1. Contratti pubblici – Revisione straordinaria dei prezzi ex art. 26, d.l. n. 50/2022 – Struttura del meccanismo: fondi ordinari della stazione appaltante in via principale e fondi ministeriali in via sussidiaria – Le locuzioni «nei limiti delle risorse» e «a valere sulle risorse» delimitano l’obbligazione di pagamento e condizionano l’esigibilità del credito alla disponibilità finanziaria degli enti erogatori
2. Contratti pubblici – Revisione straordinaria dei prezzi ex art. 26, d.l. n. 50/2022 – Esigibilità del credito: quando la stazione appaltante abbia dimostrato l’incapienza delle risorse autonome e la domanda di accesso al Fondo ministeriale sia rimasta inevasa, il credito è certo e liquido ma non ancora esigibile – Il pagamento è dovuto entro trenta giorni dal trasferimento delle risorse ministeriali
3. Contratti pubblici – Revisione straordinaria dei prezzi ex art. 26, d.l. n. 50/2022 – La mancata erogazione dei fondi ministeriali è opponibile all’appaltatore creditore – Il rapporto tra stazione appaltante e fondo speciale non è mero rapporto interno di provvista ma elemento strutturale del meccanismo legale che altera eteronome la struttura del contratto di appalto già stipulato
4. Contratti pubblici – Revisione straordinaria dei prezzi ex art. 26, d.l. n. 50/2022 – La stazione appaltante non è tenuta a informare l’appaltatore della propria incapienza finanziaria – L’omessa comunicazione non integra violazione della buona fede contrattuale
1. L’art. 26, d.l. n. 50/2022 introduce un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi che impone alle stazioni appaltanti di contabilizzare le maggiorazioni legali degli appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021. L’obbligazione di pagamento è strutturata su più livelli: in via ordinaria, la stazione appaltante deve attingere ai fondi per imprevisti accantonati nel quadro economico (nel limite del 50%), ai ribassi d’asta disponibili e alle economie di interventi ultimati; in via sussidiaria, ove tali risorse siano insufficienti, la stazione appaltante deve richiedere l’accesso ai fondi ministeriali straordinari (Fondo speciale ex art. 1-septies, comma 8, d.l. n. 73/2021 e risorse PNRR). Il legislatore delimita l’obbligazione di pagamento ricorrendo sistematicamente alle locuzioni «nei limiti delle risorse» e «a valere sulle risorse», con la conseguenza che «il credito dell’appaltatore da adeguamento prezzi è condizionato alla disponibilità finanziaria dei vari enti erogatori: stazioni appaltanti e ministeri» e «non può dirsi assolutamente e integralmente esigibile dal suo titolare».
2. Quando la stazione appaltante abbia dimostrato l’incapienza delle proprie risorse autonome individuate dall’art. 26, comma 1, e abbia correttamente inoltrato la domanda di accesso al Fondo speciale ministeriale rimasta inevasa, il credito dell’appaltatore «deve dirsi certo e liquido ma non ancora esigibile». L’art. 26, comma 4, penultimo periodo, prevede espressamente che «in caso di accesso alle risorse del fondo il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse»: il dies a quo dell’obbligo di pagamento è quindi il trasferimento delle risorse ministeriali, non la maturazione del credito in sé. La possibilità, espressamente prevista dalla norma, di ripartizione proporzionale dei fondi tra le stazioni appaltanti richiedenti quando le richieste superino il limite di spesa conferma che il legislatore ha consapevolmente costruito il credito dell’appaltatore come condizionato alla disponibilità delle risorse individuate, non come incondizionatamente esigibile.
3. La mancata erogazione dei fondi ministeriali è opponibile dall’ente committente all’appaltatore creditore, perché il rapporto tra stazione appaltante e fondo speciale «non è mero rapporto interno o di provvista» inefficace verso il creditore — come avviene, ad esempio, nei pagamenti alle strutture sanitarie convenzionate da parte delle aziende sanitarie locali che ricevono i fondi dalle regioni — bensì «elemento strutturale del meccanismo legale» introdotto dall’art. 26. La revisione straordinaria dei prezzi opera inserendo nei contratti di appalto già stipulati clausole eteronome che derogano e sostituiscono quelle pattuite dalle parti, alterando la struttura del singolo contratto e creando «una sorta di rapporto trilaterale improprio» tra appaltatore, stazione appaltante e fondo ministeriale. Ne consegue che «non possono scaricarsi integralmente gli effetti negativi della modificazione normativa su un contraente, lasciando fuori dalla struttura negoziale un soggetto — il fondo speciale — che invece è espressamente indicato dalla medesima norma speciale», e che le clausole limitative dell’obbligazione e dell’esigibilità del credito sono opponibili al creditore.
4. La stazione appaltante che non disponga delle risorse autonome individuate dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 50/2022 non è tenuta a informare l’appaltatore della propria situazione finanziaria, delle proprie scelte amministrative o dei propri atti interni: «né il contratto né la medesima legge straordinaria impongono all’ente pubblico committente di informare la controparte della propria situazione finanziaria, delle proprie scelte amministrative, discrezionali o vincolate che siano, o, più in generale, dei propri interna corporis acta». L’omessa comunicazione dell’incapienza patrimoniale della stazione appaltante rispetto alle risorse specificamente indicate dall’art. 26 non integra violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto.
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
Un Comune aveva stipulato un contratto di appalto per lavori di depurazione e fognatura. Completati i lavori, l’appaltatore aveva presentato istanza di adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, il Comune aveva emesso il SAL n. 4 bis comprensivo delle maggiorazioni di legge (€ 151.079,11 oltre IVA) e l’appaltatore aveva emesso la relativa fattura. Il Comune aveva inoltrato la domanda di accesso al Fondo ministeriale senza ricevere i fondi e non aveva pagato la fattura. L’appaltatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo. Il Comune aveva proposto opposizione sostenendo l’inesigibilità del credito per mancata erogazione dei fondi e per incapienza delle risorse autonome, certificata con atto del Sindaco (disponibilità di soli € 6.000).
2) La decisione
Il Tribunale accoglieva l’opposizione aderendo alla tesi dell’opponibilità al creditore del limite di risorse finanziarie. Il testo dell’art. 26, con le locuzioni «nei limiti delle risorse» e «a valere sulle risorse», delimita strutturalmente l’obbligazione di pagamento e condiziona l’esigibilità del credito alla disponibilità dei fondi individuati dalla norma. Il Comune aveva dimostrato l’incapienza delle risorse autonome e l’avvenuta domanda di accesso al Fondo rimasta inevasa. Il rapporto tra stazione appaltante e fondo ministeriale è elemento strutturale del meccanismo legale, non mero rapporto interno, e la mancata erogazione è opponibile al creditore. Il credito era certo e liquido ma non esigibile.
3) L’esito
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese per la complessità della questione giuridica.
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