Dispositivi medici – Requisiti tecnici 


1. Contratti pubblici – Dispositivi medici – Interpretazione teleologica dei requisiti tecnici della lex specialis – Il requisito del codice colore sulla scala graduata per differenziare la versione sterile da quella non sterile ha ratio solo se l’offerente partecipa a entrambi i lotti sterile e non sterile – Legittima ammissione dell’operatore che partecipa al solo lotto sterile in assenza del codice colore
​2. Contratti pubblici – Principio di equivalenza e favor partecipationis – In presenza di clausole ambigue deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisce l’ammissione alla gara – L’etichettatura conforme alle norme vigenti che indica chiaramente la sterilità del prodotto soddisfa la finalità della differenziazione
​3. Contratti pubblici – Soccorso istruttorio – Certificazione ambientale scaduta presentata in offerta: non integra errore manifesto che imponga il soccorso istruttorio – Principio di autoresponsabilità – Il soccorso non può ovviare alla mancanza di un documento richiesto dalla lex specialis salvo errore manifesto dell’offerta
​4. Contratti pubblici – Valutazione tecnica della Commissione giudicatrice – Sindacabile solo per manifesta illogicità o abnormità – Il tentativo di sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione è inammissibile – L’appello incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’esito del rigetto dell’appello principale

1. Nell’interpretazione delle clausole della lex specialis occorre «indagare l’intenzione delle parti o in genere dell’organo amministrativo autore dell’atto, e non limitarsi al senso letterale delle parole, interpretando le singole clausole le une per mezzo delle altre, onde attribuire a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell’atto». Il requisito che impone alla scala graduata della siringa un codice colore per differenziare la versione sterile da quella non sterile «acquista significato» solo se considerato congiuntamente ai due lotti — quello delle siringhe sterili e quello delle siringhe non sterili — e non per l’operatore che partecipa al solo lotto delle siringhe sterili. La differenziazione cromatica presuppone, infatti, che vi siano due versioni dello stesso prodotto offerte dal medesimo fornitore: «non esiste uno standard normativo che permetta di assegnare univocamente un colore alle siringhe delle diverse tipologie», e operatori economici diversi potrebbero usare lo stesso colore per tipologie diverse, frustrando la ratio del requisito. La Commissione che ammette l’offerente del solo lotto sterile — ritenendo che il requisito del codice colore venga meno quando non vi è necessità di differenziare tra i prodotti di uno stesso fornitore — opera una valutazione «immune da vizi».

2. «In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato di una lex specialis di gara, in ossequio al principio del favor partecipationis, deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli» (Cons. Stato, Sez. V, n. 5871/2024). L’etichettatura del dispositivo medico conforme alle norme vigenti — che indica chiaramente la sterilità in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 15223-1 — permette di realizzare la medesima finalità di differenziazione all’origine del requisito tecnico del codice colore, integrando una soluzione equivalente ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis applicabile). La funzione di garanzia della differenziazione è assolta dall’etichettatura, che costituisce l’indicazione di sterilità conforme alla normativa di settore sui dispositivi medici.

3. «Una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dalla legge di gara, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta» (Cons. Stato, Sez. V, n. 2789/2025). La presentazione di una certificazione ambientale ISO 14001 scaduta al momento della gara non integra un «errore manifesto tale da imporre il soccorso procedimentale», prevalendo invece «il principio di autoresponsabilità, che impone ai concorrenti, in sede di predisposizione dell’offerta, di allegare la documentazione corretta». La stazione appaltante non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, e la mancata attribuzione del punteggio premiale per la certificazione non prodotta in modo valido è legittima.

4. Le valutazioni qualitative della Commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi tecnici sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, abnormità o travisamento dei fatti. Il motivo di appello che «mira semplicemente a sostituire il giudizio dell’appellante a quello della Commissione» — la quale ha riconosciuto il punteggio massimo per il parametro della facilità di impugnatura a entrambi i concorrenti — è «del tutto infondato». L’integrale rigetto dell’appello principale determina l’improcedibilità per carenza di interesse dell’appello incidentale.

