Responsabilità civile e obbligo di assicurazione tecnici



17/06/2026 – Riequilibrare la responsabilità civile dei professionisti tecnici, definire meglio il rapporto con le imprese esecutrici e rafforzare la tutela del committente danneggiato attraverso il sistema assicurativo.
 
Sono questi gli obiettivi della proposta di legge “Modifica all’articolo 2236 del codice civile e altre disposizioni concernenti la responsabilità civile e l’obbligo di assicurazione dei professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolamentate”, illustrata ieri alla Camera nel corso del convegno “Responsabilità civile ed equo compenso. Le professioni tecniche per la crescita del Paese”, che sarà pubblicata nei prossimi giorni.
 
Il testo, a prima firma Andrea de Bertoldi, deputato della Lega e presidente di Liberali cristiano democratici (Lcd), riguarda i professionisti iscritti agli albi tecnici regolamentati e gli operatori economici che concorrono alla realizzazione delle opere nei settori dell’ingegneria, dell’architettura e delle costruzioni.
 
L’obiettivo è intervenire su alcuni nodi segnalati da tempo dalle professioni tecniche:
– la responsabilità solidale con le imprese;
– il coinvolgimento patrimoniale degli eredi;
– l’efficacia delle coperture assicurative;
– il rapporto tra responsabilità professionale ed equo compenso.
 
Al termine della presentazione, De Bertoldi ha dichiarato:

“Abbiamo voluto dare una risposta alle libere professioni, in particolare alle professioni tecniche: ingegneri, periti, architetti, geometri. Ci sono varie criticità, soprattutto sulla responsabilità solidale dei professionisti con le imprese, che attualmente restano senza limite di tempo per i professionisti. Noi proponiamo un limite di 10 anni”.

 

Professioni tecniche, a chi si rivolge la proposta

La proposta riguarda i professionisti iscritti agli albi delle professioni tecniche regolamentate, tra cui ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, geologi, agronomi, periti agrari e agrotecnici, ma anche gli operatori economici che partecipano alla realizzazione delle prestazioni tecniche e delle opere nei settori dell’ingegneria, dell’architettura e delle costruzioni.
 
Il provvedimento punta quindi a incidere non solo sulla posizione dei singoli professionisti, ma anche sull’equilibrio tra tecnici, imprese, committenti e sistema assicurativo.
 

Responsabilità solidale con le imprese, il nodo da sciogliere

Uno dei punti principali riguarda la responsabilità solidale tra professionista e impresa esecutrice.
Il tema interessa soprattutto le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, nelle quali la responsabilità del tecnico può concorrere con quella dell’appaltatore. La questione si collega, in particolare, agli articoli 1669 e 2055 del Codice civile: il primo riguarda la rovina e i gravi difetti di cose immobili, il secondo la responsabilità solidale tra più autori del fatto dannoso.
 
Il problema emerge quando, a distanza di anni dalla realizzazione dell’opera, l’impresa risulta cessata, fallita o comunque non più in grado di rispondere economicamente dei danni. In questi casi, il professionista può diventare il soggetto più facilmente aggredibile dal punto di vista patrimoniale, anche per quote di responsabilità non direttamente riconducibili alla sua condotta.
 
La proposta punta quindi a limitare, fuori dai casi più gravi, la responsabilità del professionista alla parte effettivamente collegata alla sua condotta colposa accertata. L’intento è rendere più proporzionato il rapporto tra il ruolo svolto dal tecnico, il compenso percepito, il rischio assunto e il danno da risarcire.
 

Eredi del professionista, verso una tutela più chiara

Un altro tema affrontato dalla proposta di legge è la posizione degli eredi del professionista. Le responsabilità professionali possono emergere anche molti anni dopo la conclusione dell’incarico e, in alcuni casi, dopo la morte del tecnico. Gli eredi possono quindi essere coinvolti in azioni risarcitorie relative ad attività che non hanno svolto, non hanno potuto controllare e spesso non potevano conoscere al momento dell’accettazione dell’eredità.
 
La proposta mira a limitare il coinvolgimento patrimoniale degli eredi al valore dei beni ereditati, evitando che il rischio professionale del tecnico deceduto si trasferisca sul patrimonio personale dei familiari.
 
Il principio alla base del testo è che la tutela del danneggiato debba essere garantita soprattutto attraverso il sistema assicurativo, senza determinare effetti patrimoniali sproporzionati su soggetti estranei alla prestazione professionale.
 

Prescrizione, Legge 49/2023 e certezza dei tempi

La proposta affronta anche il tema della durata nel tempo dell’azione di responsabilità professionale. Il riferimento è alla Legge 49 del 21 aprile 2023, sull’equo compenso, che stabilisce che il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.
 
L’obiettivo della proposta è estendere questo principio ai rapporti professionali dei soggetti interessati, introducendo un quadro più certo e collegando il termine per esercitare l’azione di responsabilità al momento di conclusione della prestazione professionale.
 
Il punto resta particolarmente rilevante per le attività tecniche legate all’edilizia, dove difetti, danni o contestazioni possono emergere a distanza di anni dalla realizzazione dell’opera. La finalità è evitare che il rischio di contenzioso resti indefinito per periodi molto lunghi, con effetti di incertezza per professionisti, eredi, committenti e assicurazioni.
 

Modifica dell’articolo 2236 del Codice civile

La proposta interviene anche sull’articolo 2236 del Codice civile, relativo alla responsabilità del prestatore d’opera nei casi di prestazioni che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
 
La norma vigente limita la responsabilità del professionista ai casi di dolo o colpa grave quando la prestazione presenta speciale difficoltà. La proposta punta a precisare ulteriormente il perimetro della responsabilità nelle prestazioni tecniche più complesse, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento dell’incarico e della riconoscibilità degli eventuali errori tecnici.
 
