L’Agenzia delle Entrate ha presentato la guida intitolata “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, che raccoglie in un unico documento le norme e le indicazioni per ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali relative a spese per interventi edilizi per compilare correttamente il Modello 730 o il Modello Redditi PF.
Vengono elencati i documenti che il contribuente deve presentare al Caf o al professionista per ottenere il visto di conformità, e che dovranno essere conservati per eventuali controlli. Vediamo dunque quali sono tutte le agevolazioni a disposizione del cittadino per la dichiarazione dei redditi nel 2026.
Spese sanitarie
Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede il tetto di 129,11 euro, sono quelle sostenute per:
- prestazioni rese da un medico generico (compresa la medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali da banco o con ricetta medica (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Se le spese sono state sostenute nell’ambito del Ssn, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.
Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Vengono poi elencate tutte le spese ammesse in detrazione per le persone con disabilità, come l’acquisto di motoveicoli o automobili e i relativi adattamenti.
Interessi passivi sui mutui
Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente.
Tra gli oneri accessori sono compresi, per esempio:
- l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta;
- la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca;
- eccetera.
La detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e del periodo di sottoscrizione.
Spese per istruzione
Sono detraibili, nella misura del 19%, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema
nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
- scuole dell’infanzia (scuole materne);
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).
Valgono le scuole sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Rientrano, per fare un esempio, anche la mensa scolastica, le gite scolastiche e il servizio di trasporto alunni.
La detrazione per le spese di frequenza è calcolata su un importo massimo di euro 1.000 per l’anno 2025 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
Erogazioni liberali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti riconosciuti a fini sportivi occorre fare riferimento all’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a 1.500 euro. L’erogazione deve essere effettuata tramite bonifico o tramite carte o assegni. Nessuna detrazione spetta per erogazioni effettuate in contanti.
Assicurazioni
Dall’imposta lorda si detrae un importo del 19% dei premi relativi a:
- contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
- contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e d’invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.
Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio.
Contributi previdenziali e assistenziali
Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento. I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Sono deducibili anche i contributi:
- previdenziali versati alla Gestione Separata dell’Inps nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
- agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
- previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
- versati per il riscatto dei periodi antecedenti al 1° gennaio 2024, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro;
- versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli Its Academy (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il fondo casalinghe;
- versati per l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (l’assicurazione casalinghe);
- intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius.
Spese funebri
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta. Il limite massimo è di 1.550 euro.
Assistenza personale
La detrazione del 19% spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e se il reddito complessivo non supera euro 40.000 euro.
Attività sportive dei giovani
La detrazione al 19% spetta per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007.
Intermediazioni immobiliare
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile. La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in
godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a euro 2.633.
Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
Il beneficio spetta anche agli iscritti agli Its e ai Conservatori e Istituti musicali pareggiati.
Beni soggetti a regime vincolistico
Dall’imposta lorda si detrae un importo del 19% delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del DPR n. 1409 del 1963 (Disciplina degli archivi di
Stato) e successive modificazioni. La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi
privati di interesse storico previsti dall’art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio a condizione che si riferiscano ad interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l’apposizione del vincolo o, per quanto concerne l’aggiornamento dell’inventario già realizzato, successivamente, all’insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle Autorità pubbliche competenti (Risoluzione 02.04.2009 n. 93/E).
Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato
Dall’imposta lorda si detrae un importo del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.3). L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
Abbonamenti al trasporto pubblico
È possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a euro 250 deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico.
Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, dei canoni e dei relativi oneri accessori, nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (art. 1, comma 84, della l. n. 208 del 2015, e Guida MEF 2016 – il Leasing immobiliare abitativo).
La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing. Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli:
- oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;
- eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.
Assegno periodico corrisposto al coniuge
Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
È deducibile anche il “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente.
Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione
L’agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 per:
- l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014. ;
- l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), del DPR n. 380 del 2001;
- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, a condizione che i titoli abilitativi all’edificazione siano stati rilasciati entro il 12 novembre 2014 e i lavori di costruzione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2017.
La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto, comprensivo di Iva, dell’unità abitativa come risulta dall’atto notarile e spetta fino a un importo massimo di 300.000 euro.
Somme restituite
L’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione. A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’importo di tali somme, in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, può
essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi.
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie
Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, potevano beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per
le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
Canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale
Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo. In particolare, la detrazione riguarda i contratti:
- a canone libero;
- a canone convenzionale;
- stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, da 150 a 300 euro a seconda dei casi, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale.
Canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza
Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della l. n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare, o per una porzione di essa, da destinare a propria residenza, spetta una detrazione per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino a un massimo di 2.000 euro.
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, che a seconda dei casi va da 495,80 a 991,60 euro.
Cani guida
Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di 1.100 euro la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti.
Borse di studio
È detraibile la somma corrisposta in luogo della borsa di studio assegnata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d’istruzione sostenute e documentate, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106. La detrazione spetta al genitore, per i figli minorenni, ovvero allo stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio abbia optato per la detrazione dall’imposta lorda, anziché per la corresponsione diretta della predetta borsa di studio.
