 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, in qualità di titolare di una struttura ricettiva situata in prossimità del litorale del Comune di OMISSIS, con istanza del 10 marzo 2025 chiedeva all’amministrazione il rilascio di una concessione demaniale marittima nell’area prospiciente la sua struttura, reiterando una precedente istanza proposta dal precedente titolare della stessa.
1.2. In data 30 luglio 2025 il Comune trasmetteva il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, a seguito del quale la ricorrente faceva pervenire le proprie osservazioni in data 9 agosto 2025.
1.3. A esito del procedimento il Comune, con provvedimento prot. n. 13010 del 25 agosto 2025, disponeva il rigetto dell’istanza, in ragione, in sintesi, della manifestata volontà di non rilasciare concessioni sul tratto di litorale in questione, dell’impossibilità, in ogni caso, di procedere all’assegnazione di concessioni demaniali in via diretta e in assenza di gara e, infine, alla luce della ritenuta non conformità della proposta progettuale della ricorrente con le previsioni del Piano Regionale delle Coste (PRC) e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
2. Di conseguenza, con atto notificato in data 1 ottobre 2025 e depositato in data 7 ottobre 2025 la ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR il suddetto provvedimento di diniego, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
– “VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE GIURIDICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 L.R. 17/2015 IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. PERPLESSITÀ. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ E DELLE NORME CHE REGOLANO LA PIANIFICAZIONE COSTIERA COMUNALE (ART. 4 L.R. 17/2015). SVIAMENTO DI POTERE”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del diniego impugnato in ragione della non corretta qualificazione dell’istanza da parte dell’amministrazione. La ricorrente ha dedotto, in particolare, che, a prescindere dalla terminologia utilizzata, l’istanza era da intendersi come volta a richiedere all’amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per addivenire al rilascio della concessione, ragione per cui il Comune non avrebbe potuto limitarsi a ritenere inammissibile la domanda di attribuzione della concessione in via diretta, ma provvedere, invece, a quanto necessario al fine di consentire il rilascio del titolo, ivi incluso l’eventuale svolgimento della gara. Nell’ambito del medesimo motivo la ricorrente ha dedotto, altresì, che la possibilità di procedere al rilascio della concessione non avrebbe potuto ritenersi preclusa in ragione della mancata adozione del Piano Comunale delle Coste, non potendo rilevare, sotto tale profilo, il richiamo operato nel provvedimento impugnato alla delibera del Consiglio Comunale n. 28/2008 (con la quale l’amministrazione manifestava la volontà di riservare il tratto di litorale in questione alla libera fruizione), in quanto detta delibera, ove intesa come preclusiva all’accoglimento dell’istanza, dovrebbe considerarsi illegittima per violazione del principio di tipicità dei poteri pianificatori.
– “ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ALL’ATTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 4, DPR 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la contraddittorietà delle ragioni poste dal Comune a fondamento del diniego, in quanto l’amministrazione, dopo aver ritenuto di non poter assegnare alcuna concessione sull’area, avrebbe comunque evidenziato delle ragioni tecniche di non ammissibilità del progetto. La ricorrente ha, inoltre, inoltre, eccepito che tale sola ragione non avrebbe comunque potuto comunque giustificare il rigetto dell’istanza, ma solo la richiesta di provvedere alle modifiche necessarie al superamento dei rilievi di incompatibilità opposti dal Comune e, infine, ne ha rappresentato l’erroneità nel merito.
2.1. Il Comune di OMISSIS si è costituito in giudizio in data 16 ottobre 2025, depositando una memoria difensiva, con la quale ha replicato al ricorso. Il Comune, in particolare, dopo avere riepilogato le vicende di causa, ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per genericità delle censure prospettate e comunque la loro infondatezza nel merito, in quanto l’istanza era da intendersi come chiaramente volta al rilascio in via diretta della concessione. L’amministrazione ha poi eccepito anche l’illegittimità del secondo motivo di ricorso in ragione della natura plurimotivata del diniego impugnato e della mancata compiuta censura di tutte le ragioni poste a fondamento dello stesso. Il Comune, inoltre, ha rilevato la legittimità e fondatezza delle ragioni poste a fondamento del diniego e eccepito, altresì, l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2008.
