Infarto da superlavoro, la Cassazione condanna l’azienda al risarcimento del dipendente


Cosa succede quando un lavoratore subisce un grave danno alla salute dopo anni di turni massacranti e condizioni di lavoro usuranti? E cosa accade se quel lavoratore soffriva già di patologie pregresse come diabete, obesità o ipertensione?

La Cassazione con la sentenza 17754/2026 ci ha dato una risposta netta: il capo non può sottrarsi alle proprie responsabilità invocando la fragilità del dipendente quando le condizioni lavorative hanno effettivamente contribuito al verificarsi dell’evento dannoso.

Questa è una decisione che merita grande attenzione perché affronta uno dei temi più delicati del diritto del lavoro e della responsabilità civile: il rapporto tra malattie preesistenti e danni provocati da un’organizzazione del lavoro inadeguata.

La storia, un infarto dopo anni di lavoro estenuante

La vicenda giudiziaria riguarda un conducente di autobus di una locale azienda dei trasporti pubblici, attivo per quasi tre decenni. Nel 1999, mentre era in servizio, era stato colpito da un infarto miocardico. Dopo il fatto, aveva avviato un’azione legale per ottenere il risarcimento danni subiti, sostenendo che il suo stato di salute fosse stato gravemente compromesso proprio dalle condizioni d’impiego.

Nel corso del processo emerse un quadro particolarmente pesante. L’uomo era stato sottoposto abitualmente a turni di lavoro di dodici o tredici ore giornaliere, con un frequente ricorso allo straordinario. Non solo. L’autista aveva guidato mezzi ormai datati e privi di dotazioni oggi considerate essenziali, come servosterzo, riscaldamento e climatizzazione. Le difficoltà erano state ulteriormente aggravate dalla natura dei percorsi montani e tortuosi, che richiedevano uno sforzo fisico e mentale continuo.


Secondo i giudici di merito, il mix di questi fattori aveva determinato un ambiente lavorativo fortemente usurante e potenzialmente pericoloso per la sua salute.

Per l’azienda l’infarto dipendeva dalle sue malattie

Scansando elementi come gli orari insostenibili (che possono escludere la legittimità del licenziamento), l’azienda aveva tentato di attribuire il problema cardiaco esclusivamente alle condizioni cliniche del lavoratore. Come emerso dai fatti di causa, l’uomo soffriva già di obesità, diabete e ipertensione, tutti fattori notoriamente associati a un elevato rischio cardiovascolare. Secondo la tesi difensiva, erano patologie determinanti il grave problema cardiaco fino a escludere — o comunque ridurre — la responsabilità aziendale.

In primo grado l’impostazione aveva trovato parziale accoglimento. Il tribunale aveva infatti riconosciuto la responsabilità dell’azienda ma con un risarcimento ridotto del 50%. In appello, invece, il ristoro era stato riconosciuto appieno e per più di 400mila euro.

La fragilità del lavoratore non riduce il risarcimento

La controversia è arrivata fino in Cassazione ma con lo stesso esito. Al centro della decisione dei giudici di piazza Cavour c’è il principio giuridico di equivalenza delle cause, secondo cui tutte le condizioni che hanno contribuito alla produzione di un evento dannoso assumono rilevanza sul piano causale.

In sostanza, quando la condotta sbagliata e illecita del datore è una condizione necessaria per il verificarsi del danno, la presenza di patologie pregresse non basta a ridurre automaticamente il risarcimento. Non a caso, la Corte ha ricordato che occorre distinguere tra il concorso di colpa della vittima (art. 1227 Codice Civile) — riferito a comportamenti negligenti o imprudenti del danneggiato — e le condizioni patologiche naturali che, però, non dipendono da una scelta o condotta colpevole del lavoratore.

Ebbene, proprio obesità, diabete e ipertensione rientrano in questa seconda categoria e sono semplici concause naturali. Di conseguenza, non possono essere utilizzate per diminuire la responsabilità dell’azienda né l’importo del risarcimento.