Il principio è evitare che il professionista sia chiamato a rispondere per elementi non prevedibili o non ragionevolmente riconoscibili al momento dell’esecuzione della prestazione.
 

Assicurazione obbligatoria e tutela del danneggiato

Il rafforzamento delle coperture assicurative è uno degli elementi su cui la proposta insiste maggiormente. Il riferimento è all’obbligo assicurativo previsto dal DPR 137 del 7 agosto 2012, che impone ai professionisti di stipulare una polizza per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
 
La proposta mira a rendere più efficace l’assicurazione obbligatoria dei professionisti tecnici, prevedendo coperture adeguate alla natura e alla complessità delle prestazioni svolte e una tutela anche per i danni accertati dopo la cessazione dell’attività o dopo la morte del professionista.
 
Il testo prevede inoltre di rafforzare la possibilità per il danneggiato di rivalersi sulla compagnia assicurativa, in modo da rendere effettivo il risarcimento senza concentrare l’intero rischio sul professionista o sui suoi eredi.
 
In questa logica, il sistema assicurativo diventa lo strumento principale per bilanciare due esigenze: garantire il committente danneggiato e rendere più sostenibile il rischio professionale.
 

Polizze anche per le imprese esecutrici

La proposta interviene anche sul versante delle imprese esecutrici. Uno degli obiettivi è estendere e rafforzare l’obbligo di copertura assicurativa per i danni derivanti da rovina dell’opera o da gravi difetti costruttivi.
 
La misura punta a evitare che, in caso di cessazione o fallimento dell’impresa, il committente non trovi un soggetto effettivamente solvibile e finisca per rivolgersi solo al professionista. Il testo cerca quindi di distribuire in modo più equilibrato il rischio tra i diversi soggetti coinvolti nel processo edilizio: professionisti, imprese, committenti e compagnie assicurative.
 

Gli Ordini professionali plaudono alla proposta

La proposta di legge ha ricevuto il sostegno dei Consigli nazionali delle professioni tecniche, che vedono nel testo un primo passo verso una disciplina più equilibrata.
 
In un comunicato congiunto, Carla Cappiello, vicepresidente vicaria del Consiglio nazionale degli ingegneri, ha richiamato la necessità di garantire un sistema di responsabilità professionale più moderno, fondato sulla proporzionalità della responsabilità e sulla certezza del diritto. Per il Cni, il punto è tutelare i cittadini danneggiati evitando, allo stesso tempo, forme di responsabilità patrimoniale potenzialmente illimitate nel tempo per professionisti ed eredi.
 
Paolo Biscaro, presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, ha posto l’accento sulla sproporzione tra il rischio a carico dei tecnici e il valore della prestazione. Secondo Biscaro, limitare la responsabilità degli eredi al solo patrimonio ereditato rappresenta un principio di giustizia civile, da affiancare a un equo compenso esteso a ogni attività professionale.
 
Giovanni Esposito, presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, ha sottolineato il riconoscimento del ruolo strategico delle professioni tecniche nello sviluppo infrastrutturale del Paese e la necessità di introdurre tutele chiare e proporzionate per chi opera nelle attività di progettazione.
 
Alessandro Panci, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ha evidenziato la funzione sociale e di pubblica utilità svolta dai professionisti. Per il Cnappc, è necessario distinguere la responsabilità civile del professionista da quella dell’impresa, chiarendo i rispettivi ruoli e definendo un limite temporale alla responsabilità professionale.
 
Roberto Troncarelli, presidente del Consiglio nazionale dei geologi, ha considerato la proposta un ulteriore passo avanti nella tutela dei liberi professionisti dell’area tecnica, in continuità con il percorso aperto dalla disciplina sull’equo compenso.
 

Fondazione Inarcassa: responsabilità civile ed equo compenso devono procedere insieme

Fondazione Inarcassa ha espresso apprezzamento per la proposta, ricordando di aver inserito la riforma della responsabilità professionale di architetti e ingegneri tra le proprie priorità programmatiche e di aver avviato un percorso di approfondimento e interlocuzione con le forze politiche.
 
Il presidente Andrea De Maio ha definito il testo un traguardo importante per la responsabilità civile delle professioni tecniche. Secondo Fondazione Inarcassa, il percorso parlamentare dovrebbe essere l’occasione per introdurre anche un limite massimo al risarcimento proporzionato ai compensi percepiti dal professionista, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave.
 
La Fondazione collega il tema della responsabilità civile a quello degli onorari. Secondo i dati diffusi in occasione del convegno, i compensi dei professionisti italiani sarebbero inferiori del 20-30% rispetto a quelli dei colleghi francesi e tedeschi, con punte fino al 50% in alcuni settori.
 
Per Fondazione Inarcassa, una riforma della responsabilità professionale dovrebbe quindi procedere insieme a un’applicazione più efficace dell’equo compenso e a una riflessione sull’adeguatezza delle tariffe professionali.
 

Responsabilità civile tecnici, i prossimi step

Il testo della proposta sarà depositato nei prossimi giorni. Successivamente inizierà il suo iter parlamentare, con l’obiettivo di costruire un sistema più proporzionato, in cui il professionista risponda per la propria responsabilità effettiva, il committente danneggiato possa contare su garanzie assicurative più solide e il rischio dell’attività tecnica non ricada in modo squilibrato su un solo soggetto.
 




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 Rossella Calabrese

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