Sintesi della Sentenza
 
1) La vicenda
So.Re.Sa. aveva aggiudicato a OMISSIS il lotto n. 35 di una gara per la fornitura di siringhe sterili preriempite per il lavaggio di dispositivi per accesso vascolare. Il capitolato richiedeva che la scala graduata fosse dotata di un codice colore per differenziare la versione sterile da quella non sterile. OMISSIS, che aveva partecipato solo al lotto n. 35 (siringhe sterili), era stata ammessa dalla Commissione pur non offrendo tale codice colore, sul rilievo che il requisito aveva senso solo se l’operatore partecipava ad entrambi i lotti. La seconda classificata OMISSIS aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che il codice colore fosse un requisito minimo inderogabile. Il TAR aveva respinto il ricorso applicando il principio di equivalenza. OMISSIS aveva appellato.

2) La decisione
Il Consiglio di Stato confermava la sentenza di primo grado. Il requisito del codice colore aveva ratio solo in relazione alla differenziazione tra i prodotti sterili (lotto 35) e non sterili (lotto 34) di un medesimo fornitore; la Commissione aveva correttamente ritenuto che il requisito venisse meno per chi partecipasse al solo lotto sterile, poiché non esiste uno standard normativo che assegni univocamente colori alle diverse tipologie. L’etichettatura conforme alla normativa di settore soddisfaceva la finalità di differenziazione. La certificazione ambientale scaduta non imponeva il soccorso istruttorio per il principio di autoresponsabilità. I punteggi tecnici erano espressione di discrezionalità non sindacabile.

3) L’esito
Il Consiglio di Stato respingeva l’appello principale, dichiarava improcedibile l’appello incidentale e condannava OMISSIS al pagamento delle spese di lite in favore di OMISSIS (€ 10.000) e di So.Re.Sa. (€ 10.000), oltre alla refusione dei contributi unificati versati da OMISSIS.

Pubblicato il 08/06/2026 
N. 04604 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 09934/2025 REG.RIC. 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9934 del 2025, proposto dalla OMISSIS Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8549017800, rappresentata e difesa dall’avvocato Barbara Simoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, 
contro
la Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; la OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, 
per la riforma 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 06433/2025, resa tra le parti. 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della So.Re.Sa. s.p.a.; 
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla OMISSIS s.p.a. 
Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026, il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale. 