2.2. In data 18 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle argomentazioni dell’amministrazione e insistito nelle proprie richieste.
2.3. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
2.4. Il Comune e la ricorrente, rispettivamente in data 12 marzo 2026 e 1 aprile 2026, hanno depositato delle memorie difensive con la quale hanno ulteriormente suffragato le proprie posizioni. In data 14 aprile 2026 la ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha ribadito le precedenti difese e operato ulteriori precisazioni, anche alla luce di quanto dedotto dall’amministrazione, in ordine alla ritenuta conformità del progetto rispetto alle previsioni pianificatorie di rilievo.
2.5. A esito dell’udienza pubblica del 12 maggio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa dell’amministrazione comunale con la memoria del 16 ottobre 2025, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
4. In primo luogo, sono infondate le censure proposte con il primo motivo di ricorso, nella parte in cui è dedotta l’errata qualificazione dell’istanza da parte dell’amministrazione comunale.
4.1. Se, infatti, l’amministrazione deve ritenersi tenuta, in ottica di buona fede e leale collaborazione, a interpretare e riqualificare l’istanza del privato secondo il suo effettivo oggetto e contenuto, tale obbligo non può che intendersi circoscritto nei limiti dell’effettiva volontà manifestata dalla parte, in quanto, diversamente ragionando, l’amministrazione finirebbe per dover sostituire la propria personale valutazione in ordine alla natura della richiesta rispetto a quella del richiedente.
4.2. Ciò posto, come si evince dall’istanza prodotta in atti, la ricorrente ha richiesto all’amministrazione il rilascio della concessione demaniale e non anche la messa a gara del tratto di litorale in questione o l’avvio delle ulteriori attività a ciò prodromiche, ragione per cui la dedotta non corretta qualificazione dell’istanza è insussistente. 
4.3. In ogni caso, è dirimente evidenziare che il Comune non si è limitato a respingere l’istanza sul solo presupposto di non poter procedere all’assegnazione della concessione in via diretta, ma ha provveduto, altresì, a evidenziare ulteriori ragioni ostative al suo accoglimento e valevoli anche a prescindere da tale rilievo, sicché la censura in ordine alla non corretta qualificazione dell’istanza risulta comunque inconferente rispetto all’effettiva motivazione del provvedimento.
4.3. Deve, peraltro, rilevarsi che la struttura motivazionale utilizzata dal Comune nel provvedimento e, in particolare, la scelta di non limitarsi al rilievo della non rilasciabilità della concessione in via diretta, ma di procedere anche all’effettivo esame nel merito dell’istanza, diversamente da quanto eccepito dalla ricorrente (in particolare con il secondo motivo di ricorso), non manifesta alcuna contraddittorietà dell’azione amministrativa, risolvendosi soltanto nella maggiore compiutezza della motivazione, la quale è articolata su più livelli, posti su piani logici e giuridici progressivi, nell’ambito dei quali le ragioni ostative all’accoglimento sono vagliate nella loro interezza.
5. Quanto, invece, alle ulteriori censure, formulate sia nell’ambito del primo che del secondo motivo di ricorso, con le quali la ricorrente ha dedotto l’erroneità degli ulteriori profili motivazionali del provvedimento impugnato, il Collegio ritiene dirimente l’esame dei rilievi rivolti avverso le affermazioni del Comune in ordine alla manifestata volontà di mantenere la libera fruizione del tratto di spiaggia in questione e, in ogni caso, alla necessità di procedere a mezzo di una gara pubblica.
5.1. Quanto al primo profilo, deve darsi continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui: “Il principio cardine in materia di concessioni demaniali è che la decisione spettante all’ente locale in ordine al rilascio di tali titoli ha natura ampiamente discrezionale, competendo quindi solo al Comune di stabilire se attribuire il bene in uso al privato richiedente, ovvero lasciarlo alla libera fruizione collettiva. Ne consegue che, a seguito di istanza di concessione demaniale marittima, all’Amministrazione è riconosciuta ampia discrezionalità in ordine all’individuazione dell’utilizzo del bene il quale risponda al più rilevante interesse pubblico, anche nell’ottica della sua più proficua utilizzazione” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 5023 del 4 giugno 2024).
