Concessione abusiva di credito e nullità del finanziamento erogato


La Prima Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 19302 dell’11 giugno 2026, torna sulle conseguenze per la banca della concessione abusiva di credito verso l’impresa in crisi poi fallita, in termini di nullità del contratto finanziamento erogato, assistito da garanzia pubblica.

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’opposizione allo stato passivo avanzato dalla banca, aveva ammesso allo stato passivo il complessivo credito (privilegiato) discendente da cinque finanziamenti, garantiti da MCC; ciò in antitesi alla decisione del giudice delegato, il quale, con decreto, lo aveva invece escluso, accogliendo l’eccezione del curatore fallimentare di abusiva concessione del credito dell’ente finanziatore.

Il fallimento ha quindi proposto ricorso per Cassazione, la quale lo ha accolto cassando con rinvio il decreto impugnato per una nuova valutazione, aderendo al recente orientamento della Corte sulle conseguenze dell’abusiva concessione di credito in termini di nullità dei contratti di finanziamento con garanzia statale (n. 3174/2026).

In sintesi, questo il percorso argomentativo della Corte.

Preliminarmente, ricorda i due contrapposti orientamenti sulle conseguenze giuridiche dell’abusiva concessione di credito:

  • un primo e più tradizionale indirizzo, per cui la concessione abusiva di credito produce soltanto conseguenze di natura risarcitoria
  • un secondo orientamento per cui la concessione abusiva di credito può determinare anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità del contratto di credito.

Quest’ultima posizione, recente in giurisprudenza, presuppone, affinché l’abusiva erogazione del credito possa avere ricadute sull’atto negoziale (mutuo o finanziamento), in alternativa fra loro:

  • che la condotta dell’ente finanziatore integri un illecito penale (come i delitti di bancarotta ex art. 217 n. 4 e 2018 L.F.)
  • in mancanza di reato, che vi sia l’intento funzionale predatorio del finanziatore idoneo a violare le regole del buon costume e dell’ordine pubblico ed a giustificare l’applicazione dell’art. 2935 c.c. (cfr. Cass. 16706/2020, 4376/2024 e 26248/2024).

Tale indirizzo, che la Corte condivide, ha trovato conferma in una più recente pronuncia di questa Corte (n. 3174/2026) che ha affermato: “la concessione di credito da parte della banca ad impresa già insolvente e priva di ragionevoli prospettive di risanamento, quando sia consapevolmente preordinata a ritardare l’emersione della crisi e ad incrementare l’esposizione debitoria in danno della massa, integra un reato contratto nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.; in tal caso l’erogazione del finanziamento, costituendo prestazione contraria al buon costume, comporta, ai sensi dell’art. 2035 c.c., la soluti retentio e l’irripetibilità del credito della banca nei confronti della procedura concorsuale“.

Come si precisa nella sentenza richiamata, infatti, il delitto di bancarotta è configurabile anche:

  • nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa (artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e 2, L.F.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell’impresa
  • ex artt. 223, c. 2, n. 2, L.F., nella condotta dell’amministratore che si sia concretizzato nel doloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione, ovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenza delle condizioni dell’impresa), che sia causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento
  • nella condotta dell’amministratore della società poi fallita che, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, abbia assunto ulteriori obbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale svolta dalla stessa.

Il pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie può, in effetti, apprezzarsi anche in ragione della concreta percentuale di realizzazione dei crediti, con la conseguenza che, in presenza di una situazione debitoria imponente, cui le attività esistenti non potrebbero far fronte integralmente, la creazione di obbligazioni slegate da un apprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale, dev’essere apprezzata in termini di distrattivi (Cass. pen. n. 141/2021, Cass. pen. n. 7277/2026).

Pertanto, prosegue la Corte nella citata sentenza richiamata dal Collegio “il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., da nullità“.

Il Tribunale di merito, per la Cassazione, in sostanza, non è apparso uniformato a tali principi e ha consapevolmente rinunciato al compimento di ogni accertamento incidenter tantum in merito alla sussistenza delle fattispecie delittuose, prospettate dalla ricorrente, di bancarotta ex art 217 n. 4 e 218 L.F.

La Corte ritiene infatti “considerazioni astratte e prive di significato“, a fronte dell’onere di accertamento che la prospettazione imponeva, quelle incluse nel seguente passaggio motivazionale del Tribunale di merito, che si riporta per esteso:

non solo non viene ipotizzata la integrazione di una fattispecie incriminatrice ad opera della Società fallita in concorso con l’Istituto di credito ma addirittura non si comprende come il Tribunale avrebbe potuto, o possa, procedere con l’accertamento del reato e del concorso della finanziatrice, quale soggetto extraneus […] a questi principi è dato ricavare che la norma dell’art 217, primo comma nr 4 l fall non occupandosi di contratti non ha nessun contenuto specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale nei termini sopra delineati sicché tale disposizione non può essere automaticamente e genericamente invocata (prescindendo, dunque, da un rigoroso accertamento di una condotta delittuosa) per dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento […] Invero, deve altresì ritenersi che a livello contrattuale la stipula di un finanziamento non ha nulla a che vedere con l’aggravamento del dissesto del finanziato non sussistendo nessun legame tra negozio ed evento delittuoso stretto ad un punto tale da legittimare la nullità del primo secondo lo schema dei “reati in contratto” (fattispecie quest’ultima che ricorre quando la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell’altro nella fase della stipulazione come ad esempio i reati di violenza privata ex art 610 c.p., l’estorsione ex art 629 c.p. , la circonvenzione di incapace ex art 643 c.p, l’usura ex art 644 c.p). Nelle azioni di responsabilità, invece, a certe condizioni, la concessione creditizia può riconnettersi causalmente con il danno cagionato alla impresa ed ai suoi creditori dalla prosecuzione della attività dell’insolvente ma i piani, contrattuale e risarcitorio, sono completamente diversi“.


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 Valentina Rocca

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