FATTO

1.    Con determina n. 370 dell’11 dicembre 2021, la Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.) s.p.a., ha indetto una procedura di gara per la conclusione di una convenzione per la fornitura quadriennale di “Aghi, siringhe, aghi cannula ed aghi per anestesia” destinati alle diverse strutture sanitarie della Regione Campania. In particolare, il lotto n. 35 riguardava la fornitura di “siringa sterile preriempita di fisiologica sterile (NaCl) da 3 ml a 10 ml per il lavaggio di dispositivi per accesso vascolare (ad es. DVP e CVC) da utilizzare in campo sterile”. Con determinazione n. 5 del 14 gennaio 2022, sulla base della graduatoria di gara, il lotto è stato aggiudicato a OMISSIS s.p.a. (d’ora in avanti anche “OMISSIS”), mentre OMISSIS Italia s.p.a. (d’ora in avanti anche “OMISSIS”) si è posizionata seconda. 
2.     OMISSIS ha quindi proposto ricorso di fronte al TAR Campania. 
Il ricorso era affidato essenzialmente a due motivi di censura, il primo dei quali volto a denunciare la mancata esclusione della controinteressata, per la difformità del prodotto offerto rispetto a una specifica tecnica del capitolato, che imponeva l’utilizzo di un codice colore sulla scala graduata per differenziare la versione sterile da quella non sterile. Con il secondo motivo, la ricorrente contestava l’erroneità dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice in relazione ai parametri della trasparenza e della facilità di impugnatura, lamentando altresì la mancata attribuzione del punteggio per la certificazione ambientale ISO 14001. Dal canto suo, OMISSIS aveva spiegato ricorso incidentale, impugnando la disciplina di gara laddove interpretata nel senso di escludere offerte equivalenti prive del predetto codice colore e contestando i punteggi massimi riconosciuti all’offerta della ricorrente principale per le caratteristiche qualitative del prodotto. Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica per accertare se il dispositivo dell’aggiudicataria, pur privo del codice colore sulla scala graduata, fosse effettivamente sterile e distinguibile, dalle versioni non sterili, mediante altri elementi identificativi, come le etichette. La relazione depositata dal verificatore ha confermato che la siringa OMISSIS, pur essendo sterile e regolarmente dotata di etichettatura conforme alla normativa vigente, non presentava il codice colore sulla scala graduata richiesto dal capitolato tecnico, a differenza del prodotto offerto dalla ricorrente principale. 
3. Il TAR, tuttavia, con sent. n. 6433/2025, ha respinto il ricorso principale ritenendo applicabile alla fattispecie il principio di equivalenza funzionale, osservando come l’esigenza clinica di differenziazione tra prodotti sterili e non fosse comunque garantita dall’etichettatura del dispositivo. Secondo il primo giudice, la specifica tecnica sul codice colore non poteva considerarsi un requisito minimo inderogabile a pena di esclusione, ma doveva essere intesa come una prescrizione di carattere funzionale, la cui finalità era stata sostanzialmente assolta dall’aggiudicataria in conformità alla normativa di settore. Quanto alle censure sui punteggi tecnici, la sentenza ha evidenziato la legittimità del punteggio zero attribuito a OMISSIS per la certificazione ambientale, essendo stato prodotto un certificato già scaduto al momento della gara, e ha ritenuto le restanti valutazioni qualitative espressione della discrezionalità tecnica della Commissione, non inficiate da palesi illogicità o abnormità. All’esito del rigetto del ricorso principale, il Tribunale ha infine dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata. 
4. Avverso la suddetta sentenza, OMISSIS ha proposto appello. Con il primo motivo di appello, la società appellante censura la decisione con cui il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la mancata esclusione della controinteressata OMISSIS, nonostante quest’ultima avesse offerto un prodotto privo della caratteristica tecnica prescritta dal capitolato a pena di esclusione, consistente nell’obbligo di dotare la scala graduata di un codice colore per differenziare la versione non sterile da quella sterile. L’appellante evidenzia come tale specifica rispondesse alla necessità di distinguere “a colpo d’occhio” i dispositivi utilizzati per l’impianto di cateteri (in campo sterile) da quelli per la manutenzione ordinaria (in campo non sterile), onde evitare pericolose confusioni nei reparti ospedalieri. OMISSIS lamenta che la sentenza abbia erroneamente applicato il principio di equivalenza, ritenendo sufficiente la presenza della dicitura “sterile” sull’etichettatura del prodotto