Per evitare l’applicazione di questo principio, il datore dovrebbe dare una prova particolarmente rigorosa, dimostrando che — da sola — la patologia già esistente sarebbe stata sufficiente a provocare il grave danno alla salute. Ma nel caso esaminato dalla Cassazione, questa prova non c’è stata.

Anzi, la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che lo stress lavorativo aveva giocato un ruolo determinante nella genesi della cardiopatia, confermando così il diritto del lavoratore al risarcimento totale del danno subito.

Nemmeno l’attività politica interrompe il nesso causale

L’azienda aveva anche cercato di attribuire l’infarto a un’intensa attività politica svolta dal lavoratore come consigliere comunale, assessore e vicesindaco, sostenendo che fosse questa la principale fonte di stress.

La tesi è stata però respinta. Secondo la Cassazione l’impegno politico non era tale da interrompere il rapporto di collegamento, mentre lo stress derivante dalle condizioni lavorative aveva avuto un ruolo sostanziale nel causare l’infarto. È stata una consulenza medico-legale a stabilirlo, confermando il suo ruolo chiave (già visto ad esempio nel caso della malattia e il calcetto tra amici).

L’art. 2087 del Codice Civile è una norma sempre attualissima

La Suprema Corte ribadisce il ruolo chiave dell’art. 2087 Codice Civile. La regola impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie per proteggere integrità fisica e personalità morale dei lavoratori.

Ma attenzione, non si tratta soltanto di rispettare prescrizioni e divieti espressamente previsti dalla legge. Il datore deve adottare anche tutte le cautele che l’esperienza, la tecnica e le conoscenze scientifiche rendono ragionevolmente necessarie per prevenire danni alla salute.

Ecco perché la Corte ha ritenuto determinanti sia i turni lunghissimi imposti dall’azienda sia l’utilizzo di mezzi privi di adeguate caratteristiche ergonomiche. Ambo gli elementi sono stati considerati manifestazioni di una carente organizzazione aziendale e, quindi, fonti di responsabilità.

Inoltre, la Cassazione ha confermato il risarcimento integrale del danno secondo i criteri civilistici, precisando però che dall’importo finale va detratto quanto già indennizzato da Inail, per evitare una duplicazione delle tutele riconosciute al lavoratore (danno differenziale).

Che cosa cambia

Con la sentenza 17754/2026 la Cassazione ricorda a tutte le aziende che la salute dei dipendenti non è una “variabile” da sacrificare. Chiarisce che la fragilità del lavoratore non riduce la responsabilità del datore, ma anzi impone obblighi di protezione più stringenti. Le eventuali patologie pregresse non rappresentano mai una scusa o uno “sconto” sul risarcimento, ma rafforzano il dovere di prevenzione nel rispetto della funzione protettiva del diritto del lavoro.

Non solo. La decisione va oltre il caso concreto e guarda al presente perché si focalizza sull’usura quotidiana, spesso meno evidente rispetto agli infortuni traumatici. Turni eccessivi, ritmi insostenibili, strumenti non adeguati — come pure il freddo sul lavoro — possono produrre danni gravi alla salute nel tempo. Il principio resta fermo: se l’organizzazione delle mansioni contribuisce alla malattia, il datore risponde integralmente anche in presenza di una maggiore vulnerabilità del dipendente.

In pratica, lo stesso criterio si applica — ad esempio — a un lavoratore che sviluppi una grave patologia muscolo-scheletrica per l’uso prolungato di postazioni non ergonomiche, oppure a un addetto che subisca un significativo peggioramento di una patologia respiratoria a causa dell’esposizione continuativa a polveri, o agenti irritanti, non adeguatamente controllati in azienda. Sono situazioni che un’azienda attenta non sottovaluterebbe, per non rischiare pesanti conseguenze giudiziarie.




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