Crediti d’imposta
Previsto un grande numero di agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per una serie di specificità:
- riacquisto della prima casa;
- canoni di locazione non percepiti;
- reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- redditi prodotti all’estero;
- immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- prima casa under 36;
- erogazioni liberali a sostegno della cultura;
- Ape;
- incremento dell’occupazione;
- erogazioni liberali a sostegno della scuola;
- sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione;
- depuratori acqua e riduzione consumo di plastica;
- attività fisica adattata;
- erogazioni liberali in favore delle fondazioni Its Academy;
- conciliazione di controversie civili e commerciali;
- negoziazione e arbitrato;
- contributo unificato.
Edilizia
Sono poi previste misure inerenti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, come il Sisma bonus e il Bonus verde.
L’aliquota ordinaria prevista per la detrazione in commento è del 36% con un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare e relative pertinenze. A seguito di modifiche normative, l’aliquota ordinaria è stata ridotta al 30% per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, mantenendo fermo il limite di spesa di 48.000 euro.
I tipi di interventi permessi:
- strutture edilizie – riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno – riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi, riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- infissi – riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che
delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi; - impianti tecnologici – installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti – microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili – generatori a biomassa – pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione – microcogeneratori (Pe<50KWe) – scaldacqua a pompa di calore – installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze – installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019) – teleriscaldamento – installazione di sistemi di termoregolazione e Building automation.
Per quanto riguarda il Sisma bonus, il comma 1-bis dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, per le spese relative a interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche di cui al comma 1, lett. i) del TUIR, ha introdotto una norma di maggior favore sulle stesse spese fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno).
Per il Bonus verde la detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute nel limite massimo di euro 5.000 per unità immobiliare
residenziale) per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili si considera come ultimo anno del beneficio il 2024.
Barriere architettoniche
Sono oggetto del bonus interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale,
rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento, spettava una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50% delle spese stesse. Tale detrazione era altresì riconosciuta per i costi iniziali legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Si rappresenta che l’agevolazione in parola non è stata oggetto di proroga e, pertanto, il 2021 deve considerarsi l’ultimo anno di sua vigenza.
Detrazione Iva acquisti immobili
I soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2023 al il 31 dicembre 2023 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B è riconosciuta una detrazione del 50% dell’Iva pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali. Il beneficio fiscale è riconosciuto a condizione che l’acquisto abbia ad oggetto un immobile venduto dall’impresa costruttrice o da un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliare. Il beneficio spetta anche per l’acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.
Riqualificazione energetica
Per quanto riguarda l’Ecobonus, per gli anni 2025 e 2026, l’aliquota ordinaria scende a una misura fissa pari al 36% delle spese sostenute. Tuttavia il beneficio è elevato al 50% qualora gli interventi siano realizzati dai titolari di un diritto reale o di proprietà sull’immobile adibito ad abitazione principale. Al contrario, i semplici detentori (come locatari o comodatari) e i conviventi mantengono la detrazione base del 36%.
La novità più rilevante è lo stop definitivo ai combustibili fossili: dal 2025 è totalmente esclusa la detrazione per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione tradizionali. Restano invece agevolabili i sistemi ibridi, le pompe di calore e i generatori a biomassa. Infine, per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro entra in vigore un tetto massimo personalizzato sulle spese detraibili complessive. Resta obbligatorio l’invio della documentazione tecnica all’Enea entro i termini di legge per non perdere il diritto al bonus.
Ecco l’elenco delle principali opere e interventi di riqualificazione energetica ammessi all’Ecobonus 2026 (per le spese sostenute nel 2025):
- isolamento termico delle strutture (Involucro edilizio) – interventi di coibentazione su pareti verticali (es. cappotto termico), coperture, tetti e pavimenti. Sono inclusi anche la sostituzione di finestre e infissi, a patto che rispettino i nuovi indici di trasmittanza termica richiesti;
- impianti di climatizzazione invernale di nuova generazione – sostituzione dei vecchi impianti con pompe di calore ad alta efficienza, sistemi geotermici e caldaie a biomassa. Sono ammessi anche i sistemi ibridi, ovvero impianti che integrano una pompa di calore e una caldaia a condensazione, purché nativamente progettati per funzionare insieme;
- pannelli solari termici – installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico, condominiale o industriale;
- schermature solari – acquisto e posa in opera di dispositivi di protezione solare e chiusure oscuranti (come tende da sole strutturali o veneziane stabili) che contribuiscono a ridurre il surriscaldamento estivo dell’edificio;
- Building Automation (Domotica green) – installazione di sistemi di automazione e dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici, voluti per ottimizzare e monitorare i consumi energetici in tempo reale.
Bonus mobili
È riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio.
Il beneficio è previsto anche per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, con massimale di spesa agevolabile non superiore a 5.000 euro.
Superbonus
Per quanto riguarda il Superbonus, per le spese sostenute nell’anno d’imposta 2025, la percentuale di detrazione generale è fissata al 65%. Questo decremento segue la riduzione al 70% applicata nel 2024, segnando la transizione definitiva rispetto alla storica aliquota del 110%. Tuttavia, la misura massima del 110% rimane straordinariamente in vigore fino al 31 dicembre 2025 esclusivamente per gli interventi realizzati su edifici ubicati in Comuni colpiti da eventi sismici, a patto che siano rispettate le specifiche condizioni previste dalle ordinanze commissariali.
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