OMISSIS; a parere dell’appellante, tale dicitura costituisce un mero prerequisito legale per l’immissione in commercio di tutte le siringhe preriempite e non può sostituire l’elemento cromatico differenziante richiesto dalla lex specialis. Viene inoltre contestato il travisamento delle risultanze della verificazione, poiché il verificatore aveva espressamente accertato che il dispositivo della controinteressata, pur essendo sterile, non era distinguibile al pari di quello di OMISSIS e non possedeva il codice colore sulla scala graduata. Con il secondo motivo di appello, formulato in via subordinata, OMISSIS contesta l’erroneità dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, sostenendo di aver fornito specifica prova di resistenza. In particolare, l’appellante censura la mancata attribuzione di 2 punti per la certificazione ambientale ISO 14001, sostenendo che l’allegazione di un certificato scaduto all’interno della relazione tecnica fosse un mero errore materiale, cui porre rimedio tramite soccorso procedimentale, atteso che la società possedeva un titolo valido per l’intero periodo di gara. Viene poi denunciata l’illogicità nell’attribuzione del punteggio massimo per il parametro della “trasparenza” a OMISSIS, evidenziando che il prodotto di quest’ultima, essendo classificato in classe IIa, presenta standard qualitativi oggettivamente inferiori rispetto al dispositivo di OMISSIS, certificato in classe III. Parimenti, OMISSIS contesta l’assegnazione del massimo punteggio alla controinteressata per la “facilità di impugnatura”, rilevando come la siringa OMISSIS sia un modello tradizionale adattato e non un dispositivo studiato ad hoc per le procedure di flushing e locking come quello offerto dall’appellante, che garantisce maggiore maneggevolezza grazie a lunghezze differenziate in base al volume. L’appellante rileva infine che, a causa del tempo trascorso e della prossima scadenza della convenzione quadriennale, non residua utilità nel subentro contrattuale, chiedendo pertanto la riforma della sentenza e la condanna al risarcimento del danno per equivalente, quantificato sulla base dell’utile del 50% che la società avrebbe ritratto dall’esecuzione della fornitura. 
5. OMISSIS si è costituita nel presente giudizio deducendo l’infondatezza dell’appello proposto da OMISSIS e riproponendo contestualmente, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., due motivi di ricorso incidentale già formulati in primo grado e dichiarati assorbiti dal TAR Campania nella sentenza impugnata.   
Con un primo ordine di censure, riproposto in via subordinata e prudenziale, OMISSIS deduce la nullità e comunque l’illegittimità parziale della lex specialis, con particolare riferimento all’art. 6 del Capitolato tecnico, nella parte in cui richiede che la scala graduata della siringa sia dotata di un “codice colore” per differenziare la versione sterile da quella non sterile. La società sostiene che tale clausola, ove interpretata in senso rigidamente formale ed escludente come propugnato dall’appellante, violerebbe il principio di equivalenza e le norme di matrice unionale, poiché la funzione di differenziazione è già garantita dall’apposizione del simbolo “STERILE” sulle etichette, in conformità alla norma tecnica armonizzata EN ISO 15223-1:2016. Secondo OMISSIS, imporre il codice colore quale unico strumento di distinzione risulterebbe irragionevole, sproporzionato e finanche pericoloso per la sicurezza dei pazienti, in quanto porterebbe gli operatori sanitari ad affidarsi al colore piuttosto che alla verifica del prodotto, creando inoltre uno sbarramento anticoncorrenziale a favore dell’unico fornitore che dispone di tale caratteristica, non prevista da alcuna normativa primaria. In via ulteriore, OMISSIS ripropone un motivo di ricorso incidentale di natura escludente volto a contestare la legittimità dell’ammissione alla gara della stessa OMISSIS. OMISSIS evidenzia che la siringa offerta da OMISSIS per il lotto n. 35 sarebbe priva di un requisito tecnico minimo ed essenziale richiesto dal capitolato, ovvero la capacità dello stantuffo di mantenere una pressione positiva al termine dell’infusione, per prevenire il rischio di reflusso ematico e la conseguente occlusione del catetere. A sostegno di tale tesi, OMISSIS richiama uno studio comparativo commissionato ad un laboratorio indipendente, che avrebbe accertato come il dispositivo di OMISSIS presenti fenomeni di “backflow” una volta terminata la pressione sullo stantuffo. Ne conseguirebbe l’obbligo di esclusione di OMISSIS non solo per la difformità tecnica del prodotto offerto rispetto alle specifiche di gara, ma anche ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, avendo la Società reso dichiarazioni non veritiere, suscettibili di influenzare le valutazioni della Commissione giudicatrice. 