5.2. Nel caso di specie, tra le ragioni poste a giustificazione del rigetto, il Comune, rilevata la mancata adozione del Piano Comunale delle Coste (e, quindi, l’insussistenza di un vincolo derivante dall’attività pianificatoria in ordine all’utilizzo dell’area), ha ritenuto di ribadire la volontà già manifestata nella precedente delibera del Consiglio comunale n. 28/2008, con la quale era stato scelto di mantenere di libera fruizione il tratto di litorale in questione.
5.3. Trattasi, quindi, della manifestazione di una scelta discrezionale dell’amministrazione in ordine all’utilizzo dell’area demaniale di carattere non manifestamente erroneo o illogico (in quanto espressiva di una specifica e legittima volontà di impiego del bene pubblico incompatibile con il rilascio di una concessione a vantaggio di un privato) e che, pertanto, può ritenersi da sola idonea a giustificare il rigetto dell’istanza.
5.4. Il Collegio non ritiene, inoltre, che quanto rappresentato nel ricorso a contestazione di tale profilo motivazionale del provvedimento sia idoneo a dimostrarne l’illegittimità.
5.5. In primo luogo, l’astratta possibilità di rilasciare nuove concessioni demaniali anche in assenza del Piano Comunale delle Coste e prendendo a riferimento le previsioni già contenute nel Piano Regionale non è dirimente rispetto alla ragione di diniego opposta nel provvedimento impugnato.
5.6. Il Piano Regionale delle Coste, infatti, si limita a stabilire delle disposizioni minime in ordine all’uso della costa, alle quali i singoli Comuni devono conformarsi nell’esercizio dell’attività pianificatoria a livello locale. Il Piano non obbliga invece i Comuni al rilascio delle concessioni, anche ove in astratto compatibili con le sue previsioni. 
5.7. Pertanto, la mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non implica in alcun modo che l’amministrazione comunale, a fronte di un’istanza per il rilascio di una concessione in ipotesi compatibile con il Piano Regionale, sia tenuta a provvedere in tal senso (o all’avvio delle procedure di gara). Tale istanza, infatti, ha il solo effetto di stimolare l’amministrazione all’esercizio di una valutazione in ordine all’utilizzo del bene pubblico, per la quale la mancanza della preventiva attività pianificatoria (e, quindi, dei vincoli derivanti dalle determinazioni assunte in tale sede) ha il solo effetto di mantenere inalterata la piena discrezionalità sull’impiego del demanio, giustificando, quindi, anche la semplice scelta di non rilasciare la concessione e di mantenere il bene di pubblica fruizione.
5.8. In tal senso, pertanto, il richiamo operato nel provvedimento impugnato alla delibera n. 28/2008 deve ritenersi legittimo, in quanto lo stesso non è stato operato in funzione sostitutiva dell’attività pianificatoria, ma costituisce piuttosto l’espressione, proprio in ragione della mancata adozione del Piano Comunale delle Coste, della scelta discrezionale operata nel caso concreto dall’amministrazione a fronte dell’istanza di rilascio della concessione.
6. In secondo luogo, devono ritenersi legittimi anche gli ulteriori rilievi contenuti nel provvedimento impugnato e a mezzo dei quali l’istanza è stata rigettata in ragione all’impossibilità di procedere al rilascio della concessione in via diretta, risultando, invece, necessaria una gara pubblica da svolgersi nel rispetto delle previsioni dell’art. 4, l. 118/2022.
6.1. Costituendo, infatti, l’obbligatorietà della gara principio ormai consolidato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 10131 del 16 dicembre 2024), a fronte di un’istanza direttamente volta a richiede il rilascio della concessione, il rilievo dell’amministrazione sul punto costituisce un’ulteriore ragione idonea a giustificarne il diniego.
7. Quanto evidenziato consente, inoltre, alla luce della natura plurimotivata del provvedimento impugnato, l’assorbimento degli altri motivi di censura proposti dalla ricorrente avverso le ulteriori ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell’atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 13 febbraio 2025, n. 1215)” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7093 del 20 agosto 2025).
8. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. La peculiarità delle questioni sottese alla decisione, in particolare sotto il profilo della valutazione dell’ambito di discrezionalità spettante all’amministrazione nel caso di specie, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO
 


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 Redazione

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