forma scritta e obblighi AML


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione VI, con sentenza dell’11 giugno 2026, C-65/25 (Pres. Ziemele e Rel. Kumin) si è pronunciata sull’applicabilità della Direttiva 2021/2167 alla cessione in blocco di crediti deteriorati avvenuta antecedentemente il suo recepimento, nonché sull’applicabilità alla cessione in blocco medesima degli obblighi antiriciclaggio.

In particolare, nel caso di specie, il Tribunale di Brindisi aveva adito la Corte UE al fine di verificare la compatibilità dell’ordinamento italiano con la disciplina europea in tema di cessione in blocco di crediti deteriorati.

Per tali contratti non era infatti prevista né la forma scritta, e ancor meno atto pubblico o scrittura privata autenticata, e nemmeno modalità atte ad assicurare data certa alla cessione stessa.

In aggiunta, in Italia non era neppure previsto l’obbligo da parte dei cessionari di iscriversi a specifici albi soggetti a vigilanza.

In assenza di tale iscrizione, la disciplina nazionale, secondo il giudice italiano, poteva violare gli obblighi antiriciclaggio di matrice europea e, in aggiunta, non richiedeva il rispetto delle norme in materia di organizzazione interna richiesta agli intermediari finanziari. In tal modo i cessionari non erano soggetti alla vigilanza di Banca d’Italia.

Il Tribunale italiano ha, quindi, posto la seguente questione alla Corte UE: “Se e a quali condizioni il diritto dell’Unione ed, in particolare, la normativa antiriciclaggio, così come i generali principi di effettività della tutela, di trasparenza, di buona fede oggettiva con i suoi corollari in punto di obblighi informativi, debbano considerarsi o meno ostativi a una normativa interna in materia di cessioni in blocco (o cumulative) dei crediti deteriorati – quella applicabile alla fattispecie concreta e anteriore all’approvazione del decreto legislativo del 30 luglio 2024, n. 116, entrato in vigore il 13 agosto 2024, attuativo della direttiva [(UE) 2021/2167] – che presenta le seguenti caratteristiche:

  1. a) non prevede una forma scritta ad substantiam o ad probationem, in particolare nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o, comunque, modalità di confezionamento idonee a assicurarne la data certa. Ciò, in particolare, quando il contraente ceduto sia un consumatore;
  2. b) non contemplava, fino all’entrata in vigore del predetto decreto, alcun obbligo di iscrizione in albi vigilati per soggetti che svolgono attività di cessione in blocco, in quanto non svolgenti attività finanziaria, come stabilito dalla [Corte di cassazione] e che, dunque, sono automaticamente sottratti anche, per via dell’assenza di un obbligo di atto pubblico, alle regole in materia di antiriciclaggio”.

E’ stato, quindi, chiesto alla Corte se le Direttive 2021/2167 e 2015/849 debbano ostare all’applicazione di una normativa nazionale che non preveda i due citati requisiti per il periodo anteriore alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 2021/2167.

Si precisa, dapprima, come l’art. 10 par. 2 della Direttiva 2021/2167 preveda una serie di elementi che devono essere oggetto di comunicazione al debitore da parte dell’acquirente dei crediti, tramite un supporto cartaceo o comunque durevole.

Precisa la Corte come, però, il termine ultimo per il recepimento di tale Direttiva fosse fissato al 29 dicembre 2023 e l’art.  2, par. 5, lett. d) escludesse l’applicazione della disciplina in questione alle cessioni operate prima di suddetta data. Evidenzia, inoltre, come secondo costante giurisprudenza, prima della scadenza del termine di recepimento di una Direttiva non si può contestare agli Stati membri di non aver ancora adottato le misure di attuazione di quest’ultima.

Non deve, quindi, essere realizzata dal cessionario al debitore la comunicazione di cui all’art. 10 della Direttiva 2021/2167 – disciplina ratione temporis applicabile – a seguito del trasferimento del credito.

Per quanto concerne, invece, la direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), non trova applicazione poiché le operazioni di acquisto e gestione di crediti deteriorati non rientrano tra le attività enumerate nell’art. 2, par. 1 della stessa.

La Corte ha, quindi, escluso che trovino applicazione, per la cessione in blocco di crediti deteriorati anteriori al recepimento della Direttiva 2021/2167, sia la stessa direttiva richiamata, che la direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849).

Di conseguenza, per le citate cessioni non è richiesta né la forma scritta e neppure l’assoggettamento del cessionario agli obblighi organizzativi e antiriciclaggio.

In tale occasione, la Corte, ha espresso il seguente principio di diritto “La direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, in particolare il suo articolo 10, e la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione,

devono essere interpretate nel senso che:

esse non si applicano a una normativa nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati che, per quanto riguarda il periodo anteriore alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2021/2167, non prevedeva che siffatti contratti dovessero avere forma scritta e dalla quale derivava che le persone fisiche o giuridiche, la cui attività consisteva nel procedere a siffatte cessioni di crediti, non fossero soggette a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità nazionale competente in materia di lotta al riciclaggio”.


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 Cristiana

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