1.     Si è costituita anche So.Re.Sa. s.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello. 
2.     All’udienza pubblica del 28 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1.    Il primo motivo di appello verte su uno dei requisiti tecnici richiesti, dall’art. 6 del capitolato, per le siringhe del lotto n. 35 e cioè quello per cui “la scala graduata deve essere con codice colore per differenziare la versione non sterile da quella sterile”. La finalità di tale requisito non può essere compresa avendo esclusivo riguardo all’oggetto del lotto n. 35 che è costituito da siringhe sterili preriempite di fisiologica sterile per il lavaggio di dispositivi per accesso vascolare da utilizzare in campo sterile. Tali siringhe infatti devono necessariamente essere sterili sia all’interno che all’esterno, in quanto destinate all’uso in situazioni cliniche dove la sterilità non deve riguardare solo il contenuto, ma l’intero ambiente di lavoro. La differenziazione acquista, invece, significato se si considera anche l’oggetto del lotto n. 34, che è rappresentato da siringhe non sterili preriempite di fisiologica sterile per il lavaggio di dispositivi per accesso vascolare. Si tratta delle siringhe utilizzate quotidianamente nei reparti per mantenere puliti i cateteri venosi periferici. Il capitolato prescrive, infatti, il medesimo requisito (scala graduata con codice colore) anche per quanto riguarda i prodotti da offrire per il lotto n. 34. La differenziazione per colore, in sostanza, è tra le siringhe del lotto n. 34 e quelle del lotto n. 35. 
2.    Nel verbale n. 11 del 9 dicembre 2021 della Commissione di gara si legge quanto segue: «Gli operatori economici, che hanno partecipato solo al lotto 35, OMISSIS SPA e VYGON ITALIA S.R.L., hanno evidenziato rispettivamente che esistendo solo una versione sterile o non sterile della siringa offerta, risulta arbitraria la richiesta di un codice colore della scala graduata per differenziare le due versioni, e che le norme tecniche applicabili ai dispositivi in oggetto prevedono forme di differenziazione diverse dal codice colore della scala graduata. La Commissione, posto che la funzione di differenziazione, rappresentata dal codice colore della scala graduata, possa essere quindi soddisfatta solo nel caso in cui le due versioni del prodotto, non sterile (lotto 34) e sterile (lotto 35), vengano offerte entrambe ed aggiudicate ad una stessa ditta – ipotesi certa solo nel caso di lotto unico con due sub lotti sterile e non sterile – ritiene che nel caso in cui una Ditta partecipi ad un solo lotto, la funzione di differenziazione venga meno». Si tratta di conclusioni perfettamente razionali. Infatti è pacifico che non esista uno standard normativo che permetta di assegnare univocamente un colore alle siringhe delle diverse tipologie, con la conseguenza che la differenziazione ha una sua ragion d’essere solo tra prodotti di un medesimo fornitore. Del resto operatori economici diversi potrebbero, in ipotesi, persino usare lo stesso colore per siringhe di diverse tipologie, frustrando completamente la ratio alla base del requisito. Con riferimento all’offerta di OMISSIS, conclude la Commissione: «Per quanto riguarda la scala graduata con codice colore per differenziare versione non sterile da quella sterile, si precisa che la ditta ha presentato offerta solo per i dispositivi sterili, per i quali la ditta medesima dichiara che “la loro sterilità è garantita sia all’interno sia all’esterno di ciascuna siringa, come è indicato dal simbolo sterile previsto dalla norma UNI CEI EN ISO 15223-1:2017 per esprimere tale condizione e riportato su ogni livello di etichettatura”. La Commissione sulla base delle considerazioni su esposte ammette l’operatore economico al prosieguo di gara». 
3. Anche tale conclusione è immune da vizi. Il TAR, nel suo percorso argomentativo, ha valorizzato in modo particolare il principio di equivalenza, previsto dall’art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016 (ratione temporis applicabile). 
