Femminicidio, la prima vera sfida della legge 181: il caso Luigia Fortunato


Di Yuleisy Cruz Lezcano

L’introduzione del delitto autonomo di femminicidio con la legge n. 181 del 2 dicembre 2025, entrata in vigore il 17 dicembre dello stesso anno, ha segnato una svolta nel diritto penale italiano. Per la prima volta il legislatore ha ritenuto che non tutti gli omicidi di donne siano uguali e che, quando la morte rappresenta l’esito di una dinamica di discriminazione, dominio, controllo o sopraffazione legata al genere, il fatto debba essere qualificato come uno specifico reato, punito con l’ergastolo. La riforma, tuttavia, ha posto immediatamente un problema interpretativo: come dimostrare il movente di genere quando non esistono denunce precedenti, referti medici o provvedimenti di tutela? Il caso dell’uccisione di Luigia Fortunato a Loreto costituisce il primo banco di prova di questa nuova disciplina e ha già aperto un intenso dibattito giuridico.

La Procura di Ancona, allo stato delle indagini, ha contestato a Sami Khemaies il reato di omicidio volontario aggravato, spiegando che non erano ancora emersi elementi sufficienti per sostenere l’accusa di femminicidio. Il pubblico ministero ha precisato che le indagini sono ancora in corso e che saranno ascoltati familiari, amici e tutte le persone vicine alla vittima, aggiungendo che, qualora emergessero ulteriori elementi, il capo d’imputazione potrà essere modificato. Dal punto di vista strettamente processuale questa scelta appare coerente con il principio di legalità e con l’obbligo del pubblico ministero di formulare imputazioni fondate su elementi concreti e non su presunzioni.

Tuttavia, il dibattito non può fermarsi a questo livello. La nuova legge non richiede affatto che esistano precedenti denunce per poter contestare il delitto di femminicidio. La prova può essere costruita attraverso un insieme di elementi indiziari: testimonianze di parenti e amici, messaggi, chat, email, registrazioni, comportamenti di controllo, isolamento della vittima, minacce, episodi mai denunciati, interventi delle forze dell’ordine, dinamiche della separazione e modalità dell’omicidio. La stessa Procura di Ancona ha dichiarato che intende acquisire proprio questo tipo di elementi prima di assumere una decisione definitiva.


Nel caso di Luigia Fortunato esistono già alcuni dati oggettivi che meritano particolare attenzione. La relazione sentimentale era terminata, ma i due continuavano a vivere nella stessa abitazione per non destabilizzare il figlio. L’omicidio è avvenuto nel contesto di una lite tra ex partner, subito dopo che il bambino era stato affidato alla nonna. Si tratta di circostanze che, da sole, non dimostrano il movente di genere, ma che impongono un approfondimento investigativo particolarmente rigoroso. La criminologia e la letteratura scientifica internazionale, così come la Convenzione di Istanbul, individuano infatti proprio la fase della separazione come uno dei momenti di massimo rischio per la donna, poiché la perdita della relazione può essere vissuta dall’autore come una perdita del controllo sulla partner.

È proprio qui che entra in gioco la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia nel 2013 ed efficace dal 2014. La Convenzione impone agli Stati non soltanto di perseguire gli autori delle violenze, ma anche di garantire indagini efficaci, prive di stereotipi di genere e capaci di valutare concretamente il rischio. Uno dei suoi principi fondamentali è l’eliminazione della vittimizzazione secondaria, cioè di tutte quelle prassi istituzionali che finiscono per arrecare alla vittima o ai suoi familiari un ulteriore danno attraverso minimizzazioni, pregiudizi o valutazioni fondate su stereotipi.

Proprio per verificare l’attuazione della Convenzione opera il GREVIO, il Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Nei suoi rapporti sull’Italia, da ultimo quello pubblicato nel dicembre 2025, il GREVIO ha riconosciuto gli importanti progressi normativi compiuti dal nostro Paese, ma ha anche evidenziato criticità persistenti: stereotipi di genere nelle decisioni giudiziarie, insufficiente formazione degli operatori, difficoltà nella valutazione del rischio e casi di vittimizzazione secondaria.

Alla luce di questi principi, è legittimo domandarsi se il caso Fortunato possa rientrare tra quelli suscettibili di attenzione da parte del GREVIO. La risposta, allo stato attuale, deve essere prudente. Il GREVIO non interviene sui singoli procedimenti giudiziari per stabilire quale imputazione debba essere contestata né sostituisce i giudici nazionali nella valutazione delle prove. Tuttavia, può prendere in considerazione un caso individuale quando esso rappresenti il sintomo di un problema sistemico nell’applicazione della Convenzione.

Se la mancata contestazione del femminicidio fosse il risultato di un’indagine ancora incompleta, destinata ad essere aggiornata dopo l’acquisizione delle prove, difficilmente potrebbe parlarsi di una violazione degli obblighi internazionali. Se invece dovesse emergere che elementi rilevanti relativi al controllo, al possesso, alla sopraffazione o alla violenza pregressa siano stati trascurati o esclusi sulla base di stereotipi, oppure che l’assenza di denunce sia stata considerata automaticamente come prova dell’inesistenza della violenza di genere, allora potrebbero profilarsi le criticità già più volte evidenziate dal GREVIO e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.


La giurisprudenza della Corte EDU offre indicazioni molto chiare. Dalla sentenza Talpis c. Italia del 2017 fino alle più recenti decisioni, la Corte ha ripetutamente affermato che gli Stati hanno l’obbligo di condurre indagini effettive, tempestive e libere da stereotipi. La Corte ha inoltre chiarito che l’assenza di denunce pregresse non esonera le autorità dall’obbligo di ricostruire il contesto relazionale e valutare tutti gli indicatori di rischio disponibili. Le condanne subite dall’Italia negli ultimi anni, comprese quelle relative a fenomeni di vittimizzazione secondaria, hanno proprio riguardato casi in cui la risposta giudiziaria era risultata insufficiente o influenzata da valutazioni stereotipate.

Le dichiarazioni dell’avvocata della famiglia di Luigia Fortunato, secondo cui la mancata contestazione del femminicidio costituirebbe una forma di rivittimizzazione, devono quindi essere lette con attenzione. Sul piano giuridico non è possibile affermare che la scelta della Procura integri di per sé una vittimizzazione secondaria, poiché il pubblico ministero ha motivato la decisione con la necessità di completare le indagini e ha espressamente dichiarato che l’imputazione potrà essere modificata qualora emergano ulteriori elementi. Diverso sarebbe il giudizio se, al termine delle indagini, risultasse che prove significative del movente di genere siano state ignorate o svalutate.

Il caso Fortunato rappresenta quindi uno dei primi veri test della legge n. 181 del 2025. Dimostrerà se il nuovo reato sarà interpretato in modo conforme alla Convenzione di Istanbul e agli standard elaborati dal GREVIO e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo oppure se continueranno a emergere difficoltà applicative tali da richiedere ulteriori interventi normativi, organizzativi e formativi. In questo momento non vi sono elementi sufficienti per affermare che l’Italia abbia violato i propri obblighi internazionali nel singolo procedimento, ma vi sono certamente presupposti affinché gli organismi internazionali osservino con particolare attenzione l’evoluzione del caso, soprattutto se dovessero emergere criticità nella valutazione del contesto di violenza di genere o fenomeni di vittimizzazione secondaria.

 

 


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 Redazione Il Corriere Nazionale

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