In particolare, il primo giudice ha considerato il contenuto dell’art. 8.7 dell’allegato I al d.lgs. n. 46 del 1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici), disciplina ratione temporis applicabile e richiamata anche dalla stessa legge di gara. Tale norma disponeva che l’imballaggio e/o etichettatura del dispositivo dovesse consentire la differenziazione tra prodotti identici o simili venduti sia in forma sterile che non sterile. Secondo il Tribunale, il fatto che l’etichettatura dei prodotti offerti dall’aggiudicataria sia conforme alle norme e indichi chiaramente la sterilità degli stessi permette di realizzare la medesima finalità all’origine del requisito in discussione.  A giudizio dell’appellante, invece, lo scopo della differenziazione cromatica è quello di permettere all’operatore sanitario di distinguere “a colpo d’occhio” le diverse siringhe, sicché l’etichettatura (mero prerequisito per l’immissione in commercio del dispositivo medico) non potrebbe surrogare l’assenza della scala graduata con codice colore. 
4. Il Collegio ritiene che, anche accedendo all’interpretazione dell’appellante circa la finalità del requisito, l’operato della Commissione dovrebbe essere comunque giudicato legittimo. La giurisprudenza, valorizzando le norme sull’interpretazione dei contratti, ha messo in luce che anche per gli atti amministrativi vale la regola generale secondo la quale, nella loro interpretazione, bisogna indagare l’intenzione delle parti, o in genere dell’organo amministrativo autore dell’atto, e non limitarsi al senso letterale delle parole, interpretando inoltre le singole clausole le une per mezzo delle altre, onde attribuire a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato di una lex specialis di gara, in ossequio al principio del favor partecipationis, deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. V, 2/07/2024, n. 5871). 
Nel caso di specie, la Commissione ha correttamente ritenuto che il requisito del “codice colore” avesse una propria ratio solo se considerato congiuntamente per i lotti 
n. 34 e n. 35. Di conseguenza è immune da vizi la decisione di ammettere l’offerta di OMISSIS, che aveva presentato un’offerta per il solo lotto n. 35. Il primo motivo di appello è, quindi, infondato. 
5. Anche il secondo motivo di appello è infondato. 
5.1 Quanto alla prima doglianza, relativa alla certificazione ambientale ISO 14001, il disciplinare prevedeva l’assegnazione di 2 punti sulla “base delle certificazioni presentate in offerta”. È pacifico che l’appellante abbia presentato una certificazione scaduta, né l’Amministrazione era tenuta ad attivare il soccorso procedimentale. Infatti una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dalla legge di gara, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta (Cons. Stato, Sez. V, 2/04/2025, n. 2789). A giudizio del Collegio, nel caso in esame non si ravvisa un errore manifesto tale da imporre il soccorso procedimentale, prevalendo invece il principio di autoresponsabilità, che impone ai concorrenti, in sede di predisposizione dell’offerta, di allegare la documentazione corretta. 
5.2 Anche la seconda censura è infondata. L’appellante fa riferimento alla classificazione dei dispositivi, ai sensi dell’allegato IX alla direttiva n. 93/42/CEE, rispetto alla quale, però, la trasparenza della siringa non viene in rilievo. La prospettazione dell’appellante si concentra esclusivamente sulla trasparenza della soluzione fisiologica, senza nulla dire circa i componenti della siringa stessa. Non vi è, quindi, alcun elemento per ritenere che la valutazione della Commissione sia illogica o abnorme. 
5.3 Anche la terza censura è del tutto infondata, poiché essa mira semplicemente a sostituire il giudizio dell’appellante a quello della Commissione, che ai prodotti di entrambi gli operatori ha riconosciuto il punteggio massimo per il parametro relativo alla facilità di impugnatura della siringa. 
6. L’integrale rigetto dell’appello principale determina l’improcedibilità, per carenza d’interesse, dell’appello incidentale. 
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Inoltre i contributi unificati versati da OMISSIS come ricorrente incidentale in primo grado e come appellante incidentale nel presente grado sono ripetibili a carico di OMISSIS. 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge. Per l’effetto, dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite nei confronti delle controparti. Dette spese si liquidano in euro 10.000 (diecimila/00), oltre accessori di legge e oltre alla refusione del contributo unificato, in favore di OMISSIS s.p.a. e in euro 10.000 (diecimila/00), oltre accessori di legge, in favore di So.Re.Sa. s.p.a. Contributi unificati versati da OMISSIS in primo grado e in appello ripetibili a carico di OMISSIS. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati: 
Rosanna De Nictolis, Presidente Ezio Fedullo, Consigliere Luca Di Raimondo, Consigliere 
Enzo Bernardini, Consigliere Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO 


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